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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.11620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Laura Zuffada Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Elena Dall'O' e l'avv. Andrea Girardi CP_1
e
IU Genova, contumace
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio IU Genova e la compagnia di Parte_1
assicurazione allegando: CP_1
1 - di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale cagionato dal rilascio di una sostanza oleosa sulla carreggiata da parte di una macchina operatrice di proprietà di IU e assicurata con;
CP_1
- che, mentre i danni occorsi al proprio veicolo erano stati già risarciti, lo stesso non poteva dirsi per le lesioni e gli ulteriori danni patrimoniali patiti dall'attrice;
- che, in particolare, l'attrice – oltre a un danno biologico che determinava il diritto al risarcimento di un importo, in tesi, pari a oltre 50mila euro – aveva subito il danno patrimoniale derivante dalla impossibilità di svolgere il proprio lavoro di agente di commercio, pari a euro 6.000,00.
CP
- che aveva offerto all'attrice il minore importo complessivo di euro
30mila, trattenuto a titolo di acconto sul, ritenuto, maggior dovuto.
Su detti presupposti l'attrice domandava pertanto la condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra il risarcimento ritenuto come dovuto (pari, secondo l'allegazione di parte attrice, a euro 58.842,44) e l'importo (di euro 30.000,00) già
ricevuto, peraltro espressamente limitando la propria domanda al limite massimo di euro 26.000,00 (nonostante la differenza, derivante dal calcolo sopra esposto,
fosse di euro 28.842,44).
Mentre IU restava contumace, si costituiva in giudizio CP_1
contestando in fatto e in diritto la domanda attrice, in particolare evidenziando;
- di non contestare la responsabilità della propria assicurata per il sinistro e le sue conseguenze;
2 - che l'importo di euro 30.000,00, già corrisposto all'attrice, era ampiamente satisfattivo, sia sotto il profilo del danno biologico, sia sotto quello del danno patrimoniale;
- che, soprattutto, non ricorrevano le condizioni per la personalizzazione del danno biologico pretesa dall'attrice, in difetto di allegazione e prova di circostanze specifiche ed eccezionali rispetto a quelle già considerate dalle tabelle normative;
- che, inoltre, non vi era prova del fatto che in conseguenza del sinistro l'attrice non avesse potuto comunque svolgere la propria attività di agente di commercio.
* * * * *
Considerato che
- la ctu medico-legale svolta in corso di causa - a ministero del dr.
[...]
- ha evidenziato che Per_1
▪ l'attrice, dell'età di 47 anni al momento del sinistro, ha patito un “trauma
fratturativo di gamba e caviglia sinistra” (ctu pag.22);
▪ in conseguenza di ciò “si è determinato uno stato di inabilità temporanea
assoluta di 10 giorni e parziale al 75% di 30 giorni, seguito da un periodo di
invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 40 e di giorni 60 al 25%”
(pag.22-23);
▪ inoltre, un “danno biologico in misura pari al 10% della totale” (pag.23);
▪ infine, che “alla luce della tipologia degli esiti, non si rileva significativa
incidenza sulle attività non lavorative e la vita di relazione” (pag.23); inoltre,
3 evidenzia il ctu che “non si ritiene di identificare un'incidenza oggi
sull'attività lavorativa svolta, che peraltro è stata ripresa pochi mesi dopo i
fatti e la paziente sta tuttora svolgendo … peraltro il periodo di almeno 4 mesi
di assenza lavorativa e di impossibilità a svolgere la sua attività lavorativa,
lamentato nel ricorso, appare assolutamente giustificato e compatibile con le
lesioni riportate” (pag.28);
▪ non si possono “individuare prevedibili spese future trauma correlate” e sono
“congrui e pertinenti … spese curative pari a euro 1.844,79”, oltre alla
“fattura Osp. San Martino- consulenza Bonsignore … per euro 610,00”
(pag.26);
- sulla base delle considerazioni che precedono, e ricordato che il sinistro in esame si è verificato prima del 5.3.2025, il danno alla salute patito dall'attrice va liquidato in via equitativa, con applicazione dei criteri individuati dalle più
recenti Tabelle del Tribunale di Milano;
- ricordato che le predette tabelle prevedono per ciascun giorno di invalidità
temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella
“forbice” tra € 115,00 ed € 173,00, nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dall'attrice, in difetto di chiara evidenza di una particolare pervasività delle conseguenze e dei correlati momenti di sofferenza, debba liquidarsi nella misura di € 120,00 die;
- spettano pertanto all'attrice, per danno da invalidità temporanea,
complessivi (€ 120,00 x 10gg + € 90,00 x 30gg + 60,00 x 40gg + 30,00 x 60gg
-) euro 8.100,00;
4 - allo stesso modo, per danno da invalidità permanente, e con il riconoscimento di una invalidità del 10% in relazione a soggetto che al momento dei fatti aveva 47 anni, euro 25.345,00 determinati come segue;
▪ per danno biologico euro 20.115,00;
▪ per incremento correlato alla sofferenza soggettiva euro 5.230,00;
▪ nulla riconoscendosi a titolo di personalizzazione del danno, in difetto di allegazione e prova di concreti elementi su cui fondare l'esigenza di personalizzazione, e ricordato che secondo la ctu “non si rileva significativa
incidenza sulle attività non lavorative e la vita di relazione”;
▪ per spese mediche sostenute, sulla scorta di quanto indicato in ctu, euro
1.844,79;
▪ per spese connesse alle consulenze mediche di parte ante causam, euro
610,00;
▪ a titolo di danno patrimoniale connesso alla impossibilità - confermata in sede di ctu - di svolgere la propria attività lavorativa nei mesi successivi al sinistro, e considerato provato documentalmente il pagamento, effettuato dall'attrice, in restituzione di anticipi ricevuti per la propria attività di agente
(cfr. doc.35 di parte attrice) euro 6.000,00;
- e così complessivi euro 41.899,79, importo dal quale dedurre quello, già
corrisposto, di euro 30.000,00, così giungendosi a un residuo dovuto di euro
11.899,79;
- in relazione al predetto importo, e con riferimento agli interessi e alla rivalutazione richiesti da parte attrice, si specifica che
5 ▪ tutti gli importi riconosciuti (anche quelli relativi alle spese sostenute)
costituiscono voci di danno patite da parte attrice e, per loro natura, integrano debito di valore;
▪ conseguentemente sugli importi in linea capitale come sopra liquidati in favore dell'attrice spetta anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat del costo della vita, maturata dall'1.1.2024 (data di riferimento della liquidazione secondo le tabelle milanesi) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale - previa devalutazione dall'1.1.2024 alla data del sinistro (7.8.2018)
per gli importi connessi all'invalidità, e alla data degli esborsi economici, per gli importi connessi alle spese sostenute - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalle date di riferimento,
sopra indicate, alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
su tutte le voci spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
6 - i soggetti convenuti, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento dell'importo sopra indicato in favore dell'attrice;
- vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu,
come liquidate in corso di causa;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido e a pagare a Controparte_2 CP_1 Pt_1
l'importo di euro 11.899,79, oltre interessi e rivalutazione come
[...]
indicato in motivazione;
- pone in via definitiva a carico solidale dei convenuti le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna in solido e a rifondere le spese di Controparte_2 CP_1
lite in favore di spese che - in applicazione dello scaglione di Parte_1
valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano, nei valori medi, in € 1.220,00 per spese di ctp ed € 5.077,00 per compensi, oltre contributo unificato e rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 5.6.2025
Il giudice
7 dott. Pasquale Grasso
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