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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti. Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1838/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. e P.I.: ), con sede legale in Roma, alla via Parte_1 P.IVA_1 Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50, presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio ( ), che la rappresenta e difende e che dichiara CodiceFiscale_1 di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax: 0825.34125, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine:
; Email_1
- Appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Nicoletta CP_1 C.F._2 Correra, (C.F. ) del Foro di Nola ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Nola, alla Via Giacomo Imbroda n° 62;
- Appellata
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con sede centrale in Roma in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Anna Oliva (C.F.: ) elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale C.F._4 Inps di Napoli, Via De Gasperi, la quale richiede che le comunicazioni vengano inviate al n. fax 0817557145 o sulla PEC t . Email_2
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte, in data 03.07.2024, , Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola – Sezione Lavoro n. 106/2024, pubbl. il 23.01.2014, che aveva accolto l'opposizione proposta dalla Sig. ra avverso CP_1 l'intimazione di pagamento n. 07120229010694631000 notificata in data 07.06.2022 e fondata sull'avviso di addebito n. 37120130014869277000.
Specificamente il Tribunale, accertata la dimostrazione da parte dell' della regolare notifica CP_2 dell'avviso di addebito presupposto in data 15.2.2014 e, considerato i periodi di sospensione della prescrizione previsti per l'emergenza Covid dal D.L. n. 18/2020 e dal D. L. n. 183/2020, pari complessivamente a gg. 311 di sospensione ( dal 23.02.20 al 30.06.20 e dal 31.12.20 al 30.06.21) ha dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall' per decorrenza del termine CP_2 quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995.
L'appellante ha, quindi, censurato la pronuncia di primo grado per erroneità nella ricostruzione dei fatti e per omesso esame di atti interruttivi della prescrizione, tempestivamente depositati nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado, ossia: un preavviso di fermo amministrativo notificato il 11.9.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e un precedente avviso di intimazione notificato per irreperibilità il 21.7.2016, entrambi recanti l'indicato avviso di addebito.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe altresì applicato in maniera erronea la normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini prescrizionali dovuti all'emergenza pandemica Covid-19, trascurando l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che prevedono la sospensione, nonché la proroga dei termini di prescrizione per i crediti già affidati all'agente della riscossione, quale l'avviso di addebito in contestazione.
Rilevava, pertanto, che il termine di prescrizione quinquennale – decorrente, quindi, dal 21.7.2016 – risultava sospeso per il periodo 8.3.2020–31.8.2021 con conseguente tempestività della successiva notifica dell'intimazione avvenuta il 7.6.2022.
Sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso originariamente proposto da con vittoria di spese di entrambi i CP_1 gradi di giudizio.
Ritualmente instaurato il contradittorio si è costituita la sig.ra che ha resistito al CP_1 gravame chiedendone il rigetto. In particolare, ha contestato la validità degli atti interruttivi della prescrizione prodotti da (preavviso di fermo del 2015 e avviso di intimazione del 2016), CP_3 affermando l' irregolarità delle cennate notifiche, poiché effettuate presso un indirizzo (Sala Consilina) mai appartenuto alla contribuente, la quale ha sempre avuto residenza a San Giuseppe Vesuviano, come dimostrato dal certificato di residenza versato in atti. Ha, quindi, ribadito la prescrizione del credito previdenziale vantato dall' relativo all'anno 2012 e dedotto CP_2 nell'avviso di addebito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
CP_ Si è costituito, altresì, l' chiedendo in accoglimento dell' appello, dichiararsi dovuti e non prescritti i crediti contributivi sottesi all'avviso di addebito impugnato in questa sede.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e può essere accolto.
2 Il giudice di primo grado ha ritenuto prescritto il credito contributivo recato dall'avviso di addebito n. 37120130014869277000, sul presupposto che, tra la notifica dell'avviso (15.02.2014) e quella dell'intimazione di pagamento (07.06.2022), fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, nonostante l'applicazione della sospensione emergenziale Covid-19.
Tale conclusione non risulta condivisile.
Risulta evidente che il giudice di primo grado ha omesso di considerare la documentazione tempestivamente prodotta dalla difesa dell'odierna appellante già nel giudizio di primo grado, idonea a comprovare l'avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione, con riferimento ai crediti contributivi recati dall'avviso di addebito n. 37120130014869277000 richiamato nell'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, dalla documentazione versata in atti da , si evince Pt_1 Parte_1 la notifica, rispettivamente: 1) del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400055542000, notificato in data 11.09.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la Casa Comunale di San Giorgio a Cremano, con successiva spedizione della raccomandata informativa recante avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa destinataria;
2) dell'avviso di intimazione n. 07120169023600212000, notificato in data 21.07.2016 per irreperibilità presso l'indirizzo di Sala Consilina, mediante deposito presso la casa comunale ed affissione all'albo.
Rispetto a tali atti, nel corso del presente grado di giudizio, parte appellata si limita a contestare la validità delle suddette notifiche unicamente sotto il profilo dell'erroneità dell'indirizzo di recapito, deducendo che l'intimata non ha mai avuto residenza a Sala Consilina bensì a San Giuseppe Vesuviano.
Tuttavia, con riferimento alla notifica del preavviso di fermo del 2015, il Collegio osserva che la procedura notificatoria si è correttamente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che l'atto è stato depositato presso la casa comunale del Comune di San Giorgio a Cremano e che la successiva comunicazione dell'avvenuto deposito è stata recapitata tramite raccomandata a.r., il cui avviso di ricevimento risulta sottoscritto dalla stessa destinataria, sig.ra CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, n. 25351 dell'11/11/2020), in caso di irreperibilità relativa, la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. presuppone la prova del perfezionamento del procedimento, mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Tale avviso, indipendentemente dalla sottoscrizione del destinatario o dalla sua annotazione da parte dell'agente postale circa l'assenza di persone idonee alla ricezione, costituisce parte integrante della relazione di notifica ed è volto a garantire la conoscibilità dell'atto.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2016, è documentato che la stessa sia stata eseguita presso l'indirizzo di Sala Consilina mediante deposito presso la casa comunale, per irreperibilità del destinatario. La contribuente, a fronte della visura anagrafica depositata da CP_3 si è limitata a produrre certificazione anagrafica attestante l'attuale residenza, senza fornire un certificato storico di residenza che dimostrasse in modo certo la residenza in luogo diverso – e precisamente a San Giuseppe Vesuviano – alla data della notifica del cennato provvedimento, così da smentire le risultanze della visura Equitalia depositata dalla controparte.
In assenza di una prova contraria adeguata, deve ritenersi prevalente il dato fornito da
[...]
circa la validità della notifica, essendo onere della contribuente, in quanto Parte_1 destinataria dell'atto, dimostrare la non corrispondenza del luogo della notificazione con la propria residenza effettiva all'epoca dei fatti.
3 Alla luce della validità dei suddetti atti interruttivi e tenuto altresì conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 – che, per i crediti già iscritti a ruolo e affidati alla riscossione, opera sia sul termine di decadenza che su quello di prescrizione – non può ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229010694631000, avvenuta il 7.6.2022.
L' appello va quindi accolto e l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229010694631000 va rigettata, con conseguente debenza dei crediti contributivi sottesi all'avviso di addebito ivi riportato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- Accoglie l' appello proposto da e in riforma dell' impugnata sentenza rigetta l'opposizione CP_3 proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229010694631000; CP_1
- Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € CP_1 1.312,00 per il primo grado e in € 1.923,00 per il grado di appello oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Anna Carla Catalano
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