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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3456/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli PRESIDENTE
Michele Posio GIUDICE RELATORE est.
Andrea Marchesi GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3456/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ), con l'avv. MAGLI LUCA ABELE CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e contro
(c.f. , con l'avv. ALETTO ANDREA Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO dal convenuto
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/6/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
In principalità:
a.1) con riferimento alle disposizioni patrimoniali come descritte ai punti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6 e 4.1 della narrativa della citazione, riportate anche nello specchietto riassuntivo contenuto a pag. 18 della medesima citazione, previa eventuale dichiarazione della loro natura di donazioni nulle in quanto prive della necessaria forma ovvero inefficaci - e comunque secondo giustizia – condannarsi il convenuto alla restituzione pagina 1 di 17 in favore dell'attrice, quale unica erede nominata della madre, IGa (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
(C.F: - nata a [...] il [...] e deceduta in Manerbio (BS) il 2.11.2017), C.F._4 del complessivo importo di € 567.462,48 (ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche previa eventuale ricostruzione dell'asse ereditario) oltre ad interessi e rivalutazione da conteggiarsi dalla data di ciascuna singola disposizione, sul valore delle medesima, alla effettiva restituzione (e comunque tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte) e, in ogni caso, dichiararsi che la attrice, quale unica erede nominata della madre, è esclusiva titolare: delle residue obbligazioni BTL per un controvalore di
110.000 € [punto 3.4] - con condanna del IG a versarle tale controvalore alla luce del fatto che CP_1
BTL ha escusso il relativo pegno da esse obbligazioni costituito - e dell'intero saldo del conto corrente BTL n.
181624 [punti 3.5 e 3.6], ivi compresi la totalità degli importi sul medesimo accreditati successivamente al decesso della IGa (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
a.2) dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa della citazione, la nullità del trasferimento di proprietà in favore del IG (nato l'[...] a [...] - C.F. ) del fondo individuato al NCTR CP_1 C.F._2 del comune di Dello (località Boldeniga) al foglio 4, mappale 15 di cui al contratto di vitalizio a rogito notaio
21.10.2008 rep. 113845 racc. 33466 (trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia in Persona_2 data 6.11.2008 al n. 31060 Reg. Part. ed al n. 51468 Reg. Gen.), disponendo la condanna del convenuto alla restituzione del medesimo - oltre ai frutti civili prodotti - all'attrice nella sua qualità di unica erede nominata della sua dante causa IGa (o ) (C.F: - nata a Per_1 Controparte_3 CP_4 C.F._4
Quinzanello (BS) il 20 gennaio 1923) e comunque stabilendo che attuale proprietario di esso è l'attrice, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia del Territorio di procedere con le necessarie annotazioni e trascrizioni.
a.3) accertarsi la cointestazione fittizia anche al IG (oltre che alla de cuius) del deposito titoli n. CP_1
1000314, cointestazione fittizia tale da costituire una ulteriore donazione indiretta a favore del convenuto di cui viene richiesta – in principalità - la dichiarazione di nullità in quanto priva della necessaria forma o, comunque, di sua inefficacia, con condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attrice, quale unica erede nominata della madre, IGa (o ) della somma che verrà ritenuta di giustizia anche Per_1 Controparte_3 CP_4 previa eventuale ricostruzione dell'asse ereditario del quale il convenuto risulterà essersi avvantaggiato oltre ad interessi e rivalutazione da conteggiarsi dalla data di ciascuna singola disposizione, sul valore delle medesima, alla effettiva restituzione (e comunque tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte) e, in ogni caso, dichiararsi che la attrice, quale unica erede nominata della madre, è esclusiva titolare dell'attuale contenuto di tale deposito titoli n. 1000314;
a.4) dichiararsi la prescrizione della domanda di simulazione, svolta in via riconvenzionale sub n.
1 - prima parte
- (ma anche sub n. 3 – 4° allinea, sub n. 4 – 4° allinea e sub “in via riconvenzionale di estremo subordine” – 2° allinea) di cui alle conclusioni tratte dal convenuto, riferita al contratto 17.12.1993 a rogito notaio n. Per_2
72695 Rep – n. 12991 Racc. e, comunque, la sua infondatezza.
In via subordinata al mancato accoglimento di quanto sub a.2) pagina 2 di 17 b.) dichiararsi la risoluzione del contratto di vitalizio a rogito notaio 21.10.2008 rep. 113845 Persona_2 racc. 33466 (trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia in data 6.11.2008 al n. 31060 Reg. Part. ed al n.
51468 Reg. Gen.) con il quale è stato disposto il trasferimento di proprietà in favore del IG (nato CP_1
l'1.5.1979 a Brescia - C.F. ) del fondo individuato al NCTR del comune di Dello (località C.F._2
Boldeniga) al foglio 4, mappale 15, per il grave inadempimento ad esso di cui si è reso protagonista il convenuto, disponendone la condanna alla restituzione del medesimo - oltre ai frutti civili prodotti - all'attrice nella sua qualità di unica erede nominata della sua dante causa IGa (o (C.F: Per_1 Controparte_3 CP_4
- nata a [...] il [...]) e comunque stabilendo che attuale C.F._4 proprietaria di esso è l'attrice, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia del Territorio di procedere con le necessarie annotazioni e trascrizioni.
In via subordinata al mancato accoglimento di quanto sub a.1) e/o di quanto sub. a.2) e/o b.):
c.) previo accertamento della loro natura di donazioni simulate, con riferimento a quelle tra le disposizioni patrimoniali come indicate al punto a.1) ed a.2) delle conclusioni e comunque nella narrativa della citazione (ivi compreso il trasferimento di proprietà in favore del IG nato l'[...] a [...] - C.F. CP_1
, del fondo individuato al NCTR del comune di Dello - località Boldeniga - al foglio 4, C.F._2 mappale 15 di cui al contratto di vitalizio a rogito notaio 21.10.2008 rep. 113845 racc. 33466, Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia in data 6.11.2008 al n. 31060 Reg. Part. ed al n. 51468 Reg.
Gen.) che non venissero ritenute nulle e di cui, comunque, non fosse disposta la condanna alla restituzione in favore dell'attrice oltre che con riferimento alle operazioni di prelevamento allo sportello per complessivi €
22.000 eseguite dal convenuto IG (come meglio descritte al punto 2.4 della narrativa della CP_1 citazione), procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario della IGa (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
(C.F: - nata a [...] il [...] e deceduta in Manerbio (BS) il 2.11.2017) C.F._4 ed, in accoglimento dell'azione di riduzione svolta dall'attrice anche ex art. 555 ess. cod. civ., tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte, dichiarare la lesione della quota riservata alla IGa
e conseguentemente condannarsi il sig. a restituire alla medesima attrice le somme che Parte_1 CP_1 risulteranno di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 2.11.2017 al saldo, eventualmente con scioglimento della comunione in ordine al fondo di Dello - Boldeniga e, in ogni caso, con rendiconto a carico del IG in ordine ai beni in suo possesso in forza degli atti di cui in narrativa CP_1 della citazione.
