Articolo 6 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 novembre 1949
Art. 6.

L' art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta, straordinaria progressiva, e' dovuta, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della, riscossione dalla rata. Del febbraio 1948.
"E' in facolta' dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva, ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via, definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta, con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata, del febbraio 1948, e' ripartita nelle rate ancora da, scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.
"L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, e' riscossa in sei rate bimestrali con la, maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.
"Per la riscossione dell'imposta, progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ".

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/11/1949, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 27 novembre 1949