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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 508/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 15/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “mansione e jus variandi”, promossa da:
nato a San Cataldo (CL) il 18/07/1971 (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. COSTA IVANO (C.F. C.F._1
), con domicilio eletto in Via Fra Giarratana n. 9-93100 CodiceFiscale_2 Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUBA LUIGI (CF: ), con domicilio eletto in via C.F._3 ROCHESTER n. 2 -93100 -Caltanissetta resistente
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
«Nel merito In via principale, ritenere e dichiarare che fin dalla data di assunzione o da quell'altra data successiva accertata in corso di giudizio, il ricorrente ha svolto le mansioni di Assistente Amministrativo categoria C ccnl sanità e riconoscere per l'effetto le consequenziali differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente con la qualifica di coadiutore categoria B e quanto spettante quale assistente amministrativo categoria C ccnl sanità quantificate alla data di deposito del ricorso in € 16.925,21 o per quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Per l'effetto, ordinare alla resistente di corrispondere al ricorrente le differenze retributive quantificate alla data di deposito del ricorso nella misura di € 16.925,21 o in quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio».
Co Per l' :
«Nel merito: Ritenere e dichiarare infondate le domande tutte azionate con il ricorso introduttivo per tutti i motivi indicati in memoria. Conseguentemente rigettare il ricorso introduttivo perché del tutto infondato, pretestuoso e non provato per tutte le ragioni e i motivi meglio spiegati in premessa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio». Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 05/04/2022, il sig. , “ Parte_1 [...]
” alle dipendenze dell di Caltanissetta, ha agito per Parte_2 CP_2
1 l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe in quanto ha svolto sin da subito mansioni rientranti nella categoria superiore della categoria C. Pertanto ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive quantificandole nella somma di € 16.925,21.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha contestato i fatti ed ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie.
Ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 24.10.2023 ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 29/04/2025 per bonario componimento richiesto dalle parti.
L'ASP su richiesta del Giudice, al fine di contenere le spese processuali ha predisposto conteggi sulle differenze di retribuzione tra quanto corrisposto al ricorrente e le mansioni del livello C.
La causa è stata rinviata all'udienza del 15/07/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Sui presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n.
18808 del 07/08/2013, Rv. 628344).
Tuttavia perché insorga il diritto al trattamento retributivo per le mansioni superiore è necessario che “tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (si veda S.C. che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento
2 del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (Cass. sez. L, Sentenza n. 8529 del 12.4.2006, in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n.
16469 del 26.7.2007 e Sentenza n. 10027 del 27.4.2007).
Le mansioni rese da parte ricorrente: gli esiti dell'attività istruttoria.
Sui contenuti delle mansioni del sig. hanno riferito i testi Parte_1
e escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 21.05.2024. Con In particolare, il teste , dipendente dell presso il servizio economico e Tes_1 finanziario, ha dichiarato “per i compiti che gli sono stati assegnati lo ha dovuto Pt_1 fare attività istruttoria consistente prima nella raccolta dei dati, nel loro controllo verifica,
e poi nella predisposizione di atti come gli F24 o comunque finalizzati al pagamento delle imposte. In particolare lo aveva ed ha autorizzazione e credenziali per Pt_1
l'elaborazione e trasmissione degli F24. … la predisposizione della certificazione unica del personale non è un compito che gli ho affidato io ma è stato un incarico della direzione generale a cui ho fatto precedentemente riferimento. Analogo discorso vale per la compilazione dei 730, 770. Per quest'ultimo tipo di attività di fiscalità, l'attività del sig.
