TRIB
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/07/2024, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 325 del Ruolo “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Barlabà, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 08/04/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/01/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Casarano (LE) il 29/08/1987 e che dalla loro unione sono nati due figli: , il 18/11/1987 e , il 15/06/1992; Per_1 Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 08/07/2011;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini: “I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa economica e dichiarano di avere già da tempo definito tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale. Nulla riguardo ai figli entrambi maggiorenni e già da tempo economicamente autosufficienti”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non ritiene il Tribunale di dover dissentire dalla richiesta formulata da entrambi i coniugi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casarano
(LE) il 29/08/1987 da e trascritto nei Parte_2 Parte_1 registri dello stato civile di quel Comune al n. 69, Parte II, Serie A, anno 1987, senza condizioni;
2) nulla per le spese;
2 3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/04/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 325 del Ruolo “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Barlabà, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 08/04/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/01/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Casarano (LE) il 29/08/1987 e che dalla loro unione sono nati due figli: , il 18/11/1987 e , il 15/06/1992; Per_1 Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 08/07/2011;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini: “I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa economica e dichiarano di avere già da tempo definito tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale. Nulla riguardo ai figli entrambi maggiorenni e già da tempo economicamente autosufficienti”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non ritiene il Tribunale di dover dissentire dalla richiesta formulata da entrambi i coniugi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casarano
(LE) il 29/08/1987 da e trascritto nei Parte_2 Parte_1 registri dello stato civile di quel Comune al n. 69, Parte II, Serie A, anno 1987, senza condizioni;
2) nulla per le spese;
2 3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/04/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3