TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira , in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., nella pubblica udienza del 22/01/2025 , la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 555 /2023 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. SANDRO PISEDDU, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli CP_1 uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA OLLA
e LAURA FURCAS che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2022 0004434316000 notificato CP_ dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione Commercianti per il
1 periodo gennaio - dicembre 2021, oltre somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, eccepiti preliminarmente vizi di genericità e difetto di motivazione dell'AVA, sostiene non dovute le somme richieste per non aver alcun obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti per non aver mai svolto attività commerciale. Evidenziava, a proposito, di non aver mai prestato attività lavorativa per l'impresa individuale a suo nome, Sailover Marina di Teulada di Fadda Andrea, in quanto dipendente a tempo pieno della società Conbrico Società Consortile a r.l. con impossibilità di prestare qualsiasi altra attività lavorativa, tanto meno con carattere di
CP_ abitualità e prevalenza. Si costituiva in giudizio l' con memoria del 11/05/2023, sostenendo la legittimità dell'AVA e della pretesa contributiva sottesa. In particolare sottolineava la titolarità in capo all'opponente di impresa individuale commerciale avente la stessa sede della Conbrico Società Consortile di cui era dipendente e la cui proprietà era riconducibile ai familiari del Pt_1
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che l'AVA opposto è stato CP_1
integralmente annullato e, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ed è venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio CP_1
della soccombenza virtuale.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e modificazioni), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
2 1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente CP_1 ricorrente, liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre € 43,00 per CU se dovuto, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
3