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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 423 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla via Cristoforo Colombo 4 presso lo studio dell'avv. Scorza Norina, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Santa Maria del Cedro alla via Matisse 1 presso lo studio dell'avv.
Vetere Ugo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 9/04/2024, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da , stante il CP_1 matrimonio con lui contratto in Tortora il 6/10/2019 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2019), in costanza del quale non sono nati
1 figli. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra la sig.ra e il sig. con addebito al Parte_2 CP_1 resistente, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti CP_ condizioni: I) Il IG. corrisponderà al coniuge IG.ra a titolo di mantenimento Pt_1
l'importo mensile di almeno € 500,00, entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
II) la casa coniugale con tutti gli arredi e le suppellettili rimarrà nella disponibilità della ricorrente;
III) addebitare la separazione al sig. CP_
il quale ha lasciato il domicilio domestico abbandonando la ricorrente sia moralmente che materialmente”; nonché, relativamente alla domanda di divorzio, ha chiesto che “decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi ha apposto il proprio visto in data 9.04.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
28.05.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra il IG. e la IG.ra CP_1
con addebito alla resistente, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di Parte_1 mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: - Disporre la restituzione di tutti i mobili acquistati esclusivamente e personalmente dal IG. o in via subordinata disporre il CP_1 rimborso da parte della IG.ra al IG. dell'intera somma Parte_1 CP_1 versata per l'acquisto del mobilio;
- Condannare la IG.ra alla Parte_1 restituzione/rimborso della somma in favore del resistente, pari al 50% di €14.000,00 (somma ricevuta dagli invitati al matrimonio come regali di nozze e successivamente utilizzata dalla
IG.ra per la stipula di una polizza assicurativa sulla vita), ovvero ad €7.000,00, quale Pt_1 quota parte a lui spettante per legge;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, con addebito della separazione alla sig.ra la quale ha Pt_1 abbondonato il resistente sia moralmente che economicamente”; nonché, relativamente alla domanda di divorzio, ha chiesto che “decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 1 dicembre
1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di sciolgimento/cessazione degli effetti civili del matrimino, alle condizioni di cui alla comparsa”.
Fissata l'udienza dell'1.07.2024 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di
2 tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia, prima, della loro separazione personale e, poi, del divorzio con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
nonché il Pubblico Ministero, in data 2.07.2024, ha espresso parere favorevole.
Con sentenza non definitiva n. 571/2024 emessa in data 3.07.2024, passata in giudicato, il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni tra essi concordate;
inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima che del decorso del termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa, con separata ordinanza, è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi) avesse provveduto ad acquisire, con le modalità dello scambio di note scritte (stante la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione fissata in data 17.03.2025), la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge n.
898/1970, e la conferma ad opera delle stesse delle condizioni concordate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi ha apposto il proprio visto in data 18.07.2024.
Le parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio con l'omologa delle condizioni oggetto dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Esaminati gli atti di causa, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n. 571/2024 emessa in data 3.07.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , che si è protratta ininterrottamente Parte_1 CP_1 dalla loro comparizione per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio
2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza dell'1.07.2024), che di seguito si riportano testualmente: “rinuncia (da parte di
di qualsivoglia assegno divorzile, dando atto le parti di non avere nulla a Parte_1 pretendere l'una dall'altra”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine sia alla pronuncia della loro separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle relative condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 423/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e in Tortora in data 6/10/2019 (trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2019);
- omologa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tortora perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 20.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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