Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 2496/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sabrina Rasconà;
ATTRICE
e succeduto al in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Messina Vitrano;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice, premesso che dal 2002 intratteneva - con la
[...]
, poi assorbita dal poi fuso nel Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
– il rapporto di conto corrente con affidamento n. 8259205-43, giusta contratto del
[...]
07/02/2002 e successivo del 06/05/2002, ed il conto anticipi n. 8259206-44, giusta contratto del
07/02/2002 e successivo del 06/05/2002, ha dedotto che l'istituto bancario aveva fatto applicazione di tassi usurari, di interessi ultralegali e anatocistici, di c.m.s., valute fittizie nonché di altre commissioni e spese non dovuti, in quanto applicati in assenza di valida convenzione scritta. Ha, pertanto, chiesto il ricalcolo del saldo dei rapporti succitati alla luce delle nullità riscontrate, con condanna dell'istituto di credito al pagamento delle somme risultanti a credito della correntista nonché al risarcimento del danno e alla cancellazione, ove sussistenti, di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si è costituita successivamente incorporata in Controparte_2 Controparte_1
con atto di fusione del 12/04/2022, la quale ha contestato le avverse pretese, chiedendone il
[...]
rigetto.
1
*****
1) Dalla disamina dei contratti di conto corrente ordinario con apertura di credito e di conto anticipi intrattenuti da parte attrice con l'istituto convenuto emerge la pattuizione delle principali condizioni economiche del rapporto e, in particolare, risultano i tassi di interessi debitore e creditore, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la C.M.S., oltre le ulteriori spese e commissioni di tenuta conto.
La doglianza di parte attrice circa l'applicazione di tassi e spese non pattuiti è, peraltro, parzialmente fondata, avendo il c.t.u. accertato l'illegittimo addebito sul conto corrente di costi non pattuiti per € 2.178,45, di cui € 1.056,85 a titolo di canone mensile periodico e € 1.121,60 a titolo di commissioni generiche. Tali spese sono state espunte dalla ricostruzione peritale.
2) Per quanto concerne la C.M.S., di cui l'attore deduce la nullità per indeterminatezza, ritiene questo giudice che non sussistano motivi per discostarsi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale.
La C.M.S. è il costo dell'elasticità di utilizzo del fido indipendentemente dal tempo, ossia – per esprimersi con le Istruzioni della Banca d'Italia – la remunerazione "dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto" (così le Istruzioni, C5) e può essere applicata a carico del correntista, a condizione che: a) sia pattuita nel contratto sottoscritto dal cliente;
b) siano determinate o determinabili la misura, modalità e periodicità di calcolo, senza che residuino a vantaggio della banca elementi di potestatività.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto non è infatti riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un accordo delle parti sulla clausola de quo. La clausola in esame si presenta quindi indeterminata, quando, come nel caso di specie, per la CMS intra fido non viene specificato se debba essere calcolata sull'importo utilizzato o su quello messo a disposizione del cliente, e per la CMS extra fido manca l'indicazione della periodicità dell'applicazione e del valore di riferimento sul quale effettuare il conteggio, né tale incertezza può essere superata tramite una valutazione semantica dell'espressione “commissione di massimo scoperto”, che non consente di affermare che tale commissione si applichi al massimo saldo dare extra fido, mancando comunque l'indicazione del periodo di riferimento e la durata del periodo di ininterrotta situazione di saldo a debito del cliente, oltre il quale può trovare applicazione la suddetta commissione (v. C. App. Palermo n. 125/2022).
2 In altri termini, per poter essere riconosciute valide, le C.M.S. debbono risultare determinate o, comunque determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo. Le relative clausole debbono, dunque, contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito e tempo minimo di durata). In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e quindi di un valido accordo tra le parti.
Nel caso in esame, la C.M.S. non risulta sufficientemente determinata, in quanto nei documenti contrattuali non vi è una dettagliata indicazione dei criteri di calcolo della stessa.
In particolare, nei contratti è indicata esclusivamente la percentuale ma manca l'indicazione della base di calcolo.
Il saldo contabile è stato, pertanto, epurato dalle somme addebitate a tale titolo. In particolare, la
C.M.S. è stata espunta, in quanto non sufficientemente pattuita. A far data dalla modifica contrattuale del 25/05/2009, nella rielaborazione peritale, è stata addebitata la “Commissione sul fido accordato”, in quanto regolarmente pattuita.
3) Il c.t.u. ha appurato che nessuna pattuizione è contenuta nei contratti in esame in merito al giroconto delle competenze sul conto ordinario nr. 8259205-43.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Cass. Ordinanza n. 14321/2022).
Pertanto, sono stati espunti dal conto ordinario, a cagione del difetto di valida pattuizione, i giroconti delle competenze del conto anticipi e il saldo dei due rapporti è stato conteggiato separatamente.
4) È fondata, nei termini che si vanno a precisare, la doglianza circa la illegittima capitalizzazione degli interessi. 3 Deve rilevarsi, anzitutto, che il contratto di c/c e quello di conto anticipi prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
Nella ricostruzione giudiziale del rapporto di conto corrente deve, pertanto, aversi riguardo, dalla data della sua pattuizione, alla capitalizzazione composta degli interessi a debito e di quelli a credito.
Nella fattispecie la capitalizzazione trimestrale degli interessi è, infatti, legittima, siccome contrattualmente prevista dalle parti e conforme alle condizioni di reciprocità stabilite secondo il combinato disposto dell'art. 120 d.lgs. n.385/1993 e della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000.
Nessuna capitalizzazione va applicata a partire dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che, al suo art. 1 comma 629, nel modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo, ha eliminato la capitalizzazione degli interessi (sulla immediata efficacia precettiva della modifica normativa, v. Tribunale di Milano, ord. collegiali del 25 marzo e del 3 aprile
2015).
Pertanto, il c.t.u. ha correttamente operato il riconteggio con applicazione della capitalizzazione nel conto corrente ordinario fino la 31 dicembre 2013 ed escludendola dal 01/01/2014 al
31/12/2015.
Con riferimento al conto anticipi - nei cui contratti, come già detto, non è contenuta alcuna pattuizione in merito al giroconto delle competenze sul conto ordinario - deve escludersi la capitalizzazione degli interessi.
Infatti, la deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (attuativa dell'art. 120, co. 2, del T.U.B.) autorizza tale capitalizzazione esclusivamente con riguardo alle operazioni regolate in conto corrente, a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, pertanto con riferimento a operazioni che, come il conto anticipi, per loro natura non possono avere saldo positivo, deve ritenersi operante l'art. 5 della delibera C.I.C.R., ai sensi del quale gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, secondo le prescrizione di cui all'art. 1283 c.c., con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di interessi già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla loro scadenza.
5) Quanto alla doglianza di parte attrice circa la pattuizione ed applicazione di interessi usurari, questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui, in merito alla verifica dell'eventuale sforamento della soglia usura deve essere utilizzata la formula della Banca d'Italia, in quanto formule differenti determinano l'inattendibilità dei conteggi, in quanto basati su dati non omogenei.
Pare opportuno, inoltre, ricordare in merito alla c.d. usura sopravvenuta che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24675/2017, allorché il tasso degli interessi concordato, superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
4 determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Alla luce di tale impostazione, assumono fondamentale importanza ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi, i tassi di interesse pattuiti al momento della stipula dei contratti (con l'ovvia precisazione che nei contratti di conto corrente, ogni qualvolta la banca eserciti lo ius variandi ciò equivale a nuova pattuizione ai fini dell'usura).
Infine, la pattuizione in tema di commissione di massimo scoperto è priva di rilevanza ai fini della valutazione di usurarietà, atteso che la relativa clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c..
Nel caso in esame, il c.t.u. ha appurato il mancato superamento della soglia di legge nel trimestre di stipula dei contratti e, conseguentemente, alcuna usura originaria si è verificata.
6) Il c.t.u ha ricostruito i rapporti di conto avuto riguardo ai suddetti criteri ed ha appurato che alla data del 30 aprile 2020 il saldo del c.c. ordinario ascendeva a € 26.184,17 a credito del correntista e il saldo del conto anticipi alla data del 30 giugno 2018, ascendeva a € - 34.590,75 a debito del correntista.
7) Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dell'istituto di credito, atteso che gli attori nulla hanno allegato né provato circa l'esistenza, la tipologia e l'entità dei danni richiesti né la sussistenza del nesso causale tra la condotta della banca e i danni asseritamente subiti.
8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
D.M. 55/2014 e succ. modifiche, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 8259205-43, ricalcolato alla data del 30 aprile
2020, espone un saldo a credito per la correntista pari ad € 26.184,17; accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 8259206-44, ricalcolato alla data del 30 giugno
2018, espone un saldo a debito per la correntista pari ad € 34.590,75; rigetta ogni altra domanda;
5 condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 CP_6
spese del giudizio, che liquida in € 7.616,00, per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u definitivamente a carico di Controparte_1
Palermo, 29 marzo 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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