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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Toscana, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Antonio Di Monte, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del
COA del 6/12/2022);
OPPONENTE E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, via Roma, n. 70, presso lo studio dell'avv.to Chiara Buti, e rappresentata e difesa dall'avv.to Giada Isidori, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 15/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5/09/2022, asseriva di essere Controparte_1 creditrice del signor dell'importo complessivo pari a euro 19.784,46, di cui Parte_1 euro 5.490,01 in relazione al contratto di finanziamento n. 012100151285 stipulato con CO, euro 8.562,87 in relazione al contratto di finanziamento del 7/10/2004, stipulato con OS, ed euro
5.731,58 in relazione al contratto di linea di credito del 28/06/2005 stipulato con OS. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 19.784,46, oltre interessi e spese di ingiunzione.
In data 7/10/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 799/2022 (R.G. n.
1871/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor , Parte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in subordine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e, in via ulteriormente gradata, la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura e la violazione di quanto previsto dall'informativa della Banca d'Italia del 20/12/2002, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto mediante l'eliminazione degli interessi, della capitalizzazione, delle spese, degli oneri e delle commissioni non pattuiti ovvero non validamente pattuiti.
pagina 1 di 7 A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva:
1) la prescrizione del credito in ragione della stipula dei contratti, rispettivamente, nell'anno 2004 e nell'anno 2005 con OS, mentre con riferimento a quello stipulato con CO in ragione della omissione della data di stipula;
2) con riferimento al contratto stipulato con CO, la produzione di un estratto conto non contenente alcun movimento e privo di attestazione di conformità ex art. 50 TUB;
3) la carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta a fronte della mancata prova della titolarità dei crediti, posto che il contratto di cessione tra ID e IF non conteneva alcun riferimento al credito nei confronti dell'opponente, mentre nel contratto di cessione tra IF e parte opposta il riferimento a parte opponente era presente solo in un allegato in calce al contratto, privo di firme, nonché, infine, non vi era prova della ricezione della comunicazione di cessione, né dell'invio; precisava, poi, che non era stata fornita la prova dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo stata prodotta esclusivamente “l'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale di una cessione di crediti pro soluto”, riguardante solamente la cessione in blocco da Banca IF a senza possibilità CP_1 di identificare il credito per cui è causa;
aggiungeva che nulla era stato allegato in merito alla cessione del credito da OS a , mentre era stato prodotto esclusivamente il contratto CP_2 di cessione di credito da a BANCA IF, privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
CP_2 rappresentava che la cessione di credito da Banca IF a non era stata CP_1 comunicata all'opponente;
4) l'usura contrattuale superiore al limite stabilito dai tassi applicabili alla fattispecie, con conseguente esclusione degli interessi ex art. 1815, comma II, c.c.;
5) la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate ovvero di quelle dovute o, ancora, del capitale e delle voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre interessi legali.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, ricostruite le scansioni cronologiche che avevano interessato i crediti e le operazioni legittimanti il subentro nelle posizioni azionate, invocava: 1) l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato con , la data di decorrenza della prescrizione doveva essere CP_3 individuata dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e, comunque, Banca IF aveva interrotto la prescrizione con raccomandata del 17/04/2014; quanto al contratto di finanziamento stipulato con
OS Spa, era necessario ai fini della decorrenza della prescrizione fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata ossia all'8/10/2011 e, comunque, Banca IF aveva interrotto la prescrizione con lettera del 30/11/2015; quanto all'apertura di credito stipulata con OS Spa, venendo in rilievo un contratto di durata con ultima movimentazione all'anno 2009, occorreva avere riguardo al momento di revoca del fido;
2) infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva;
quanto al contratto di finanziamento stipulato con deduceva che quest'ultima aveva ceduto il credito a CP_3
la quale, a sua volta, con atto pubblico del 29/06/2018, rep. N. 80866, racc. n. Controparte_4
15510, aveva conferito ramo d'azienda per la gestione dei crediti deteriorati a Controparte_5
dalla stessa interamente controllata;
quindi, in data 27/12/2021 aveva
[...] Controparte_5 ceduto il credito a come da avviso in GU, n. 1 del 4/01/2022 e come da Controparte_1 comunicazione ai debitori con missiva del 27/01/2022; con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati con OS S.p.a., quest'ultima in data 10/12/2013 aveva ceduto il credito alla , come da avviso in GU, parte II, n. 152 del 28/12/2013; quindi, in CP_2 CP_2
pagina 2 di 7 data 27/11/2015 aveva ceduto il credito a come da avviso in GU parte II, n. 141 Controparte_4 del 5/12/2015, cessioni comunicate al debitore ceduto con lettera del 30/11/2015; quindi, Banca
con atto pubblico del 29/06/2018, rep. N. 80866, racc. n. 15510, aveva conferito ramo CP_4
d'azienda per la gestione dei crediti deteriorati a dalla stessa interamente Controparte_5 controllata;
quindi, in data 27/12/2021 aveva ceduto il credito a Controparte_5 CP_1
come da avviso in GU, n. 1 del 4/01/2022 e come da comunicazione ai debitori con missiva
[...] del 27/01/2022;
3) che la pretesa era stata adeguatamente provata nella fase monitoria mediante il riepilogo, analitico e dettagliato, dello svolgimento del rapporto, gravando, comunque, sull'opponente la prova del pagamento di ulteriori importi, prova che non era stata integrata, risultando sul punto le avverse eccezioni generiche e non avendo controparte contestato di aver ricevuto i finanziamenti richiesti;
in ogni caso, invocava la natura del giudizio di opposizione quale procedimento a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova;
4) che nei contratti in esame non veniva in rilievo l'usura, comunque genericamente contestata, sia nei contratti di finanziamento sia nell'apertura di credito, dovendosi escludere qualsivoglia sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli di mora, e, in ogni caso, l'eventuale usura era insuscettibile di determinare l'integrale nullità della clausola di interesse, mentre la clausola penale poteva assumere rilievo solamente nella prospettiva della riduzione.
Concesso un breve rinvio nel rispetto del contraddittorio, alla prima udienza tenutasi in data 21/06/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Quindi, con ordinanza riservata del 18/06/2023 il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e disponeva procedersi alla mediazione.
Alla successiva udienza del 19/12/2023, il giudice rinviava il procedimento al 31/01/2024 al fine di acquisire il verbale attestante l'espletamento della mediazione. All'udienza del 31/01/2024, acquisito il verbale di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 7/05/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/06/2024, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 15/10/2024 e, a tale udienza, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, va respinta la doglianza riguardante il difetto di titolarità sostanziale del credito azionato in virtù delle considerazioni che seguono.
In fatto, si osserva che parte opposta ha prodotto a sostegno della propria allegazione:
-i titoli ossia i contratti posti a fondamento della pretesa (v. doc. 2, 5, e 8);
-estratti conto redatti da e da OS (v. doc. 4, 7 e 9); Controparte_5
-quanto alla cessione da CO a Banca contratto di cessione (v. doc. 3 CP_4 allegato al fascicolo monitorio);
pagina 3 di 7 -quanto al conferimento di ramo d'azienda da a Controparte_4 Controparte_5
atto pubblico del 29/06/2018, rep. n. 80866, racc. n. 15510 (v. doc. 1 nel fascicolo di
[...] opposizione);
-quanto alla cessione da a contratto di cessione Controparte_5 Controparte_1
(v. doc. 10 nel fascicolo monitorio) e avviso in GU, parte II, n. 1 del 4/01/2022, contenente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (“crediti acquistati da o Controparte_4 da crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Controparte_5
Lire o Euro, e regolati dalla legge italiana etc.”) e l'indicazione che “le richieste possono essere presentate all'unità organizzativa proposta al riscontro dell'Interessato, mediante posta ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all'indirizzo ” (v. doc. 11 nel fascicolo monitorio); Email_1
-quanto alla cessione da OS S.p.a. alla , avviso in GU, parte II, n. 152 CP_2 del 28/12/2013, contenente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (“traggano origine da rapporti di credito al consumo, siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia etc.”) e avvertimento del fatto che “i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa… potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione… nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario a Centrale attività finanziarie S.p.a., piazza SS. Apostoli 73-00187 Roma, Fax 06.98382307, indirizzo di posta elettronica: ” (v. doc. 6 nel fascicolo di opposizione); Email_2
-quanto alla cessione da a in data 27/11/2015, contratto CP_2 Controparte_4 di cessione (v. doc. 6 nel fascicolo monitorio) e avviso in GU parte II, n. 141 del 5/12/2015, contenente i criteri identificativi dei crediti e espresso avvertimento che “i debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a -area non performing loans, via Giambologna n. 2/r – Controparte_4
Firenze tel. 055.5078094, fax 055.5001632, e-mail: (v. doc. 7 nel Email_3 fascicolo di opposizione).
Tanto premesso, si ritiene in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione,
pagina 4 di 7 ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n.
17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in
GU, del possesso dei titoli in capo alla cessionaria, e della produzione degli estratti conto, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Così disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'eccezione di prescrizione è fondata e deve trovare accoglimento. In fatto, giova premettere che l'odierna pretesa trae origine da tre rapporti: il contratto di finanziamento n. 012100151285 stipulato con CO (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio), il contratto di finanziamento stipulato in data 7/10/2004 con OS S.p.a. (doc. 5 nel fascicolo monitorio) e il contratto di apertura di credito stipulato in data 28/06/2005 con OS S.p.a.
(doc. 8 nel fascicolo monitorio).
Appare, pertanto, opportuno esaminare distintamente l'eccezione di prescrizione in relazione a ciascun contratto.
In diritto, si osserva, con considerazioni riguardanti tutte le fattispecie oggetto di indagine, che in relazione alla eccezione di prescrizione, occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'applicazione di tale principio al contratto di finanziamento determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza tale contratto, il cui debito non può considerarsi scaduto, appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione dell'ipotesi in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ipotesi in cui, potendo lo stesso esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere.
1. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 012100151285 STIPULATO CON ID (ESPOSIZIONE DEBITORIA ALLEGATA EURO 5.490,01).
pagina 5 di 7 Con riferimento a tale contratto, dalla lettura della documentazione prodotta non è dato evincere la data di stipula -neanche allegata dalla parte ricorrente-, né il numero di rate complessivamente dovute (v. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio).
Ne consegue che, contrariamente agli assunti di parte opposta, non è possibile individuare la scadenza dell'ultima rata ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Dunque, tempestivamente allegato nell'atto di citazione in opposizione il decorso del termine di prescrizione decennale da parte dell'opponente, parte opposta non ha introdotto alcuna specifica contestazione, confortata da risultanze documentali, con contegno rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Né può attribuirsi rilievo, quale atto interruttivo, alla richiesta di pagamento effettuata dalla allora cessionaria Banca IF nell'anno 2014 (v. doc. 5 nel fascicolo della opposizione), posto che l'efficacia interruttiva -il cui onere della prova grava su chi fa valere il diritto soggetto al termine prescrizione(Cass., n. 5413/2021, in motivazione)- presuppone la mancata maturazione della prescrizione che nel caso di specie non è provata a fronte della manifesta genericità della allegazione in ordine alla data di stipula del contratto e alla data di scadenza dell'ultima rata. Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata.
2. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO IN DATA 7/10/2004 CON OS S.P.A. (ESPOSIZIONE DEBITORIA RESIDUA ALLEGATA EURO 8.562,87) Con riferimento a tale contratto, occorre osservare in fatto il termine prescrizionale decennale va individuato all'8/10/2021 in quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio) la scadenza dell'ultima rata in data 8/10/2011.
A fronte di quanto sopra, parte opposta ha depositato il ricorso monitorio in data
5/09/2022 ossia maturato il termine di prescrizione.
Né è dato riscontrare atti interruttivi della prescrizione, che, notoriamente, hanno natura recettizia ossia richiedono ai fini della loro efficacia che giungano nella sfera di conoscenza del debitore (Cass., n. 27412/2021; Cass., n. 12658/2018; Cass., n. 5212/1986).
Al riguardo, si osserva che con riferimento alla comunicazione di cessione da parte della Banca IF datata 30/11/2015 prodotta nel giudizio di opposizione (v. pag. 5 del doc. 8 e del doc. 9) non vi è prova né della spedizione né della ricezione, così come della comunicazione datata 27/01/2022 (v. doc. 12 allegato al monitorio), peraltro quando la prescrizione era già maturata.
Dunque, anche in questo caso l'eccezione di prescrizione è fondata.
3. CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO STIPULATO IN DATA 28/06/2005 CON OS (ESPOSIZIONE DEBITORIA RESIDUA ALLEGATA EURO 5.731,58) Con riferimento a tale contratto di concessione di una linea di credito, a fronte della chiara e specifica allegazione in ordine alla maturazione del termine di prescrizione decennale ad opera della parte opponente, parte opposta ha invocato il decorso del termine dalla revoca dell'affidamento, senza, tuttavia, curare anche solo di allegare il momento in cui detta revoca è avvenuta (v. pag. 6 della comparsa nel giudizio di opposizione), con contegno rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Anche a voler ritenere, secondo quanto evidenziato nella comparsa conclusionale da parte opposta in merito al fatto “che il signor ha movimentato il conto sino Parte_1 all'anno 2009; pertanto, sino a tale data i rapporti erano da considerarsi ancora in piedi”, non può non essere evidenziato che il ricorso monitorio è stato depositato nell'anno 2022, come sopra evidenziato.
pagina 6 di 7 Occorre, inoltre, tener conto del fatto che non risulta provato alcun efficace atto interruttivo della prescrizione solo che si consideri che in relazione alla comunicazione di cessione da parte della Banca IF datata 30/11/2015 prodotta nel giudizio di opposizione (v. pag. 1 del doc. 8 e del doc. 9) non vi è prova né della spedizione né della ricezione
(circostanza che, come sopra detto, rileva a fronte della natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, v. giurisprudenza sopra richiamata). Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza, liquidate nel quantum tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta e in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte opponente, liquidando le stesse in complessivi euro
3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso, il 24/01/2025
Il giudice
Marzia Di Bari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Toscana, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Antonio Di Monte, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del
COA del 6/12/2022);
OPPONENTE E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, via Roma, n. 70, presso lo studio dell'avv.to Chiara Buti, e rappresentata e difesa dall'avv.to Giada Isidori, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 15/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5/09/2022, asseriva di essere Controparte_1 creditrice del signor dell'importo complessivo pari a euro 19.784,46, di cui Parte_1 euro 5.490,01 in relazione al contratto di finanziamento n. 012100151285 stipulato con CO, euro 8.562,87 in relazione al contratto di finanziamento del 7/10/2004, stipulato con OS, ed euro
5.731,58 in relazione al contratto di linea di credito del 28/06/2005 stipulato con OS. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 19.784,46, oltre interessi e spese di ingiunzione.
In data 7/10/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 799/2022 (R.G. n.
1871/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor , Parte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in subordine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e, in via ulteriormente gradata, la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura e la violazione di quanto previsto dall'informativa della Banca d'Italia del 20/12/2002, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto mediante l'eliminazione degli interessi, della capitalizzazione, delle spese, degli oneri e delle commissioni non pattuiti ovvero non validamente pattuiti.
