Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2989 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.02.25, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Kennedy n.92 (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gervasi C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
alla via Gelseto n.2 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario C.F._2
Maletta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica della regolamentazione relativa al mantenimento della figlia minore
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con
[...]
, oramai cessata, e che dalla relazione è nata in data [...] la minore Controparte_1
, chiedeva, a modifica dell'accordo tra le parti recepito dal Tribunale di Persona_1
Si costituiva in giudizio il resistente, sollevando l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito, negando la circostanza di un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
All'udienza del 03.02.2025, le parti chiedevano definirsi il giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato in pari data che prevede la conferma delle statuizioni già recepite nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 26.05.2021, relative all'affido condiviso della minore, al collocamento prevalente della stessa presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita del padre, e l'aumento della cifra da corrispondere a titolo di mantenimento della minore da parte del padre, rideterminata in 350,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti,
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma