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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2119 /2024 da:
L'avv. PISTOLA LUCIA RITA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2119 del RGAC dell'anno 2029 avente ad o ggetto opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Falcone
Opponente
E
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia CP_1 P.IVA_2
TA LA
Opposta
NONCHÉ
Controparte_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 110246, Parte_1 notificata il 3 ottobre 2024, fondata, per quanto qui interessa, sulla ingiunzione fiscale n. 8140 del
15 gennaio 2018, avente ad oggetto canoni idrici .
Ha dedotto: a) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non sorretta da un titolo esecutivo, non potendosi ritenere tale la citata ingiunzione, trattandosi di entrate di diritto privato per le quali sarebbe necessario un titolo di formazione giudiziale;
b) che, qualora il creditore avesse agito in sede giudiziale, l'odierna attrice avrebbe potuto dimostr are la non debenza di quanto richiesto, tenuto conto che a livello stragiudiziale è stato contestato
1 l'omesso invio delle fatture sottese all'ingiunzione; c) l'impossibilità di iscrivere ipoteca, in quanto il bene sottoposto a vincolo sarebbe parte del pat rimonio indisponibile.
1.2. Si è costituita evidenziando la legittimità dell'iscrizione e che lo schema di CP_1 convenzione prodotto dall'attrice e asseritamente dimostrante la riconducibilità al patrimonio indisponibile del bene, antecedente alla iscr izione di ipoteca, ha ad oggetto un immobile (censito al catasto Comune Trebisacce al Foglio di Mappa 4, P.lla 323, sub2) diverso da quello ipotecato
(censito al catasto Comune Trebisacce al Foglio di Mappa 4, P.lla 543, sub 1).
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
1.3. Con la seconda memoria istruttoria la ha depositato documentazione attestante la Parte_1 coincidenza tra le particelle catastali sopra indicate, in quanto quella di cui al fg. 4, p.lla 543 sub
1 sarebbe derivante da voltura della prima in esito alla realizzazione dell'immobile ipotecato
(Palestra polifunzionale).
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, va respinto il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolo e secutivo.
Infatti, è certamente vero che il canone idrico costituisce entrata di diritto privato e che per tale tipologia di entrate è necessario un titolo esecutivo prima dell'iscrizione a ruolo (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17628, second o cui “le società del servizio idrico non possono iscrivere a ruolo la tariffa per riscuoterla dall'utente. Si tratta infatti di un'entrata di diritto privato ed è necessario che risulti da titolo avente efficacia esecutiva. Nella fattispecie, le fatture del gestore del servizio idrico non costituiscono titoli esecutivi”, e Cass. civ., Sez. III, 4 marzo
2022, n. 7188, secondo cui “ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblic a amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d.
"COSAP", nonostante la qualifica i ndennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale”.
Ad ogni modo, se chiaramente la riscossione non può avvenire sulla base di una cartella di pagamento (che segue l'iscrizione a ruolo), non è necessario che il titolo esecutivo sia di fonte giudiziale, potendo anche consistere nella ingiunzione di pagamento ex Rd 639/1910.
Al riguardo, si osserva che “concepita dal legislatore del r.d. n. 639 del 1910 come espressione del potere di autotutela esecutiva della pubblica amministrazione, la ingiunzio ne de qua concreta un atto (tipicamente amministrativo) a struttura complessa:
-) per un verso, atto di accertamento di un credito, purché certo, liquido, esigibile, ovvero non rimesso al potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, ma la sussistenza, l'entità e le condizioni di esigibilità del quale derivino da "fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati" (ex plurimis, v. Cass., Sez. U, 01/02/2025, n. 2448; Cass. 11/04/2016, n. 7076;
Cass., Sez. U, 25/09/2009, n. 11992);
2 -) per altro verso, ordine diretto al debitore di pagare la somma (così accertata come) dov uta
"sotto pena di atti esecutivi", cioè a dire con minaccia di attivazione del procedimento di riscossione coattiva, da svolgersi, attualmente (a seguito della abrogazione operata dall'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43), nelle forme pre viste dal D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602.
Dal punto di vista oggettivo, l'ingiunzione in discorso - la cui natura derogatoria ed eccezionale rispetto agli strumenti di diritto comune risalta evidente - può concernere qualsiasi entrata, di diritto pubblico e di diritto privato, purché il credito abbia gli illustrati requisiti.
Dal punto di vista soggettivo, poi, si possono avvalere del mezzo tutte le pubbliche amministrazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi i Comuni, anche quando abbiano affidato a propri concessionari il servizio di recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 26/07/2023, n. 22722; Cass. 21/03/2019,
n. 8039).
Con la fisionomica conformazione testé descritta, olt re al peculiare autoaccertamento della pretesa, l'ingiunzione, nella parte in cui rivolge richiesta di adempimento, assume un carattere teleologicamente succedaneo rispetto all'iscrizione a ruolo del debitore ed alla successiva notifica a questi della cartella di pagamento.
L'emissione (e la notifica) dell'atto contemplato dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 consente infatti - rappresentandone, ad un tempo, il titolo legittimante in vece del ruolo ed il necessario presupposto - l'accesso alla procedura di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero, più precisamente, il promovimento delle forme di espropriazione forzata in senso stretto e
l'adozione delle misure lato sensu cautelari (fermo amministrativo o iscrizione di ipoteca) da tale ordito normativo regolate.
…
Ancora sotto l'aspetto letterale, poi, significativo rilievo assume il contenuto della comunicazione preventiva, positivamente individuato nel "dettaglio delle iscrizioni a ruoli": il che, in tutta evidenza, postula la formazione del ruolo esattoriale, invece - come già visto - mancante in ipotesi di riscossione intrapresa mercé ingiunzione ex r.d. n. 639” (Cass. civ., sez. III, 30 giugno
2025, n. 17640; cfr. anche Cass. civ., Sez. U, 1 febbraio 2025, n. 2448, secondo cui “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emes so l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti”).
In buona sostanza, l'ingiunzione di pagamento, utilizzabile per le entrate di diritto privato per crediti certi liquidi ed esigibili, quali quelli derivanti dall'applicazione di tariffe prestabilite, tra cui rientra, quindi, certamente il canone idrico, non pr esuppone il ruolo, ma lo sostituisce o se ne
3 pone quale presupposto, costituendo titolo esecutivo, idoneo non soltanto a fondare l'esecuzione forzata esattoriale, ma anche, ovviamente, l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria è stata preceduta dall'emissione e dalla notifica di una ingiunzione di pagamento, non opposta e avente efficacia di titolo esecutivo, il motivo di opposizione in esame deve essere respinto.
2.1. Non meritevole di accoglimento è anche la doglianza sulla carenza in concreto del credito, in quanto, come detto, non era onere del creditore adire l'autorità giudiziaria per ottenere un titolo esecutivo, potendo munirsene mediante la citata ingiunzione di pagamento, per cui è l'odierna attrice che avrebbe dovuto proporre opposizione all'ingiunzione medesima per contestare il credito.
Va anche sottolineato che le contestazioni avanzate in questa sede appaiono del tutto sterili, atteso che la mancata comunicazione della fattura non esclude il credito, il quale trova fondamento nel rapporto sottostante e non già nella fattura medesima.
Peraltro, ricevuta l'ingiunzione di pagamento, la era perfettamente edotta del credito Parte_1 richiesto e della sua causale, per cui anche sotto tale profilo, l'opposizione deve essere respinta.
2.2. Deve, invece, essere accolto il motivo relativo alla nullità dell'scrizione ipotecaria perché avente ad oggetto un bene del patrimonio indisponibile.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la convenzione del 19 dicembre 2012, prevede la concessione al Comune di Trebisacce da parte della Provincia dell'impianto sportivo realizzato sul terreno sito in Trebisacce in località Rovitti e censito al catasto al fg. 4, p.lla 343, sub 2, per
“finalità sportive e sociali” (art. 3).
A questo punto, è necessario chiarire che, dall'esame della convenzione e della documentazione versata in atti dalla Provincia, risulta inequivocabilmente che gli estremi catastali appena indicati sono relativi al terreno su cui è stato realizz ato l'impianto sportivo, il quale, poi, per effetto di voltura catastale, è stato contrassegnato al fg. 4, p.lla 543, sub 1.
Pertanto, non soltanto il bene indicato nella convenzione è quello che successivamente è stato oggetto dell'iscrizione ipotecaria opposta, ma neppure sussiste alcun errore nella convenzione, nella quale il bene è stato descritto facendo riferimento ai dati catastali del fondo su cui è stato realizzato e non già a quelli dell'impianto.
Del resto, nulla impediva una simile descrizione, in quanto la convenzione in esame non è certamente atto destinato alla trascrizione, per cui non si pone neanche un problema di opponibilità a terzi.
Inoltre, non esiste alcuna norma che impone la trascrizione degli atti con i quali un bene pubblico possa ritenersi attratto al patrimonio indisponibile.
In definitiva, è semplicemente necessario verificare se, al momento di stipula di un atto dispositivo o costitutivo di un vincolo reale, il bene sia in concreto commerciabile.
A tal proposito, si ricorda che “gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo
4 comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive” (Cass. civ., Sez. U, 20 aprile 2015 n. 7959; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 2020, n. 26990, secondo cui “l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, da lla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di t empo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità”).
Per tale ragione, non vi sono dubbi sul fatto che il bene per cui è causa rientri nel patrimonio indisponibile e sia concretamente utilizzato, da epo ca antecedente all'iscrizione ipotecaria opposta, dalla per scopi pubblici mediante concessione al Comune di Trebisacce. Parte_1
Di conseguenza, considerato che l'art. 2810 c.c. consente l'iscrizione di ipoteca soltanto sui beni commerciabili e tale non è un bene appartenente al patrimonio indisponibile, l'opposta non poteva iscrivere ipoteca esattoriale sul bene medesimo.
Quindi, ferma la sussistenza del credito, in ragione di quanto esposto nei paragrafi precedenti, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
3. Il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e l'accoglimento di quella relativa all'ipoteca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AN OL, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande relative alla carenza di titolo esecutivo e di accertamento dell'insussistenza del credito;
2) Dichiara la nullità dell'ipoteca esattoriale opposta per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. AN OL
5
L'avv. PISTOLA LUCIA RITA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2119 del RGAC dell'anno 2029 avente ad o ggetto opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Falcone
Opponente
E
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia CP_1 P.IVA_2
TA LA
Opposta
NONCHÉ
Controparte_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 110246, Parte_1 notificata il 3 ottobre 2024, fondata, per quanto qui interessa, sulla ingiunzione fiscale n. 8140 del
15 gennaio 2018, avente ad oggetto canoni idrici .
Ha dedotto: a) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non sorretta da un titolo esecutivo, non potendosi ritenere tale la citata ingiunzione, trattandosi di entrate di diritto privato per le quali sarebbe necessario un titolo di formazione giudiziale;
b) che, qualora il creditore avesse agito in sede giudiziale, l'odierna attrice avrebbe potuto dimostr are la non debenza di quanto richiesto, tenuto conto che a livello stragiudiziale è stato contestato
1 l'omesso invio delle fatture sottese all'ingiunzione; c) l'impossibilità di iscrivere ipoteca, in quanto il bene sottoposto a vincolo sarebbe parte del pat rimonio indisponibile.
1.2. Si è costituita evidenziando la legittimità dell'iscrizione e che lo schema di CP_1 convenzione prodotto dall'attrice e asseritamente dimostrante la riconducibilità al patrimonio indisponibile del bene, antecedente alla iscr izione di ipoteca, ha ad oggetto un immobile (censito al catasto Comune Trebisacce al Foglio di Mappa 4, P.lla 323, sub2) diverso da quello ipotecato
(censito al catasto Comune Trebisacce al Foglio di Mappa 4, P.lla 543, sub 1).
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
1.3. Con la seconda memoria istruttoria la ha depositato documentazione attestante la Parte_1 coincidenza tra le particelle catastali sopra indicate, in quanto quella di cui al fg. 4, p.lla 543 sub
1 sarebbe derivante da voltura della prima in esito alla realizzazione dell'immobile ipotecato
(Palestra polifunzionale).
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, va respinto il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolo e secutivo.
Infatti, è certamente vero che il canone idrico costituisce entrata di diritto privato e che per tale tipologia di entrate è necessario un titolo esecutivo prima dell'iscrizione a ruolo (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17628, second o cui “le società del servizio idrico non possono iscrivere a ruolo la tariffa per riscuoterla dall'utente. Si tratta infatti di un'entrata di diritto privato ed è necessario che risulti da titolo avente efficacia esecutiva. Nella fattispecie, le fatture del gestore del servizio idrico non costituiscono titoli esecutivi”, e Cass. civ., Sez. III, 4 marzo
2022, n. 7188, secondo cui “ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblic a amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d.
"COSAP", nonostante la qualifica i ndennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale”.
Ad ogni modo, se chiaramente la riscossione non può avvenire sulla base di una cartella di pagamento (che segue l'iscrizione a ruolo), non è necessario che il titolo esecutivo sia di fonte giudiziale, potendo anche consistere nella ingiunzione di pagamento ex Rd 639/1910.
Al riguardo, si osserva che “concepita dal legislatore del r.d. n. 639 del 1910 come espressione del potere di autotutela esecutiva della pubblica amministrazione, la ingiunzio ne de qua concreta un atto (tipicamente amministrativo) a struttura complessa:
-) per un verso, atto di accertamento di un credito, purché certo, liquido, esigibile, ovvero non rimesso al potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, ma la sussistenza, l'entità e le condizioni di esigibilità del quale derivino da "fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati" (ex plurimis, v. Cass., Sez. U, 01/02/2025, n. 2448; Cass. 11/04/2016, n. 7076;
Cass., Sez. U, 25/09/2009, n. 11992);
2 -) per altro verso, ordine diretto al debitore di pagare la somma (così accertata come) dov uta
"sotto pena di atti esecutivi", cioè a dire con minaccia di attivazione del procedimento di riscossione coattiva, da svolgersi, attualmente (a seguito della abrogazione operata dall'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43), nelle forme pre viste dal D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602.
Dal punto di vista oggettivo, l'ingiunzione in discorso - la cui natura derogatoria ed eccezionale rispetto agli strumenti di diritto comune risalta evidente - può concernere qualsiasi entrata, di diritto pubblico e di diritto privato, purché il credito abbia gli illustrati requisiti.
Dal punto di vista soggettivo, poi, si possono avvalere del mezzo tutte le pubbliche amministrazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi i Comuni, anche quando abbiano affidato a propri concessionari il servizio di recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 26/07/2023, n. 22722; Cass. 21/03/2019,
n. 8039).
Con la fisionomica conformazione testé descritta, olt re al peculiare autoaccertamento della pretesa, l'ingiunzione, nella parte in cui rivolge richiesta di adempimento, assume un carattere teleologicamente succedaneo rispetto all'iscrizione a ruolo del debitore ed alla successiva notifica a questi della cartella di pagamento.
L'emissione (e la notifica) dell'atto contemplato dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 consente infatti - rappresentandone, ad un tempo, il titolo legittimante in vece del ruolo ed il necessario presupposto - l'accesso alla procedura di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero, più precisamente, il promovimento delle forme di espropriazione forzata in senso stretto e
l'adozione delle misure lato sensu cautelari (fermo amministrativo o iscrizione di ipoteca) da tale ordito normativo regolate.
…
Ancora sotto l'aspetto letterale, poi, significativo rilievo assume il contenuto della comunicazione preventiva, positivamente individuato nel "dettaglio delle iscrizioni a ruoli": il che, in tutta evidenza, postula la formazione del ruolo esattoriale, invece - come già visto - mancante in ipotesi di riscossione intrapresa mercé ingiunzione ex r.d. n. 639” (Cass. civ., sez. III, 30 giugno
2025, n. 17640; cfr. anche Cass. civ., Sez. U, 1 febbraio 2025, n. 2448, secondo cui “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emes so l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti”).
In buona sostanza, l'ingiunzione di pagamento, utilizzabile per le entrate di diritto privato per crediti certi liquidi ed esigibili, quali quelli derivanti dall'applicazione di tariffe prestabilite, tra cui rientra, quindi, certamente il canone idrico, non pr esuppone il ruolo, ma lo sostituisce o se ne
3 pone quale presupposto, costituendo titolo esecutivo, idoneo non soltanto a fondare l'esecuzione forzata esattoriale, ma anche, ovviamente, l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria è stata preceduta dall'emissione e dalla notifica di una ingiunzione di pagamento, non opposta e avente efficacia di titolo esecutivo, il motivo di opposizione in esame deve essere respinto.
2.1. Non meritevole di accoglimento è anche la doglianza sulla carenza in concreto del credito, in quanto, come detto, non era onere del creditore adire l'autorità giudiziaria per ottenere un titolo esecutivo, potendo munirsene mediante la citata ingiunzione di pagamento, per cui è l'odierna attrice che avrebbe dovuto proporre opposizione all'ingiunzione medesima per contestare il credito.
Va anche sottolineato che le contestazioni avanzate in questa sede appaiono del tutto sterili, atteso che la mancata comunicazione della fattura non esclude il credito, il quale trova fondamento nel rapporto sottostante e non già nella fattura medesima.
Peraltro, ricevuta l'ingiunzione di pagamento, la era perfettamente edotta del credito Parte_1 richiesto e della sua causale, per cui anche sotto tale profilo, l'opposizione deve essere respinta.
2.2. Deve, invece, essere accolto il motivo relativo alla nullità dell'scrizione ipotecaria perché avente ad oggetto un bene del patrimonio indisponibile.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la convenzione del 19 dicembre 2012, prevede la concessione al Comune di Trebisacce da parte della Provincia dell'impianto sportivo realizzato sul terreno sito in Trebisacce in località Rovitti e censito al catasto al fg. 4, p.lla 343, sub 2, per
“finalità sportive e sociali” (art. 3).
A questo punto, è necessario chiarire che, dall'esame della convenzione e della documentazione versata in atti dalla Provincia, risulta inequivocabilmente che gli estremi catastali appena indicati sono relativi al terreno su cui è stato realizz ato l'impianto sportivo, il quale, poi, per effetto di voltura catastale, è stato contrassegnato al fg. 4, p.lla 543, sub 1.
Pertanto, non soltanto il bene indicato nella convenzione è quello che successivamente è stato oggetto dell'iscrizione ipotecaria opposta, ma neppure sussiste alcun errore nella convenzione, nella quale il bene è stato descritto facendo riferimento ai dati catastali del fondo su cui è stato realizzato e non già a quelli dell'impianto.
Del resto, nulla impediva una simile descrizione, in quanto la convenzione in esame non è certamente atto destinato alla trascrizione, per cui non si pone neanche un problema di opponibilità a terzi.
Inoltre, non esiste alcuna norma che impone la trascrizione degli atti con i quali un bene pubblico possa ritenersi attratto al patrimonio indisponibile.
In definitiva, è semplicemente necessario verificare se, al momento di stipula di un atto dispositivo o costitutivo di un vincolo reale, il bene sia in concreto commerciabile.
A tal proposito, si ricorda che “gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo
4 comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive” (Cass. civ., Sez. U, 20 aprile 2015 n. 7959; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 2020, n. 26990, secondo cui “l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, da lla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di t empo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità”).
Per tale ragione, non vi sono dubbi sul fatto che il bene per cui è causa rientri nel patrimonio indisponibile e sia concretamente utilizzato, da epo ca antecedente all'iscrizione ipotecaria opposta, dalla per scopi pubblici mediante concessione al Comune di Trebisacce. Parte_1
Di conseguenza, considerato che l'art. 2810 c.c. consente l'iscrizione di ipoteca soltanto sui beni commerciabili e tale non è un bene appartenente al patrimonio indisponibile, l'opposta non poteva iscrivere ipoteca esattoriale sul bene medesimo.
Quindi, ferma la sussistenza del credito, in ragione di quanto esposto nei paragrafi precedenti, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
3. Il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e l'accoglimento di quella relativa all'ipoteca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AN OL, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande relative alla carenza di titolo esecutivo e di accertamento dell'insussistenza del credito;
2) Dichiara la nullità dell'ipoteca esattoriale opposta per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. AN OL
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