pagina 1 di 7 A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva:
1) la prescrizione del credito in ragione della stipula dei contratti, rispettivamente, nell'anno 2004 e nell'anno 2005 con OS, mentre con riferimento a quello stipulato con CO in ragione della omissione della data di stipula;
2) con riferimento al contratto stipulato con CO, la produzione di un estratto conto non contenente alcun movimento e privo di attestazione di conformità ex art. 50 TUB;
3) la carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta a fronte della mancata prova della titolarità dei crediti, posto che il contratto di cessione tra ID e IF non conteneva alcun riferimento al credito nei confronti dell'opponente, mentre nel contratto di cessione tra IF e parte opposta il riferimento a parte opponente era presente solo in un allegato in calce al contratto, privo di firme, nonché, infine, non vi era prova della ricezione della comunicazione di cessione, né dell'invio; precisava, poi, che non era stata fornita la prova dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo stata prodotta esclusivamente “l'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale di una cessione di crediti pro soluto”, riguardante solamente la cessione in blocco da Banca IF a senza possibilità CP_1 di identificare il credito per cui è causa;
aggiungeva che nulla era stato allegato in merito alla cessione del credito da OS a , mentre era stato prodotto esclusivamente il contratto CP_2 di cessione di credito da a BANCA IF, privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
CP_2 rappresentava che la cessione di credito da Banca IF a non era stata CP_1 comunicata all'opponente;
4) l'usura contrattuale superiore al limite stabilito dai tassi applicabili alla fattispecie, con conseguente esclusione degli interessi ex art. 1815, comma II, c.c.;
5) la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate ovvero di quelle dovute o, ancora, del capitale e delle voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre interessi legali.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, ricostruite le scansioni cronologiche che avevano interessato i crediti e le operazioni legittimanti il subentro nelle posizioni azionate, invocava: 1) l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato con , la data di decorrenza della prescrizione doveva essere CP_3 individuata dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e, comunque, Banca IF aveva interrotto la prescrizione con raccomandata del 17/04/2014; quanto al contratto di finanziamento stipulato con
OS Spa, era necessario ai fini della decorrenza della prescrizione fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata ossia all'8/10/2011 e, comunque, Banca IF aveva interrotto la prescrizione con lettera del 30/11/2015; quanto all'apertura di credito stipulata con OS Spa, venendo in rilievo un contratto di durata con ultima movimentazione all'anno 2009, occorreva avere riguardo al momento di revoca del fido;
2) infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva;
quanto al contratto di finanziamento stipulato con deduceva che quest'ultima aveva ceduto il credito a CP_3
la quale, a sua volta, con atto pubblico del 29/06/2018, rep. N. 80866, racc. n. Controparte_4
15510, aveva conferito ramo d'azienda per la gestione dei crediti deteriorati a Controparte_5
dalla stessa interamente controllata;
quindi, in data 27/12/2021 aveva
[...] Controparte_5 ceduto il credito a come da avviso in GU, n. 1 del 4/01/2022 e come da Controparte_1 comunicazione ai debitori con missiva del 27/01/2022; con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati con OS S.p.a., quest'ultima in data 10/12/2013 aveva ceduto il credito alla , come da avviso in GU, parte II, n. 152 del 28/12/2013; quindi, in CP_2 CP_2
pagina 2 di 7 data 27/11/2015 aveva ceduto il credito a come da avviso in GU parte II, n. 141 Controparte_4 del 5/12/2015, cessioni comunicate al debitore ceduto con lettera del 30/11/2015; quindi, Banca
con atto pubblico del 29/06/2018, rep. N. 80866, racc. n. 15510, aveva conferito ramo CP_4
d'azienda per la gestione dei crediti deteriorati a dalla stessa interamente Controparte_5 controllata;
quindi, in data 27/12/2021 aveva ceduto il credito a Controparte_5 CP_1
come da avviso in GU, n. 1 del 4/01/2022 e come da comunicazione ai debitori con missiva
[...] del 27/01/2022;
3) che la pretesa era stata adeguatamente provata nella fase monitoria mediante il riepilogo, analitico e dettagliato, dello svolgimento del rapporto, gravando, comunque, sull'opponente la prova del pagamento di ulteriori importi, prova che non era stata integrata, risultando sul punto le avverse eccezioni generiche e non avendo controparte contestato di aver ricevuto i finanziamenti richiesti;
in ogni caso, invocava la natura del giudizio di opposizione quale procedimento a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova;
4) che nei contratti in esame non veniva in rilievo l'usura, comunque genericamente contestata, sia nei contratti di finanziamento sia nell'apertura di credito, dovendosi escludere qualsivoglia sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli di mora, e, in ogni caso, l'eventuale usura era insuscettibile di determinare l'integrale nullità della clausola di interesse, mentre la clausola penale poteva assumere rilievo solamente nella prospettiva della riduzione.
Concesso un breve rinvio nel rispetto del contraddittorio, alla prima udienza tenutasi in data 21/06/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Quindi, con ordinanza riservata del 18/06/2023 il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e disponeva procedersi alla mediazione.
