Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 12956 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12956 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MANNA LUCIA, CORVINO MIRELLA e GALIANO
CARMELA presso le quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. IARROBINO FAUSTO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il Controparte_1
22/06/2015 (atto n. 42, P. II, S.A sez. Z, anno 2015).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 25/09/16 e il 9/11/21, minorenni. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
- l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata materna;
- la previsione di un calendario incontri padre-figli;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del SI. CP_1
pari a 1200€ (600€ ciascuno) mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in 1000€;
- vittoria di spese.
La parte resistente i costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata presso di sé in Napoli, in viale Farnese n°61;
- contributo di mantenimento a carico della SI.ra di 350 € per ciascun figlio, oltre al 50% Pt_1
delle spese straordinarie;
- stabilire un calendario di visita madre-figli;
In subordine,
- affido condiviso dei minori con domiciliazione presso l'abitazione materna;
- contributo di mantenimento a proprio carico di 350 € per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre un calendario di incontri padre-figli;
- con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Le parti comparivano all'udienza del 13/03/2025, innanzi al Giudice relatore deSInato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale rilevava che il convenuto, nella comparsa di costituzione, lamentava la inottemperanza all'accordo che aveva sottoscritto con parte attrice la quale a sua volta, nella memoria del 21/02/25 chiedeva che il Tribunale, in via preliminare, in considerazione di quanto concordato e non contrario agli interessi dei minori Voglia omologare la separazione alle condizioni condivise come da separato accordo depositato in allegato.
Pertanto, il giudice preliminarmente invitava le parti a valutare la conferma dell'accordo depositato, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito.
Le parti dichiaravano “ci riportiamo all'accordo, rinunciamo alle reciproche domande di domande di addebito;
per (nato [...]) e , (9/11/21) abbiamo già attuato il calendario così Per_1 Per_2
come concordato, non ci sono criticità, i nostri figli pernottano regolarmente dal padre” e la ricorrente confermava anche di aver rimesso la querela in ordine alle denunce sporte in data 11 maggio 24 e 25 maggio 2024.
2 Inoltre, le parti dichiaravano “non registriamo criticità con i bambini;
non abbiamo riserve sulle reciproche competenze genitoriali, persiste tuttavia un clima di incomunicabilità tra di noi nel senso che la comunicazione è civile, ma ridotta all'osso solo tramite messaggi”.
In ordine a quanto concordato sub 15) le parti precisavano che “concordiamo che le spese di abbigliamento saranno ripartite al 50% tra noi genitori limitatamente a spese di abbigliamento
“straordinario” inteso quali acquisto di un abito per le feste personali dei minori, per un'eventuale cerimonia, per l'acquisto di un abito straordinario in occasione ad esempio del carnevale. Le spese di abbigliamento-biancheria ordinaria dei nostri figli rientreranno invece già nella contribuzione al mantenimento ordinario e non si riterranno spese straordinarie”.
In ordine alla condizione sub 18), le parti dichiaravano che “la stessa deve intendersi quale un appello al buon senso, alla prudenza nel coinvolgere eventuali nuovi partners con i minori per salvaguardare la loro serenità”. il Giudice relatore – invitate le parti a valutare, anche in forma privata, l'eventuale ricorso ad un percorso per la costruzione di una sana genitorialità condivisa – :
- tentava la conciliazione, ma le parti confermavano la volontà separativa, senza alcuna prospettiva di riconciliazione.
- Recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate dalle parti con le precisazioni rese in udienza;
- riteneva la causa matura per la decisione;
- invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
- ordinava la discussione orale della causa.
- riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM si pronunciava come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio in oggetto (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della
3 casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, così come meglio precisati all'udienza del 13/03/2025, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
2) “le parti vivranno separati, con reciproco rispetto, e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
3) i minori, in affido condiviso ad entrambi i genitori, avranno residenza privilegiata con la madre presso la casa della nonna materna sita in Napoli, alla Via Giustiniano n. 131 ove si rende necessario adibire una camera per i minori così da fargli continuare a vivere i loro spazi ed i loro giochi e di conseguenza si autorizza contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo il cambio di residenza ed il cambio del medico curante e della scuola;
4) tutti gli arredi e le suppellettili della casa familiare sita in Napoli al Viale dei Tigli 2A sono già stati divisi tra i coniugi secondo le reciproche eSIenze ma soprattutto tenendo conto delle eSIenze dei minori;
5) i genitori si consulteranno per le decisioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e lo studio dei minori, in particolare stabiliscono che sia che verranno iscritti presso Per_1 Per_2
una Scuola Pubblica sita nel quartiere di Soccavo con formula a tempo pieno da scegliere in accordo tra i genitori;
6) il SI. potrà vedere e stare con i figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, CP_1 il martedì dall'uscita della scuola con pernottamento presso il padre che li accompagnerà il giorno dopo a scuola ed il giovedì dall'uscita della scuola con pernottamento dal padre che li riaccompagnerà il giorno successivo a scuola, la prima settimana, il martedì dall'uscita della scuola con pernottamento dal padre che li riaccompagnerà il giorno successivo a scuola ed il venerdì dall'uscita della scuola con pernottamento dal padre fino alla domenica alle ore 21,00 con riaccompagnamento presso la casa familiare, la seconda settimana,
7) con riferimento al periodo di chiusura delle scuole, il papà potrà seguire gli stessi turni di prelievo dei bambini così come innanzi disciplinato prendendoli alle ore 10,00; resta comunque inteso che quando vorrà il padre potrà vedere i figli, ovviamente in considerazione degli impegni (scolastici e non) degli stessi previo accordo con la madre;
8) in occasione delle festività natalizie i minori staranno con i genitori dalle ore 10,00 del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio ad anni alterni, cominciando con la madre;
relativamente alle vacanze pasquali, i minori staranno la domenica di Pasqua e il lunedì in albis con la madre e l'anno successivo con il padre, cominciando dalla madre;
4 9) i genitori si alterneranno con i figli, cambiando annualmente anche per le festività di Ognissanti,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
per le vacanze estive i minori staranno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre con periodi e luoghi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
staranno inoltre con il padre 7 gg consecutivi nel mese di luglio di ciascun anno con periodi e luoghi da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno;
10) i genitori di comune accordo stabiliscono in ogni caso che, previo loro accordo, il diritto di visita e di pernottamento dei minori presso il padre potrà subire variazione in ragione delle reciproche eSIenze familiari e/o lavorative per cui essi potranno concordare anche giorni e/o orari diversi da quelli poc'anzi stabiliti, senza in alcun modo pregiudicare il diritto di visita del padre;
11) il SI. provvederà alla corresponsione di un assegno mensile pari a € 1.000,00 (€ CP_1
500,00 per ciascun figlio) entro il giorno 4 di ogni mese quale contributo al mantenimento dei figli;
tale somma sarà aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT;
12) i ricorrenti sono economicamente indipendenti, ragion per cui rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
13) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la SI.ra ed il SI. Parte_1 [...]
di comune accordo manifestano la volontà di alienare l'immobile sito in Napoli al Viale CP_1
dei Tigli 2°, unità acquistata in data 05/06/2018.
Il suddetto immobile è stato acquistato anche con il contributo del SI. il quale, Controparte_1 oltre a pagare la somma di € 30.000,00 a titolo di acconto sul prezzo di vendita, ha sempre provveduto personalmente a pagare tutte le rate mensili di mutuo fondiario.
In via preventiva, si darà l'opportunità di procedere all'acquisto alla parte promittente acquirente che ha già visionato l'immobile e con la quale non si è finora concluso la vendita al prezzo convenuto con la SI.ra pari ad euro 335.000,00 in ragione di al compromesso con il quale la stessa Parte_1
ha già incassato la somma di € 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria dalla stessa sottoscritto, in quanto preliminarmente non esisteva accordo tra le parti sulla possibilità di vendere l'immobile.
Detto promittente acquirente dovrà perfezionare l'acquisto con il rogito da stipularsi entro e non oltre il 31 luglio 2024 e gli verrà dato effettivamente il possesso entro un lasso di tempo tale in ragione dello svuotamento dell'appartamento che è necessario effettuare e comunque non oltre 15 giorni dal rogito.
Qualora la suddetta vendita non dovesse andare in porto, il valore di mercato della casa sarà valutato da una primaria agenzia immobiliare di rilievo nazionale scelta di comune accordo tra il
SI. e la SI.ra ; detta agenzia potrà interessarsi della vendita senza Controparte_1 Parte_1
alcun mandato in esclusiva e senza che le venga riconosciuta alcuna provvigione e/o compenso dalla
5 parte venditrice;
qualora il SI. si rendesse inadempiente rispetto alla vendita già CP_1
compromessa sarà ad esclusivo suo carico la restituzione della caparra;
14) resta convenuto tra le parti che contestualmente all'atto di vendita la SI.ra , Parte_1
provvederà, previa autorizzazione del SI. cointestatario del mutuo, ad Controparte_1
Cont estinguere il mutuo fondiario residuo stipulato con la (Banca di Credito Popolare – Filiale di C Napoli Vomero Via Luca Giordano) – ad oggi gravante Controparte_4
sull'immobile, obbligandosi, sempre contestualmente, a versare il 50% della somma residua al SI.
