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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2225/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa RI Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CONSOLE MARIA ROSARIA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CONSOLE MARIA ROSARIA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 4/8/2013, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli RI e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“-i separandi dichiarano che nella casa coniugale di SA IO (Cs) Alla Via Paolo
Borsellino, di proprietà esclusiva di , che a far data dalla sottoscrizione del Parte_1
presento atto e dalla omologa del presente procedimento, risiederanno stabilmente ed esclusivamente la Sig.ra che gia' vi abita , vi risiede con i di lei figli, mentre il Parte_1
Sig. lasciava la casa coniugale e non vi abita più dalla data del 02.12.2024, Controparte_1
per motivi di una impossibilità oggettiva e soggettiva di una coabitazione e convivenza divenuta impossibile da protrarre. al momento della sottoscrizione del presente ATTO IL
SIG, si impegna ad acquisire diversa residenza e a non entrare più Controparte_1
liberamente e senza previo preavviso e consenso dell'altro coniuge all'interno della casa coniugale da dove dal giorno della sottoscrizione verrà lasciata libera da cose e persone che riguardano il sig, ; le parti dichiarano che - il Sig. Controparte_1 [...]
verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1
minori, l'importo di €.250,00 ciascuno mensili , per la somma complessiva di € 500,00
mensili , da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del su esteso to atto oltre le variazioni ISTAT , come sopra accennato,
rinunziando la Sig.ra a qualsivoglia forma di mantenimento personale, Parte_1
mentre cederanno in parti uguali le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno, disponendo e prestando il sig. il proprio Parte_2
consenso al che' la sig.ra percepisca al 100% ogni sussidio (assegno Parte_1
unico, assegno famigliare, altri sussidi) previsti dagli enti preposti a favore dei minori;
La sig.ra si impegna a estinguere la somma restante del prestito contratto in Parte_1
data 01.03.2023 N. 4597801, dal SIG , presso la banca intesa san Controparte_1
paolo di corigliano calabro (cs), fino alla sua estinzione, il sig. si Controparte_1
impegna a versare mensilmente a favore dei minori mantenimento per la somma complessiva di € 500,00 mensili e ad autorizzare la sig.RA a prendere lei Parte_1
unicamente il 100% dei sussidi previsti a favore di minori . La sig.ra si Parte_1
accollerà il pagamento restante del prestito contratto dal sig. solo e a Controparte_1
condizione che il coniuge provveda mensilmente al versamento di Controparte_1
quanto dovuto e disposto( € 500,00 mensili complessivi) a favore dei minori che avverrà sul conto corrente Poste Italiane intestato alla sig.ra Parte_1
CC/IBAN IT59 E076 0116 2000 0102 2727 570; -ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
-si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà
condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico due volte alla settimana, il martedì e giovedì
dalle 16:00 alle 20:00 con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
-i separandi, nel periodo estivo post-scolastico che va dal giugno ad agosto, avranno la facoltà
di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare e lo stesso dicasi nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, per un periodo di 4/5 gg. a Natale e
¾ giorni a Pasqua;
-i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
-le parti,
inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05/01/1978 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 24 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento