Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2025, proposto da
AB RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 378/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro in data 04.06.2023, e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 30.08.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 378/2023 del 06/06/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 30/08/2023, è stato riconosciuto alla Sig.ra AB RE il diritto alla attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e di conseguenza è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della stessa della somma di complessivi € 2.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Nonostante la notifica del Decreto Ingiuntivo dichiarato esecutivo in data 05.10.2023, il Ministero non ha ancora messo a disposizione di quella la somma di complessivi € 2.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Ritenuto esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra AB RE, dopo avere inviato, in data 04.10.2024, una diffida all’amministrazione resistente (peraltro rimasta anch’essa priva di riscontro), con ricorso notificato il 16 aprile 2025 ha agito per ottenere l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 378/2023 del 06/06/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria il 28/04/2025.
Il giorno 19 giugno 2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (qui avvenuta in data 05/10/2023) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 16 aprile 2025, dopo più di anno e mezzo dall’avvenuta notifica del Decreto Ingiuntivo n. 378/2023 del 06/06/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 30/08/2023. Né occorre, in questo caso, fornire la prova, da parte del ricorrente, del passaggio in giudicato di quest’ultimo – così come invece per le sentenze del G.O. –, dato che nell’ipotesi di Decreto Ingiuntivo a ciò supplisce la sua dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. (anche in considerazione del fatto che una eventuale opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio, ma si limita a renderne possibile la sospensione dell’efficacia in base ai criteri di cui all’art. 649 c.p.c. …).
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo sopra indicato. Il collegio ordina pertanto al Ministero intimato, sul presupposto dell’accertamento del diritto della Sig.ra AB RE alla attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020 e 2020/2021, il pagamento in favore della stessa della somma di complessivi € 2.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 378/2023 del 06/06/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ordina al Ministero il pagamento alla ricorrente della somma di complessivi € 2.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 378/2023 del 06/06/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.000,00 (mille/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Valentina Cappello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO