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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 03/09/1985, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto del 07/05/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 09/04/2024 e adottato dalla Questura di con cui gli è stato negato il CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 15/11/2024, concludendo per il rigetto del ricorso.
Pag. 1 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 15/05/2014 (confermato con ordinanza del 18/09/2024) è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sicché, fissata l'udienza di comparizione del giorno 02/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il
Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. In ricorso l'interessato ha dichiarato di vivere stabilmente in Italia da molti anni e di essere oramai integrato nel tessuto socioeconomico del Paese, sottolineando che un eventuale ordine di rimpatrio rappresenta per lui “un vero e proprio trauma, essendo, ormai, sul territorio italiano da molti anni e lontano dal Paese parimenti, ove, in qualche modo ha trovato un conforto, un proprio equilibrio, nonostante la sua evidente fragilità che sarebbe sicuramente minata in caso di rientro nel suo Paese d'origine”; ha aggiunto che “nonostante le esperienze vissute, ha improntato la propria vita al rispetto delle regole” e che non ha “più alcun contatto con il suo
Paese e che in caso di rientro, non saprebbe dove recarsi, in quanto già sfuggito ad una morte certa, oltre a quanto sopportato in Libia con la speranza di giungere in Italia”.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la domanda al riconoscimento della protezione complementare, giacché oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela.
La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento3.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Anzitutto, al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria4. La norma impone una modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari,
l'inserimento sociale e l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine.
La disposizione è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo5.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa il ricorrente ha prodotto:
- Copia dei contratti di lavoro stipulati negli anni 2017/2019 con diverse ditte, quali
IO UG, “Società Agricola Araba Fenice S.S.” e “M MA;
- Copia contratto del lavoro e lettera di assunzione presso “D.T.F. S.R.L.” con decorrenza dal 28/08/2023 al 30/09/2023 e busta paga per il mese di novembre pari ad euro 1.205,00 euro;
- CUD del 2024 relativo ai redditi da lavoro dipendente prodotti presso “D.T.F. S.R.L.” per il 2023;
- Modello Unilav e copia del contratto di lavoro stipulato con “D.T.F. S.R.L.” per il periodo decorrente dal 11/01/2024 al 30/04/2024 e busta paga per i mesi di gennaio e febbraio di ammontare complessivo pari ad euro 1.949,00;
- Buste paga dei mesi di agosto, ottobre e novembre 2024 di ammontare complessivo pari ad euro 4.400,16;
- Modello Unilav emesso da “LG SYSTEM s.r.l.” per il periodo decorrente dal 24/02/2025 al 18/04/2025;
- Buste paga emessa da “MVS GROUP S.R.L.” per i mesi di gennaio e febbraio 2025 di ammontare complessivo pari a euro 2.634,46.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti6, è possibile ritenere che il ricorrente, che vive in Italia da molti anni, ha già intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante che sta proseguendo in via continuativa e costante e che gli ha consentito di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 07/05/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa continuerà in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana7, lo svolgimento di attività volontariato8, i legami sociali e familiari9; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Invero sul punto la parte ha solo prodotto un contratto di locazione per un immobile sito in Avigliano (PZ), con decorrenza dal 01/09/2023 al 31/12/2023 e nulla ha dimostrato in ordine alla sua attuale soluzione abitativa.
VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 7 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 5 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino Ad ogni modo, considerato che l'interessato ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione lavorativa, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria;
pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato10.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione del ricorrente al beneficio di legge, già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/05/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 31/03/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 4 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022.
Pag. 3 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino 5 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez.
Pag. 4 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino 10 Cass. S.U. 24413/2021.
Pag. 6 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 03/09/1985, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto del 07/05/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 09/04/2024 e adottato dalla Questura di con cui gli è stato negato il CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 15/11/2024, concludendo per il rigetto del ricorso.
Pag. 1 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 15/05/2014 (confermato con ordinanza del 18/09/2024) è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sicché, fissata l'udienza di comparizione del giorno 02/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il
Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. In ricorso l'interessato ha dichiarato di vivere stabilmente in Italia da molti anni e di essere oramai integrato nel tessuto socioeconomico del Paese, sottolineando che un eventuale ordine di rimpatrio rappresenta per lui “un vero e proprio trauma, essendo, ormai, sul territorio italiano da molti anni e lontano dal Paese parimenti, ove, in qualche modo ha trovato un conforto, un proprio equilibrio, nonostante la sua evidente fragilità che sarebbe sicuramente minata in caso di rientro nel suo Paese d'origine”; ha aggiunto che “nonostante le esperienze vissute, ha improntato la propria vita al rispetto delle regole” e che non ha “più alcun contatto con il suo
Paese e che in caso di rientro, non saprebbe dove recarsi, in quanto già sfuggito ad una morte certa, oltre a quanto sopportato in Libia con la speranza di giungere in Italia”.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la domanda al riconoscimento della protezione complementare, giacché oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela.
La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento3.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Anzitutto, al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria4. La norma impone una modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari,
l'inserimento sociale e l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine.
La disposizione è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo5.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa il ricorrente ha prodotto:
- Copia dei contratti di lavoro stipulati negli anni 2017/2019 con diverse ditte, quali
IO UG, “Società Agricola Araba Fenice S.S.” e “M MA;
- Copia contratto del lavoro e lettera di assunzione presso “D.T.F. S.R.L.” con decorrenza dal 28/08/2023 al 30/09/2023 e busta paga per il mese di novembre pari ad euro 1.205,00 euro;
- CUD del 2024 relativo ai redditi da lavoro dipendente prodotti presso “D.T.F. S.R.L.” per il 2023;
- Modello Unilav e copia del contratto di lavoro stipulato con “D.T.F. S.R.L.” per il periodo decorrente dal 11/01/2024 al 30/04/2024 e busta paga per i mesi di gennaio e febbraio di ammontare complessivo pari ad euro 1.949,00;
- Buste paga dei mesi di agosto, ottobre e novembre 2024 di ammontare complessivo pari ad euro 4.400,16;
- Modello Unilav emesso da “LG SYSTEM s.r.l.” per il periodo decorrente dal 24/02/2025 al 18/04/2025;
- Buste paga emessa da “MVS GROUP S.R.L.” per i mesi di gennaio e febbraio 2025 di ammontare complessivo pari a euro 2.634,46.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti6, è possibile ritenere che il ricorrente, che vive in Italia da molti anni, ha già intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante che sta proseguendo in via continuativa e costante e che gli ha consentito di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 07/05/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa continuerà in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana7, lo svolgimento di attività volontariato8, i legami sociali e familiari9; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Invero sul punto la parte ha solo prodotto un contratto di locazione per un immobile sito in Avigliano (PZ), con decorrenza dal 01/09/2023 al 31/12/2023 e nulla ha dimostrato in ordine alla sua attuale soluzione abitativa.
VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 7 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 5 di 6 Il Giudice est.
Marisa Attollino Ad ogni modo, considerato che l'interessato ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione lavorativa, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria;
pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato10.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione del ricorrente al beneficio di legge, già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/05/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 31/03/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 4 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022.
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Marisa Attollino 5 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez.
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Marisa Attollino 10 Cass. S.U. 24413/2021.
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