Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/10/2022, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01547/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2017, proposto da
Cooperativa Edilizia Aurora Salentina a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , AL Parisi, nonché dai Sigg.ri CO RC, RI DE VA, MA OR, RI AN, AN NA EP, GI ON, IT NT LE, MA RC, VA Vergine, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Valenti e Pierluigi Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Corrado in Lecce, via Monte S. Michele;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Maria Siciliano, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
IR Guido, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Giacomo Leopardi n. 151;
per l’annullamento
del decreto n. prot. 0000021-30/01/2017 emesso dalla 2^ Divisione della Direzione Generale per la condizione abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 08.03.2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. della Cooperativa Edilizia Aurora Salentina a.r.l. con sede in Lecce al Piazzale Milano n. 5;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora in poi MIT) ha sciolto d’autorità la Cooperativa Edile Aurora Salentina, a cagione delle gravi carenze gestionali e finanziarie riscontrate a carico della stessa.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) Incompetenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad emanare l ’ impugnato provvedimento ; 2) Eccesso di potere per contraddittorietà degli atti; 3) Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2545 septiesdecies ; 4) Inopportunità del provvedimento impugnato .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio ha proposto atto di intervento ad adiuvandum il Sig. Guido IR.
Alla camera di consiglio del 13.6.2017 la causa - su istanza del difensore dei ricorrenti - è stata cancellata dal ruolo dei giudizi cautelari.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a, all’udienza pubblica del 22.9.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3. Deve essere esaminata, con priorità, la censura con cui i ricorrenti sostengono la incompetenza del MIT ad adottare il gravato provvedimento di scioglimento, rientrando tale potere - a loro dire - nell’ambito delle attribuzioni riservate al Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in poi MISE), ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 220/2002.
3.1. Va premesso che la motivazione del provvedimento impugnato si fonda su due distinti ordini di ragioni, ovvero che la Cooperativa Edile Aurora Salentina: a ) ha omesso di depositare il bilancio di esercizio a partire dall’anno 2009; b ) ha mancato di pagare le rate di ammortamento del mutuo, ottenuto ai sensi del T.U. 28.04.1938 n. 1165, attraverso l’erogazione di un contributo pubblico erogato da parte del MIT per la costruzione di alloggi di edilizia popolare ed economica.
3.2. L’art. 1 del D. Lgs. n. 220/2002, pur attribuendo la vigilanza su tutte le forme di società cooperative ed enti cooperativi al MISE, al comma 4 fa salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti, fra le quali rientra, per l’appunto, quella esercitata dal MIT in forza del R.D. n. 1165/1938 (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 2255/2012).
3.3. Con l’“ accordo procedimentale” del 2.7.2009 – sottoscritto da MISE e MIT per disciplinare il riparto di competenze sulle “cooperative edilizie a contributo erariale o comunque pubblico” a seguito dell’entrata in vigore del prefato D. Lgs. n. 220 del 2002, attributivo della generale vigilanza sulle società cooperative e i loro consorzi al MISE – quest’ultimo, in relazione alle norme speciali del T.U. n. 1165/1938, ha riconosciuto la competenza del MIT (per quanto oggi rileva) ad esercitare la vigilanza sugli aspetti “relativi al corretto utilizzo dei fondi pubblici elargiti alle società cooperative” , stabilendosi al contempo che “le verifiche da parte delle predette Amministrazioni saranno svolte, di norma, in maniera autonoma” e con la precisazione che “per esigenze straordinarie e in casi particolari, ciascuna amministrazione può richiedere l ’ ausilio di personale ispettivo dell ’ altra per l ’ effettuazione di verifiche congiunte, al fine di pervenire ad una più compiuta ed esauriente visione della situazione del sodalizio” (v. All. 1 deposito documentale Avv. Stato 11.7.2022).
3.4. Non si ravvisa pertanto la violazione dedotta, dal momento che le ragioni poste a base dello scioglimento sono individuate, come si è visto, nella irregolarità della gestione contabile della cooperativa (mancato deposito dei bilanci) e nel mancato pagamento delle rate del mutuo agevolato concesso con contribuzione pubblica: infatti, trattandosi di contribuzione pubblica erogata dal MIT, è conforme al dettato normativo che l’attività di vigilanza sia stata posta in essere dallo stesso, conformemente all’ “accordo” sopra citato e alle disposizioni primarie di riferimento.
3.5. Il motivo, con cui si adduce l’incompetenza del MIT ad assumere il provvedimento in questione, è dunque infondato.
4. Gli altri motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto inerenti la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento.
4.1. I ricorrenti si dolgono anzitutto dell’illegittimità dell’atto impugnato per contraddittorietà rispetto agli atti precedentemente adottati dal MISE, ed in particolare rispetto all’ispezione straordinaria posta in essere dal predetto Dicastero, in esito alla quale gli ispettori incaricati avevano diffidato la Cooperativa Aurora ad eliminare nel termine di 90 giorni le seguenti irregolarità: a ) versamento dei contributi di revisione relativi ai bienni 2007/2008, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016; b ) deposito dei bilanci di esercizio dall’anno 2009 in poi; c ) redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali presso i competenti uffici.
4.2. Stigmatizzano la circostanza che il MIT – nella pendenza temporale dei termini come innanzi assegnati – abbia inopinatamente disposto lo scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ., sebbene tutte le irregolarità succitate siano state poi sanate nel termine assegnato, come comprovato dal verbale di accertamento del 21.2.2017, redatto dagli stessi ispettori del MISE.
4.3. Dipoi, i ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, gli inadempimenti contestati dall’Amministrazione siano da imputare esclusivamente alla condotta delittuosa perpetrata in danno della cooperativa da parte di uno dei soci e che – a seguito della scoperta di tale grave fatto illecito – la cooperativa si è prontamente adoperata al fine di sanare tutte le irregolarità gestionali connesse alla condotta illecita del predetto socio.
4.4. Inoltre, la difesa attorea – nel ribadire che la situazione debitoria della cooperativa non è stata provocata dalla inadempienza dei soci e, tantomeno, dalla negligenza del consiglio di amministrazione – assume che il provvedimento impugnato sia ingiusto ed inopportuno, in considerazione delle cause che lo hanno determinato e delle sproporzionate conseguenze che ne sono derivate.
5. Anche tali motivi vanno rigettati.
5.1. Il decreto direttoriale indica la base giuridica del potere esercitato (art. 12 D. Lgs. n. 220/2002; art. 2545 septiesdecies cod. civ.) ed i presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento.
5.2. Al riguardo va rilevato che ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ. “L ’ autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori” .
5.3. Nel caso in esame, risultano integrati i presupposti previsti dalla disposizione citata, atteso che la determinazione assunta dal MIT circa lo scioglimento della cooperativa si fonda – come visto – tanto sull’accertamento del mancato deposito, per alcuni anni consecutivi, dei bilanci di esercizio, quanto sulla morosità maturata dalla cooperativa nella refusione del mutuo ottenuto con contribuzione pubblica.
5.4. Né può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità del gravato decreto di scioglimento per asserita contraddittorietà con gli esiti delle ispezioni disposte dal MISE, trattandosi di attività di revisione espletata da detta Amministrazione nell’ambito della distinta sfera di competenza ad essa riconosciuta “in materia di accertamento dei requisiti mutualistici dei sodalizi, accertamento che ha ad oggetto quanto previsto dai successivi artt. 4 e 9 del predetto decreto legislativo” (ossia del D. Lgs. n. 220 del 2002 - cfr. accordo procedimentale cit.).
5.5. In tal senso, la revisione cooperativa, disciplinata dal titolo II del decreto, è effettuata dal MISE ed è finalizzata, tra l’altro, ad “accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell ’ ente, verificando l ’ effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l ’ ente, la qualità di tale partecipazione, l ’ assenza di scopi di lucro dell ’ ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell ’ ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura” [cfr. art. 4, comma 1, lett. b ), D. Lgs. n. 220 cit.].
5.6. Al riguardo, si deve soggiungere che – pur essendo sopravvenuta, dopo il decreto di scioglimento, la regolarizzazione della vicenda contabile inerente il mancato deposito dei bilanci – è pacifico in atti che la grave situazione debitoria maturata dalla cooperativa nei confronti dell’Erario, per come rilevata al momento dell’adozione del provvedimento de quo agitur, sussiste tutt’ora.
5.7. Dunque, va in ogni caso riconosciuta la legittimità del provvedimento plurimotivato che ne occupa, attesa la persistente vigenza di una delle ragioni poste a sostegno dello stesso.
6. Infine – in disparte l’inammissibilità in subiecta materia di un sindacato giurisdizionale in relazione ai dedotti profili di inopportunità del provvedimento, in quanto afferenti alla sfera del merito delle scelte della P.A. – non vale ad escludere la legittimità del disposto scioglimento l’allegata condotta delittuosa perpetrata da parte di uno dei soci (convenzionalmente denominato “capo scala” , cui gli amministratori avrebbero di fatto delegato la stessa gestione della cooperativa), trattandosi di atto vincolato per la P.A., una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 2545 septiesdecies cod. civ.
7. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto, in quanto infondato.
8. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
NT Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | NT Pasca |
IL SEGRETARIO