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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1072/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 1072/2019 R.G., 1073/2019 R.G., 1074/2019 R.G., 1075/2019 R.G.
e 1076/2019 R.G., promosse da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio TE C.F._1
Pileggi ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Rocco Scotellaro n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lacaria, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n. 33020130002775865000,
n. 330201400002824267000, n. 33020130002768383000 e n. 33020140000101387000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1072/2019 R.G., , premettendo TE di essere stata nominata, in data 17.08.1995, dal Tribunale di Lamezia Terme curatrice del padre scomparso, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. TE
33020150001363241000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.099,09, in qualità di erede di a titolo di contributi TE “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 3/2013 e 4/2013, deducendo: a) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva posto che la titolarità dell'azienda agricola era ancora in capo allo scomparso e TE che alcuna successione ereditaria era avvenuta in quanto il genitore risultava, allo stato, scomparso;
b) nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente declaratoria di nullità ed illegittimità dell'atto impugnato e di non dovutezza delle somme richieste.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) la validità della notifica dell'avviso di addebito;
b) CP_1 la legittimazione passiva di , quale curatrice dello scomparso e, di conseguenza, TE soggetto tenuto al pagamento delle somme contributive dovute dall'azienda agricola TE
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'avviso di addebito in origine
[...] era stato notificato all'indirizzo di e che, tuttavia, la curatrice non aveva TE ottemperato all'obbligo di comunicare le variazioni dell'indirizzo e/o della sede, nonché la sua qualità di curatrice dello scomparso nelle forme ufficiali;
d) che il termine di prescrizione era rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2941, comma 8 c.c. in quanto l'opponente aveva posto in essere un comportamento doloso atto ad inibire la notifica.
3. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1073/2019 R.G., proponeva TE opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020130002775865000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 72,61, in qualità di erede di a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e TE relative somme aggiuntive per il periodo compreso tra il 4/2006 ed il 6/2006, a seguito di accertamento d'ufficio del 13.12.2011; reiterava tutte le difese già svolte ed esposte con il ricorso iscritto al n. 1072/2019 R.G., chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato e declaratoria di non dovutezza delle somme richieste.
4. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1074/2019 R.G., proponeva TE opposizione avverso l'avviso di addebito n. 330201400002824267000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 883,58, in qualità di erede di a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e TE relative somme aggiuntive per il periodo 2/2013, riproponendo tutte le difese già svolte ed esposte con i precedenti ricorsi ed insistendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, affinché venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente annullamento dell'avviso e declaratoria di non dovutezza delle somme portate dall'avviso di addebito. 5. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1075/2019 R.G., proponeva TE opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020130002768383000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 7.799,32, in qualità di erede di a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e TE relative somme aggiuntive per il periodo compreso tra il 2/2010 ed il 2/2012; riproponeva tutte le difese spiegate nei procedimenti già instaurati, chiedendo che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato e, nel merito, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e declaratoria di non dovutezza dei contributi azionati.
6. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1076/2019 R.G., l'odierna opponente impugnava l'avviso di addebito n. 33020140000101387000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.124,88, nella sua qualità di erede di TE
a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative
[...] somme aggiuntive per il periodo compreso tra il 3/2012 ed il 4/2012 e, reiterando tutte le difese già esplicate nei ricorsi iscritti ai nn. 1072/2019, 1073/2019, 1074/2019 e 1075/2019 R.G., chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, accertata e dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto e declaratoria di non dovutezza delle somme pretese.
7. Riuniti i procedimenti indicati in epigrafe, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
8. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione dei ricorsi e dei pedissequi decreti di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la parziale carenza di legittimazione passiva della soggetto Controparte_2 cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, CP_1 della legge n. 448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione solo con riguardo ai crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 33020130002775865000 (R.G. 1073/2019), in quanto i contributi dovuti alla “gestione agricola – datori di lavoro” si riferiscono al periodo compreso tra il 4/2006 ed il 6/2006.
9. Nel merito, contesta la sussistenza del fatto costitutivo la pretesa contributiva, TE assumendo di essere priva di legittimazione passiva, atteso che tutte le attività produttive condotte sui fondi di proprietà del genitore dichiarato scomparso nel corso del 1983, sono sempre state riferibili, quantomeno a decorrere dal 1995, in via esclusiva, alla ditta individuale dello stesso TE
deduce, inoltre, che non vi è stata alcuna successione ereditaria, risultando
[...] TE ancora scomparso e permanendo la curatela, giusto provvedimento del 17.08.1995, con il
[...] quale ella era stata nominata curatrice dello scomparso padre con il compito di Pt_2 rappresentarlo e di compiere ogni atto necessario per la conservazione del suo patrimonio nell'interesse dello scomparso e dei componenti del nucleo familiare;
eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
10. Ciò premesso, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, come detto, l'opponente assume che la pretesa contributiva azionata dall'ente convenuto sia fondata sulla sua erronea qualificazione come erede di TE
Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno evidenziare che l'
[...]
sebbene formalmente intestata a (scomparso a seguito di Controparte_3 TE sequestro di persona nell'anno 1983) è stata, di fatto, condotta fin dal 1995 dalla figlia TE
, nominata curatrice dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., dal Tribunale di Lamezia Terme
[...] il 17.08.1995.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, non vi è prova che alla scomparsa di TE abbia fatto seguito la dichiarazione di assenza ex art. 49 c.c. (disposizione normativa che
[...] testualmente recita che: “Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che sia dichiarata l'assenza.”), che ove presente, al passaggio in giudicato della relativa sentenza, avrebbe comportato l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, su istanza degli interessati o del PM.
Ne consegue, pertanto, che non può essere qualificata quale erede di TE TE
il quale, allo stato, risulta ancora scomparso.
[...]
Tuttavia, sebbene l' abbia errato, all'atto della notifica degli avvisi di addebito impugnati, nel CP_1 definire la ricorrente quale erede dello scomparso, , nella sua qualità di curatrice TE del padre scomparso, è comunque l'unico unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle questioni che attengono all'azienda agricola . TE
10.1. Giova, poi, precisare che l' , a seguito di segnalazione proveniente dalla sede regionale CP_1 nell'ambito del “Progetto Agricoltura 2012”, avente ad oggetto la richiesta di accertamento della regolarità delle aziende segnalate, ha effettuato un accertamento a carico dell'
[...]
(segnalata in quanto il proprietario risultava un soggetto ultraottantenne), Controparte_3 riscontrando che, pur essendo formalmente intestata a scomparso a seguito di TE sequestro di persona nell'anno 1983, la suddetta azienda agricola era stata, di fatto, condotta fin dal
1995 dalla figlia , nominata curatrice dello scomparso dal Tribunale di Lamezia TE
Terme il 17.08.1995, che era iscritta nella sezione speciale della CCIAA di TE
Catanzaro con la qualifica di piccolo imprenditore (coltivatore diretto) dedito alle colture agrumicole dal 29.05.1997 e che i terreni utilizzati da quest'ultima coincidevano con quelli dell'azienda agricola nonché con quelli ereditati a seguito del decesso della madre (avvenuto TE nell'anno 2005), di cui era divenuta comproprietaria nella misura di 1/6 unitamente al padre scomparso ed al fratello;
gli ispettori hanno, inoltre, accertato che aveva svolto TE l'attività di coltivatrice diretta non in qualità di semplice curatrice dello scomparso TE
che la medesima era priva di copertura contributiva, che nel corso degli anni oggetto di
[...] verifica (2007/2011) il fabbisogno aziendale era stato esclusivamente soddisfatto dai familiari conviventi di , ovvero (coniuge), e TE CP_4 Persona_1 Persona_2
(figli), nonché dalla stessa , e che il profitto aziendale era dipeso dalla vendita del TE foraggio a compratori terzi, mentre la coltivazione degli agrumi e delle olive era stata destinata a soddisfare il solo bisogno personale di . TE
Con verbale di accertamento n. 2200000261949 dell'11.05.2012 gli ispettori di vigilanza dell' CP_1 hanno proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione INPS Lavoratori Autonomi di Parte_3
, e (con decorrenza dall'1.01.2007, quali componenti CP_4 Persona_1 Persona_2 del nucleo familiare di ), i cui rapporti di lavoro subordinato sono stati disconosciuti TE dal medesimo ente previdenziale con contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'11.05.2012.
Con successivo verbale di accertamento n. 2200000261269 dell'11.05.2012 l' ha provveduto CP_1 all'iscrizione d'ufficio di nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza TE CP_1 dall'1.01.2007, attesa la ritenuta sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia.
10.2. Nelle more del presente giudizio è intervenuta, dapprima, la sentenza n. 59/2020 resa dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 24.10.2020, con la quale sono stati accolti i ricorsi separatamente proposti da avverso i verbali di accertamento redatti dall' , aventi ad oggetto TE CP_1 il disconoscimento dell'esistenza dell'azienda agricola e dell'ufficio di curatore TE dello scomparso ricoperto da , con conseguente qualificazione della predetta come TE coltivatrice diretta e disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e , e , considerati tutti TE CP_4 Persona_1 Persona_2 collaboratori familiari della coltivatrice diretta , nonché dalla medesima TE TE
avverso quattro avvisi di addebito, con i quali l' aveva proceduto al recupero della
[...] CP_1 contribuzione omessa da sia per la sua posizione di coltivatrice diretta, sia per la TE posizione dei collaboratori familiari;
e da e avverso i provvedimenti Persona_1 Persona_2 con i quali era stata rigettata la domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2007/2010 a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli conseguita agli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola TE
La Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto, infatti, che l' , attore CP_1 in senso sostanziale, non avesse sufficientemente dimostrato gli elementi costitutivi della fattispecie contestata a e che, di contro, le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa TE avesse consentito di dimostrare che aveva svolto l'attività di conduzione di fondi TE agricoli in qualità di curatrice del padre scomparso in maniera continuativa ed TE incontestata fin dal 1995, nonché l'effettività e la regolarità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e e con TE Persona_2 Persona_1 conseguente diritto di questi ultimi a percepire le indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di accertamento.
Con sentenza n. 1223/2022 pubblicata il 21.12.2022 la Corte d'Appello di Catanzaro, dopo aver individuato la nozione di coltivatore diretto, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la qualità di coltivatrice diretta in capo a trovasse riscontro in una TE serie di elementi fattuali emersi in giudizio, ovvero lo svolgimento personale di attività manuale di coltivazione dei fondi;
l'essere comproprietaria, unitamente alla madre deceduta, al fratello ed al padre scomparso, dei terreni sui quali era stata esercitata l'attività di coltivazione;
l'aver soddisfatto il fabbisogno necessario per la coltivazione dei fondi esclusivamente mediante il lavoro proprio e quello dei familiari conviventi, senza l'assunzione di manodopera;
l'essere stati i proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni agricoli l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare nel periodo oggetto di accertamento (anni dal 2007 al 2011); l'essere stata titolare della pratica TE
Arcea, l'aver emesso fatture ed ottenuto finanziamenti comunitari in proprio e non in qualità di curatrice dello scomparso.
I giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato che non si era limitata a TE compiere atti finalizzati alla conservazione del patrimonio dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., ma aveva posto in essere atti di gestione (vendita del prodotto, pratiche di finanziamento ecc.), senza allegare e provare di essere stata a ciò autorizzata dal Tribunale e che tali atti fossero necessari al fine di evitare pregiudizi al patrimonio dello scomparso;
hanno, di conseguenza, ritenuto infondati i ricorsi proposti da avverso i verbali di accertamento ispettivo, accogliendo la domanda di TE condanna al versamento dei contributi IVS dovuti sia come coltivatrice diretta sia in favore dei collaboratori familiari per il periodo 1.01.2007/31.12.2011; correlativamente, sono stati respinti i ricorsi proposti da e al fine di ottenere l'accertamento del diritto Persona_2 Persona_1 all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il connesso trattamento di disoccupazione per gli anni dal 2007 al 2011.
Allo stato, la sentenza di appello non è ancora passata in giudicato, risultando pendente il giudizio di cassazione iscritto al n. 14508/2023 R.G.
11. Per quanto concerne l'oggetto dell'odierna controversia, la ricorrente eccepisce ulteriormente l'intervenuta estinzione dei crediti previdenziali in data antecedente alla notifica degli avvisi di addebito.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020150001363241000 (formato il 24.09.2015 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 2013/3 e 2013/4 (terzo e quarto trimestre anno 2013);
b) l'avviso di addebito n. 33020130002775865000 (formato il 21.12.2013 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 2006/2 e 2006/2 (emissione 2011 – quarto trimestre, in virtù di accertamento d'ufficio del 13.12.2011); c) l'avviso di addebito n. 330201400002824267000 (formato il 9.12.2014 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 2013/2 (emissione 2013 – secondo trimestre);
d) l'avviso di addebito n. 33020130002768383000 (formato il 21.12.2013 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo compreso il 2010/2 ed il 2012/2 (emissione 2010 – secondo, terzo e quarto trimestre;
emissione 2011 – secondo, terzo e quarto trimestre;
emissione 2012 – secondo trimestre);
e) l'avviso di addebito n. 33020140000101387000 (formato il 21.12.2013 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo compreso il 2012/3 ed il 2012/4 (emissione 2012 – terzo trimestre).