All'atto della vendita, a seguito dell'avvenuta estinzione del mutuo residuo e Controparte_1
dell'effettiva divisione al 50% della restante somma, la SI.ra e il SI. Parte_1 Controparte_1
dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro in relazione alle pattuizioni della seguente scrittura privata per qualsiasi ragione o causa sulla proprietà anche ragione rispettivi pagamenti ed anticipazioni dagli stessi eseguiti sia di natura ordinaria che straordinaria, nessuna esclusa, salvo le spese condominiali arretrate pagate anticipatamente dalla SI. al fine di ottenere la liberatoria da parte del condominio;
tale somma pari a € 6.016,00 Pt_1
sarà trattenuta al SI. all'atto della vendita dell'immobile e sarà decurtata dal 50% del ricavato Pt_1
della vendita stessa da attribuirsi al SI. CP_1
i SIg.ri e convengono che, una volta identificato un acquirente e Controparte_1 Parte_1
solo dopo aver sottoscritto il compromesso, avranno 15 giorni di tempo per definire la divisione degli arredi e suppellettili che occupano l'unità immobiliare di cui sopra. In ragione alla divisione degli stessi le parti provvederanno a ciascuno per loro conto e singolarmente a sostenere le spese di trasloco nei suoli beni divisi nei rispettivi luoghi di residenza o in altri luoghi degli stessi indicati. I ratei di mutuo fino alla vendita effettiva dell'immobile saranno a carico un SI. senza CP_1
diritto di ripetizione solo ed esclusivamente a partire dal 01 settembre 2024.
15) Il SI. provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di CP_1
cui i figli dovessero necessitare (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, lezioni private, stages, sport, ludiche in generale) previamente concordate con il coniuge, secondo quanto previsto e disciplinato nel protocollo d'intesa prot. n°1593 del 07/3/2018 sottoscritto tra il
Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli il cui contenuto è ben a conoscenza delle parti;
le spese di abbigliamento saranno ripartite al 50% tra i genitori limitatamente a spese di abbigliamento “straordinario” inteso quali acquisto di un abito per le feste personali dei minori, per un'eventuale cerimonia, per l'acquisto di un abito straordinario in occasione ad esempio del carnevale. Le spese di abbigliamento-biancheria ordinaria dei figli rientreranno invece già nella contribuzione al mantenimento ordinario e non si riterranno spese straordinarie”.
6 16) verranno prese insieme dai genitori le principali decisioni riguardanti educazione, scuola e cure mediche dei figli;
17) verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, nonché eventuali variazioni di recapito dei minori e dei numeri telefonici, compresi cellulari;
18) con riferimento alle frequentazioni con altri partners, i SIg. e concordano che Pt_1 CP_1
i rapporti tra i nuovi ed eventuali compagni e i minori debbano essere stabiliti gradualmente a tutela dell'equilibrio psichico dei bambini;
19) ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto anche per i figli e per ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
20) Il SI. alla luce di quanto solo oggi concordato, rinuncia all'azione possessoria CP_1
introdotta con ricorso innanzi al Tribunale di Napoli del 12/06/2024 RG. n. 12691/24 ed al diritto sostanziale in esso vantato;
la SI.ra , rinuncia alla richiesta di addebito formulata con Parte_1
ricorso di separazione giudiziale depositato innanzi ala Tribunale di Napoli RG. n. 12691/24 ad oggi non ancora notificato al SI. , ed in ragione a quanto concordato con la presente Controparte_1
le parti addiverranno ad una separazione consensuale con conseguente trasformazione del ricorso per separazione giudiziale introdotto dalla SI.ra RG 12956/24, contenente le sole Parte_1
condizioni di separazione condivise con la presente scrittura che sono state tutte dalle stesse indicate e concordate. Le parti, sin d'ora, si obbligano a procedere alla remissione delle rispettive querele e con rispettive accettazioni delle stesse, con compensazione di tutte le spese legali tra le parti;
Tali accordi, nella parte attinente al giudizio in oggetto (le materie, cioè, che la legge attribuisce alla competenza del Tribunale - l'affidamento dei figli, le visite, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare..) non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, garantendo loro il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità; pertanto non si è rilevata la necessità di procedere all'ascolto dei minori, che si è ritenuto manifestamente superfluo non essedo stata prospettata, peraltro, da nessuna delle parti alcuna riserva in ordine alla reciproca attenzione agli effettivi bisogni ed eSIenze degli stessi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c., alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, P. II, S.A sez. Z, anno
2015);
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio in data 21/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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