Alla successiva udienza del 19/12/2023, il giudice rinviava il procedimento al 31/01/2024 al fine di acquisire il verbale attestante l'espletamento della mediazione. All'udienza del 31/01/2024, acquisito il verbale di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 7/05/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/06/2024, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 15/10/2024 e, a tale udienza, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, va respinta la doglianza riguardante il difetto di titolarità sostanziale del credito azionato in virtù delle considerazioni che seguono.
In fatto, si osserva che parte opposta ha prodotto a sostegno della propria allegazione:
-i titoli ossia i contratti posti a fondamento della pretesa (v. doc. 2, 5, e 8);
-estratti conto redatti da e da OS (v. doc. 4, 7 e 9); Controparte_5
-quanto alla cessione da CO a Banca contratto di cessione (v. doc. 3 CP_4 allegato al fascicolo monitorio);
pagina 3 di 7 -quanto al conferimento di ramo d'azienda da a Controparte_4 Controparte_5
atto pubblico del 29/06/2018, rep. n. 80866, racc. n. 15510 (v. doc. 1 nel fascicolo di
[...] opposizione);
-quanto alla cessione da a contratto di cessione Controparte_5 Controparte_1
(v. doc. 10 nel fascicolo monitorio) e avviso in GU, parte II, n. 1 del 4/01/2022, contenente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (“crediti acquistati da o Controparte_4 da crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Controparte_5
Lire o Euro, e regolati dalla legge italiana etc.”) e l'indicazione che “le richieste possono essere presentate all'unità organizzativa proposta al riscontro dell'Interessato, mediante posta ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all'indirizzo ” (v. doc. 11 nel fascicolo monitorio); Email_1
-quanto alla cessione da OS S.p.a. alla , avviso in GU, parte II, n. 152 CP_2 del 28/12/2013, contenente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (“traggano origine da rapporti di credito al consumo, siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia etc.”) e avvertimento del fatto che “i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa… potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione… nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario a Centrale attività finanziarie S.p.a., piazza SS. Apostoli 73-00187 Roma, Fax 06.98382307, indirizzo di posta elettronica: ” (v. doc. 6 nel fascicolo di opposizione); Email_2
-quanto alla cessione da a in data 27/11/2015, contratto CP_2 Controparte_4 di cessione (v. doc. 6 nel fascicolo monitorio) e avviso in GU parte II, n. 141 del 5/12/2015, contenente i criteri identificativi dei crediti e espresso avvertimento che “i debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a -area non performing loans, via Giambologna n. 2/r – Controparte_4
Firenze tel. 055.5078094, fax 055.5001632, e-mail: (v. doc. 7 nel Email_3 fascicolo di opposizione).
Tanto premesso, si ritiene in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione,
pagina 4 di 7 ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n.
17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in
GU, del possesso dei titoli in capo alla cessionaria, e della produzione degli estratti conto, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Così disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'eccezione di prescrizione è fondata e deve trovare accoglimento. In fatto, giova premettere che l'odierna pretesa trae origine da tre rapporti: il contratto di finanziamento n. 012100151285 stipulato con CO (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio), il contratto di finanziamento stipulato in data 7/10/2004 con OS S.p.a. (doc. 5 nel fascicolo monitorio) e il contratto di apertura di credito stipulato in data 28/06/2005 con OS S.p.a.
(doc. 8 nel fascicolo monitorio).
Appare, pertanto, opportuno esaminare distintamente l'eccezione di prescrizione in relazione a ciascun contratto.
In diritto, si osserva, con considerazioni riguardanti tutte le fattispecie oggetto di indagine, che in relazione alla eccezione di prescrizione, occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'applicazione di tale principio al contratto di finanziamento determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza tale contratto, il cui debito non può considerarsi scaduto, appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione dell'ipotesi in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ipotesi in cui, potendo lo stesso esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere.
1. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 012100151285 STIPULATO CON ID (ESPOSIZIONE DEBITORIA ALLEGATA EURO 5.490,01).
pagina 5 di 7 Con riferimento a tale contratto, dalla lettura della documentazione prodotta non è dato evincere la data di stipula -neanche allegata dalla parte ricorrente-, né il numero di rate complessivamente dovute (v. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio).
Ne consegue che, contrariamente agli assunti di parte opposta, non è possibile individuare la scadenza dell'ultima rata ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Dunque, tempestivamente allegato nell'atto di citazione in opposizione il decorso del termine di prescrizione decennale da parte dell'opponente, parte opposta non ha introdotto alcuna specifica contestazione, confortata da risultanze documentali, con contegno rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Né può attribuirsi rilievo, quale atto interruttivo, alla richiesta di pagamento effettuata dalla allora cessionaria Banca IF nell'anno 2014 (v. doc. 5 nel fascicolo della opposizione), posto che l'efficacia interruttiva -il cui onere della prova grava su chi fa valere il diritto soggetto al termine prescrizione(Cass., n. 5413/2021, in motivazione)- presuppone la mancata maturazione della prescrizione che nel caso di specie non è provata a fronte della manifesta genericità della allegazione in ordine alla data di stipula del contratto e alla data di scadenza dell'ultima rata. Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata.
2. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO IN DATA 7/10/2004 CON OS S.P.A. (ESPOSIZIONE DEBITORIA RESIDUA ALLEGATA EURO 8.562,87) Con riferimento a tale contratto, occorre osservare in fatto il termine prescrizionale decennale va individuato all'8/10/2021 in quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio) la scadenza dell'ultima rata in data 8/10/2011.
A fronte di quanto sopra, parte opposta ha depositato il ricorso monitorio in data
5/09/2022 ossia maturato il termine di prescrizione.
Né è dato riscontrare atti interruttivi della prescrizione, che, notoriamente, hanno natura recettizia ossia richiedono ai fini della loro efficacia che giungano nella sfera di conoscenza del debitore (Cass., n. 27412/2021; Cass., n. 12658/2018; Cass., n. 5212/1986).
Al riguardo, si osserva che con riferimento alla comunicazione di cessione da parte della Banca IF datata 30/11/2015 prodotta nel giudizio di opposizione (v. pag. 5 del doc. 8 e del doc. 9) non vi è prova né della spedizione né della ricezione, così come della comunicazione datata 27/01/2022 (v. doc. 12 allegato al monitorio), peraltro quando la prescrizione era già maturata.
Dunque, anche in questo caso l'eccezione di prescrizione è fondata.
3. CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO STIPULATO IN DATA 28/06/2005 CON OS (ESPOSIZIONE DEBITORIA RESIDUA ALLEGATA EURO 5.731,58) Con riferimento a tale contratto di concessione di una linea di credito, a fronte della chiara e specifica allegazione in ordine alla maturazione del termine di prescrizione decennale ad opera della parte opponente, parte opposta ha invocato il decorso del termine dalla revoca dell'affidamento, senza, tuttavia, curare anche solo di allegare il momento in cui detta revoca è avvenuta (v. pag. 6 della comparsa nel giudizio di opposizione), con contegno rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Anche a voler ritenere, secondo quanto evidenziato nella comparsa conclusionale da parte opposta in merito al fatto “che il signor ha movimentato il conto sino Parte_1 all'anno 2009; pertanto, sino a tale data i rapporti erano da considerarsi ancora in piedi”, non può non essere evidenziato che il ricorso monitorio è stato depositato nell'anno 2022, come sopra evidenziato.
pagina 6 di 7 Occorre, inoltre, tener conto del fatto che non risulta provato alcun efficace atto interruttivo della prescrizione solo che si consideri che in relazione alla comunicazione di cessione da parte della Banca IF datata 30/11/2015 prodotta nel giudizio di opposizione (v. pag. 1 del doc. 8 e del doc. 9) non vi è prova né della spedizione né della ricezione
(circostanza che, come sopra detto, rileva a fronte della natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, v. giurisprudenza sopra richiamata). Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza, liquidate nel quantum tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta e in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte opponente, liquidando le stesse in complessivi euro
3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso, il 24/01/2025
Il giudice
Marzia Di Bari
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