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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1993/2024 R.G. promossa da C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti ROBERTO RESTELLI e Parte_1 C.F._1
NC MA RU RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e in accoglimento della presente opposizione:
- nel merito dichiarare illegittima e/o non dovuta l'iscrizione della signora lla gestione commercianti, e Pt_1 quindi non dovuti le conseguenti somme a titolo di contribuzione, per i tutte spiegate nel presente Ricorso;
- in ogni caso condannare l alla rifusione delle spese del giudizio, successive e relative. CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, rigettare le domande tutte formulate CP_ dalla ricorrente nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
è socia unica di Nonsolococktails s.r.l., società costituita il 18 gennaio 2019, con amministratore Parte_1 unico compagno della ricorrente (v. visure storiche della società depositate da entrambe le parti Persona_1
e stato di famiglia depositato dalla ricorrente quale doc. 9). La ricorrente è altresì dipendente, con contratto part-time al 50%, presso la “Gelateria Vier Bar”, dal primo marzo 2019 (v. docc. sub 10 parte ricorrente). CP_ Con comunicazione del 18 ottobre 2023 l'ufficio provinciale di Milano ha reso noto alla ricorrente di averla iscritta d'ufficio presso la Gestione Commercianti in qualità di “titolare d'impresa”, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal primo febbraio 2019 (v. doc. 1 parte ricorrente;
la stessa missiva è stata depositata, senza numero, anche da parte resistente). ha presentato, davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano, ricorso per l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità dell'iscrizione e della conseguente insussistenza degli obblighi contributivi;
l'istituto previdenziale si è costituito eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adìto, che è stata poi dichiarata con ordinanza del 12 dicembre 2024 (doc. C di parte ricorrente). ha quindi proposto il ricorso in riassunzione davanti a questo Tribunale, nel quale ha rassegnato Parte_1 le conclusioni sopra riportate. Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande.
CP_
2. L'inammissibilità dei nuovi documenti depositati dall' .
Come s'è accennato, questo giudizio è stato inizialmente promosso da parte ricorrente davanti al Tribunale di Milano. Parte resistente ha allegato alla comparsa di costituzione davanti a questo Tribunale di Pavia documenti ulteriori rispetto a quelli che aveva depositato al momento della costituzione davanti al giudice milanese, territorialmente incompetente, e specificamente: la lista dei dipendenti della società Nonsolococktails S.r.l. negli anni 2021-2024; la scheda personale indicante le partecipazioni societarie della ricorrente;
un estratto dal CP_ registro delle imprese;
il modello UNILAV e la scheda anagrafica relative a Parte_1
In accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente, questi documenti devono essere dichiarati inutilizzabili, per CP_ decadenza di dal termine per la loro produzione. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo"” (Cass. 5542/2021). Più di recente, la Corte di Cassazione ha sancito – limitatamente alla domanda nuova, ma con ragionamento estendibile anche al deposito di documenti nuovi – che “nel rito del lavoro, in caso di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., il convenuto non può proporre una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, in relazione al quale la facoltà di proporre domande da parte del convenuto è soggetta agli stringenti limiti dell'art. 416 c.p.c.” (dalla motivazione di Cass. 34551/2024). CP_ Rilevato, quindi, il deposito da parte di di documenti aggiuntivi rispetto a quelli originariamente prodotti davanti al giudice preventivamente adìto e considerato il termine perentorio stabilito dall'art. 416, ultimo comma, c.p.c., i documenti stessi devono essere esclusi dal materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
3. La fondatezza del ricorso. L'art. 29, comma 1, L. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, enuncia i requisiti che un soggetto deve congiuntamente possedere ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. In particolare, per i soci di s.r.l. e tenendo conto della fattispecie concreta, la lett. a) prevede la titolarità o la gestione in proprio di imprese che, “a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia” e la lett. c) prescrive la personale partecipazione al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tali requisiti impositivi non grava sul soggetto passivo dell'obbligazione previdenziale – nel caso che ci occupa, la sig.ra – bensì sull'ente titolare Pt_1 CP_ della gestione previdenziale di cui si tratta, ossia l . In particolare, l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali del socio di s.r.l. “presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico CP_ dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. 24439/2023, conforme a numerose altre). Nonostante la formale posizione di convenuto assunta dal resistente in questo giudizio, CP_ l è quindi da ritenersi parte attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito contributivo. Ripartito in questi termini l'onere della prova, dall'analisi degli atti e dei documenti depositati in causa non è CP_ possibile ritenere che lo stesso sia stato assolto da parte dell' . Invero, parte resistente si è di fatto limitata, in via generale e astratta, a compiere una totale equiparazione tra la qualità di socio unico di s.r.l. e quella di esercente l'attività commerciale, ricavandone come diretta conseguenza l'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale in capo a Adottando Parte_1 questo ragionamento si finisce, però, per invertire l'onere della prova di cui s'è detto. CP_ Non si ravvisano, nelle difese svolte da , elementi probatori o indici presuntivi dai quali questa giudice possa desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale della ricorrente. CP_ Per esempio, avrebbe potuto richiedere un ordine di esibizione, nei confronti della società, di contratti inerenti alla gestione quotidiana dei rapporti con clienti e fornitori o di contratti con i dipendenti. Qualora tali documenti avessero avuto la sottoscrizione della ricorrente, si sarebbe potuta dedurre una partecipazione personale della socia alla gestione “materiale” dell'attività d'impresa, dotata di quei caratteri di Pt_1 abitualità e prevalenza richiesti dal legislatore. Viceversa, nessun approfondimento istruttorio è stato domandato da parte resistente. A fronte di una totale assenza di elementi di prova da parte dell'istituto previdenziale, si osserva che parte ricorrente ha dedotto circostanze, in merito ai propri impegni estranei alla società, che trovano riscontro probatorio documentale e che non sono state espressamente contestate da parte resistente e pertanto devono ritenersi pacifiche. Infatti, come s'è accennato, è stato dimostrato il rapporto di lavoro (citati docc. sub 10 di parte ricorrente) che ha impegnato la ricorrente per tutto il periodo cui si riferisce la contribuzione oggetto di lite;
ancorché quell'occupazione fosse part-time al 50 % e dunque lasciasse a disposizione della ricorrente del tempo che avrebbe potuto essere impiegato nella società, non sono stati contestati gli impegni casalinghi e di accudimento del figlio minore, che possono ritenersi confermati dallo stato di famiglia, considerando che il figlio della ricorrente e del compagno è nato il [...] (citato doc. 9 di parte ricorrente). Infine, si osserva che la natura dell'attività svolta dalla società - ossia la gestione di esercizi pubblici, l'organizzazione di eventi e la consulenza in tale ambito - nonché il limitato numero degli addetti (v. visure camerali già richiamate) ben si conciliano con un'attività gestoria demandata in via esclusiva all'amministratore unico. È, pertanto, del tutto credibile quanto affermato nel ricorso e confermato dalla ricorrente durante l'interrogatorio libero in merito al fatto che, mentre lei si occupava del figlio e della casa e lavorava part-time, tutto ciò che riguardava la società era seguìto dal compagno, essendo lei rimasta estranea alla gestione e a qualunque attività materiale, limitandosi a essere socia di capitale. Su tali circostanze la ricorrente, peraltro, ha anche chiesto prove orali, che non sono state ammesse perché superflue, proprio in ragione del riparto dell'onere della prova, non assolto dall'istituto previdenziale. Si osserva, infine, che non costituisce un apporto rilevante ai fini della decisione la recente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia n. 21/2025 richiamata da parte resistente, giacché essa riguarda un'ipotesi in cui il socio unico di una s.r.l. era altresì amministratore unico e aveva svolto, secondo quanto appurato dalla corte bresciana, sia attività quale amministratore sia attività gestorie riguardanti il concreto esplicarsi dell'operatività della società. Alla luce dei motivi sin qui esposti, si deve quindi concludere nel senso dell'illegittimità – per assenza dei requisiti prescritti dall'art. 29, comma 1, L. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 CP_
– dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali disposta d'ufficio dall' nei confronti di parte ricorrente, e conseguentemente l'inesistenza di obblighi contributivi inerenti alla gestione stessa.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza, visto l'accoglimento delle domande della ricorrente. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata esclusivamente documentale e che si è celebrata una sola udienza.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione del tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013 IE Perriello.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia introdotta da con ricorso Parte_1 depositato il 30 dicembre 2024:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti e dichiara quindi non dovute le somme richieste da parte resistente a titolo di contribuzione;
CP_
2) condanna l a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.549,00 per compensi e in
€ 43,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la motivazione entro 60 giorni da oggi. Deciso l'8 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1993/2024 R.G. promossa da C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti ROBERTO RESTELLI e Parte_1 C.F._1
NC MA RU RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e in accoglimento della presente opposizione:
- nel merito dichiarare illegittima e/o non dovuta l'iscrizione della signora lla gestione commercianti, e Pt_1 quindi non dovuti le conseguenti somme a titolo di contribuzione, per i tutte spiegate nel presente Ricorso;
- in ogni caso condannare l alla rifusione delle spese del giudizio, successive e relative. CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, rigettare le domande tutte formulate CP_ dalla ricorrente nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
è socia unica di Nonsolococktails s.r.l., società costituita il 18 gennaio 2019, con amministratore Parte_1 unico compagno della ricorrente (v. visure storiche della società depositate da entrambe le parti Persona_1
e stato di famiglia depositato dalla ricorrente quale doc. 9). La ricorrente è altresì dipendente, con contratto part-time al 50%, presso la “Gelateria Vier Bar”, dal primo marzo 2019 (v. docc. sub 10 parte ricorrente). CP_ Con comunicazione del 18 ottobre 2023 l'ufficio provinciale di Milano ha reso noto alla ricorrente di averla iscritta d'ufficio presso la Gestione Commercianti in qualità di “titolare d'impresa”, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal primo febbraio 2019 (v. doc. 1 parte ricorrente;
la stessa missiva è stata depositata, senza numero, anche da parte resistente). ha presentato, davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano, ricorso per l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità dell'iscrizione e della conseguente insussistenza degli obblighi contributivi;
l'istituto previdenziale si è costituito eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adìto, che è stata poi dichiarata con ordinanza del 12 dicembre 2024 (doc. C di parte ricorrente). ha quindi proposto il ricorso in riassunzione davanti a questo Tribunale, nel quale ha rassegnato Parte_1 le conclusioni sopra riportate. Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande.
CP_
2. L'inammissibilità dei nuovi documenti depositati dall' .
Come s'è accennato, questo giudizio è stato inizialmente promosso da parte ricorrente davanti al Tribunale di Milano. Parte resistente ha allegato alla comparsa di costituzione davanti a questo Tribunale di Pavia documenti ulteriori rispetto a quelli che aveva depositato al momento della costituzione davanti al giudice milanese, territorialmente incompetente, e specificamente: la lista dei dipendenti della società Nonsolococktails S.r.l. negli anni 2021-2024; la scheda personale indicante le partecipazioni societarie della ricorrente;
un estratto dal CP_ registro delle imprese;
il modello UNILAV e la scheda anagrafica relative a Parte_1
In accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente, questi documenti devono essere dichiarati inutilizzabili, per CP_ decadenza di dal termine per la loro produzione. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo"” (Cass. 5542/2021). Più di recente, la Corte di Cassazione ha sancito – limitatamente alla domanda nuova, ma con ragionamento estendibile anche al deposito di documenti nuovi – che “nel rito del lavoro, in caso di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., il convenuto non può proporre una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, in relazione al quale la facoltà di proporre domande da parte del convenuto è soggetta agli stringenti limiti dell'art. 416 c.p.c.” (dalla motivazione di Cass. 34551/2024). CP_ Rilevato, quindi, il deposito da parte di di documenti aggiuntivi rispetto a quelli originariamente prodotti davanti al giudice preventivamente adìto e considerato il termine perentorio stabilito dall'art. 416, ultimo comma, c.p.c., i documenti stessi devono essere esclusi dal materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
3. La fondatezza del ricorso. L'art. 29, comma 1, L. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, enuncia i requisiti che un soggetto deve congiuntamente possedere ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. In particolare, per i soci di s.r.l. e tenendo conto della fattispecie concreta, la lett. a) prevede la titolarità o la gestione in proprio di imprese che, “a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia” e la lett. c) prescrive la personale partecipazione al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tali requisiti impositivi non grava sul soggetto passivo dell'obbligazione previdenziale – nel caso che ci occupa, la sig.ra – bensì sull'ente titolare Pt_1 CP_ della gestione previdenziale di cui si tratta, ossia l . In particolare, l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali del socio di s.r.l. “presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico CP_ dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. 24439/2023, conforme a numerose altre). Nonostante la formale posizione di convenuto assunta dal resistente in questo giudizio, CP_ l è quindi da ritenersi parte attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito contributivo. Ripartito in questi termini l'onere della prova, dall'analisi degli atti e dei documenti depositati in causa non è CP_ possibile ritenere che lo stesso sia stato assolto da parte dell' . Invero, parte resistente si è di fatto limitata, in via generale e astratta, a compiere una totale equiparazione tra la qualità di socio unico di s.r.l. e quella di esercente l'attività commerciale, ricavandone come diretta conseguenza l'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale in capo a Adottando Parte_1 questo ragionamento si finisce, però, per invertire l'onere della prova di cui s'è detto. CP_ Non si ravvisano, nelle difese svolte da , elementi probatori o indici presuntivi dai quali questa giudice possa desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale della ricorrente. CP_ Per esempio, avrebbe potuto richiedere un ordine di esibizione, nei confronti della società, di contratti inerenti alla gestione quotidiana dei rapporti con clienti e fornitori o di contratti con i dipendenti. Qualora tali documenti avessero avuto la sottoscrizione della ricorrente, si sarebbe potuta dedurre una partecipazione personale della socia alla gestione “materiale” dell'attività d'impresa, dotata di quei caratteri di Pt_1 abitualità e prevalenza richiesti dal legislatore. Viceversa, nessun approfondimento istruttorio è stato domandato da parte resistente. A fronte di una totale assenza di elementi di prova da parte dell'istituto previdenziale, si osserva che parte ricorrente ha dedotto circostanze, in merito ai propri impegni estranei alla società, che trovano riscontro probatorio documentale e che non sono state espressamente contestate da parte resistente e pertanto devono ritenersi pacifiche. Infatti, come s'è accennato, è stato dimostrato il rapporto di lavoro (citati docc. sub 10 di parte ricorrente) che ha impegnato la ricorrente per tutto il periodo cui si riferisce la contribuzione oggetto di lite;
ancorché quell'occupazione fosse part-time al 50 % e dunque lasciasse a disposizione della ricorrente del tempo che avrebbe potuto essere impiegato nella società, non sono stati contestati gli impegni casalinghi e di accudimento del figlio minore, che possono ritenersi confermati dallo stato di famiglia, considerando che il figlio della ricorrente e del compagno è nato il [...] (citato doc. 9 di parte ricorrente). Infine, si osserva che la natura dell'attività svolta dalla società - ossia la gestione di esercizi pubblici, l'organizzazione di eventi e la consulenza in tale ambito - nonché il limitato numero degli addetti (v. visure camerali già richiamate) ben si conciliano con un'attività gestoria demandata in via esclusiva all'amministratore unico. È, pertanto, del tutto credibile quanto affermato nel ricorso e confermato dalla ricorrente durante l'interrogatorio libero in merito al fatto che, mentre lei si occupava del figlio e della casa e lavorava part-time, tutto ciò che riguardava la società era seguìto dal compagno, essendo lei rimasta estranea alla gestione e a qualunque attività materiale, limitandosi a essere socia di capitale. Su tali circostanze la ricorrente, peraltro, ha anche chiesto prove orali, che non sono state ammesse perché superflue, proprio in ragione del riparto dell'onere della prova, non assolto dall'istituto previdenziale. Si osserva, infine, che non costituisce un apporto rilevante ai fini della decisione la recente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia n. 21/2025 richiamata da parte resistente, giacché essa riguarda un'ipotesi in cui il socio unico di una s.r.l. era altresì amministratore unico e aveva svolto, secondo quanto appurato dalla corte bresciana, sia attività quale amministratore sia attività gestorie riguardanti il concreto esplicarsi dell'operatività della società. Alla luce dei motivi sin qui esposti, si deve quindi concludere nel senso dell'illegittimità – per assenza dei requisiti prescritti dall'art. 29, comma 1, L. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 CP_
– dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali disposta d'ufficio dall' nei confronti di parte ricorrente, e conseguentemente l'inesistenza di obblighi contributivi inerenti alla gestione stessa.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza, visto l'accoglimento delle domande della ricorrente. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata esclusivamente documentale e che si è celebrata una sola udienza.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione del tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013 IE Perriello.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia introdotta da con ricorso Parte_1 depositato il 30 dicembre 2024:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti e dichiara quindi non dovute le somme richieste da parte resistente a titolo di contribuzione;
CP_
2) condanna l a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.549,00 per compensi e in
€ 43,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la motivazione entro 60 giorni da oggi. Deciso l'8 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani