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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1056/2019 R.G. posta in deliberazione con provvedimento del 8 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Carmine Alberto Di Luzio (C.F. C.F._2
PARTE APPELLANTE
E nella qualità di Impresa Designata per la gestione del Controparte_1
F.G.V.S. (P.Iva ) P.IVA_1
Avv. Maria Chiara Morabito (C.F. C.F._3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.13948/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 13948/2018 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell' quale Parte_1 Controparte_2
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 2.938.760,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 29 dicembre 2007,
e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.13948/2018 resa dal Tribunale Civile di Roma,
Sezione XIII:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nel sinistro per cui è causa per fatto e colpa esclusiva del conducente di veicolo non identificato e per l'effetto condannare la in qualità di Impresa Designata alla Gestione del Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada, a risarcire gli esiti delle lesioni personali sopportate dal Sig. nell'evento de quo, come specificati e quantificati in Parte_1
premessa, nella misura di € 2.938.760,00, o quella ritenuta più di Giustizia, il tutto con interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, maggiorati di I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la (già Controparte_1 [...]
nella qualità di Impresa Designata per la gestione del F.G.V.S., e ha Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, per i motivi tutti di cui alla premessa che precede, l'appello proposto da per Parte_1
confermare, integralmente la gravata sentenza n. 13948/18 resa dal Tribunale di
Roma; in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle nostre eccezioni, liquidare il danno patito dall'appellante come di ragione e di legge, con esclusione di ogni rivalutazione, in ragione dell'annuale, costante, aggiornamento delle poste risarcitorie. Il tutto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
31 ottobre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della nella qualità di Impresa Designata per la Controparte_2
gestione del F.G.V.S., in relazione alle lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale;
secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 29 dicembre 2007 alle ore 23.00 circa l'attore percorreva il Lungotevere Marzio, in Roma, alla guida del proprio motociclo Honda CBR 600 tg. AF 53513 allorché - per evitare l'impatto con una vettura (con targa e conducente rimasti non identificati) che stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio a “spina di pesce”, senza concedere la relativa precedenza - frenava bruscamente e perdeva il controllo del mezzo, rovinando a terra e procurandosi gravissime lesioni.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, le cui risultanze si erano rivelate lacunose e contraddittorie, non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del conducente della vettura - non identificata - asseritamente datosi alla fuga.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo del giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure estremamente generiche, che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
La prima censura, con la quale parte appellante lamenta “l'insufficiente ed erronea interpretazione delle testimonianze rese”, va disattesa.
La doglianza muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese sia dalla teste (sentita Testimone_1
dapprima a sommarie informazioni dinanzi agli agenti della Polizia Municipale e, poi, in sede giudiziale) che da (ascoltato solo dagli agenti); secondo Testimone_2
quanto sostenuto dall'appellante, dette dichiarazioni, valutate unitamente alle risultanze del rapporto di incidente stradale, offrirebbero, invece, un quadro chiaro e univoco del sinistro occorso a Parte_1
Ora, come è noto, il danneggiato che promuove un procedimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, assumendo che l'incidente sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dall'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” e, posto che il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa (Cass. 10540/23; Cass. 450/25).
Nel caso in esame, nella valutazione degli elementi di prova raccolti, occorre prendere le mosse dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Roma, intervenuta sul posto circa venti minuti dopo l'accaduto, ove si legge che
“per quanto attiene alla dinamica del sinistro si può presumere che il conducente del veicolo A abbia perso il controllo del mezzo, dopo un'iniziale breve frenata, e la moto abbia scarrocciato lateralmente verso il margine dx della carreggiata, andando ad urtare un autoveicolo in sosta, e quindi abbia proseguito la sua corsa, sempre in scivolata, verso il lato sx del lungotevere, fermandosi a circa 3,50 mt dal ciglio del marciapiede sx.”
Dal verbale è emerso, inoltre, che sul luogo del sinistro erano presenti: “circa
m.50,00 di scarrocciamento, preceduti da m. 3,00 circa di tracce di frenata che iniziano in prossimità del civico 14 di Lungotevere Marzio, esattamente al centro della carreggiata. Le tracce di scarrocciamento sono strette, di intensità media e con andamento discontinuo e obliquo verso dx nella prima parte fino al punto d'urto, corrispondente alla parte posteriore del veicolo B in sosta, subito dopo il civico n.12.
Dopo l'impatto con il veicolo B, le tracce proseguono nello stesso modo, ma con andamento obliquo verso sx.”; il suolo era asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici di altri veicoli eventualmente coinvolti e non era stata rinvenuta la presenza di testi oculari.
Dalle risultanze del verbale emerge, quindi, che la posizione iniziale del motociclo era al centro della carreggiata, così come attestato dalle tracce di frenata, e che il dopo aver perso il controllo del mezzo, ha terminato la sua corsa contro Pt_1
un'auto in sosta.
A fronte di tali dati oggettivi, le dichiarazioni rese dai due presunti testi oculari,
e presentano evidenti incongruenze. Testimone_2 Testimone_1
In particolare, ascoltato dagli agenti, ha dichiarato Testimone_2
genericamente che: “… ad un certo punto noto in lontananza una vettura tagliare la strada al motociclo e immediatamente dopo noto il motociclo a terra…” ed ha indicato il giorno del sinistro nel 31 in luogo del 29 dicembre;
nel corso del giudizio, l'attore ha, poi, rinunciato all'escussione.
chiamata a sommarie informazioni, ha riferito “… ho visto Testimone_1
un veicolo di colore rosso, forse un'Alfa Romeo, che repentinamente si immetteva nel flusso di circolazione dalla posizione di sosta, sul lato sinistro del Lungotevere Marzio
e tagliava la carreggiata stradale portandosi sulla corsia di destra;
nel frattempo ho udito una frenata e contemporaneamente un forte urto in quanto una moto di grossa cilindrata che transitava sul medesimo tratto del lungotevere Marzio, andava ad urtare questo veicolo. La moto cadeva rovinosamente a terra unitamente al suo conducente,
e scivolava sull'asfalto per circa 50 metri mentre il veicolo scappava via…”; in sede di escussione testimoniale innanzi al Tribunale, la predetta ha, invece, affermato “… ho visto un'auto rossa che proveniva da una stradina laterale che si scontrò con una moto che percorreva il Lungotevere. Ricordo che l'urto fu molto violento. Non so precisare con quale parte l'auto urtò la moto perché guardai la moto che scarrocciava sull'asfalto e il motociclista che cadeva. A quanto ricordo la moto viaggiava sulla destra della carreggiata…. Non so dire se la moto strisciando a terra abbia colpito auto in sosta…”
Ora, le dichiarazioni suindicate, non solo contrastano tra loro, ma divergono dalle risultanze del verbale e, addirittura, dalla stessa ricostruzione offerta dal Pt_1
che, nei propri scritti difensivi, non ha fatto riferimento a un urto tra la sua moto e la vettura non indentificata, bensì alla presunta turbativa esercitata dall'auto che stava uscendo dal parcheggio “a spina di pesce”.
A fronte di lesioni di così grave entità, appare poi del tutto anomalo che il e la si siano allontanati dal luogo dei fatti senza lasciare le proprie Tes_2 Tes_1
generalità, tanto più che la seconda nel corso delle sommarie informazioni ha riferito di essersi avvicinata “…al ragazzo steso a terra. Il ragazzo infortunato riusciva a dire il suo nome e a dire di chiamare la mamma, quindi perdeva conoscenza”, Parte_1
salvo poi contraddirsi durante l'escussione testimoniale, dicendo “non ho parlato con
l'infortunato al momento dell'incidente. Anzi mi hanno detto che era incosciente.”
Ancor più singolare appare la circostanza che i due testi oculari, invece di recarsi tempestivamente presso le Forze dell'Ordine a fornire le informazioni in loro possesso, siano andati a distanza di mesi a trovare il ancora ricoverato in Ospedale, e che Pt_1
sia stato proprio quest'ultimo con la raccomandata del 9 aprile 2008 ad indicare le generalità dei predetti alla Polizia Municipale, che successivamente si è messa in contatto con gli informatori.
In conclusione, alla luce della genericità e della contraddittorietà degli elementi raccolti nel corso dell'espletata istruttoria la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la dinamica del sinistro - così come riferita dall'attore con il coinvolgimento di un altro veicolo rimasto non identificato - non fosse stata provata, merita, quindi, condivisione.
Resta, per l'effetto, assorbito il secondo motivo di appello relativo al mancato espletamento della Consulenza tecnica tesa ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attore.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 15.643,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1056/2019 R.G. posta in deliberazione con provvedimento del 8 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Carmine Alberto Di Luzio (C.F. C.F._2
PARTE APPELLANTE
E nella qualità di Impresa Designata per la gestione del Controparte_1
F.G.V.S. (P.Iva ) P.IVA_1
Avv. Maria Chiara Morabito (C.F. C.F._3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.13948/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 13948/2018 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell' quale Parte_1 Controparte_2
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 2.938.760,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 29 dicembre 2007,
e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.13948/2018 resa dal Tribunale Civile di Roma,
Sezione XIII:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nel sinistro per cui è causa per fatto e colpa esclusiva del conducente di veicolo non identificato e per l'effetto condannare la in qualità di Impresa Designata alla Gestione del Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada, a risarcire gli esiti delle lesioni personali sopportate dal Sig. nell'evento de quo, come specificati e quantificati in Parte_1
premessa, nella misura di € 2.938.760,00, o quella ritenuta più di Giustizia, il tutto con interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, maggiorati di I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la (già Controparte_1 [...]
nella qualità di Impresa Designata per la gestione del F.G.V.S., e ha Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, per i motivi tutti di cui alla premessa che precede, l'appello proposto da per Parte_1
confermare, integralmente la gravata sentenza n. 13948/18 resa dal Tribunale di
Roma; in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle nostre eccezioni, liquidare il danno patito dall'appellante come di ragione e di legge, con esclusione di ogni rivalutazione, in ragione dell'annuale, costante, aggiornamento delle poste risarcitorie. Il tutto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
31 ottobre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della nella qualità di Impresa Designata per la Controparte_2
gestione del F.G.V.S., in relazione alle lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale;
secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 29 dicembre 2007 alle ore 23.00 circa l'attore percorreva il Lungotevere Marzio, in Roma, alla guida del proprio motociclo Honda CBR 600 tg. AF 53513 allorché - per evitare l'impatto con una vettura (con targa e conducente rimasti non identificati) che stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio a “spina di pesce”, senza concedere la relativa precedenza - frenava bruscamente e perdeva il controllo del mezzo, rovinando a terra e procurandosi gravissime lesioni.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, le cui risultanze si erano rivelate lacunose e contraddittorie, non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del conducente della vettura - non identificata - asseritamente datosi alla fuga.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo del giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure estremamente generiche, che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
La prima censura, con la quale parte appellante lamenta “l'insufficiente ed erronea interpretazione delle testimonianze rese”, va disattesa.
La doglianza muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese sia dalla teste (sentita Testimone_1
dapprima a sommarie informazioni dinanzi agli agenti della Polizia Municipale e, poi, in sede giudiziale) che da (ascoltato solo dagli agenti); secondo Testimone_2
quanto sostenuto dall'appellante, dette dichiarazioni, valutate unitamente alle risultanze del rapporto di incidente stradale, offrirebbero, invece, un quadro chiaro e univoco del sinistro occorso a Parte_1
Ora, come è noto, il danneggiato che promuove un procedimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, assumendo che l'incidente sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dall'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” e, posto che il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa (Cass. 10540/23; Cass. 450/25).
Nel caso in esame, nella valutazione degli elementi di prova raccolti, occorre prendere le mosse dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Roma, intervenuta sul posto circa venti minuti dopo l'accaduto, ove si legge che
“per quanto attiene alla dinamica del sinistro si può presumere che il conducente del veicolo A abbia perso il controllo del mezzo, dopo un'iniziale breve frenata, e la moto abbia scarrocciato lateralmente verso il margine dx della carreggiata, andando ad urtare un autoveicolo in sosta, e quindi abbia proseguito la sua corsa, sempre in scivolata, verso il lato sx del lungotevere, fermandosi a circa 3,50 mt dal ciglio del marciapiede sx.”
Dal verbale è emerso, inoltre, che sul luogo del sinistro erano presenti: “circa
m.50,00 di scarrocciamento, preceduti da m. 3,00 circa di tracce di frenata che iniziano in prossimità del civico 14 di Lungotevere Marzio, esattamente al centro della carreggiata. Le tracce di scarrocciamento sono strette, di intensità media e con andamento discontinuo e obliquo verso dx nella prima parte fino al punto d'urto, corrispondente alla parte posteriore del veicolo B in sosta, subito dopo il civico n.12.
Dopo l'impatto con il veicolo B, le tracce proseguono nello stesso modo, ma con andamento obliquo verso sx.”; il suolo era asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici di altri veicoli eventualmente coinvolti e non era stata rinvenuta la presenza di testi oculari.
Dalle risultanze del verbale emerge, quindi, che la posizione iniziale del motociclo era al centro della carreggiata, così come attestato dalle tracce di frenata, e che il dopo aver perso il controllo del mezzo, ha terminato la sua corsa contro Pt_1
un'auto in sosta.
A fronte di tali dati oggettivi, le dichiarazioni rese dai due presunti testi oculari,
e presentano evidenti incongruenze. Testimone_2 Testimone_1
In particolare, ascoltato dagli agenti, ha dichiarato Testimone_2
genericamente che: “… ad un certo punto noto in lontananza una vettura tagliare la strada al motociclo e immediatamente dopo noto il motociclo a terra…” ed ha indicato il giorno del sinistro nel 31 in luogo del 29 dicembre;
nel corso del giudizio, l'attore ha, poi, rinunciato all'escussione.
chiamata a sommarie informazioni, ha riferito “… ho visto Testimone_1
un veicolo di colore rosso, forse un'Alfa Romeo, che repentinamente si immetteva nel flusso di circolazione dalla posizione di sosta, sul lato sinistro del Lungotevere Marzio
e tagliava la carreggiata stradale portandosi sulla corsia di destra;
nel frattempo ho udito una frenata e contemporaneamente un forte urto in quanto una moto di grossa cilindrata che transitava sul medesimo tratto del lungotevere Marzio, andava ad urtare questo veicolo. La moto cadeva rovinosamente a terra unitamente al suo conducente,
e scivolava sull'asfalto per circa 50 metri mentre il veicolo scappava via…”; in sede di escussione testimoniale innanzi al Tribunale, la predetta ha, invece, affermato “… ho visto un'auto rossa che proveniva da una stradina laterale che si scontrò con una moto che percorreva il Lungotevere. Ricordo che l'urto fu molto violento. Non so precisare con quale parte l'auto urtò la moto perché guardai la moto che scarrocciava sull'asfalto e il motociclista che cadeva. A quanto ricordo la moto viaggiava sulla destra della carreggiata…. Non so dire se la moto strisciando a terra abbia colpito auto in sosta…”
Ora, le dichiarazioni suindicate, non solo contrastano tra loro, ma divergono dalle risultanze del verbale e, addirittura, dalla stessa ricostruzione offerta dal Pt_1
che, nei propri scritti difensivi, non ha fatto riferimento a un urto tra la sua moto e la vettura non indentificata, bensì alla presunta turbativa esercitata dall'auto che stava uscendo dal parcheggio “a spina di pesce”.
A fronte di lesioni di così grave entità, appare poi del tutto anomalo che il e la si siano allontanati dal luogo dei fatti senza lasciare le proprie Tes_2 Tes_1
generalità, tanto più che la seconda nel corso delle sommarie informazioni ha riferito di essersi avvicinata “…al ragazzo steso a terra. Il ragazzo infortunato riusciva a dire il suo nome e a dire di chiamare la mamma, quindi perdeva conoscenza”, Parte_1
salvo poi contraddirsi durante l'escussione testimoniale, dicendo “non ho parlato con
l'infortunato al momento dell'incidente. Anzi mi hanno detto che era incosciente.”
Ancor più singolare appare la circostanza che i due testi oculari, invece di recarsi tempestivamente presso le Forze dell'Ordine a fornire le informazioni in loro possesso, siano andati a distanza di mesi a trovare il ancora ricoverato in Ospedale, e che Pt_1
sia stato proprio quest'ultimo con la raccomandata del 9 aprile 2008 ad indicare le generalità dei predetti alla Polizia Municipale, che successivamente si è messa in contatto con gli informatori.
In conclusione, alla luce della genericità e della contraddittorietà degli elementi raccolti nel corso dell'espletata istruttoria la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la dinamica del sinistro - così come riferita dall'attore con il coinvolgimento di un altro veicolo rimasto non identificato - non fosse stata provata, merita, quindi, condivisione.
Resta, per l'effetto, assorbito il secondo motivo di appello relativo al mancato espletamento della Consulenza tecnica tesa ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attore.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 15.643,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino