TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3623 del
R.G. 2021, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di
paternità,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Cipriani Parte_1
Andrea, come da procura in atti,
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Distefano CP_1
Sebastiano, come da procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
1 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2021, Parte_1
esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale, in data 11.11.2021, nasceva la CP_1
figlia , solo da lei riconosciuta;
insisteva, Persona_1
pertanto, affinché il Tribunale accertasse il suddetto rapporto di filiazione, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Taranto, all'esito, di provvedere alle trascrizioni necessarie;
domandava, infine, che lo CP_1
fosse onerato al pagamento di un assegno di mantenimento a beneficio della minore, con decorrenza dalla data della sua nascita.
Si costituiva in giudizio il quale si CP_1
dichiarava disponibile a sottoporsi alle indagini biologiche del caso;
in via subordinata, qualora fosse stato riconosciuto il rapporto di filiazione, si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla , in particolar modo con Pt_1
riferimento alla decorrenza del contributo economico da versare per il mantenimento della minore Per_1
evidenziando di essere stato volutamente estromesso dalla da ogni decisione riguardante la piccola;
per Pt_1 Per_1
2 tale ultima circostanza, con domanda riconvenzionale,
domandava al Tribunale il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno procuratogli dai comportamenti ostruzionistici della ricorrente, gravemente lesivi dei suoi diritti di padre.
Espletata la CTU genetica, con sentenza non definitiva n.
2920/2024 pubblicata in data 4.12.2024, il Tribunale di
Taranto accertava e dichiarava il rapporto di filiazione,
ponendo a carico dello l'onere di versare un assegno di CP_1
mantenimento a beneficio della minore con condanna Per_1
dello stesso resistente al pagamento delle somme non corrisposte dalla data della nascita della figlia;
il
Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal convenuto.
Con separata ordinanza la causa veniva quindi rimessa innanzi al Giudice Istruttore per la decisione in ordine alla domanda di attribuzione del cognome, ai sensi dell'art.262
c.c..
All'udienza del 19.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine all'attribuzione del cognome paterno alla minore e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con dispensa dal deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, non resta al Tribunale che prendere atto
3 dell'intervenuto accordo tra le parti, atteso che lo stesso appare confacente all'interesse della prole e non contrario a norme imperative.
Attesa, infine, la materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 19.03.2025, dispone che la minore
[...]
aggiunga al cognome materno, il cognome Per_1 Pt_1
paterno, , così che la stessa d'ora in poi si chiamerà CP_1
“ ”; Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni nell'atto di nascita di;
Parte_2
3) compensa le spese di lite.
Così deciso il 25.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
Martino Casavola
4