Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Decreto presidenziale 29 novembre 2021
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 15/07/2025, n. 13928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13928 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10062/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore n.c.g.;
nei confronti
EL RR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n. 3489 del 20/08/2021 del Dirigente delegato dell''USP Cremona con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla I° fascia aggiuntiva GPS della ricorrente relativamente alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) (doc. n. 1);
- del decreto dirigenziale prot. n. 3306 del 10.8.2021 dell''USP Cremona con il quale sono state pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Cremona per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) (doc. n. 2);
- del decreto dirigenziale prot. n. 3524 del 25.8.2021 dell''USP Cremona con il quale sono state nuovamente pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Cremona per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) (doc. n. 3);
- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Cremona per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe concorso sostegno ADSS
- delle graduatorie dell'USP Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona relativa alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS), ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, IZ, AZ. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, IZ, AZ. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 4);
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia” (doc. n. 5);
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (doc. n. 6);
- del decreto prot. 2382 del 3-9-2021 Dirigente delegato dell''USP Cremona in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, IZ, AZ (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che «La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente» (doc. n. 7);
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (doc. n. 8);
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- del decreto Dirigenziale prot. n. 2382 del 3/9/2021 dell'USP Cremona nella parte in cui non individua la ricorrente quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo determinato e comunque in ogni parte contrario con gli interessi della ricorrente
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto
nonché
- per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.
nonché
- per l'accertamento del diritto alle immissioni in ruolo sui posti di sostegno nella classi di concorso ADSS, a far data dalla esclusioni decretate illegittimamente, come previsto dall'art 59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del Decreto sostegni bis n°73/2021)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NA RA il 25/11/2021:
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 3489 del 20/08/2021 del Dirigente delegato dell''USP Cremona con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla I° fascia aggiuntiva GPS relativamente alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) (doc. n. 1);
- del decreto dirigenziale prot. n. 3524 del 25.8.2021 dell''USP Cremona con il quale sono state nuovamente pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Cremona per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) (doc. n. 3);
- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Cremona per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe concorso sostegno ADSS
- delle graduatorie dell'USP Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona relativa alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS), ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, IZ, AZ. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, IZ, AZ. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 4);
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia” (doc. n. 5);
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (doc. n. 6);
- del decreto prot. 2382 del 3-9-2021 Dirigente delegato dell''USP Cremona in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, IZ, AZ (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che «La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente» (doc. n. 7);
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (doc. n. 8);
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- del decreto Dirigenziale prot. n. 2382 del 3/9/2021 dell'USP Cremona nella parte in cui non individua la ricorrente quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo determinato e comunque in ogni parte contrario con gli interessi della ricorrente
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto
Nonché altresì per l'annullamento,
- del provvedimento prot. 3581 del 28/08/2021 dell'USP Cremona con il quale è stato pubblicato l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di assunzione a T.D. (con decorrenza dal 01/09/20211 al 31/08/2022) finalizzata alla assunzione in ruolo ex 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 7, nella parte in cui non individua il nominativo della ricorrente tra i destinatari del predetto contratto, relativamente alle classi di concorso sostegno ADSS (doc. n. 14);
- di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti comunque connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto
nonché
- per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati
- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla immissione in ruolo sui posti di sostegno nella classe di concorso sostegno ADSS a far data dalla esclusione decretata illegittimamente, come previsto dall'art 59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del Decreto sostegni bis n°73/2021);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mi e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona e di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 14 ottobre 2021 e depositato il successivo 17 ottobre 2021, parte ricorrente impugna il provvedimento con cui l'USP Cremona ha disposto la sua esclusione dalla I° fascia aggiuntiva GPS relativamente alle classi di concorso “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) oltre tutti gli altri provvedimenti in epigrafe indicati tra cui il D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60” ed anche quest’ultima recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, nella misura in cui siano interpretati in senso contrastante con gli interessi della ricorrente; grava altresì tutti gli altri atti pure in epigrafe indicati.
1.1 In particolare avverso i ridetti provvedimenti deduce: 1) Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/’90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione; violazione del principio di leale collaborazione nonché di buona fede e correttezza; irragionevolezza dell’azione amministrativa; disparità di trattamento; travisamento dei fatti. Lamenta che in particolare l’atto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi risulta motivata unicamente richiamando il contenuto della nota prot. n. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca – Segretariato Generale, che tuttavia non può costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli, essendo tutt’al più una nota interlocutoria; 2) Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure
concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/’90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/’90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione della nota del
29.9.2020 del Ministero dell’Istruzione; 3) Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/’90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione;
difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/’90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell’Istruzione.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona si sono costituiti in giudizio, ma non il Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Alla camera di consiglio del 16 novembre 2021 l’istanza cautelare è stata accolta ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
4. In data 23 novembre 2021 parte ricorrente deposita l’avvenuta integrazione del contraddittorio ed il successivo 25 novembre 2021 propone motivi aggiunti avverso il sopraggiunto provvedimento a prot. 3581 del 28/08/2021 con cui l’USP di Cremona ha disposto la pubblicazione dell’elenco dei soggetti destinatari della proposta di assunzione a T.D. (con decorrenza dal 01/09/20211 al 31/08/2022) proponendo avverso di esso ed avverso gli altri atti pure nell’epigrafe dei motivi aggiunti indicati, gli stessi motivi di censura presentati avverso gli atti gravati col ricorso principale e conclude per l’accoglimento dei motivi aggiunti previo annullamento degli atti con essi impugnati, come pure per quelli del ricorso principale.
5. Con decreto del 29 novembre 2021 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio anche per i motivi aggiunti e parte ricorrente la deposita in data 16 dicembre 2021.
6. In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione ha prodotto relazione sulla vicenda unitamente a documentazione.
7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2025.
DIRITTO
1.Il ricorso risulta fondato nei termini di cui appresso e va pertanto accolto, come di seguito precisato.
2. Al fine della decisione di merito è necessario ricostruire il quadro giuridico delle disposizioni che regolano la fattispecie controversa, peraltro pure impugnate da parte ricorrente nella misura in cui interpretate in senso negativo per la sua posizione.
2.1. Si osserva al riguardo che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente pertanto l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede poi la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
2.2. Il successivo D.M. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo ed adottato in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia poi all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Come affermato da questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 14.091/2022, n. 14.090/2022) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto, appunto, in esso non specificamente previsto.
3. L’esclusione dai predetti elenchi non può neanche legittimamente fondarsi sulla impugnata nota ministeriale, (nota n. 25348 del 17 agosto 2021 del MUR) richiamata nel provvedimento di esclusione e specificamente contestata in ricorso, avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili”. Tale nota infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha rilievo interno (era diretta ad altre amministrazioni e non all’interessata), ha carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni dell’istante né è stata mai comunicata all’interessata; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento inoltrata dalla ricorrente e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento. (cfr. TAR Lazio, sezione IV bis, 24 dicembre 2024, nn. 23438, 23437 e 23436).
4. Le superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, producono i loro rivenienti effetti sulla graduatoria impugnata e, di conseguenza, in base a detta disciplina la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, va inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi.
5. Il ricorso va, quindi, accolto nei sensi di cui in motivazione con i rivenienti effetti sui provvedimenti impugnati, come sopra indicato.
6. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione con i rivenienti effetti sui provvedimenti impugnati, come sopra indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO