Art. 6.
L' art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta, straordinaria progressiva, e' dovuta, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della, riscossione dalla rata. Del febbraio 1948.
"E' in facolta' dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva, ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via, definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta, con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata, del febbraio 1948, e' ripartita nelle rate ancora da, scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.
"L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, e' riscossa in sei rate bimestrali con la, maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.
"Per la riscossione dell'imposta, progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/11/1949, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
L' art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta, straordinaria progressiva, e' dovuta, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della, riscossione dalla rata. Del febbraio 1948.
"E' in facolta' dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva, ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via, definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta, con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata, del febbraio 1948, e' ripartita nelle rate ancora da, scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.
"L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, e' riscossa in sei rate bimestrali con la, maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.
"Per la riscossione dell'imposta, progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/11/1949, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.