veniva controllato dal sig. è una persona che ha notevoli Pt_1 Parte_3 competenze nel settore informatico e che provvede alla redazione di tutti i provvedimenti della fiscalità di cui ho parlato in precedenza. Quindi in ragione dell'attività lavorativa che svolge posso concludere che lui presta un'attività assimilabile a quella di un istruttore e fa solo quello”. Cont Il teste , dipendente dell assegnato alle risorse umane, ha dichiarato Tes_2
non è solo un data entry, ma svolge l'attività di UP (responsabile unico del Pt_1 procedimento), …Scozzaro fa l'istruttore da circa 15 anni e fa solo quello”. Cont Il teste dirigente assegnato negli anni 2018 e 2019 al Trattamento Pt_3 economico del personale è stato il responsabile in quegli anni del ricorrente. Escusso all'udienza del 21.05.2024, ha chiarito che l'attività istruttoria vera e propria era prestata dalla dott.ssa , dichiarando, in merito all'attività posta in essere dal ricorrente: Per_1
“… le sue mansioni sono superiori a quelle di appartenenza ma non equiparabili a quelle di un assistente che è la categoria superiore a quella dello . … lo non Pt_1 Pt_1 ha alcun potere di modificare il dato aggregato elaborato dalla dott.ssa ma può Per_1 solo trasmetterlo”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni hanno riscontro nella documentazione versata in atti, Cont in particolare: Nota n. 928 del 23.3.2016 (doc. 5) sull'autorizzazione dello Pt_1 Cont a recarsi presso l'Inps per verificare la posizione contributiva dell' Disposizione
3 aziendale n. 3979 del 6.12.2018 (doc. 6) sulla costituzione di un Gruppo di Lavoro, tra cui lo , dedicato all'attività diretta alla verifica e sistemazione contributiva delle Pt_1 squadrature indicate negli allegati Estratti Conto Amministrazione e di trasmissione all'INPS dei nuovi flussi contributivi, Disposizione di servizio n. 28272 del 10.12.2019
(doc. 7) di assegnazione del ricorrente alla elaborazione dei flussi dati con l'Inps, alla verifica ed al controllo delle certificazioni uniche tramite la piattaforma Aliseo, nonché alla gestione dei 730 ed alla verifica del 770 trasmesso dall'Ufficio Personale e invio all'Agenzia delle Entrate dopo il positivo controllo “Entratel”, Disposizione di servizio n.
541 del 17.2.2020 (doc. 8) con cui lo viene individuato quale responsabile Pt_1 dell'attività correlata alla pubblicazione dei dati aziendali sul portale MEF ed in particolare la pubblicazione, entro i termini di legge, dei dati aziendali relativi agli immobili, alle concessioni e alle partecipate.
In conclusione le prove raccolte escludono che l'attività lavorativa del ricorrente e/o i compiti assegnati siano sussumibili nelle mansioni di appartenenza per la maggiore complessità e per l'incidenza di tali compiti sussumibili nel livello C superiore in misura prevalente.
Le declaratorie del ccnl.
«Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale e dal raffronto dei risultati di tali indagini». (Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003, ex plurimis anche
Sez. L, Sentenza n. 17561 del 01/09/2004, Sez. L, Ordinanza n. 15677 del 05/06/2024)
L'esame delle risultanze istruttorie e delle declaratorie del CCNL conforta nella conclusione che parte ricorrente ha prestato mansioni superiori.
Alla categoria B appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. In particolare il Coadiutore amministrativo svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, l'attività di sportello.
Sono inquadrati nella Categoria C «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie
4 definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti». In particolare, l'Assistente amministrativo svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Tenuto conto di quanto disposto nel ccnl di settore ha reso mansioni riconducibili alle mansioni della categoria C di assistente amministrativo l'attività di inserimento dei dati, che contribuisce alla predisposizione di documentazione rilevante a fini fiscali o previdenziali, comporta, o meglio ha comportato, una valutazione anche comparativa dei dati o attività istruttoria che non sono sussumibili nel livello B.
Come evidenziato dai testi escussi, che peraltro hanno avuto un ruolo di supervisione e controllo del lavoro dello , l'attività di qualificazione dei dati e la specializzazione Pt_1 delle competenze, escludono che il ricorrente abbia avuto le mere funzioni di operatore addetto all'inserimento di dati. La circostanza che dovesse provvedere anche ad attività che propriamente rientrano nelle mansioni del profilo di appartenenza, non muta il quadro generale delle mansioni assegnate a parte ricorrente, che pur sbrigando compiti propri, è stato sostanzialmente addetto sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo in via prevalente alle mansioni superiori, nel caso di specie, proprie del profilo
C in quanto assegnato alla elaborazione di documentazione come F24, 730/4, CU, nonché alla trasmissione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
Dall'esercizio di mansioni inquadrabili nella diversa e superiore categoria C deriva per il diritto al riconoscimento di un trattamento economico che sia Parte_1 corrispondente alle stesse per i giorni effettivamente lavorati.
Per tali ragioni deve essere dichiarato che , dipendente dell Parte_1 [...]
, dal dicembre 2016 sino al 5 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via CP_3 prevalente le mansioni della categoria C superiori a quelle di inquadramento e per l'effetto l deve essere condannata a pagare le differenze retributive Controparte_3 maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
La determinazione delle differenze retributive. Cont Per determinare le differenze retributive maturate l al fine di contenere le spese processuali, senza che ciò costituisse forma di acquiescenza, ha predisposto i conteggi secondo il seguente quesito «Accertare le differenze retributive maturate con riferimento ai periodi di effettivo lavoro (al netto di ferie, assenze per malattia, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute dall' Controparte_4
[... [...]
a per il periodo dicembre 2016 sino al 5.4.2022
[...] Parte_1 in ragione del CCNL Sanità per la categoria C, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Nell'effettuare i conteggi sopra richiesti dovrà essere detratto quanto percepito per come risultante dalle buste paga, provveda il CTU al calcolo di quanto dovuto per interessi e rivalutazione precisando la data di effettuazione del calcolo, separatamente per categoria di credito». Cont L ha provveduto alla determinazione delle differenze retributive pari alla somma di €
11.343,49, senza la determinazione degli interessi. I conteggi sono stati depositati con nota del 9.5.2025.
Sulla determinazione delle differenze, nulla ha osservato la difesa della ricorrente e per tali ragioni deve darsi atto della maturazione del diritto a percepire la somma di €
11.343,49, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi di lite devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n.
55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, Cont istruttoria e fase decisoria. Pertanto l deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara che , dipendente dell di Caltanissetta, nel Parte_1 CP_2 periodo dicembre 2016 – 5 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C, superiori a quelle di inquadramento, e per l'effetto condanna l di CP_2
Caltanissetta a pagare le differenze retributive pari alla somma di € 11.343,49 maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna l alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di € Parte_1
2694,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 12 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 15/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “mansione e jus variandi”, promossa da:
nato a San Cataldo (CL) il 18/07/1971 (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. COSTA IVANO (C.F. C.F._1
), con domicilio eletto in Via Fra Giarratana n. 9-93100 CodiceFiscale_2 Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUBA LUIGI (CF: ), con domicilio eletto in via C.F._3 ROCHESTER n. 2 -93100 -Caltanissetta resistente
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
«Nel merito In via principale, ritenere e dichiarare che fin dalla data di assunzione o da quell'altra data successiva accertata in corso di giudizio, il ricorrente ha svolto le mansioni di Assistente Amministrativo categoria C ccnl sanità e riconoscere per l'effetto le consequenziali differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente con la qualifica di coadiutore categoria B e quanto spettante quale assistente amministrativo categoria C ccnl sanità quantificate alla data di deposito del ricorso in € 16.925,21 o per quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Per l'effetto, ordinare alla resistente di corrispondere al ricorrente le differenze retributive quantificate alla data di deposito del ricorso nella misura di € 16.925,21 o in quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio».
Co Per l' :
«Nel merito: Ritenere e dichiarare infondate le domande tutte azionate con il ricorso introduttivo per tutti i motivi indicati in memoria. Conseguentemente rigettare il ricorso introduttivo perché del tutto infondato, pretestuoso e non provato per tutte le ragioni e i motivi meglio spiegati in premessa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio». Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 05/04/2022, il sig. , “ Parte_1 [...]
” alle dipendenze dell di Caltanissetta, ha agito per Parte_2 CP_2
1 l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe in quanto ha svolto sin da subito mansioni rientranti nella categoria superiore della categoria C. Pertanto ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive quantificandole nella somma di € 16.925,21.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha contestato i fatti ed ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie.
Ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 24.10.2023 ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 29/04/2025 per bonario componimento richiesto dalle parti.
L'ASP su richiesta del Giudice, al fine di contenere le spese processuali ha predisposto conteggi sulle differenze di retribuzione tra quanto corrisposto al ricorrente e le mansioni del livello C.
La causa è stata rinviata all'udienza del 15/07/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Sui presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n.
18808 del 07/08/2013, Rv. 628344).
Tuttavia perché insorga il diritto al trattamento retributivo per le mansioni superiore è necessario che “tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (si veda S.C. che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento
2 del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (Cass. sez. L, Sentenza n. 8529 del 12.4.2006, in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n.
16469 del 26.7.2007 e Sentenza n. 10027 del 27.4.2007).
Le mansioni rese da parte ricorrente: gli esiti dell'attività istruttoria.
Sui contenuti delle mansioni del sig. hanno riferito i testi Parte_1
e escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 21.05.2024. Con In particolare, il teste , dipendente dell presso il servizio economico e Tes_1 finanziario, ha dichiarato “per i compiti che gli sono stati assegnati lo ha dovuto Pt_1 fare attività istruttoria consistente prima nella raccolta dei dati, nel loro controllo verifica,
e poi nella predisposizione di atti come gli F24 o comunque finalizzati al pagamento delle imposte. In particolare lo aveva ed ha autorizzazione e credenziali per Pt_1
l'elaborazione e trasmissione degli F24. … la predisposizione della certificazione unica del personale non è un compito che gli ho affidato io ma è stato un incarico della direzione generale a cui ho fatto precedentemente riferimento. Analogo discorso vale per la compilazione dei 730, 770. Per quest'ultimo tipo di attività di fiscalità, l'attività del sig.
veniva controllato dal sig. è una persona che ha notevoli Pt_1 Parte_3 competenze nel settore informatico e che provvede alla redazione di tutti i provvedimenti della fiscalità di cui ho parlato in precedenza. Quindi in ragione dell'attività lavorativa che svolge posso concludere che lui presta un'attività assimilabile a quella di un istruttore e fa solo quello”. Cont Il teste , dipendente dell assegnato alle risorse umane, ha dichiarato Tes_2
non è solo un data entry, ma svolge l'attività di UP (responsabile unico del Pt_1 procedimento), …Scozzaro fa l'istruttore da circa 15 anni e fa solo quello”. Cont Il teste dirigente assegnato negli anni 2018 e 2019 al Trattamento Pt_3 economico del personale è stato il responsabile in quegli anni del ricorrente. Escusso all'udienza del 21.05.2024, ha chiarito che l'attività istruttoria vera e propria era prestata dalla dott.ssa , dichiarando, in merito all'attività posta in essere dal ricorrente: Per_1
“… le sue mansioni sono superiori a quelle di appartenenza ma non equiparabili a quelle di un assistente che è la categoria superiore a quella dello . … lo non Pt_1 Pt_1 ha alcun potere di modificare il dato aggregato elaborato dalla dott.ssa ma può Per_1 solo trasmetterlo”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni hanno riscontro nella documentazione versata in atti, Cont in particolare: Nota n. 928 del 23.3.2016 (doc. 5) sull'autorizzazione dello Pt_1 Cont a recarsi presso l'Inps per verificare la posizione contributiva dell' Disposizione
3 aziendale n. 3979 del 6.12.2018 (doc. 6) sulla costituzione di un Gruppo di Lavoro, tra cui lo , dedicato all'attività diretta alla verifica e sistemazione contributiva delle Pt_1 squadrature indicate negli allegati Estratti Conto Amministrazione e di trasmissione all'INPS dei nuovi flussi contributivi, Disposizione di servizio n. 28272 del 10.12.2019
(doc. 7) di assegnazione del ricorrente alla elaborazione dei flussi dati con l'Inps, alla verifica ed al controllo delle certificazioni uniche tramite la piattaforma Aliseo, nonché alla gestione dei 730 ed alla verifica del 770 trasmesso dall'Ufficio Personale e invio all'Agenzia delle Entrate dopo il positivo controllo “Entratel”, Disposizione di servizio n.
541 del 17.2.2020 (doc. 8) con cui lo viene individuato quale responsabile Pt_1 dell'attività correlata alla pubblicazione dei dati aziendali sul portale MEF ed in particolare la pubblicazione, entro i termini di legge, dei dati aziendali relativi agli immobili, alle concessioni e alle partecipate.
In conclusione le prove raccolte escludono che l'attività lavorativa del ricorrente e/o i compiti assegnati siano sussumibili nelle mansioni di appartenenza per la maggiore complessità e per l'incidenza di tali compiti sussumibili nel livello C superiore in misura prevalente.
Le declaratorie del ccnl.
«Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale e dal raffronto dei risultati di tali indagini». (Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003, ex plurimis anche
Sez. L, Sentenza n. 17561 del 01/09/2004, Sez. L, Ordinanza n. 15677 del 05/06/2024)
L'esame delle risultanze istruttorie e delle declaratorie del CCNL conforta nella conclusione che parte ricorrente ha prestato mansioni superiori.
Alla categoria B appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. In particolare il Coadiutore amministrativo svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, l'attività di sportello.
Sono inquadrati nella Categoria C «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie
4 definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti». In particolare, l'Assistente amministrativo svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Tenuto conto di quanto disposto nel ccnl di settore ha reso mansioni riconducibili alle mansioni della categoria C di assistente amministrativo l'attività di inserimento dei dati, che contribuisce alla predisposizione di documentazione rilevante a fini fiscali o previdenziali, comporta, o meglio ha comportato, una valutazione anche comparativa dei dati o attività istruttoria che non sono sussumibili nel livello B.
Come evidenziato dai testi escussi, che peraltro hanno avuto un ruolo di supervisione e controllo del lavoro dello , l'attività di qualificazione dei dati e la specializzazione Pt_1 delle competenze, escludono che il ricorrente abbia avuto le mere funzioni di operatore addetto all'inserimento di dati. La circostanza che dovesse provvedere anche ad attività che propriamente rientrano nelle mansioni del profilo di appartenenza, non muta il quadro generale delle mansioni assegnate a parte ricorrente, che pur sbrigando compiti propri, è stato sostanzialmente addetto sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo in via prevalente alle mansioni superiori, nel caso di specie, proprie del profilo
C in quanto assegnato alla elaborazione di documentazione come F24, 730/4, CU, nonché alla trasmissione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
Dall'esercizio di mansioni inquadrabili nella diversa e superiore categoria C deriva per il diritto al riconoscimento di un trattamento economico che sia Parte_1 corrispondente alle stesse per i giorni effettivamente lavorati.
Per tali ragioni deve essere dichiarato che , dipendente dell Parte_1 [...]
, dal dicembre 2016 sino al 5 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via CP_3 prevalente le mansioni della categoria C superiori a quelle di inquadramento e per l'effetto l deve essere condannata a pagare le differenze retributive Controparte_3 maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
La determinazione delle differenze retributive. Cont Per determinare le differenze retributive maturate l al fine di contenere le spese processuali, senza che ciò costituisse forma di acquiescenza, ha predisposto i conteggi secondo il seguente quesito «Accertare le differenze retributive maturate con riferimento ai periodi di effettivo lavoro (al netto di ferie, assenze per malattia, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute dall' Controparte_4
[... [...]
a per il periodo dicembre 2016 sino al 5.4.2022
[...] Parte_1 in ragione del CCNL Sanità per la categoria C, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Nell'effettuare i conteggi sopra richiesti dovrà essere detratto quanto percepito per come risultante dalle buste paga, provveda il CTU al calcolo di quanto dovuto per interessi e rivalutazione precisando la data di effettuazione del calcolo, separatamente per categoria di credito». Cont L ha provveduto alla determinazione delle differenze retributive pari alla somma di €
11.343,49, senza la determinazione degli interessi. I conteggi sono stati depositati con nota del 9.5.2025.
Sulla determinazione delle differenze, nulla ha osservato la difesa della ricorrente e per tali ragioni deve darsi atto della maturazione del diritto a percepire la somma di €
11.343,49, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi di lite devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n.
55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, Cont istruttoria e fase decisoria. Pertanto l deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara che , dipendente dell di Caltanissetta, nel Parte_1 CP_2 periodo dicembre 2016 – 5 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C, superiori a quelle di inquadramento, e per l'effetto condanna l di CP_2
Caltanissetta a pagare le differenze retributive pari alla somma di € 11.343,49 maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna l alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di € Parte_1
2694,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 12 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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