Inoltre, risulta che l'ente abbia tentato preliminarmente di notificare gli avvisi sopracitati a TE al seguente indirizzo: Via Celli Pasquale n. 31 – 88046 Lamezia Terme (CZ) e, in
[...] particolare:
a) l'avviso di addebito n. 33020150001363241000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65034103980-4 del 24.10.2015, restituita al mittente il 29.10.2015 in quanto il destinatario risultava irreperibile;
b) l'avviso di addebito n. 33020130002775865000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65018345721-4 del 4.02.2014, restituita al mittente l'11.02.2014 in quanto il destinatario risultava trasferito;
c) l'avviso di addebito n. 330201400002824267000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65028986720-4 del 12.01.2015, restituita al mittente il 23.01.2015 in quanto il destinatario risultava irreperibile;
d) l'avviso di addebito n. 33020140000101387000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65018345725-8 del 4.02.2014, restituita al mittente il 10.02.2014 in quanto il destinatario risultava trasferito;
e) l'avviso di addebito n. 33020140000101387000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65024717932-6 del 14.05.2014, restituita al mittente il 21.05.2014 in quanto il destinatario risultava trasferito.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto del mancato perfezionamento delle notifiche eseguite nei confronti di tali tentativi di notifica non possono essere TE considerati quali atti validi ai fini dell'interruzione della prescrizione, sicché, il termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995 deve farsi decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento dei contributi.
Poiché i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2006, 2010, 2011, 2012 e 2013, alla data di notifica degli avvisi di addebito (2.07.2019) il termine di prescrizione era già abbondantemente spirato (ed invero, anche a voler considerare i contributi più recenti dovuti per il 4° trimestre 2013, il termine per il versamento scadeva il 16.06.2014). Deve essere, quindi, dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n. 33020130002775865000, n. 330201400002824267000, n.
33020130002768383000 e n. 33020140000101387000, non trovando applicazione la causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8 c.c.
11.1. Prive di pregio sono, infatti, le difese spiegate dall' secondo cui l'odierna opponente non CP_1 avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicare le variazioni dell'indirizzo e/o della sede dell'
[...]
, nonché la sua qualità di curatrice dello scomparso nelle forme ufficiali;
Controparte_3 circostanze che, stando alla ricostruzione operata dall'ente previdenziale, sarebbero sintomatiche del comportamento doloso posto in essere da al fine di inibire la notifica degli avvisi TE di addebito.
L' era a conoscenza dell'ufficio di curatrice dello scomparso rivestito da sin CP_1 TE dall'anno 2012, ovvero da quando era stato effettuato l'accertamento ispettivo a carico dell'
[...]
nell'ambito del “Progetto Agricoltura 2012”; va, inoltre, sottolineato Controparte_3 che, per gli stessi anni ai quali si riferisce la contribuzione asseritamente omessa da TE
l' ha contestato all'odierna opponente il mancato versamento dei contributi IVS alla
[...] CP_1 gestione coltivatori diretti.
12. Alla luce delle motivazioni che precedono, la domanda deve essere integralmente accolta, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n.
33020130002775865000, n. 330201400002824267000, n. 33020130002768383000 e n.
33020140000101387000 e delle relative iscrizioni a ruolo.
13. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, della non particolare complessità delle questioni esaminate e dell'identità delle difese spiegate dalle parti nei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della ogni CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n. 33020130002775865000, n.
330201400002824267000, n. 33020130002768383000 e n. 33020140000101387000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo;
- condanna l'ente previdenziale convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.910,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 14.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 1072/2019 R.G., 1073/2019 R.G., 1074/2019 R.G., 1075/2019 R.G.
e 1076/2019 R.G., promosse da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio TE C.F._1
Pileggi ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Rocco Scotellaro n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lacaria, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n. 33020130002775865000,
n. 330201400002824267000, n. 33020130002768383000 e n. 33020140000101387000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1072/2019 R.G., , premettendo TE di essere stata nominata, in data 17.08.1995, dal Tribunale di Lamezia Terme curatrice del padre scomparso, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. TE
33020150001363241000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.099,09, in qualità di erede di a titolo di contributi TE “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 3/2013 e 4/2013, deducendo: a) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva posto che la titolarità dell'azienda agricola era ancora in capo allo scomparso e TE che alcuna successione ereditaria era avvenuta in quanto il genitore risultava, allo stato, scomparso;
b) nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente declaratoria di nullità ed illegittimità dell'atto impugnato e di non dovutezza delle somme richieste.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) la validità della notifica dell'avviso di addebito;
b) CP_1 la legittimazione passiva di , quale curatrice dello scomparso e, di conseguenza, TE soggetto tenuto al pagamento delle somme contributive dovute dall'azienda agricola TE
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'avviso di addebito in origine
[...] era stato notificato all'indirizzo di e che, tuttavia, la curatrice non aveva TE ottemperato all'obbligo di comunicare le variazioni dell'indirizzo e/o della sede, nonché la sua qualità di curatrice dello scomparso nelle forme ufficiali;
d) che il termine di prescrizione era rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2941, comma 8 c.c. in quanto l'opponente aveva posto in essere un comportamento doloso atto ad inibire la notifica.
3. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1073/2019 R.G., proponeva TE opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020130002775865000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 72,61, in qualità di erede di a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e TE relative somme aggiuntive per il periodo compreso tra il 4/2006 ed il 6/2006, a seguito di accertamento d'ufficio del 13.12.2011; reiterava tutte le difese già svolte ed esposte con il ricorso iscritto al n. 1072/2019 R.G., chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato e declaratoria di non dovutezza delle somme richieste.
4. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1074/2019 R.G., proponeva TE opposizione avverso l'avviso di addebito n. 330201400002824267000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 883,58, in qualità di erede di a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e TE relative somme aggiuntive per il periodo 2/2013, riproponendo tutte le difese già svolte ed esposte con i precedenti ricorsi ed insistendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, affinché venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente annullamento dell'avviso e declaratoria di non dovutezza delle somme portate dall'avviso di addebito. 5. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1075/2019 R.G., proponeva TE opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020130002768383000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 7.799,32, in qualità di erede di a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e TE relative somme aggiuntive per il periodo compreso tra il 2/2010 ed il 2/2012; riproponeva tutte le difese spiegate nei procedimenti già instaurati, chiedendo che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato e, nel merito, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e declaratoria di non dovutezza dei contributi azionati.
6. Con ricorso depositato il 5.08.2019, iscritto al n. 1076/2019 R.G., l'odierna opponente impugnava l'avviso di addebito n. 33020140000101387000, notificato il 2.07.2019, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.124,88, nella sua qualità di erede di TE
a titolo di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative
[...] somme aggiuntive per il periodo compreso tra il 3/2012 ed il 4/2012 e, reiterando tutte le difese già esplicate nei ricorsi iscritti ai nn. 1072/2019, 1073/2019, 1074/2019 e 1075/2019 R.G., chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, accertata e dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto e declaratoria di non dovutezza delle somme pretese.
7. Riuniti i procedimenti indicati in epigrafe, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
8. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione dei ricorsi e dei pedissequi decreti di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la parziale carenza di legittimazione passiva della soggetto Controparte_2 cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, CP_1 della legge n. 448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione solo con riguardo ai crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 33020130002775865000 (R.G. 1073/2019), in quanto i contributi dovuti alla “gestione agricola – datori di lavoro” si riferiscono al periodo compreso tra il 4/2006 ed il 6/2006.
9. Nel merito, contesta la sussistenza del fatto costitutivo la pretesa contributiva, TE assumendo di essere priva di legittimazione passiva, atteso che tutte le attività produttive condotte sui fondi di proprietà del genitore dichiarato scomparso nel corso del 1983, sono sempre state riferibili, quantomeno a decorrere dal 1995, in via esclusiva, alla ditta individuale dello stesso TE
deduce, inoltre, che non vi è stata alcuna successione ereditaria, risultando
[...] TE ancora scomparso e permanendo la curatela, giusto provvedimento del 17.08.1995, con il
[...] quale ella era stata nominata curatrice dello scomparso padre con il compito di Pt_2 rappresentarlo e di compiere ogni atto necessario per la conservazione del suo patrimonio nell'interesse dello scomparso e dei componenti del nucleo familiare;
eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
10. Ciò premesso, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, come detto, l'opponente assume che la pretesa contributiva azionata dall'ente convenuto sia fondata sulla sua erronea qualificazione come erede di TE
Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno evidenziare che l'
[...]
sebbene formalmente intestata a (scomparso a seguito di Controparte_3 TE sequestro di persona nell'anno 1983) è stata, di fatto, condotta fin dal 1995 dalla figlia TE
, nominata curatrice dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., dal Tribunale di Lamezia Terme
[...] il 17.08.1995.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, non vi è prova che alla scomparsa di TE abbia fatto seguito la dichiarazione di assenza ex art. 49 c.c. (disposizione normativa che
[...] testualmente recita che: “Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che sia dichiarata l'assenza.”), che ove presente, al passaggio in giudicato della relativa sentenza, avrebbe comportato l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, su istanza degli interessati o del PM.
Ne consegue, pertanto, che non può essere qualificata quale erede di TE TE
il quale, allo stato, risulta ancora scomparso.
[...]
Tuttavia, sebbene l' abbia errato, all'atto della notifica degli avvisi di addebito impugnati, nel CP_1 definire la ricorrente quale erede dello scomparso, , nella sua qualità di curatrice TE del padre scomparso, è comunque l'unico unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle questioni che attengono all'azienda agricola . TE
10.1. Giova, poi, precisare che l' , a seguito di segnalazione proveniente dalla sede regionale CP_1 nell'ambito del “Progetto Agricoltura 2012”, avente ad oggetto la richiesta di accertamento della regolarità delle aziende segnalate, ha effettuato un accertamento a carico dell'
[...]
(segnalata in quanto il proprietario risultava un soggetto ultraottantenne), Controparte_3 riscontrando che, pur essendo formalmente intestata a scomparso a seguito di TE sequestro di persona nell'anno 1983, la suddetta azienda agricola era stata, di fatto, condotta fin dal
1995 dalla figlia , nominata curatrice dello scomparso dal Tribunale di Lamezia TE
Terme il 17.08.1995, che era iscritta nella sezione speciale della CCIAA di TE
Catanzaro con la qualifica di piccolo imprenditore (coltivatore diretto) dedito alle colture agrumicole dal 29.05.1997 e che i terreni utilizzati da quest'ultima coincidevano con quelli dell'azienda agricola nonché con quelli ereditati a seguito del decesso della madre (avvenuto TE nell'anno 2005), di cui era divenuta comproprietaria nella misura di 1/6 unitamente al padre scomparso ed al fratello;
gli ispettori hanno, inoltre, accertato che aveva svolto TE l'attività di coltivatrice diretta non in qualità di semplice curatrice dello scomparso TE
che la medesima era priva di copertura contributiva, che nel corso degli anni oggetto di
[...] verifica (2007/2011) il fabbisogno aziendale era stato esclusivamente soddisfatto dai familiari conviventi di , ovvero (coniuge), e TE CP_4 Persona_1 Persona_2
(figli), nonché dalla stessa , e che il profitto aziendale era dipeso dalla vendita del TE foraggio a compratori terzi, mentre la coltivazione degli agrumi e delle olive era stata destinata a soddisfare il solo bisogno personale di . TE
Con verbale di accertamento n. 2200000261949 dell'11.05.2012 gli ispettori di vigilanza dell' CP_1 hanno proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione INPS Lavoratori Autonomi di Parte_3
, e (con decorrenza dall'1.01.2007, quali componenti CP_4 Persona_1 Persona_2 del nucleo familiare di ), i cui rapporti di lavoro subordinato sono stati disconosciuti TE dal medesimo ente previdenziale con contestuale verbale di accertamento n. 2200000260888 dell'11.05.2012.
Con successivo verbale di accertamento n. 2200000261269 dell'11.05.2012 l' ha provveduto CP_1 all'iscrizione d'ufficio di nella gestione coltivatori diretti, con decorrenza TE CP_1 dall'1.01.2007, attesa la ritenuta sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina normativa in materia.
10.2. Nelle more del presente giudizio è intervenuta, dapprima, la sentenza n. 59/2020 resa dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 24.10.2020, con la quale sono stati accolti i ricorsi separatamente proposti da avverso i verbali di accertamento redatti dall' , aventi ad oggetto TE CP_1 il disconoscimento dell'esistenza dell'azienda agricola e dell'ufficio di curatore TE dello scomparso ricoperto da , con conseguente qualificazione della predetta come TE coltivatrice diretta e disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e , e , considerati tutti TE CP_4 Persona_1 Persona_2 collaboratori familiari della coltivatrice diretta , nonché dalla medesima TE TE
avverso quattro avvisi di addebito, con i quali l' aveva proceduto al recupero della
[...] CP_1 contribuzione omessa da sia per la sua posizione di coltivatrice diretta, sia per la TE posizione dei collaboratori familiari;
e da e avverso i provvedimenti Persona_1 Persona_2 con i quali era stata rigettata la domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2007/2010 a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli conseguita agli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola TE
La Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto, infatti, che l' , attore CP_1 in senso sostanziale, non avesse sufficientemente dimostrato gli elementi costitutivi della fattispecie contestata a e che, di contro, le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa TE avesse consentito di dimostrare che aveva svolto l'attività di conduzione di fondi TE agricoli in qualità di curatrice del padre scomparso in maniera continuativa ed TE incontestata fin dal 1995, nonché l'effettività e la regolarità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra l'azienda agricola e e con TE Persona_2 Persona_1 conseguente diritto di questi ultimi a percepire le indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di accertamento.
Con sentenza n. 1223/2022 pubblicata il 21.12.2022 la Corte d'Appello di Catanzaro, dopo aver individuato la nozione di coltivatore diretto, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la qualità di coltivatrice diretta in capo a trovasse riscontro in una TE serie di elementi fattuali emersi in giudizio, ovvero lo svolgimento personale di attività manuale di coltivazione dei fondi;
l'essere comproprietaria, unitamente alla madre deceduta, al fratello ed al padre scomparso, dei terreni sui quali era stata esercitata l'attività di coltivazione;
l'aver soddisfatto il fabbisogno necessario per la coltivazione dei fondi esclusivamente mediante il lavoro proprio e quello dei familiari conviventi, senza l'assunzione di manodopera;
l'essere stati i proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni agricoli l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare nel periodo oggetto di accertamento (anni dal 2007 al 2011); l'essere stata titolare della pratica TE
Arcea, l'aver emesso fatture ed ottenuto finanziamenti comunitari in proprio e non in qualità di curatrice dello scomparso.
I giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato che non si era limitata a TE compiere atti finalizzati alla conservazione del patrimonio dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., ma aveva posto in essere atti di gestione (vendita del prodotto, pratiche di finanziamento ecc.), senza allegare e provare di essere stata a ciò autorizzata dal Tribunale e che tali atti fossero necessari al fine di evitare pregiudizi al patrimonio dello scomparso;
hanno, di conseguenza, ritenuto infondati i ricorsi proposti da avverso i verbali di accertamento ispettivo, accogliendo la domanda di TE condanna al versamento dei contributi IVS dovuti sia come coltivatrice diretta sia in favore dei collaboratori familiari per il periodo 1.01.2007/31.12.2011; correlativamente, sono stati respinti i ricorsi proposti da e al fine di ottenere l'accertamento del diritto Persona_2 Persona_1 all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il connesso trattamento di disoccupazione per gli anni dal 2007 al 2011.
Allo stato, la sentenza di appello non è ancora passata in giudicato, risultando pendente il giudizio di cassazione iscritto al n. 14508/2023 R.G.
11. Per quanto concerne l'oggetto dell'odierna controversia, la ricorrente eccepisce ulteriormente l'intervenuta estinzione dei crediti previdenziali in data antecedente alla notifica degli avvisi di addebito.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020150001363241000 (formato il 24.09.2015 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 2013/3 e 2013/4 (terzo e quarto trimestre anno 2013);
b) l'avviso di addebito n. 33020130002775865000 (formato il 21.12.2013 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 2006/2 e 2006/2 (emissione 2011 – quarto trimestre, in virtù di accertamento d'ufficio del 13.12.2011); c) l'avviso di addebito n. 330201400002824267000 (formato il 9.12.2014 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo 2013/2 (emissione 2013 – secondo trimestre);
d) l'avviso di addebito n. 33020130002768383000 (formato il 21.12.2013 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo compreso il 2010/2 ed il 2012/2 (emissione 2010 – secondo, terzo e quarto trimestre;
emissione 2011 – secondo, terzo e quarto trimestre;
emissione 2012 – secondo trimestre);
e) l'avviso di addebito n. 33020140000101387000 (formato il 21.12.2013 e notificato il 2.07.2019) ha ad oggetto i contributi “I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali” e relative somme aggiuntive dovuti per il periodo compreso il 2012/3 ed il 2012/4 (emissione 2012 – terzo trimestre).
Inoltre, risulta che l'ente abbia tentato preliminarmente di notificare gli avvisi sopracitati a TE al seguente indirizzo: Via Celli Pasquale n. 31 – 88046 Lamezia Terme (CZ) e, in
[...] particolare:
a) l'avviso di addebito n. 33020150001363241000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65034103980-4 del 24.10.2015, restituita al mittente il 29.10.2015 in quanto il destinatario risultava irreperibile;
b) l'avviso di addebito n. 33020130002775865000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65018345721-4 del 4.02.2014, restituita al mittente l'11.02.2014 in quanto il destinatario risultava trasferito;
c) l'avviso di addebito n. 330201400002824267000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65028986720-4 del 12.01.2015, restituita al mittente il 23.01.2015 in quanto il destinatario risultava irreperibile;
d) l'avviso di addebito n. 33020140000101387000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65018345725-8 del 4.02.2014, restituita al mittente il 10.02.2014 in quanto il destinatario risultava trasferito;
e) l'avviso di addebito n. 33020140000101387000 è stato spedito con lettera raccomandata a/r n.
65024717932-6 del 14.05.2014, restituita al mittente il 21.05.2014 in quanto il destinatario risultava trasferito.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto del mancato perfezionamento delle notifiche eseguite nei confronti di tali tentativi di notifica non possono essere TE considerati quali atti validi ai fini dell'interruzione della prescrizione, sicché, il termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995 deve farsi decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento dei contributi.
Poiché i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2006, 2010, 2011, 2012 e 2013, alla data di notifica degli avvisi di addebito (2.07.2019) il termine di prescrizione era già abbondantemente spirato (ed invero, anche a voler considerare i contributi più recenti dovuti per il 4° trimestre 2013, il termine per il versamento scadeva il 16.06.2014). Deve essere, quindi, dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n. 33020130002775865000, n. 330201400002824267000, n.
33020130002768383000 e n. 33020140000101387000, non trovando applicazione la causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8 c.c.
11.1. Prive di pregio sono, infatti, le difese spiegate dall' secondo cui l'odierna opponente non CP_1 avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicare le variazioni dell'indirizzo e/o della sede dell'
[...]
, nonché la sua qualità di curatrice dello scomparso nelle forme ufficiali;
Controparte_3 circostanze che, stando alla ricostruzione operata dall'ente previdenziale, sarebbero sintomatiche del comportamento doloso posto in essere da al fine di inibire la notifica degli avvisi TE di addebito.
L' era a conoscenza dell'ufficio di curatrice dello scomparso rivestito da sin CP_1 TE dall'anno 2012, ovvero da quando era stato effettuato l'accertamento ispettivo a carico dell'
[...]
nell'ambito del “Progetto Agricoltura 2012”; va, inoltre, sottolineato Controparte_3 che, per gli stessi anni ai quali si riferisce la contribuzione asseritamente omessa da TE
l' ha contestato all'odierna opponente il mancato versamento dei contributi IVS alla
[...] CP_1 gestione coltivatori diretti.
12. Alla luce delle motivazioni che precedono, la domanda deve essere integralmente accolta, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n.
33020130002775865000, n. 330201400002824267000, n. 33020130002768383000 e n.
33020140000101387000 e delle relative iscrizioni a ruolo.
13. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, della non particolare complessità delle questioni esaminate e dell'identità delle difese spiegate dalle parti nei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della ogni CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 33020150001363241000, n. 33020130002775865000, n.
330201400002824267000, n. 33020130002768383000 e n. 33020140000101387000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo;
- condanna l'ente previdenziale convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.910,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 14.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino