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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2376 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BALLONE DALILA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: pagamento omologa per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024, il ricorrente premetteva di aver esperito positivamente, nei confronti dell' , azione giudiziaria per AT (procedimento iscritto al n. RG. 585/2023 di CP_1
questo Tribunale) al fine di veder riconosciuto il requisito sanitario legittimante il proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Esponeva che il suddetto procedimento si era concluso con decreto di omologa, emesso il 21/03/2024 e notificato alle varie sedi nel giorno 22/3/24, con CP_1
cui si riconosceva il requisito sanitario utile ai fini della percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22/8/22.
Rilevava di aver inviato all' il modello AP70, e che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla CP_1 notifica del decreto di omologa, senza che l' effettuasse la liquidazione e il pagamento della CP_1 prestazione, e chiedeva che il Giudice volesse condannare l' alla liquidazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento con l'indicata decorrenza, oltre che al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. La domanda trae origine dalla mancata liquidazione, e dal conseguente mancato pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento il cui requisito sanitario è stato giudizialmente riconosciuto nell'ambito del procedimento di AT recante n. 585/2023 RG.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario legittimante la prestazione di cui oggi chiede il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di AT, ed ha dato prova di aver notificato all' il decreto di omologa, oltre che di aver CP_1 inviato all' il modello AP70, contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della CP_1 prestazione, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' . CP_1
Dal canto suo l' , rimasto contumace, non ha dato spiegazione alcuna in merito alla sua CP_1 perdurante inerzia, restando a tutt'oggi inadempiente.
Alla luce di quanto sopra, l' va condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore CP_1 di , dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal Parte_1
22.8.2022, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 26/07/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Condanna l' liquidazione ed al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22.8.22, oltre interessi e
[...]
rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida CP_1
in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 06/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena