Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 6018 / 2022 promossa da
Parte_1 come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Contro
CP_1, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/08/2022, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere l'aggravamento della malattia professionale con il raggiungimento di una percentuale di danno biologico almeno del 16%
Si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda nonché la riunione, sussistendo a suo dire connessione soggettiva ed oggettiva, della causa recante R.G. 6069/2022 alla presente.
All'udienza del 01.02.2023, il giudizio recante R.G: 6069/2022 veniva riunito a quello odierno.
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU in persona del Dott. Per_1 .
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il teste escusso all'udienza del 14.06.2023 ha confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, conduttore di mezzi pesanti per la nettezza urbana, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che Parte_1 è affetto da:
"tendinopatia del sovraspinato bilaterale, meniscosi del menisco interno dx e sin". In particolare, il
ER , chiamato a rendere chiarimenti, riconosce:Dott.
"per la tendinopatia del sovraspinato bilaterale un danno biologico del 2% (due), per la meniscosi del menisco interno un danno biologico del 2% (due), per la patologia del rachide un danno biologico dell'8% (otto) (6% già riconosciuto dall' CP_1 con 2% di aggravamento da me già precedentemente riconosciuto come da chiarimento inoltrato in data 02/07/2024) che sommato al
Per quanto concerne il nesso causale, infine, lo stesso consulente, in sede di chiarimenti, ne afferma esplicitamente la sussistenza, rispetto alla tecnopatia denunciata in sede amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine "professionale” della patologia.
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica da tecnopatia e successivo aggravamento, valutabile nella misura complessiva del 16%, con conseguente diritto dello stesso alla percezione del dovuto indennizzo previsto per legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' CP_1, dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
Condanna altresì l' CP_1 alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida
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complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 09.06.2025.
Il GDL
Dott.ssa Maria Leone