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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 2.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.19010/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizio Lattanzi, giu- Parte_1 sta procura in atti, presso il cui studio in Roma via Piave n.66 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa in vir- CP_2 tù di delega del Direttore della Filiale di Roma Flaminio, elettivamente domi- CP_3 ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.5.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario CP_1 per fruire della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 legge 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 15.11.2022 come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo emesso in data 5.10.2024 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre acces- sori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 5.5.2025 versato in atti e di- sposto l'accreditamento in data 3.6.2025 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto solo in da- ta successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del de- creto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta e dello spontaneo, seppur tardivo, adempimento dell' , CP_1 devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difen- sore antistatario.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 2.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.19010/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizio Lattanzi, giu- Parte_1 sta procura in atti, presso il cui studio in Roma via Piave n.66 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa in vir- CP_2 tù di delega del Direttore della Filiale di Roma Flaminio, elettivamente domi- CP_3 ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.5.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario CP_1 per fruire della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 legge 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 15.11.2022 come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo emesso in data 5.10.2024 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre acces- sori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 5.5.2025 versato in atti e di- sposto l'accreditamento in data 3.6.2025 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto solo in da- ta successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del de- creto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta e dello spontaneo, seppur tardivo, adempimento dell' , CP_1 devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difen- sore antistatario.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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