Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2791 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE PESENTI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 26/11/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertarsi l'illegittimità del provvedimento del 20/9/24 con conseguente obbligo del ricorrente alla CP_1 restituzione della sola indennità NASPI percepita per il periodo 3/11/21-31/12/21.
Spese interamente rifuse con distrazione ai procuratori ex art. 93 cpc.”.
La parte ricorrente a sostegno della propria pretesa ha dedotto:
- di aver proposto domanda di NASPI a decorrere dall'1/1/20 ed ha iniziato a percepire i relativi importi mensili dall' CP_1
1
l'anticipazione in soluzione unica della pettante, come previsto dall'art. 8 d lgs CP_2
22/15.
- che l'attività, consistente in negozio di macelleria in Urgnano, è iniziata in data 9/6/20, ma ha avuto esito fallimentare,
- di aver dichiarato la cessazione dell'attività in data 31.7.22,
- di aver accumulato significativi debiti anche con CP_3
- di aver a carico la moglie e cinque figli, all'epoca disoccupati,
- che si è trovato nella assoluta necessità di riprendere attività lavorative: in data 3/11/21 è stato quindi assunto dalla con contratto di somministrazione ed ha proseguito, Pt_2 per quanto interessa nel presente giudizio, sino al 31/12/21,
- che in data 20.9.24 gli ha comunicato la violazione delle disposizioni NASPI (art. 8 CP_1
d lgs, comma IV) nella parte in cui dispone : Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale” per il complessivo importo percepito a titolo di NAPSI, pari ad € 9.874,32.
La parte ricorrente, in diritto, ha richiamato la statuizione della Corte Costituzionale, con sent. n. 90/2024, che ha dichiarato illegittimo l'art. 8 nella parte in cui dispone l'integrale restituzione della Naspi: “la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 4 marzo
2015, n. 22, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della assicurazione CP_4 sociale per l'impiego (NASPI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.”
La parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso
2 evidenziando che la sentenza della Corte Costituzionale citata in Ricorso (la N. 90/2024), in questo caso, non è applicabile, in quanto, da una parte, l'assicurato si è rioccupato il 03/11/21 come dipendente, ma l'attività autonoma, a quella data, era ancora in corso (cessata il
31/07/22) e, dall'altro, il contesto della dedotta non imputabilità della cessazione dell'attività autonoma è completamente diverso da quello del caso sottoposto all'attenzione della Corte
Costituzionale di un bar aperto in pieno periodo pandemico.
DIRITTO
La questione deve essere correttamente affrontata sulla scorta della pronuncia della
Corte Costituzionale citata dalle parti, della quale si riporta la condivisa motivazione, la quale pone un particolare accento sulla impossibilità di “proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili.”.
Il Giudice delle Leggi esamina dapprima la normativa:
“Prima di esaminare il merito delle censure, va innanzi tutto richiamata, in sintesi, la ricostruzione dell'evoluzione del quadro legislativo di riferimento, già operata da questa Corte nella sentenza n. 194 del 2021.
In particolare, ed ai fini che qui interessano, è stato evidenziato che la disposizione censurata, per favorire la ricollocazione del lavoratore, involontariamente inoccupato, al di fuori del mercato del lavoro subordinato, consente all'avente diritto al trattamento NASpI di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa.
Più specificamente, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce al comma 1 che «[i]l lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio».
Qualora, però, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, la disposizione censurata stabilisce che egli è tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, eccettuando la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia
3 instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Nella citata sentenza n. 194 del 2021, questa Corte ha sottolineato come il presupposto dell'incentivo in esame - al pari di quelli che ne costituiscono i precedenti, ovvero la corresponsione anticipata dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), di cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e, in un contesto normativo diverso,
l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) - consista nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine «di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato».
Più di recente, poi, nella sentenza n. 38 del 2024 - che ha scrutinato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui «nell'interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione», esclude la compatibilità della indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessità della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto - questa Corte ha evidenziato che anche tale modalità di erogazione costituisce «una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell'investimento in un'attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente».
L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità,
4 la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del
2015.
Al di fuori dell'opzione per l'erogazione anticipata, infatti, l'art. 5 del d. lgs. n. 22 del
2015 stabilisce che «[l]a NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione [...]».
Quanto alle condizionalità dell'indennità, l'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015 prescrive, al comma 1, che «[l']erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni», prevedendosi, altresì, al comma 2, «ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo», nonché al comma 3, «le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1», da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali «entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».”
***
La questione oggetto del presente giudizio è stata valutata espressamente dalla Corte
Costituzionale nella sentenza in parola
“5.- Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, è fondata.
5.1.- Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del
5 d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI.
Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente,
“convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo».
Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica».
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa».
Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo
6 di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio - ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo».
Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica - non già anticipata - della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del
2015)».
5.2.- I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti - beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo - accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.
Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del
2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione.
Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe
7 periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza.
5.3.- Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà.
In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci
«mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa» (sentenza n.
194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile.
A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi
8 secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore»
(sentenza n. 8 del 2023).
In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa.
Se, dunque, il rischio di impresa - come già rilevato - comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla.
È quanto accade, in particolare, se l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche
9 fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo.
6.- In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell'obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost.
7.- La questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4, primo comma, Cost.
La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo restitutorio integrale dell'anticipazione quando la prosecuzione dell'attività di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere - senza lavorare, appunto - la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
È configurabile, pertanto, la violazione altresì dell'art. 4 Cost., il quale è declinato finanche come «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
8.- Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.
9.- Così accertata la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, si tratta ora di stabilire un rimedio appropriato a tale violazione.
Il giudice a quo aspira a una pronuncia che sostituisca l'attuale obbligo restitutorio integrale con la previsione di criteri di flessibilità che permettano di adeguare la decisione al caso concreto, laddove il lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI, non abbia potuto continuare l'attività imprenditoriale a cagione di una situazione di forza maggiore o di una sopravvenuta causa a lui non imputabile.
10 Ritiene questa Corte che i vizi denunciati possano essere rimediati proporzionando l'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità della NASpI. Con riferimento a tale periodo la NASpI risulta, in parte qua, priva di causa e quindi indebita;
alla estensione di tale periodo, pertanto, va commisurato l'obbligo restitutorio come soluzione adeguata ad assicurare il rispetto dei sopra richiamati parametri di legittimità costituzionale.”
Il Giudice delle leggi, quindi, conclude che deve essere “dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile,
l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.”.
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Concludendo, la parte ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo ad ascrivere a
“causa sopravvenuta a lui non imputabile” la cessazione dell'attività imprenditoriale, ma nei fatti si tratta di una mera “attività imprenditoriale che in concreto” non ha conseguito “i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI”, il ricorrente, percependo l'erogazione integrale anticipata della provvidenza, ha accettato “di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.”
Infatti, “Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe
l'interruzione della percezione della prestazione.
Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza.”.
11 La Corte Costituzionale ha, infatti, statuito “la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla.”, con ciò rendendo superflua ogni ulteriore rinvio alla Corte Costituzionale della disciplina in parola.
Va osservato, da ultimo, che una soluzione diversa esporrebbe l' che opera con le Pt_3
risorse di tutti i contribuenti ad un alto rischio elusivo deresposabilizzando il beneficiario della NaspI da ogni rischio imprenditoriale che invece è insito in ogni attività in proprio, infatti il beneficiario potrebbe fruire di un anticipo di somme a carico della collettività a costo zero e senza la condizionalità tipica della percezione mensile della NaspI
(formazione e ricerca del posto di lavoro) senza assumere alcun rischio imprenditoriale.
***
La Suprema Corte con sentenza del 21/01/2025, (ud. 12/11/2024, dep. 21/01/2025),
n.1445 ha da ultimo statuito, pur su più articolata fattispecie, “il seguente principio di diritto:
"nell'applicazione dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015, secondo cui l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l'assicurato a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al CP_1
fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione, potendo viceversa l' sempre dimostrare l'avvenuta CP_1
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto".
Il ricorso è quindi infondato.
Considerata la particolarità della fattispecie, la necessità di interpretazione della statuizione della Corte Costituzionale e la novità della questione, si compensano integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
12 - rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 25/06/2025
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Il Giudice
Giulia Bertolino