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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15446 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 33431/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4 novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33431/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...], il [...]; , nata Controparte_1 Controparte_2
in BRASILE, l'11/12/1971; nato in [...], il [...]; CP_3 CP_4
nato in [...], il [...]; , nato in
[...] Controparte_5
BRASILE, il 07/07/1980; nato in [...], il [...]; CP_6
nato in [...], il [...]; Controparte_7 CP_8
nato in [...], il [...]; , nato in
[...] Controparte_9
BRASILE, il 19/05/1987; , nato in [...], il Parte_2
06/09/1988; , nata in [...], il [...], tutti elettivamente Parte_3
domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pinelli, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_10 P.IVA_1 CP_11 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente non costituito - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti ciascuno per le motivazioni esplicate in narrativa ai punti sub. 1) e sub. 2); - e per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o all'Autorità Controparte_10 amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario'; fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , cittadino Persona_1 italiano nato nel Comune di Arce (FR), il 19 aprile 1894, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il non si è costituito Controparte_10 in giudizio.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare, deve anzi tutto affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_9 [...]
e nella presente sede Parte_2 Parte_3 giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente, e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
In limine litis deve, altresì, evidenziarsi la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti CP_3 CP_4 CP_6 [...]
e Ed invero, deve osservarsi che i tentativi Controparte_7 CP_8 posti in essere dai medesimi al fine di presentare la domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_10 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 2 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_10
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 novembre 2025. il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4 novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33431/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...], il [...]; , nata Controparte_1 Controparte_2
in BRASILE, l'11/12/1971; nato in [...], il [...]; CP_3 CP_4
nato in [...], il [...]; , nato in
[...] Controparte_5
BRASILE, il 07/07/1980; nato in [...], il [...]; CP_6
nato in [...], il [...]; Controparte_7 CP_8
nato in [...], il [...]; , nato in
[...] Controparte_9
BRASILE, il 19/05/1987; , nato in [...], il Parte_2
06/09/1988; , nata in [...], il [...], tutti elettivamente Parte_3
domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pinelli, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_10 P.IVA_1 CP_11 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente non costituito - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti ciascuno per le motivazioni esplicate in narrativa ai punti sub. 1) e sub. 2); - e per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o all'Autorità Controparte_10 amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario'; fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , cittadino Persona_1 italiano nato nel Comune di Arce (FR), il 19 aprile 1894, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il non si è costituito Controparte_10 in giudizio.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare, deve anzi tutto affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_9 [...]
e nella presente sede Parte_2 Parte_3 giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente, e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
In limine litis deve, altresì, evidenziarsi la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti CP_3 CP_4 CP_6 [...]
e Ed invero, deve osservarsi che i tentativi Controparte_7 CP_8 posti in essere dai medesimi al fine di presentare la domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_10 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 2 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_10
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 novembre 2025. il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino