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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11005 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20938/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 25 giugno 2025 e vertente
TRA
, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 [...]
, e Persona_1 Parte_2 [...]
Parte_3
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
Persona_2
[...]
con il patrocinio dell'Avv. Elena Bianchi
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Micaela Controparte_1
Ottomano
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'Avvocato Alessandro Pace e dell'avvocato CP_2
SS MI
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
1 CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. ex art. 189 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sui fatti di causa
1.1 Gli attori hanno convenuto in giudizio e la CP_2 Controparte_1
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della responsabilità esclusiva
[...] della sig.ra al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure successionis, subiti in CP_2 conseguenza del decesso del proprio congiunto, sig. , verificatosi in esito al sinistro Per_3 occorsogli in Roma, in data 9 novembre 2022.
Hanno dedotto che:
- alle ore 17.50 circa, la sig.ra conducente del veicolo Citroen C2 tg.to CP_2
DS495KK - assicurato con polizza N. S01000000179339210000000 dalla Compagnia
- stava circolando in Roma sulla SP8 “Via del Mare” con Controparte_1 direzione di marcia Ostia-Roma quando, giunta in prossimità della fascia chilometrica 13+900, aveva investito il sig. che era intento nell'attraversamento della sede stradale;
Per_3
- sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia Roma Capitale;
- in conseguenza del sinistro il signor aveva riportato lesioni che ne avevano reso Per_3 necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “San Camillo Forlanini”, ove era deceduto in data 13 novembre 2022;
- a fronte del sinistro era iniziato il procedimento penale n. 42836/2022 R.G.N.R, per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis co. 1 e 7 c.p.;
- dovendosi la responsabilità del sinistro ascrivere in via totale ed esclusiva alla condotta di guida della sig.ra i danneggiati, in data 12 marzo 2024, avevano inoltrato alla CP_2 compagnia un invito a concludere una convezione di Controparte_1 negoziazione assistita, alla quale, però, la società convenuta aveva dichiarato di non voler aderire;
- gli attori avevano diritto al risarcimento sia del danno biologico terminale (iure successionis), per essere il sig. deceduto a distanza di quattro giorni dall'evento, sia del danno da perdita Per_3 del rapporto parentale, entrambi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, deducendo che:
- non era provata la legittimazione attiva della sig.ra , per non avere la stessa Persona_2 fornito la prova del rapporto parentale intercorrente con il de cuius;
2 - era infondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori, per essere gli stessi tutti residenti in [...]e per non aver frequentato il proprio congiunto nei venti anni precedenti al decesso;
- era infondata la ricostruzione del sinistro per come effettuata dalla difesa attorea, dal momento che il Tribunale Penale di Roma, anche in adesione alle conclusioni rassegnate dal CT del PM, aveva archiviato il procedimento penale instaurato a carico della sig.ra stante CP_2
l'insussistenza di responsabilità in capo alla stessa nella causazione del sinistro;
- in particolare, era emerso dagli atti di indagine che il sig. su una strada interdetta al Per_3 transito dei pedoni ed in stato di ebbrezza alcolica, aveva scavalcato il guard-rail posto sul margine della carreggiata e, dopo aver superato la striscia bianca delimitante il margine della corsia, aveva effettuato un passo verso la corsia di destra, proprio nel momento in cui stava circolando la vettura della sig.ra rendendole impossibile qualsivoglia manovra di CP_2 emergenza.
1.3 La sig.ra si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo CP_2 che:
- in seguito al sinistro stradale, la sig.ra era stata iscritta nel registro degli indagati per CP_2 il reato p. e p. dall'art. 589 bis c.p.c. Espletate le indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione ed il Tribunale di Roma aveva emesso ordinanza di archiviazione, previo rigetto dell'avversa opposizione, rilevando l'insussistenza della responsabilità in capo alla conducente per l'investimento del sig. ; Per_3
- era emerso, infatti, che il pedone, in modo del tutto imprudente, aveva scavalcato il guard rail, la cui funzione era proprio quella di evitare l'accesso ai pedoni su una strada priva di passaggio pedonale, in tarda sera e su un tratto completamente privo di illuminazione. Il sig. Per_3 peraltro, era risultato positivo al tasso alcolemico (pari a 1,08 g/l) e questo valore, secondo specifiche tabelle elaborate a seguito di studi scientifici, comportava un'azione depressiva sui centri motore, perdita dell'autocontrollo, marcata euforia, incertezza dei movimenti con inizio di andatura vacillante;
- non vi era prova neanche nel quantum dei danni rivendicati.
1.4 Respinte tutte le richieste istruttorie, potendosi decidere la controversia allo stato degli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito in ragione del sinistro stradale del 9 novembre 2022, cui è conseguito il decesso del loro congiunto.
3 Più, in particolare, il sig. è stato investito dall'autoveicolo condotto dalla sig.ra Per_3
CP_2
Come desumibile dal rapporto di incidente, il sinistro si è verificato sulla Via del Mare
(all'altezza del km 13,900), strada ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione, delimitata su ambo i lati da linea continua di margine. In ambo i sensi di marcia è presente segnaletica verticale indicante limite di velocità 70 km/h e divieto di sorpasso. Su entrambi i lati è presente guard – rail metallico, il quale, sul lato destro rispetto al senso di marcia dell'autovettura della convenuta, misura 55 cm di altezza, tale, dunque, da poter essere agevolmente scavalcato. A bordo strada è presente vegetazione spontanea ed incolta.
Nel rapporto di incidente di specifica “assenza di illuminazione pubblica”.
La signora sentita dai verbalizzanti, ha riferito: “Provenivo da Ostia, ero diretta CP_2 verso Roma centro, percorrendo la via del Mare, quando all'altezza del km 13,900 ho sentito un grande botto sul parabrezza…avevo il parabrezza completamente rotto che non mi permetteva di vedere bene di fronte al mio veicolo. A questo punto, con accortezza scendevo dalla macchina e vedevo di fronte a me un uomo disteso a terra, immobile… La persona a terra aveva vestiti di colore grigio scuro. Preciso che sulla via del Mare l'illuminazione è assente ed era buio”.
Premesso che l'investimento è avvenuto quando il pedone (che aveva appena scavalcato il guard
– rail posto sulla parte destra della carreggiata) era posto a circa 1,5 metri dalla linea di margine di delimitazione della sede stradale (in ciò sono congruenti le deduzioni delle parti), deve aggiungersi che il veicolo condotto dalla sig.ra viaggiava ad una velocità di circa 50 CP_2 km/h (cfr. perizia espletata in sede penale, ma anche perizia cinematica depositata dalla parte attrice;
si tratta peraltro di stima congruente con le risultanze della scatola nera).
Più nello specifico - e premesso che il tratto di strada sul quale è avvenuto il sinistro è destinato in via esclusiva alla circolazione veicolare, rimanendo precluso al transito di pedoni, circostanza che rendeva oggettivamente imprevedibile la presenza del sig. sulla carreggiata - alla luce Per_3 della ricostruzione offerta dalla Consulenza tecnica disposta in sede penale, che ben può essere utilizzata come prova atipica nel presente giudizio (cfr. ex multis Cass. 22384/14), emerge che:
a) la velocità tenuta dall'autovettura era molto inferiore rispetto a quella consentita dalla segnaletica stradale insistete in loco (circostanza confermata anche dal CT di parte attrice – cfr. relazione allegata all'atto di cit.);
b) la strada era priva di illuminazione pubblica (cfr. rapporto di incidente, nonché foto allegate al verbale di accertamento – doc. 3 atto cit. – da cui può rilevarsi lo stato di quasi totale oscurità
4 dei luoghi, ad eccezione della illuminazione dei fari delle autovetture); il pedone peraltro indossava abiti di colore scuro.
Il CT del PM ha poi aggiunto che il tempo di attraversamento impiegato dal pedone è stato pari al tempo dell'intervallo psico - tecnico di reazione, rendendo, dunque, oggettivamente impossibile per il conducente qualsivoglia manovra correttiva di emergenza.
Solo su questa argomentazione la perizia disposta in sede penale è contestata dalla perizia di parte depositata dagli attori, nella quale si sostiene un ritardo nella reazione della sig.ra CP_2 di circa 2,8 secondi. E tuttavia con tale ricostruzione non può concordarsi.
Al riguardo, premesso che il tempo impiegato dal sig. per raggiungere il punto della Per_3 carreggiata nel quale è stata investito (1,5 metri dalla linea di margine) è stato pari, a parere del
CT del PM, a circa 1 secondo, e, secondo il perito di parte attrice, a 2,3 secondi, a tale lasso temporale non può comunque essere aggiunto (come pretende il consulente di parte attrice) il tempo occorso al sig. per scavalcare il guard rail (circa 2 secondi) e ciò per l'assorbente Per_3 considerazione che non solo era buio, ma in più il guard rail si trovava immerso nella vegetazione, ciò che precludeva la sua libera visuale. A fronte di ciò, pur aderendo alla ricostruzione del consulente di parte attrice (il quale stima la velocità del sig. in 1.1 m/s, Per_3 sul presupposto che il pedone aveva 70 anni pur appena compiuti, a fonte della velocità di 1,4
m/s stimata dal CT del PM), al più il ritardo di reazione (peraltro meramente ipotetico) dovrebbe individuarsi nell'ordine di poche frazioni di secondo (segnatemene 0,8 secondi, pari a 2,3 secondi – il tempo medio di reazione, di 1,5 secondi), tale quindi da non potersi sul medesimo fondare un serio giudizio di imputabilità quanto alla condotta della sig.ra Pt_4
Deve quindi giungersi, quanto alla dinamica, alle seguenti conclusioni: il signor , Per_3 dopo aver scavalcato il guard – rail posto sulla parte destra della carreggiata, stava effettuando, ad ora tarda, l'attraversamento delle sede stradale, in un tratto precluso al transito pedonale e privo di illuminazione pubblica, in stato di ebbrezza alcolica, quando veniva investito dall'autovettura condotta dalla sig.ra che sopraggiungeva regolarmente alla CP_2 velocità di 50 km/h, ben inferiore ai limiti ivi previsti. Inoltre il tempo di attraversamento impiegato dal pedone è stato pressoché pari al tempo dell'intervallo psico - tecnico di reazione, rendendo, dunque, oggettivamente impossibile per il conducente qualsivoglia manovra correttiva di emergenza.
Questo essendo il materiale probatorio acquisito, deve premettersi in punto di diritto che, nel caso in argomento, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
5 persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso (cfr. Cass. n. 8940/2022: “ “La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.”).
Tanto premesso, si ritiene che il comportamento del pedone abbia assunto, nel caso di specie, una efficienza causale esclusiva rispetto alla verificazione del danno, avendo egli attraversato in modo talmente repentino ed imprevedibile, dopo essere sbucato dalla vegetazione ed aver scavalcato impropriamente il guard - rail, da non consentire alla convenuta di evitare l'investimento, e ciò sebbene in capo a questa non vi sia stata alcuna inosservanza di regole cautelari poste a disciplina della circolazione stradale, avendo la sig.ra tenuto una Pt_4 condotta improntata alla normale diligenza esigibile da un utente della strada.
Deve quindi ritenersi che l'incidente sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente il quale, a fronte della condotta imprevedibile e non altrimenti evitabile del pedone, non ha potuto evitare l'evento ponendo in essere manovre di emergenza che impedissero l'investimento del sig. Per_3
La responsabilità dell'evento deve, quindi, essere ascritta in via totale ed esclusiva alla condotta del pedone che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 CdS, è apparso improvvisamente sulla traiettoria dell'auto investitrice, parandosi davanti alla stessa improvvisamente ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento e rendendo inesigibile una condotta diversa da parte della conducente dell'auto.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la domanda non può essere accolta e deve essere respinta.
3.Sulla regolamentazione delle spese di lite
6 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
RESPINGE la domanda attrice;
NA parte attrice a pagare in favore della signora e di CP_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida, per ciascuna, in euro 15.000,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 21.7.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20938/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 25 giugno 2025 e vertente
TRA
, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 [...]
, e Persona_1 Parte_2 [...]
Parte_3
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
Persona_2
[...]
con il patrocinio dell'Avv. Elena Bianchi
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Micaela Controparte_1
Ottomano
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'Avvocato Alessandro Pace e dell'avvocato CP_2
SS MI
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
1 CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. ex art. 189 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sui fatti di causa
1.1 Gli attori hanno convenuto in giudizio e la CP_2 Controparte_1
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della responsabilità esclusiva
[...] della sig.ra al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure successionis, subiti in CP_2 conseguenza del decesso del proprio congiunto, sig. , verificatosi in esito al sinistro Per_3 occorsogli in Roma, in data 9 novembre 2022.
Hanno dedotto che:
- alle ore 17.50 circa, la sig.ra conducente del veicolo Citroen C2 tg.to CP_2
DS495KK - assicurato con polizza N. S01000000179339210000000 dalla Compagnia
- stava circolando in Roma sulla SP8 “Via del Mare” con Controparte_1 direzione di marcia Ostia-Roma quando, giunta in prossimità della fascia chilometrica 13+900, aveva investito il sig. che era intento nell'attraversamento della sede stradale;
Per_3
- sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia Roma Capitale;
- in conseguenza del sinistro il signor aveva riportato lesioni che ne avevano reso Per_3 necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “San Camillo Forlanini”, ove era deceduto in data 13 novembre 2022;
- a fronte del sinistro era iniziato il procedimento penale n. 42836/2022 R.G.N.R, per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis co. 1 e 7 c.p.;
- dovendosi la responsabilità del sinistro ascrivere in via totale ed esclusiva alla condotta di guida della sig.ra i danneggiati, in data 12 marzo 2024, avevano inoltrato alla CP_2 compagnia un invito a concludere una convezione di Controparte_1 negoziazione assistita, alla quale, però, la società convenuta aveva dichiarato di non voler aderire;
- gli attori avevano diritto al risarcimento sia del danno biologico terminale (iure successionis), per essere il sig. deceduto a distanza di quattro giorni dall'evento, sia del danno da perdita Per_3 del rapporto parentale, entrambi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, deducendo che:
- non era provata la legittimazione attiva della sig.ra , per non avere la stessa Persona_2 fornito la prova del rapporto parentale intercorrente con il de cuius;
2 - era infondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori, per essere gli stessi tutti residenti in [...]e per non aver frequentato il proprio congiunto nei venti anni precedenti al decesso;
- era infondata la ricostruzione del sinistro per come effettuata dalla difesa attorea, dal momento che il Tribunale Penale di Roma, anche in adesione alle conclusioni rassegnate dal CT del PM, aveva archiviato il procedimento penale instaurato a carico della sig.ra stante CP_2
l'insussistenza di responsabilità in capo alla stessa nella causazione del sinistro;
- in particolare, era emerso dagli atti di indagine che il sig. su una strada interdetta al Per_3 transito dei pedoni ed in stato di ebbrezza alcolica, aveva scavalcato il guard-rail posto sul margine della carreggiata e, dopo aver superato la striscia bianca delimitante il margine della corsia, aveva effettuato un passo verso la corsia di destra, proprio nel momento in cui stava circolando la vettura della sig.ra rendendole impossibile qualsivoglia manovra di CP_2 emergenza.
1.3 La sig.ra si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo CP_2 che:
- in seguito al sinistro stradale, la sig.ra era stata iscritta nel registro degli indagati per CP_2 il reato p. e p. dall'art. 589 bis c.p.c. Espletate le indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione ed il Tribunale di Roma aveva emesso ordinanza di archiviazione, previo rigetto dell'avversa opposizione, rilevando l'insussistenza della responsabilità in capo alla conducente per l'investimento del sig. ; Per_3
- era emerso, infatti, che il pedone, in modo del tutto imprudente, aveva scavalcato il guard rail, la cui funzione era proprio quella di evitare l'accesso ai pedoni su una strada priva di passaggio pedonale, in tarda sera e su un tratto completamente privo di illuminazione. Il sig. Per_3 peraltro, era risultato positivo al tasso alcolemico (pari a 1,08 g/l) e questo valore, secondo specifiche tabelle elaborate a seguito di studi scientifici, comportava un'azione depressiva sui centri motore, perdita dell'autocontrollo, marcata euforia, incertezza dei movimenti con inizio di andatura vacillante;
- non vi era prova neanche nel quantum dei danni rivendicati.
1.4 Respinte tutte le richieste istruttorie, potendosi decidere la controversia allo stato degli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito in ragione del sinistro stradale del 9 novembre 2022, cui è conseguito il decesso del loro congiunto.
3 Più, in particolare, il sig. è stato investito dall'autoveicolo condotto dalla sig.ra Per_3
CP_2
Come desumibile dal rapporto di incidente, il sinistro si è verificato sulla Via del Mare
(all'altezza del km 13,900), strada ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione, delimitata su ambo i lati da linea continua di margine. In ambo i sensi di marcia è presente segnaletica verticale indicante limite di velocità 70 km/h e divieto di sorpasso. Su entrambi i lati è presente guard – rail metallico, il quale, sul lato destro rispetto al senso di marcia dell'autovettura della convenuta, misura 55 cm di altezza, tale, dunque, da poter essere agevolmente scavalcato. A bordo strada è presente vegetazione spontanea ed incolta.
Nel rapporto di incidente di specifica “assenza di illuminazione pubblica”.
La signora sentita dai verbalizzanti, ha riferito: “Provenivo da Ostia, ero diretta CP_2 verso Roma centro, percorrendo la via del Mare, quando all'altezza del km 13,900 ho sentito un grande botto sul parabrezza…avevo il parabrezza completamente rotto che non mi permetteva di vedere bene di fronte al mio veicolo. A questo punto, con accortezza scendevo dalla macchina e vedevo di fronte a me un uomo disteso a terra, immobile… La persona a terra aveva vestiti di colore grigio scuro. Preciso che sulla via del Mare l'illuminazione è assente ed era buio”.
Premesso che l'investimento è avvenuto quando il pedone (che aveva appena scavalcato il guard
– rail posto sulla parte destra della carreggiata) era posto a circa 1,5 metri dalla linea di margine di delimitazione della sede stradale (in ciò sono congruenti le deduzioni delle parti), deve aggiungersi che il veicolo condotto dalla sig.ra viaggiava ad una velocità di circa 50 CP_2 km/h (cfr. perizia espletata in sede penale, ma anche perizia cinematica depositata dalla parte attrice;
si tratta peraltro di stima congruente con le risultanze della scatola nera).
Più nello specifico - e premesso che il tratto di strada sul quale è avvenuto il sinistro è destinato in via esclusiva alla circolazione veicolare, rimanendo precluso al transito di pedoni, circostanza che rendeva oggettivamente imprevedibile la presenza del sig. sulla carreggiata - alla luce Per_3 della ricostruzione offerta dalla Consulenza tecnica disposta in sede penale, che ben può essere utilizzata come prova atipica nel presente giudizio (cfr. ex multis Cass. 22384/14), emerge che:
a) la velocità tenuta dall'autovettura era molto inferiore rispetto a quella consentita dalla segnaletica stradale insistete in loco (circostanza confermata anche dal CT di parte attrice – cfr. relazione allegata all'atto di cit.);
b) la strada era priva di illuminazione pubblica (cfr. rapporto di incidente, nonché foto allegate al verbale di accertamento – doc. 3 atto cit. – da cui può rilevarsi lo stato di quasi totale oscurità
4 dei luoghi, ad eccezione della illuminazione dei fari delle autovetture); il pedone peraltro indossava abiti di colore scuro.
Il CT del PM ha poi aggiunto che il tempo di attraversamento impiegato dal pedone è stato pari al tempo dell'intervallo psico - tecnico di reazione, rendendo, dunque, oggettivamente impossibile per il conducente qualsivoglia manovra correttiva di emergenza.
Solo su questa argomentazione la perizia disposta in sede penale è contestata dalla perizia di parte depositata dagli attori, nella quale si sostiene un ritardo nella reazione della sig.ra CP_2 di circa 2,8 secondi. E tuttavia con tale ricostruzione non può concordarsi.
Al riguardo, premesso che il tempo impiegato dal sig. per raggiungere il punto della Per_3 carreggiata nel quale è stata investito (1,5 metri dalla linea di margine) è stato pari, a parere del
CT del PM, a circa 1 secondo, e, secondo il perito di parte attrice, a 2,3 secondi, a tale lasso temporale non può comunque essere aggiunto (come pretende il consulente di parte attrice) il tempo occorso al sig. per scavalcare il guard rail (circa 2 secondi) e ciò per l'assorbente Per_3 considerazione che non solo era buio, ma in più il guard rail si trovava immerso nella vegetazione, ciò che precludeva la sua libera visuale. A fronte di ciò, pur aderendo alla ricostruzione del consulente di parte attrice (il quale stima la velocità del sig. in 1.1 m/s, Per_3 sul presupposto che il pedone aveva 70 anni pur appena compiuti, a fonte della velocità di 1,4
m/s stimata dal CT del PM), al più il ritardo di reazione (peraltro meramente ipotetico) dovrebbe individuarsi nell'ordine di poche frazioni di secondo (segnatemene 0,8 secondi, pari a 2,3 secondi – il tempo medio di reazione, di 1,5 secondi), tale quindi da non potersi sul medesimo fondare un serio giudizio di imputabilità quanto alla condotta della sig.ra Pt_4
Deve quindi giungersi, quanto alla dinamica, alle seguenti conclusioni: il signor , Per_3 dopo aver scavalcato il guard – rail posto sulla parte destra della carreggiata, stava effettuando, ad ora tarda, l'attraversamento delle sede stradale, in un tratto precluso al transito pedonale e privo di illuminazione pubblica, in stato di ebbrezza alcolica, quando veniva investito dall'autovettura condotta dalla sig.ra che sopraggiungeva regolarmente alla CP_2 velocità di 50 km/h, ben inferiore ai limiti ivi previsti. Inoltre il tempo di attraversamento impiegato dal pedone è stato pressoché pari al tempo dell'intervallo psico - tecnico di reazione, rendendo, dunque, oggettivamente impossibile per il conducente qualsivoglia manovra correttiva di emergenza.
Questo essendo il materiale probatorio acquisito, deve premettersi in punto di diritto che, nel caso in argomento, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
5 persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso (cfr. Cass. n. 8940/2022: “ “La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.”).
Tanto premesso, si ritiene che il comportamento del pedone abbia assunto, nel caso di specie, una efficienza causale esclusiva rispetto alla verificazione del danno, avendo egli attraversato in modo talmente repentino ed imprevedibile, dopo essere sbucato dalla vegetazione ed aver scavalcato impropriamente il guard - rail, da non consentire alla convenuta di evitare l'investimento, e ciò sebbene in capo a questa non vi sia stata alcuna inosservanza di regole cautelari poste a disciplina della circolazione stradale, avendo la sig.ra tenuto una Pt_4 condotta improntata alla normale diligenza esigibile da un utente della strada.
Deve quindi ritenersi che l'incidente sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente il quale, a fronte della condotta imprevedibile e non altrimenti evitabile del pedone, non ha potuto evitare l'evento ponendo in essere manovre di emergenza che impedissero l'investimento del sig. Per_3
La responsabilità dell'evento deve, quindi, essere ascritta in via totale ed esclusiva alla condotta del pedone che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 CdS, è apparso improvvisamente sulla traiettoria dell'auto investitrice, parandosi davanti alla stessa improvvisamente ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento e rendendo inesigibile una condotta diversa da parte della conducente dell'auto.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la domanda non può essere accolta e deve essere respinta.
3.Sulla regolamentazione delle spese di lite
6 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
RESPINGE la domanda attrice;
NA parte attrice a pagare in favore della signora e di CP_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida, per ciascuna, in euro 15.000,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 21.7.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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