In via subordinata al mancato accoglimento di quanto sub a.3:
d.) con riferimento alla cointestazione fittizia del deposito titoli n. 1000314, previo eventuale accertamento della sua natura di donazione simulata, considerarsi la medesima per i conteggi necessari per determinare la lesione della quota riservata alla IGa con riferimento alla azione di riduzione svolta dall'attrice, da Parte_1 intendersi quindi come riferita anche a tale cointestazione fittizia, alla quale dovranno riferirsi - in via ulteriormente via via graduata - anche le domande svolte sub lett.re “d.)” [ora “e”] ed “e.)” [ora “f”] di cui alle pagina 3 di 17 conclusioni tratte nell'atto di citazione In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento di una o più delle conclusioni come sopra precisate:
e.) disporsi la condanna del convenuto, previa eventuale fissazione del relativo termine, alla restituzione all'attrice delle somme di cui a tutte le disposizioni patrimoniali esaminate nell'atto di citazione e nella presente memoria che dovessero risultare come a lui attribuite a titolo di mutuo ovvero, in via ulteriormente subordinata, in quanto originate da contratti nulli ovvero, ancora, a titolo anche di risarcimento del danno in quanto di esse il convenuto si è appropriato in forza di atti e/o fatti illeciti, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione come di giustizia, tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte. In via di ulteriore subordine:
f.) disporsi la condanna del convenuto ad indennizzare l'attrice ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., delle somme che verranno ritenute di giustizia in esito di tutte le disposizioni patrimoniali esaminate nella citazione delle quali egli si è arricchito in danno della medesima attrice, tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte. In via di ultimo rigoroso subordine:
g.) per la davvero non creduta ipotesi che trovasse accoglimento la richiesta di annullamento del testamento olografo 3.9.2017 della de cuius (o ) come svolta in via riconvenzionale dal Per_1 Controparte_3 CP_4 IG (seconda parte della domanda sub. 1 di cui alle conclusioni tratte dal convenuto) e che, CP_1 dunque, la successione della medesima venisse disciplinata da altro diverso testamento, condannarsi il medesimo convenuto IG ferme le richieste di cui alle suddette conclusioni sub “a.1)”, “a.2)”, “a.3)” “b.)”, CP_1
“c.)” “d.)” “e.)” ed “f.)” di cui all'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, a reintegrare l'attrice della quota ad Ella riservata, quale legittimaria con riferimento a tale eredità, previa eventuale ricostruzione dell'asse ereditario, come risulterà di giustizia, essendo appunto in via di ultimo subordine la azione di riduzione ex art. 553 e ss. c.c. da intendersi svolta dall'attrice anche con riferimento a qualsivoglia altro testamento che risultasse di giustizia come disciplinante l'eredità della de cuius (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
In via istruttoria
[omissis]
In ogni caso: con spese e compensi professionali anche tecnici di causa - e delle due fasi di mediazione - integralmente rifusi.
Per parte convenuta:
1) Con riferimento alla comparsa di costituzione e risposta del sig. - rigettare ogni avversaria Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
in via riconvenzionale
1 - accertare e dichiarare che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Per_2
Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, come compiutamente esposto in narrativa, quindi condannare la sig.ra e il sig. alla restituzione alla Parte_1 Controparte_2 massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, e previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e pagina 4 di 17 delle spese funebri sostenute dal convenuto, anche al fine di sentir accogliere tutte le domande formulate in via riconvenzionale principale e subordinata dal sig. nei confronti nell'attrice che prevedono la previa CP_1 dichiarazione di donazione dissimulata del suddetto atto di compravendita, sotto compiutamente formulate (Cfr.
Infra); - in ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio
n. 72695 Rep. - 12991 Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti Per_2 di legge, con condanna della sig.ra e del sig. alla restituzione alla massa Parte_1 Controparte_2 ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, anche al fine di sentir accogliere tutte le domande formulate in via riconvenzionale principale e subordinata dal sig. nei confronti nell'attrice che CP_1 prevedono la previa dichiarazione di donazione dissimulata del suddetto atto di compravendita, sotto compiutamente formulate (Cfr. Infra).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2) Con riferimento all'atto di citazione della sig.ra Parte_1
Nel merito In via principale
- respingere tutte le domande avversarie formulate in principalità sub a.1) e a.2) nonché tutte le domande avversarie formulate in via subordinata sub b.), c.), d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
in via riconvenzionale
1 - accertare e dichiarare che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Per_2
Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, come compiutamente esposto in narrativa, quindi condannare la sig.ra e il sig. alla restituzione alla Parte_1 Controparte_2 massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, e previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, - disporsi l'annullamento del testamento olografo pubblicato in data
11/1/2018 a rogito Notaio n. 184020 Rep. - 24165 Racc. ex adverso prodotto sub doc. A e Abis Per_3 nonché della scheda testamentaria ex adverso prodotto sub doc. 1, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 II co. c.c., quindi accertare e dichiarare che la successione deve essere regolata dal testamento olografo del
20/1/2005, pubblicato dal convenuto in data 14/2/2019 a rogito Notaio n. 127857 Rep. Gen. Not. - Per_2
40396 Racc. e, per l'effetto, procedere alla ripartizione dell'asse ereditario come disposto nel suddetto testamento.
In via riconvenzionale subordinata
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale principale: - respinte, in ogni caso, tutte le domande avversarie formulate in principalità sub a.1) e a.2) nonché tutte le domande avversarie formulate in via subordinata sub b.), c.), d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che parte attrice
è integralmente soddisfatta in ragione di quanto ha, sino ad oggi, ricevuto a seguito della successione della sig.ra pagina 5 di 17 , quindi dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra da parte del sig. Persona_4 Parte_1 CP_1
.
[...]
In via riconvenzionale gradatamente subordinata
3 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande riconvenzionali e in caso di accoglimento delle domanda avversaria sub c): - accertare e dichiarare quali tra le disposizioni patrimoniali, descritte da controparte ai punti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 e con riguardo all'atto di cessione di terreno, sito in Dello - Località Boldeniga, descritti nella narrativa dell'atto di citazione, costituiscano donazioni indirette;
- quindi, nella eventualità di accertamento di qualsivoglia lesione della quota di legittima della sig.ra ; - previo accertamento e dichiarazione che il contratto del 17/12/1993, a rogito Parte_1
Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei Per_2 presupposti di legge, con condanna della sig.ra e del sig. alla restituzione alla Parte_1 Controparte_2 massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, nonché previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, come compiutamente esposto in narrativa;
- disporsi la riduzione delle donazioni eventualmente ricevute dal sig. per la sola parte eccedente la quota CP_1 disponibile. - In ogni caso, respingere le domande avversarie formulate in subordine sub d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa.
In via riconvenzionale di ulteriore subordine
4 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande riconvenzionali e di accoglimento delle domande avversarie formulate in principalità sub a.1) e a.2) e b.) - accertare e dichiarare comunque quali tra le disposizioni patrimoniali, descritte da controparte ai punti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3., 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 e con riguardo all'atto di cessione di terreno, sito in Dello - Località Boldeniga, descritti nella narrativa dell'atto di citazione, costituiscano donazioni indirette;
- nella eventualità di accertamento di qualsivoglia lesione della quota di legittima della sig.ra ; - previo accertamento e dichiarazione che Parte_1 il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Racc., dissimula una donazione Per_2 radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, con condanna della sig.ra e del sig. Parte_1
alla restituzione alla massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i Controparte_2 motivi compiutamente esposti in narrativa, nonché previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, come compiutamente esposto in narrativa;
- disporsi anche in questo caso la riduzione delle donazioni eventualmente ricevute dal sig. CP_1 per la sola parte eccedente la quota disponibile.
In via riconvenzionale di estremo subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie formulate in via principale e o in via subordinata:
- previo accertamento e dichiarazione che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - Per_2
12991 Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, con condanna della sig.ra e del sig. alla restituzione alla massa ereditaria dell'immobile oggetto Parte_1 Controparte_2 pagina 6 di 17 del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, e previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, come compiutamente esposto in narrativa, - in accoglimento dell'azione di riduzione formulata dal sig. CP_1 ex art. 553 e s.s. c.c., accertare e dichiarare il valore della quota di legittima di spettanza del convenuto;
-
[...] accertare e dichiarare la lesione della quota stessa, quindi ridurre le disposizioni lesive nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima del convenuto e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in Parte_1 favore del convenuto delle somme che risulteranno di giustizia, compensando, ove occorra, il dovuto con quanto sarà eventualmente accertato come ricevuto dal sig. CP_1
- In ogni caso, respingere le domande avversarie formulate in via subordinata sub d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via Istruttoria
[omissis]
Per il terzo chiamato: in via principale: accertata e dichiarata la natura di compravendita dell'atto a rogito Notaio dott.
[...] nn. 72695 rep. e 12991 racc. e, comunque, previa ogni declaratoria del caso, rigettarsi tutte le Per_2 domande proposte dal convenuto nei confronti di;
Controparte_2 condannarsi alla rifusione delle spese legali sostenute da e comprensive delle spese CP_1 Controparte_2 di mediazione;
[omissis]
pagina 7 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della successione di , nata nel 1923 e deceduta il 2.11.2017, con Persona_4
testamento olografo del 3.9.2017, pubbl. il 11.1.2018. A fronte della premorienza del marito
[...]
nel 1992 e del figlio nel 1986, chiamati alla successione sono la figlia Per_5 Parte_2 [...]
ed il PO , per rappresentazione al padre Pt_1 CP_1 Pt_2
Con atto di citazione notificato il 15.7.2020, esponeva che col menzionato testamento la Parte_1
madre, revocati i precedenti testamenti, la nominava erede universale, dando atto di avere soddisfatto il PO il 31.5.2005 a mezzo di assegno di € 250.000,00 per l'acquisto dell'azienda agricola a lui CP_1 intestata;
che il relictum, composto da sole liquidità, ammontava ad € 94.916,28; di avere ricevuto nel
2005 dalla madre una donazione di usufrutto su immobili del valore complessivo di € 32.500,00; che, tra il 2005 e il 2017, avrebbe ricevuto dalla madre numerosi bonifici e assegni, ovvero avrebbe CP_1 effettuato prelevamenti, per complessivi € 736.112,48, nonché un terreno in località Boldaniga con contratto mantenimento vitalizio del 21.10.2008; che le elargizioni di danaro sarebbero state invalide in quanto donazioni nulle, donazioni indirette, sottrazioni di somme, ovvero da restituire prestiti/arricchimenti senza causa;
che la cessione del terreno sarebbe nulla per mancanza di alea, risolubile per inadempimento, ovvero una donazione dissimulata.
Tanto premesso, previa ricostruzione della massa ereditaria, domandava la condanna di alla CP_1
restituzione di quanto illegittimamente percepito;
in via subordinata, domandava l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, mediante riduzione delle contestate donazioni.
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle domande attoree chiedendone il rigetto;
in via CP_1
riconvenzionale:
- domandava l'annullamento del testamento del 2017 per incapacità naturale della de cuius, ritenendo la successione regolata a norma di precedente testamento olografo del 20.1.2005 pubblicato il 14.2.2019;
- domandava l'accertamento della donazione simulata o indiretta del contratto notarile di compravendita del 17.12.1993, in cui la de cuius vendeva l'abitazione di AN (Bs) via
Matteotti 25 a e al marito , previa chiamata in causa di Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo;
- domandava infine l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, e conseguente riduzione delle disposizioni lesive.
Autorizzata la chiamata in causa, , ritualmente costituitosi, domandava il rigetto della Controparte_2
sola domanda del convenuto proposta nei suoi confronti.
pagina 8 di 17 A seguito di taluni rinvii disposti dal precedente giudicante, sentite le parti all'udienza del 11.5.2021 era disposto l'avvio della mediazione obbligatoria nei confronti del terzo chiamato.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletamento di istruttoria, all'udienza del 20.6.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente, reputa il Collegio la causa idoneamente decidibile con sentenza definitiva, non essendovi necessità di procedere al calcolo della quota di legittima di ciascuna parte, né di istruttoria per l'accertamento della lesione lamentata, essendo sufficiente procedere al calcolo delle quote tra gli eredi ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c., considerato che il convenuto, totalmente pretermesso dal testamento, ha domandato il riconoscimento della sua quota di legittima;
vieppiù, considerato che il relictum consiste di sole liquidità, sulla scorta di quanto infra esposto.
Nel merito, le plurime e contrapposte domande di entrambe le parti vanno esaminate nel seguente ordine.
1. Il titolo della successione.
Con testamento olografo del 3.9.2017, pubbl. il 11.1.2018, la de cuius così disponeva “Io sottoscritta
nata a [...] il 20 - 1 - 1923 nel pieno possessa delle mie facolta' mentali Persona_4
revoco ogni mio precedente disposizione testamentaria e nomino mia unica erede nivesale dei miei beni mia figlia Parte_1
a mio PO ho dato donato la somma di euro 250.000 con assegno n. 2000950437 in CP_5
data 31 - 1- 2005 della banca agricola mantovana per l'aquisto della azienda gagricola sita in Pieve
San Giacomo”.
Pertanto, con la predetta scrittura, la madre nominava erede universale la figlia , pretermettendo Pt_1
totalmente il PO , già soddisfatto mediante il menzionato assegno. CP_1
Va confermata la validità del titolo, dovendosi respingere la domanda del convenuto di annullamento del testamento per incapacità naturale della de cuius.
In tema di annullabilità del testamento per incapacità naturale, è noto il consolidato orientamento che pone, in capo a chi la deduce, un rigoroso onere allegatorio e probatorio: “l'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità pagina 9 di 17 assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere”
(ex multis, Cass. 11.4.2007, n. 8728 e succ. conformi).
Nel caso di specie il convenuto, a sostegno della domanda, allega un decadimento delle condizioni psico-fisiche dal 2015-2016 e, sotto il profilo probatorio, produce documentazione medica del
20.9.2017 attestante “rallentamento psico-motorio in encefalopatia vascolare, poliartrosi […], disturbi della marcia e dell'equilibrio con frequenti cadute accidentali, autonomia nei passaggi posturali, deambula con l'aiuto/assistenza di una persona, presenta andatura atassica” (doc. 1 convenuto), nonché n. 3 schede olografe del 2002, 2003 e 2005 in cui la de cuius dà atto che ha sempre Pt_1
fruito gratuitamente dell'immobile di AN via Matteotti 25 e, per suo il compleanno, “non si è degnata di farmi una telefonata” (doc. 2).
Le allegazioni ed elementi di prova si reputano insufficienti ad adempiere al rigoroso onere probatorio, sicché si reputano manifestamente esplorativi un'eventuale prova testimoniale od un accertamento peritale: invero, il decadimento fisico appare allegato all'evidenza genericamente, senza alcun riferimento a specifici episodi di perdita o menomazione della coscienza, riferendosi il convenuto alla necessità “assistenza alle semplici mansioni della vita quotidiana” (p. 9 convenuto), circostanza peraltro compatibile con una mera menomazione fisica;
la documentazione medica prodotta appare isolata e riporta menomazioni prevalentemente fisiche (v. supra); l'unica ulteriore documentazione medica, prodotta da controparte, consta di un verbale di pronto soccorso del 14.9.2017, stilato agli esiti di una caduta, che non riporta traccia alcuna di deficit psichici in capo alla de cuius, all'esame obiettivo
“lucida e collaborante” (doc. 31 attrice); neppure l'esistenza di cattivi rapporti con la PO nel 2005 può ritenersi indice di incapacità naturale della de cuius nel testamento olografo del 2017, di cui peraltro non è contestata l'autografia, tenuto conto del lungo arco di tempo decorso. Ancor più se si considera che la scheda impugnata, sebbene rechi dei refusi comprensibilmente dovuti all'età della testatrice (anni 94), taluni peraltro corretti dalla medesima nella scheda stessa, appare scritta del tutto coerentemente, attinente a circostanze effettivamente avvenute e con precisi riferimenti documentali
(cfr. infra).
Respinta la domanda di annullamento, va confermata la scheda testamentaria, con conseguente inefficacia dei precedenti testamenti olografi e la qualifica in capo all'attrice di erede universale.
Considerata la totale pretermissione del convenuto, spetta a quest'ultimo la quota intangibile di legittima, pari a un terzo dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., mentre la restante parte spetta all'attrice.
2. Contratto notarile di compravendita del 17.12.1993.
pagina 10 di 17 In tale atto, la de cuius cedeva a ed al marito l'immobile di AN, via Parte_1 Controparte_2
Matteotti n. 25, al prezzo di £ 70 milioni (doc. 8 convenuto)
Secondo il convenuto la cessione avrebbe natura donativa, negando che ne avrebbe mai Parte_1
pagato il prezzo, sulla scorta delle dichiarazioni della de cuius contenute nelle schede olografe del 2003
e del 2005, secondo cui “alla figlia ho già regalato la casa, da lei occupata da anni Pt_1 gratuitamente col suo matrimonio” (scheda 2003) e che “alla figlia ho già regalato la casa Pt_1 dove abita […] Più tardi è stato fatto il rogito ma io non ho visto un centesimo” (scheda 2005).
La domanda va respinta, in presenza di dichiarazione della medesima de cuius contenuta nell'atto notarile, attestante il fatto che “il pagamento viene effettuato mediante assegno circolare n.
001137271011 emesso dalla Banca San Paolo agenzia di AN emesso il 16 dicembre 1993 a nome della venditrice” e che “rilascia ampia e finale quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale” (pp.
1,2 doc. 8 cit.).
Dichiarazioni dalle quali si evince la contestualità del pagamento del prezzo a mezzo assegno circolare specificamente identificato, la cui veridicità, contenuta in atto pubblico, è coperta da piena prova sino a querela di falso (non proposta), accompagnata da quietanza avente valore di confessione stragiudiziale alle parti (art. 2735 comma 1 c.c.): elementi tutti che, all'evidenza, prevalgono sulle successive dichiarazioni unilaterali contenute nelle schede olografe.
3. Contratto notarile del 21.10.2008.
Con tale contratto, la de cuius cedeva al PO un terreno in Boldaniga, di 8,7 mila mq, del CP_1 valore fiscale di € 15.000,00, verso corresponsione, per la durata della vita, “a carico del IG CP_1
ed a favore della IGa o di tutto quanto quest'ultima
[...] Persona_4 Per_1
necessiti per il proprio sostentamento nonché di tutto quanto quest'ultima abbisogni relativamente alle cure mediche” (doc. 6 attrice).
Qualificato il negozio in contratto atipico di vitalizio assistenziale, l'attrice ne domanda declaratoria di nullità per inesistenza dell'alea, di risoluzione per inadempimento del convenuto, ovvero di accertamento di una donazione dissimulata.
Le domande vanno integralmente respinte.
Sussiste l'alea contrattuale, considerato che, successivamente alla stipula, la vitaliziata, sebbene già anziana, ha vissuto per quasi altri dieci anni;
risalta altresì l'assenza di prova di decadimento alcuno sino alle cadute, documentate solo nel 2017; arco di tempo di apprezzabile entità, nel corso del quale si reputa provata l'assistenza del PO , pacificamente dimorante con la sua famiglia al piano CP_1 sottostante all'appartamento della de cuius, da quest'ultima confermata con dichiarazione sottoscritta pagina 11 di 17 del 22.9.2015 (doc. 5 convenuto), considerato altresì che il convenuto si è curato di allestire la cerimonia funebre saldandone le spese (doc. 9 convenuto).
Elementi tutti che consentono non solo di escludere la mancanza di alea ma anche di rigettare l'ulteriore domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto agli obblighi di cura ed assistenza.
Va altresì rigettata l'ulteriore domanda di accertamento di una donazione dissimulata, ovvero di una donazione cum onere (aderendo alla citata tesi di Cass. 15904/2016), in mancanza dell'assolvimento da parte dell'attrice del necessario onere probatorio. Essendo l'attrice erede universale della de cuius, la stessa si reputa subentrata nella medesima qualità di parte del contratto di assistenza vitalizia sicché, per l'accertamento della simulazione di donazione, era onerata di provare un accordo simulatorio tra la de cuius e il convenuto esclusivamente tramite prova scritta, essendo preclusa alle parti la prova per presunzioni ovvero per testimoni, ai sensi dell'art. 1417 c.c. (ex multis, Cass.
4.11.2004 n. 21111 e prec. conformi). A tal fine, appaiono inidonee le stime del valore del terreno, effettuate dall'attrice stessa, nonché le schede olografe del 2003 e del 2005 in cui la testatrice dava atto dell'intenzione di lasciare il terreno al PO, in quanto atti unilaterali, non sussumibili in controdichiarazioni sottoscritte da quest'ultimo.
4. Elargizioni in denaro.
a. Assegno tratto sul conto corrente 100553 Banca Agricola Mantovana n. 2000950437 del
31.1.2005 di € 250.000,00 in favore di . CP_1
L'elargizione si reputa provata, in quanto gli specifici riferimenti contenuti nel testamento olografo del 2017 compaiono nella matrice dell'assegno, indicante il medesimo numero e data, ed il convenuto come beneficiario (cfr. docc. A bis,,8,9 attrice).
Considerata l'entità all'evidenza non modica della somma, ricorrono i presupposti per qualificare l'elargizione quale donazione nulla, per mancanza di forma ad substantiam ex art. 782 c.c..
Tanto premesso, trattandosi di atto privo di efficacia, detta somma va calcolata nella massa ereditaria, oltre agli interessi legali dal 31.1.2005 al 2.11.2017, specificamente calcolati e domandati dall'attrice nella misura di € 56.450,68.
b. N. 14 bonifici dal conto corrente 180470 Banca Credito Cooperativo tra il 2008 e il
2013 per complessivi € 116.350,92 in favore di . Parte_3
Trattasi di operazioni debitamente documentate (doc. 2 attrice), oltre che non contestate dal convenuto. pagina 12 di 17 Quest'ultimo eccepisce la spettanza in suo favore di metà della somma, sulla scorta che i bonifici venivano via via effettuati in concomitanza all'incasso delle cedole dei titoli depositati sul separato conto 1000314, dal 2007 cointestato tra la de cuius e il convenuto
(doc. 16 attrice).
L'eccezione va respinta, in quanto la cointestazione del conto corrente, in assenza di allegazione e prova che essa stessa abbia natura di donazione, come nel caso di specie, fa solo presumere relativamente che le somme confluite siano in comproprietà tra i titolari, salva la prova contraria della provenienza da uno solo di essi. Invero, per costante orientamento di legittimità, “la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali, solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass. 21.10.2021 n. 29234; Cass. 23.9.2015 n. 18777).
Nel caso di specie, parte attrice ha debitamente provato la provenienza unilaterale della somma dalla de cuius: il 22.8.2002 la sola madre sottoscriveva la polizza n. 68256, col versamento di una somma pressoché di pari entità (€ 100.000,00) (doc. 22 attrice), più volte da essa reinvestita (doc. 2 attrice), poi depositata il 20.9.2007 sul conto 1000314 cointestato col convenuto (doc. 23 attrice): a fronte della prova contraria della provenienza dalla sola de cuius della somma reinvestita, la mera cointestazione del conto non può comportarne la contitolarità tra i contestatari.
Sebbene i bonifici appaiano di diversa entità – da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di oltre € 43.000,00 –, reputa il Collegio di operare una valutazione complessiva delle elargizioni, tutte all'evidenza finalizzate allo scopo di finanziamento dell' : ne consegue la natura donativa non modica delle Parte_3
elargizioni, unitariamente considerate, con la conseguente spettanza alla massa ereditaria, trattandosi di donazioni nulle per mancanza di forma e, quindi, inefficaci.
c. Obbligazioni BCC di € 250.000,00.
Risulta documentalmente provato, oltre che incontestato, che il 31.1.2005 la de cuius costituiva in pegno alla BCC obbligazioni per € 250.000,00 a garanzia di un finanziamento bancario in favore dell' (doc. 11 attrice); Parte_3 pagina 13 di 17 che a gennaio 2015 la de cuius trasferiva i titoli sul conto 1000314 cointestato col convenuto, sottoscrivendo atto di sostituzione di pegno (doc. 16, 17 attrice); che, da allora, le cedole erano accreditate su diverso conto corrente 181624, sempre cointestato;
che il 29.2.2016 la de cuius, sulla scorta della riduzione del finanziamento, bonificava la somma di € 139.000,00 in favore dell'azienda agricola del convenuto (doc. 5 attrice); che il 18.5.2023 la restante somma di € 110.000,00 era escussa dalla BCC a garanzia del pagamento del credito (doc. 24 attrice).
Anche in questo caso, il convenuto eccepisce la spettanza in suo favore della metà della somma, i titoli depositati sul separato conto 1000314, cointestato tra la de cuius e il convenuto, così come anche le relative cedole, sul conto corrente 181624 cointestato.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati al paragrafo precedente, l'eccezione va respinta, essendo raggiunta la prova contraria della provenienza esclusiva dalla de cuius del denaro versato per le obbligazioni (doc. 11 attrice).
Tanto premesso, il bonifico di € 139.000,00 deve senz'altro considerarsi alla stregua di una donazione nulla, pertanto inefficace, con conseguente spettanza di detta somma all'asse ereditario. Ne resta invece estranea la restante somma di € 110.000,00, dal 2005 vincolata alla soddisfazione del credito bancario e, a tal titolo, escussa dalla BCC in corso di causa.
d. Bonifici dal conto corrente 100553 Banca Agricola Mantovana del 4.11 e 12.11.2004 di
€ 10.000,00 e € 20.000,00 in favore di . CP_1
Trattasi di pagamenti dimostrati (docc. 8,9,10 attrice), oltre che non contestati dal convenuto.
Vanno ritenuti donazioni non modiche, pertanto nulle e da imputarsi alla massa ereditaria, in quanto da inscrivere nel generale proposito della de cuius di arricchire il PO e la relativa azienda agricola, all'evidenza dimostrato nei paragrafi che CP_1
precedono.
e. Assegni bancari BTL in favore di tra il 2008 e il 2014 per complessivi € CP_1
27.571,75.
Trattasi di pagamenti documentati (docc. 2,3, attrice).
