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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7187/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 07.11.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Giuseppina Daniela Loddo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 21.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza.
2) Affidamento e collocamento della figlia minore
La minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e preferenziale presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
Resta inteso tra le parti che ogni genitore eserciterà la responsabilità genitoriale condividendo con l'altro genitore le decisioni di maggiore importanza – riguardanti istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, limitando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e con solo riferimento a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
3) Gestione figlia minore, orari di visita e periodi di vacanze
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo liberi accordi che verranno assunti con la madre;
in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi per una maggiore frequentazione, i genitori concordano il seguente regime minimo di visita:
A. il padre vedrà e terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, indicativamente dalle ore 10.00 del sabato, sino alle ore 22.00 della domenica, prelevando la figlia dalla casa materna e ivi riaccompagnandola;
B. inoltre, il padre vedrà e terrà con sé la figlia indicativamente dalle ore 20.00 alle ore 21.30 di ogni mercoledì (o altro giorno infrasettimanale, a seconda delle esigenze lavorative paterne, con diverso giorno da concordare con la madre con un preavviso di almeno 24 ore), prelevandola dalla casa materna e ivi riaccompagnandola.
C. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore due o tre settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, con reciproca comunicazione e accordo tra i genitori dei periodi di vacanza entro il 31 del mese di maggio di ogni anno;
resta inteso che ciascun genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con la figlia, a prescindere dal contributo al mantenimento, che è comunque dovuto. In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi di vacanza o in caso di coincidenza degli stessi, le parti stabiliscono sin d'ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
D. Durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale, 24 dicembre, ed il giorno di Natale, 25 dicembre, indicativamente dalle ore 10.00, con uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
con lo stesso criterio dell'alternanza annuale, la figlia trascorrerà con uno o con l'altro genitore il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio di ciascun anno, nonché la festività di Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo. Quanto al giorno del compleanno, le parti concordano che entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la minore si trovi con il padre o con la madre (seguendo il regime ordinario di visita o per le ferie estive concordate), potranno partecipare alla festa organizzata da uno dei due genitori per i festeggiamenti della figlia nel giorno del suo compleanno o, comunque, qualora non sia stata organizzata nessuna festa, trascorrere del tempo con lei nel giorno del suo compleanno (il pranzo o la cena o altro momento da concordare). I ponti e le altre festività previsti dal calendario scolastico verranno trascorsi sempre secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che per ponte o festività si deve intendere il relativo intero periodo di sospensione scolastica. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra genitori.
E. Le previsioni di cui al presente punto sub 3) saranno subordinate agli impegni scolastici della minore.
F. Durante tutti i periodi di vacanza, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo in cui porteranno e/o terranno con sé la figlia, garantendo alla minore contatti telefonici con il genitore assente.
4) Rilascio e rinnovo di documenti
I ricorrenti si autorizzano reciprocamente, sin da ora, a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi, mentre si accorderanno di volta in volta il consenso all'espatrio della minore, nonché il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti della minore validi anche per l'espatrio.
5) Frequentazione parenti
I genitori concordano sin d'ora che la figlia potrà liberamente frequentare i parenti di uno e dell'altro genitore, senza restrizione alcuna.
6) Casa familiare
La casa familiare, sita in Vimodrone (MI), viale Martesana n. 111 (ovvero un appartamento ad uso abitazione al piano primo della scala “C”, composto da soggiorno con angolo cottura, due locali oltre i servizi e balcone e con annesso un vano ad uso cantina al piano secondo scantinato, oltre ad un box ad uso autorimessa;
il tutto meglio identificato catastalmente come segue: foglio 1, mappale
153, subalterno 124, piani S2-1, zona censuaria unica, categoria A/2, classe 1, vani 5,5, rendita catastale euro 781,14 – doc. 8), di cui i signori e sono Parte_2 Parte_1 comproprietari ciascuno per la quota di1/2 (un mezzo) in regime di comunione dei beni, rimarrà assegnata alla signora , che vi vivrà con la figlia minorenne. Il signor Parte_1 [...]
, invece, reperirà altra abitazione Parte_2 idonea per sé e per la figlia. Il signor si obbliga a spostare la propria residenza – Pt_2 attualmente ancora presso la casa familiare – al più presto e, comunque, entro e non oltre mesi 4
(quattro) dalla sentenza di separazione dei coniugi. Contestualmente, la signora si obbliga Pt_1 ad effettuare le volture a proprio nome di tutte le utenze della casa familiare, entro e non oltre 10
(dieci) giorni dalla data in cui il signor avrà lasciato di fatto la casa coniugale. Le parti Pt_2 concordano che le spese ordinarie per la casa familiare resteranno a carico dell'assegnataria signora e quelle straordinarie suddivise al 50% a carico di entrambe, in quanto Pt_1 comproprietarie dell'immobile per la quota ciascuna di 1/2 (un mezzo).
7) Mantenimento ordinario e assegno unico universale per la figlia a carico A. Il signor corrisponderà alla signora , tramite Parte_2 Parte_1 bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di
€ 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, con rivalutazione Per_1 annuale di detto importo secondo gli indici ISTAT.
Secondo quanto stabilito dalle Linee guida del Tribunale di Monza, saranno ricomprese nel mantenimento ordinario: a. vitto;
b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. farmaci da banco;
d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. Le parti pattuiscono espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito da entrambi i genitori, con equa ripartizione tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno.
8) Mantenimento straordinario della figlia minore
I genitori ripartiranno tra loro equamente al 50% l'onere economico per le spese straordinarie per la figlia minore, secondo quanto stabilito dalle Linee guida del Tribunale di Monza, come segue:
- spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: spese di trasporto pubblico per il tragitto casa/scuola, casa/università e ritorno, per espresso accordo delle parti;
spese mediche: h. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es.: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. spese mediche urgenti;
spese scolastiche di istruzione: l. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); - spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche: r. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortopediche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: v. per espresso accordo delle parti, il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado della figlia, per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori ed in caso di indisponibilità di terzi incaricati da entrambi i genitori;
vv. gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere approvata a mezzo di idonea documentazione;
- modalità di richieste e presentazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni
15, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere qualificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni;
- richiesta del rimborso e modalità di adempimento: i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
- benefici fiscali o assicurativi: al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
9) Conto corrente in comune
A. Il conto corrente cointestato n. 00010-0344720, aperto presso Allianz Bank Financial Advisors
(coordinate IBAN: [...] – doc. 9) resterà intestato alla sola signora
, mentre il signor aprirà altro conto corrente intestato a sé. A tal fine, Parte_1 Pt_2 il cointestatario uscente, signor , si impegna e si obbliga a comunicare formalmente alla Pt_2 banca la propria volontà di recesso unilaterale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal deposito del presente ricorso congiunto, nonché ad espletare ogni ulteriore formalità necessaria a far sì che il conto continui ad esistere con la sola intestataria signora , che a sua volta si impegna ad Pt_1 espletare ogni formalità a suo carico per tale finalità.
B. Al fine di liquidare ogni pendenza patrimoniale ed economica ad oggi sussistente tra le parti e a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, le parti concordano che le somme depositate nel suddetto conto corrente cointestato n. 00010-0344720 aperto presso Allianz Bank Financial Advisors
(doc. 9), vale a dire l'importo (al 12.10.2025) di € 87.481,45 o quel diverso importo, maggiore o minore (in caso di esborsi effettuati nell'interesse della famiglia o in caso di esborsi personali per spese ordinarie) verranno così ripartite: € 31.590,92, corrispondenti all'ammontare del TFR percepito dalla signora (doc. 16), resteranno di competenza esclusiva e, quindi, Pt_1 definitivamente attribuiti alla medesima signora . Pt_1
Il restante importo verrà equamente diviso a favore di entrambe le parti in ugual misura, con definitiva attribuzione alla signora del valore del 50% e al signor del restante Pt_1 Pt_2
50%.
10) Automobili
A. L'automobile Citroen C1 targata GD418LJ, intestata alla signora , resterà Parte_1 alla medesima in proprietà ed uso esclusivi.
11) Efficacia immediata degli accordi Le parti pattuiscono espressamente che gli accordi riportati nel presente atto avranno tra le medesime validità ed efficacia a far tempo già dal giorno in cui il ricorso verrà iscritto a ruolo presso il Tribunale di Monza e che, pertanto, sin da tale data verranno osservati da entrambi.
12) Clausole finali e reciproca rinuncia al mantenimento
Fatte salve le pattuizioni sopra specificate, i coniugi danno atto di aver già definito ogni altra questione di natura patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa e, in particolare, le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente per sé a qualsiasi contributo al mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vimodrone in data 05.09.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vimodrone per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
LA GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 07.11.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Giuseppina Daniela Loddo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 21.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza.
2) Affidamento e collocamento della figlia minore
La minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e preferenziale presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
Resta inteso tra le parti che ogni genitore eserciterà la responsabilità genitoriale condividendo con l'altro genitore le decisioni di maggiore importanza – riguardanti istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, limitando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e con solo riferimento a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
3) Gestione figlia minore, orari di visita e periodi di vacanze
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo liberi accordi che verranno assunti con la madre;
in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi per una maggiore frequentazione, i genitori concordano il seguente regime minimo di visita:
A. il padre vedrà e terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, indicativamente dalle ore 10.00 del sabato, sino alle ore 22.00 della domenica, prelevando la figlia dalla casa materna e ivi riaccompagnandola;
B. inoltre, il padre vedrà e terrà con sé la figlia indicativamente dalle ore 20.00 alle ore 21.30 di ogni mercoledì (o altro giorno infrasettimanale, a seconda delle esigenze lavorative paterne, con diverso giorno da concordare con la madre con un preavviso di almeno 24 ore), prelevandola dalla casa materna e ivi riaccompagnandola.
C. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore due o tre settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, con reciproca comunicazione e accordo tra i genitori dei periodi di vacanza entro il 31 del mese di maggio di ogni anno;
resta inteso che ciascun genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con la figlia, a prescindere dal contributo al mantenimento, che è comunque dovuto. In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi di vacanza o in caso di coincidenza degli stessi, le parti stabiliscono sin d'ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
D. Durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale, 24 dicembre, ed il giorno di Natale, 25 dicembre, indicativamente dalle ore 10.00, con uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
con lo stesso criterio dell'alternanza annuale, la figlia trascorrerà con uno o con l'altro genitore il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio di ciascun anno, nonché la festività di Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo. Quanto al giorno del compleanno, le parti concordano che entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la minore si trovi con il padre o con la madre (seguendo il regime ordinario di visita o per le ferie estive concordate), potranno partecipare alla festa organizzata da uno dei due genitori per i festeggiamenti della figlia nel giorno del suo compleanno o, comunque, qualora non sia stata organizzata nessuna festa, trascorrere del tempo con lei nel giorno del suo compleanno (il pranzo o la cena o altro momento da concordare). I ponti e le altre festività previsti dal calendario scolastico verranno trascorsi sempre secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che per ponte o festività si deve intendere il relativo intero periodo di sospensione scolastica. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra genitori.
E. Le previsioni di cui al presente punto sub 3) saranno subordinate agli impegni scolastici della minore.
F. Durante tutti i periodi di vacanza, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo in cui porteranno e/o terranno con sé la figlia, garantendo alla minore contatti telefonici con il genitore assente.
4) Rilascio e rinnovo di documenti
I ricorrenti si autorizzano reciprocamente, sin da ora, a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi, mentre si accorderanno di volta in volta il consenso all'espatrio della minore, nonché il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti della minore validi anche per l'espatrio.
5) Frequentazione parenti
I genitori concordano sin d'ora che la figlia potrà liberamente frequentare i parenti di uno e dell'altro genitore, senza restrizione alcuna.
6) Casa familiare
La casa familiare, sita in Vimodrone (MI), viale Martesana n. 111 (ovvero un appartamento ad uso abitazione al piano primo della scala “C”, composto da soggiorno con angolo cottura, due locali oltre i servizi e balcone e con annesso un vano ad uso cantina al piano secondo scantinato, oltre ad un box ad uso autorimessa;
il tutto meglio identificato catastalmente come segue: foglio 1, mappale
153, subalterno 124, piani S2-1, zona censuaria unica, categoria A/2, classe 1, vani 5,5, rendita catastale euro 781,14 – doc. 8), di cui i signori e sono Parte_2 Parte_1 comproprietari ciascuno per la quota di1/2 (un mezzo) in regime di comunione dei beni, rimarrà assegnata alla signora , che vi vivrà con la figlia minorenne. Il signor Parte_1 [...]
, invece, reperirà altra abitazione Parte_2 idonea per sé e per la figlia. Il signor si obbliga a spostare la propria residenza – Pt_2 attualmente ancora presso la casa familiare – al più presto e, comunque, entro e non oltre mesi 4
(quattro) dalla sentenza di separazione dei coniugi. Contestualmente, la signora si obbliga Pt_1 ad effettuare le volture a proprio nome di tutte le utenze della casa familiare, entro e non oltre 10
(dieci) giorni dalla data in cui il signor avrà lasciato di fatto la casa coniugale. Le parti Pt_2 concordano che le spese ordinarie per la casa familiare resteranno a carico dell'assegnataria signora e quelle straordinarie suddivise al 50% a carico di entrambe, in quanto Pt_1 comproprietarie dell'immobile per la quota ciascuna di 1/2 (un mezzo).
7) Mantenimento ordinario e assegno unico universale per la figlia a carico A. Il signor corrisponderà alla signora , tramite Parte_2 Parte_1 bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di
€ 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, con rivalutazione Per_1 annuale di detto importo secondo gli indici ISTAT.
Secondo quanto stabilito dalle Linee guida del Tribunale di Monza, saranno ricomprese nel mantenimento ordinario: a. vitto;
b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. farmaci da banco;
d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. Le parti pattuiscono espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito da entrambi i genitori, con equa ripartizione tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno.
8) Mantenimento straordinario della figlia minore
I genitori ripartiranno tra loro equamente al 50% l'onere economico per le spese straordinarie per la figlia minore, secondo quanto stabilito dalle Linee guida del Tribunale di Monza, come segue:
- spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: spese di trasporto pubblico per il tragitto casa/scuola, casa/università e ritorno, per espresso accordo delle parti;
spese mediche: h. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es.: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. spese mediche urgenti;
spese scolastiche di istruzione: l. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); - spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche: r. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortopediche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: v. per espresso accordo delle parti, il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado della figlia, per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori ed in caso di indisponibilità di terzi incaricati da entrambi i genitori;
vv. gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere approvata a mezzo di idonea documentazione;
- modalità di richieste e presentazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni
15, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere qualificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni;
- richiesta del rimborso e modalità di adempimento: i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
- benefici fiscali o assicurativi: al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
9) Conto corrente in comune
A. Il conto corrente cointestato n. 00010-0344720, aperto presso Allianz Bank Financial Advisors
(coordinate IBAN: [...] – doc. 9) resterà intestato alla sola signora
, mentre il signor aprirà altro conto corrente intestato a sé. A tal fine, Parte_1 Pt_2 il cointestatario uscente, signor , si impegna e si obbliga a comunicare formalmente alla Pt_2 banca la propria volontà di recesso unilaterale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal deposito del presente ricorso congiunto, nonché ad espletare ogni ulteriore formalità necessaria a far sì che il conto continui ad esistere con la sola intestataria signora , che a sua volta si impegna ad Pt_1 espletare ogni formalità a suo carico per tale finalità.
B. Al fine di liquidare ogni pendenza patrimoniale ed economica ad oggi sussistente tra le parti e a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, le parti concordano che le somme depositate nel suddetto conto corrente cointestato n. 00010-0344720 aperto presso Allianz Bank Financial Advisors
(doc. 9), vale a dire l'importo (al 12.10.2025) di € 87.481,45 o quel diverso importo, maggiore o minore (in caso di esborsi effettuati nell'interesse della famiglia o in caso di esborsi personali per spese ordinarie) verranno così ripartite: € 31.590,92, corrispondenti all'ammontare del TFR percepito dalla signora (doc. 16), resteranno di competenza esclusiva e, quindi, Pt_1 definitivamente attribuiti alla medesima signora . Pt_1
Il restante importo verrà equamente diviso a favore di entrambe le parti in ugual misura, con definitiva attribuzione alla signora del valore del 50% e al signor del restante Pt_1 Pt_2
50%.
10) Automobili
A. L'automobile Citroen C1 targata GD418LJ, intestata alla signora , resterà Parte_1 alla medesima in proprietà ed uso esclusivi.
11) Efficacia immediata degli accordi Le parti pattuiscono espressamente che gli accordi riportati nel presente atto avranno tra le medesime validità ed efficacia a far tempo già dal giorno in cui il ricorso verrà iscritto a ruolo presso il Tribunale di Monza e che, pertanto, sin da tale data verranno osservati da entrambi.
12) Clausole finali e reciproca rinuncia al mantenimento
Fatte salve le pattuizioni sopra specificate, i coniugi danno atto di aver già definito ogni altra questione di natura patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa e, in particolare, le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente per sé a qualsiasi contributo al mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vimodrone in data 05.09.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vimodrone per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
LA GI