Vanno anch'essi ritenuti donazioni non modiche, pertanto nulle e da imputarsi alla massa ereditaria, in quanto da inscrivere nel generale proposito della de cuius di arricchire il PO e la relativa azienda agricola, all'evidenza dimostrato nei CP_1
paragrafi che precedono. pagina 14 di 17 Occorre tuttavia precisare che possono essere ritenute donazioni -non modiche, per quanto sopra detto- i soli assegni indicati ai nn. 2.3.1-2.3.4 e n.
2.3.11 a p. 8 della citazione, per una somma complessiva di € 14.800,00; i restanti risultano, per contro, provenienti dal conto 180467 intestato al solo convenuto ed incassati dalla de cuius sul suo conto, a titolo di restituzione prestito (cfr. doc. 4 convenuto).
f. Prelevamenti in contanti operati da sul conto BCC 180470 per € 22.000,00 CP_1
tra il 2010 e il 2014.
Trattasi di operazioni debitamente documentate (docc. 2,4 attrice).
Al riguardo, il convenuto eccepisce che i prelevamenti – nella misura tra € 300,00 e €
600,00 ciascuno – sarebbero stati da lui effettuati dietro mandato della madre, con l'incarico di donarli in beneficienza all'asilo gestito dalle suore Poverelle di Mariano, recante una targa di ringraziamento intitolata -tra gli altri- a , deceduto Parte_2
nel 1986.
L'eccezione va respinta, per mancato raggiungimento della prova: anzitutto, trattandosi di pagamenti in contanti effettuati in favore di terzi, i relativi capitoli testimoniali sono stati dichiarati inammissibili in quanto da provarsi documentalmente, ai sensi dell'art. 2726 c.c. (cfr. ordinanza 20.1.2024); in ogni caso e a prescindere, i medesimi capitoli risultano all'evidenza generici, sia in punto di quantum delle erogazioni, sia in punto di periodicità delle stesse (cfr. capp. 11,12 seconda memoria 183 comma 6 convenuto).
Pertanto, emerge la prova dell'indebita sottrazione di somme operata dal convenuto mediante i contestati prelevamenti, pertanto oggetto di restituzione alla massa ereditaria.
Alla luce quanto premesso, occorre effettuare la seguente ricostruzione dell'asse ereditario, che consta di sole liquidità: € 94.916,28 a titolo di relictum + € 306.450,68 a titolo di donazione nulla dell'assegno del 31.1.2005 + € 116.350,92 a titolo di bonifici-donazioni nulle + € 139.000,00 a titolo di bonifico obbligazioni BCC-donazione nulla + € 30.000,00 a titolo di bonifici-donazioni nulla + € 14.800,00 a titolo di assegni-donazioni nulle + € 22.000,00 a titolo di indebiti prelevamenti.
Considerato che parte attrice ha chiesto anche la divisione della comunione ereditaria e che risulta documentale ed incontestato che essa, il 14.7.2005, era donataria dalla de cuius il diritto di usufrutto su alcuni immobili in Comune di AN NCEU sez. NCT foglio 10 mappali 505 e 506 e NCTR foglio
10 mappale 762 (che il defunto padre aveva riservato alla madre, lasciando già all'attrice Persona_5 la nuda proprietà, quest'ultima estranea al presente calcolo, provenendo dall'eredità paterna non oggetto di causa), quantificato in € 32.500,00 (doc. 18 attrice), occorre sommare tale valore alla massa ereditaria per poi scomputarlo dalla quota di spettanza dell'attrice ex artt. 737-746 c.c.. pagina 15 di 17 Tanto premesso, l'asse ereditario ammonta a complessivi € 756.017,88.
Quindi, conformemente al titolo testamentario che pone in capo all'attrice la qualità di erede universale ed alla legge (art. 537 comma 2 c.c.) che fa salva al convenuto la sola quota di legittima, competono all'attrice 2/3 ed al convenuto 1/3 dell'asse ereditario, rispettivamente pari alle somme di € 504.011,92 ed € 252.005,96.
Considerato che dalla quota di spettanza dell'attrice vanno imputati € 32.500,00 per collazione dell'usufrutto donato, ed il relictum di € 94.916,28, già di sua spettanza quale erede universale, al fine di integrare la quota dell'attrice il convenuto risulta tenuto a rifonderle la somma differenziale di €
376.595,64 (= € 504.011,92 – € 32.500,00 – € 94.916,28), oltre a interessi legali dalla domanda
(notifica della citazione: 15.7.2020) al saldo effettivo.
In forza della parziale soccombenza reciproca dell'attrice unicamente sulla domanda relativa al contratto assistenziale vitalizio, ricorrono i presupposti per una compensazione parziale nella misura di un quarto.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di € 756.017,88 (tale è il valore della massa ereditaria da dividere, ex art. 12. ult. co. c.p.c.) di media complessità, in € 1.800,00 per onorari mediazione, in € 2.244,39 per spese ed in complessivi €
18.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 5.000,00 per fase di studio, € 3.000,00 per fase introduttiva, € 8.000,00 per fase istruttoria, € 8.000,00 per fase decisionale, dedotto ¼ per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Il convenuto va altresì condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di , e si Controparte_2 liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile bassa complessità, in €
1.000,00 per onorari mediazione, in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale (segnatamente,
€ 1.200,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 1.600,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta la validità del testamento olografo del 3.9.2017 e, per l'effetto, dichiara aperta la successione testamentaria in morte di (o , deceduta il Persona_4 Controparte_3
2.11.2017;
2. dichiara l'attrice erede universale della de cuius e riconosce in capo al convenuto la spettanza della sola quota di legittima;
3. accerta che l'asse ereditario ammonta a complessivi € 756.017,88, di cui € 504.011,92 di pagina 16 di 17 spettanza dell'attrice ed € 252.005,96 di spettanza del convenuto;
4. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice della somma complessiva di €
376.595,64, oltre agli interessi legali dal 15.7.2020 al saldo effettivo;
5. compensa le spese tra l'attrice e il convenuto nella misura di un quarto;
6. condanna il convenuto al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in motivazione in € 1.800,00 per onorari mediazione, in € 2.244,39 per spese ed in complessivi € 18.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7. condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Controparte_2 liquidate in motivazione in € 1.000,00 per onorari di mediazione ed in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli PRESIDENTE
Michele Posio GIUDICE RELATORE est.
Andrea Marchesi GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3456/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ), con l'avv. MAGLI LUCA ABELE CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e contro
(c.f. , con l'avv. ALETTO ANDREA Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO dal convenuto
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/6/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
In principalità:
a.1) con riferimento alle disposizioni patrimoniali come descritte ai punti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6 e 4.1 della narrativa della citazione, riportate anche nello specchietto riassuntivo contenuto a pag. 18 della medesima citazione, previa eventuale dichiarazione della loro natura di donazioni nulle in quanto prive della necessaria forma ovvero inefficaci - e comunque secondo giustizia – condannarsi il convenuto alla restituzione pagina 1 di 17 in favore dell'attrice, quale unica erede nominata della madre, IGa (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
(C.F: - nata a [...] il [...] e deceduta in Manerbio (BS) il 2.11.2017), C.F._4 del complessivo importo di € 567.462,48 (ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche previa eventuale ricostruzione dell'asse ereditario) oltre ad interessi e rivalutazione da conteggiarsi dalla data di ciascuna singola disposizione, sul valore delle medesima, alla effettiva restituzione (e comunque tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte) e, in ogni caso, dichiararsi che la attrice, quale unica erede nominata della madre, è esclusiva titolare: delle residue obbligazioni BTL per un controvalore di
110.000 € [punto 3.4] - con condanna del IG a versarle tale controvalore alla luce del fatto che CP_1
BTL ha escusso il relativo pegno da esse obbligazioni costituito - e dell'intero saldo del conto corrente BTL n.
181624 [punti 3.5 e 3.6], ivi compresi la totalità degli importi sul medesimo accreditati successivamente al decesso della IGa (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
a.2) dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa della citazione, la nullità del trasferimento di proprietà in favore del IG (nato l'[...] a [...] - C.F. ) del fondo individuato al NCTR CP_1 C.F._2 del comune di Dello (località Boldeniga) al foglio 4, mappale 15 di cui al contratto di vitalizio a rogito notaio
21.10.2008 rep. 113845 racc. 33466 (trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia in Persona_2 data 6.11.2008 al n. 31060 Reg. Part. ed al n. 51468 Reg. Gen.), disponendo la condanna del convenuto alla restituzione del medesimo - oltre ai frutti civili prodotti - all'attrice nella sua qualità di unica erede nominata della sua dante causa IGa (o ) (C.F: - nata a Per_1 Controparte_3 CP_4 C.F._4
Quinzanello (BS) il 20 gennaio 1923) e comunque stabilendo che attuale proprietario di esso è l'attrice, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia del Territorio di procedere con le necessarie annotazioni e trascrizioni.
a.3) accertarsi la cointestazione fittizia anche al IG (oltre che alla de cuius) del deposito titoli n. CP_1
1000314, cointestazione fittizia tale da costituire una ulteriore donazione indiretta a favore del convenuto di cui viene richiesta – in principalità - la dichiarazione di nullità in quanto priva della necessaria forma o, comunque, di sua inefficacia, con condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attrice, quale unica erede nominata della madre, IGa (o ) della somma che verrà ritenuta di giustizia anche Per_1 Controparte_3 CP_4 previa eventuale ricostruzione dell'asse ereditario del quale il convenuto risulterà essersi avvantaggiato oltre ad interessi e rivalutazione da conteggiarsi dalla data di ciascuna singola disposizione, sul valore delle medesima, alla effettiva restituzione (e comunque tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte) e, in ogni caso, dichiararsi che la attrice, quale unica erede nominata della madre, è esclusiva titolare dell'attuale contenuto di tale deposito titoli n. 1000314;
a.4) dichiararsi la prescrizione della domanda di simulazione, svolta in via riconvenzionale sub n.
1 - prima parte
- (ma anche sub n. 3 – 4° allinea, sub n. 4 – 4° allinea e sub “in via riconvenzionale di estremo subordine” – 2° allinea) di cui alle conclusioni tratte dal convenuto, riferita al contratto 17.12.1993 a rogito notaio n. Per_2
72695 Rep – n. 12991 Racc. e, comunque, la sua infondatezza.
In via subordinata al mancato accoglimento di quanto sub a.2) pagina 2 di 17 b.) dichiararsi la risoluzione del contratto di vitalizio a rogito notaio 21.10.2008 rep. 113845 Persona_2 racc. 33466 (trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia in data 6.11.2008 al n. 31060 Reg. Part. ed al n.
51468 Reg. Gen.) con il quale è stato disposto il trasferimento di proprietà in favore del IG (nato CP_1
l'1.5.1979 a Brescia - C.F. ) del fondo individuato al NCTR del comune di Dello (località C.F._2
Boldeniga) al foglio 4, mappale 15, per il grave inadempimento ad esso di cui si è reso protagonista il convenuto, disponendone la condanna alla restituzione del medesimo - oltre ai frutti civili prodotti - all'attrice nella sua qualità di unica erede nominata della sua dante causa IGa (o (C.F: Per_1 Controparte_3 CP_4
- nata a [...] il [...]) e comunque stabilendo che attuale C.F._4 proprietaria di esso è l'attrice, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia del Territorio di procedere con le necessarie annotazioni e trascrizioni.
In via subordinata al mancato accoglimento di quanto sub a.1) e/o di quanto sub. a.2) e/o b.):
c.) previo accertamento della loro natura di donazioni simulate, con riferimento a quelle tra le disposizioni patrimoniali come indicate al punto a.1) ed a.2) delle conclusioni e comunque nella narrativa della citazione (ivi compreso il trasferimento di proprietà in favore del IG nato l'[...] a [...] - C.F. CP_1
, del fondo individuato al NCTR del comune di Dello - località Boldeniga - al foglio 4, C.F._2 mappale 15 di cui al contratto di vitalizio a rogito notaio 21.10.2008 rep. 113845 racc. 33466, Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia in data 6.11.2008 al n. 31060 Reg. Part. ed al n. 51468 Reg.
Gen.) che non venissero ritenute nulle e di cui, comunque, non fosse disposta la condanna alla restituzione in favore dell'attrice oltre che con riferimento alle operazioni di prelevamento allo sportello per complessivi €
22.000 eseguite dal convenuto IG (come meglio descritte al punto 2.4 della narrativa della CP_1 citazione), procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario della IGa (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
(C.F: - nata a [...] il [...] e deceduta in Manerbio (BS) il 2.11.2017) C.F._4 ed, in accoglimento dell'azione di riduzione svolta dall'attrice anche ex art. 555 ess. cod. civ., tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte, dichiarare la lesione della quota riservata alla IGa
e conseguentemente condannarsi il sig. a restituire alla medesima attrice le somme che Parte_1 CP_1 risulteranno di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 2.11.2017 al saldo, eventualmente con scioglimento della comunione in ordine al fondo di Dello - Boldeniga e, in ogni caso, con rendiconto a carico del IG in ordine ai beni in suo possesso in forza degli atti di cui in narrativa CP_1 della citazione.
In via subordinata al mancato accoglimento di quanto sub a.3:
d.) con riferimento alla cointestazione fittizia del deposito titoli n. 1000314, previo eventuale accertamento della sua natura di donazione simulata, considerarsi la medesima per i conteggi necessari per determinare la lesione della quota riservata alla IGa con riferimento alla azione di riduzione svolta dall'attrice, da Parte_1 intendersi quindi come riferita anche a tale cointestazione fittizia, alla quale dovranno riferirsi - in via ulteriormente via via graduata - anche le domande svolte sub lett.re “d.)” [ora “e”] ed “e.)” [ora “f”] di cui alle pagina 3 di 17 conclusioni tratte nell'atto di citazione In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento di una o più delle conclusioni come sopra precisate:
e.) disporsi la condanna del convenuto, previa eventuale fissazione del relativo termine, alla restituzione all'attrice delle somme di cui a tutte le disposizioni patrimoniali esaminate nell'atto di citazione e nella presente memoria che dovessero risultare come a lui attribuite a titolo di mutuo ovvero, in via ulteriormente subordinata, in quanto originate da contratti nulli ovvero, ancora, a titolo anche di risarcimento del danno in quanto di esse il convenuto si è appropriato in forza di atti e/o fatti illeciti, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione come di giustizia, tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte. In via di ulteriore subordine:
f.) disporsi la condanna del convenuto ad indennizzare l'attrice ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., delle somme che verranno ritenute di giustizia in esito di tutte le disposizioni patrimoniali esaminate nella citazione delle quali egli si è arricchito in danno della medesima attrice, tenendo conto dei frutti civili da tali disposizioni patrimoniali prodotte. In via di ultimo rigoroso subordine:
g.) per la davvero non creduta ipotesi che trovasse accoglimento la richiesta di annullamento del testamento olografo 3.9.2017 della de cuius (o ) come svolta in via riconvenzionale dal Per_1 Controparte_3 CP_4 IG (seconda parte della domanda sub. 1 di cui alle conclusioni tratte dal convenuto) e che, CP_1 dunque, la successione della medesima venisse disciplinata da altro diverso testamento, condannarsi il medesimo convenuto IG ferme le richieste di cui alle suddette conclusioni sub “a.1)”, “a.2)”, “a.3)” “b.)”, CP_1
“c.)” “d.)” “e.)” ed “f.)” di cui all'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, a reintegrare l'attrice della quota ad Ella riservata, quale legittimaria con riferimento a tale eredità, previa eventuale ricostruzione dell'asse ereditario, come risulterà di giustizia, essendo appunto in via di ultimo subordine la azione di riduzione ex art. 553 e ss. c.c. da intendersi svolta dall'attrice anche con riferimento a qualsivoglia altro testamento che risultasse di giustizia come disciplinante l'eredità della de cuius (o ) Per_1 Controparte_3 CP_4
In via istruttoria
[omissis]
In ogni caso: con spese e compensi professionali anche tecnici di causa - e delle due fasi di mediazione - integralmente rifusi.
Per parte convenuta:
1) Con riferimento alla comparsa di costituzione e risposta del sig. - rigettare ogni avversaria Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
in via riconvenzionale
1 - accertare e dichiarare che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Per_2
Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, come compiutamente esposto in narrativa, quindi condannare la sig.ra e il sig. alla restituzione alla Parte_1 Controparte_2 massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, e previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e pagina 4 di 17 delle spese funebri sostenute dal convenuto, anche al fine di sentir accogliere tutte le domande formulate in via riconvenzionale principale e subordinata dal sig. nei confronti nell'attrice che prevedono la previa CP_1 dichiarazione di donazione dissimulata del suddetto atto di compravendita, sotto compiutamente formulate (Cfr.
Infra); - in ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio
n. 72695 Rep. - 12991 Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti Per_2 di legge, con condanna della sig.ra e del sig. alla restituzione alla massa Parte_1 Controparte_2 ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, anche al fine di sentir accogliere tutte le domande formulate in via riconvenzionale principale e subordinata dal sig. nei confronti nell'attrice che CP_1 prevedono la previa dichiarazione di donazione dissimulata del suddetto atto di compravendita, sotto compiutamente formulate (Cfr. Infra).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2) Con riferimento all'atto di citazione della sig.ra Parte_1
Nel merito In via principale
- respingere tutte le domande avversarie formulate in principalità sub a.1) e a.2) nonché tutte le domande avversarie formulate in via subordinata sub b.), c.), d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
in via riconvenzionale
1 - accertare e dichiarare che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Per_2
Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, come compiutamente esposto in narrativa, quindi condannare la sig.ra e il sig. alla restituzione alla Parte_1 Controparte_2 massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, e previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, - disporsi l'annullamento del testamento olografo pubblicato in data
11/1/2018 a rogito Notaio n. 184020 Rep. - 24165 Racc. ex adverso prodotto sub doc. A e Abis Per_3 nonché della scheda testamentaria ex adverso prodotto sub doc. 1, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 II co. c.c., quindi accertare e dichiarare che la successione deve essere regolata dal testamento olografo del
20/1/2005, pubblicato dal convenuto in data 14/2/2019 a rogito Notaio n. 127857 Rep. Gen. Not. - Per_2
40396 Racc. e, per l'effetto, procedere alla ripartizione dell'asse ereditario come disposto nel suddetto testamento.
In via riconvenzionale subordinata
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale principale: - respinte, in ogni caso, tutte le domande avversarie formulate in principalità sub a.1) e a.2) nonché tutte le domande avversarie formulate in via subordinata sub b.), c.), d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che parte attrice
è integralmente soddisfatta in ragione di quanto ha, sino ad oggi, ricevuto a seguito della successione della sig.ra pagina 5 di 17 , quindi dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra da parte del sig. Persona_4 Parte_1 CP_1
.
[...]
In via riconvenzionale gradatamente subordinata
3 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande riconvenzionali e in caso di accoglimento delle domanda avversaria sub c): - accertare e dichiarare quali tra le disposizioni patrimoniali, descritte da controparte ai punti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 e con riguardo all'atto di cessione di terreno, sito in Dello - Località Boldeniga, descritti nella narrativa dell'atto di citazione, costituiscano donazioni indirette;
- quindi, nella eventualità di accertamento di qualsivoglia lesione della quota di legittima della sig.ra ; - previo accertamento e dichiarazione che il contratto del 17/12/1993, a rogito Parte_1
Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei Per_2 presupposti di legge, con condanna della sig.ra e del sig. alla restituzione alla Parte_1 Controparte_2 massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, nonché previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, come compiutamente esposto in narrativa;
- disporsi la riduzione delle donazioni eventualmente ricevute dal sig. per la sola parte eccedente la quota CP_1 disponibile. - In ogni caso, respingere le domande avversarie formulate in subordine sub d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa.
In via riconvenzionale di ulteriore subordine
4 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande riconvenzionali e di accoglimento delle domande avversarie formulate in principalità sub a.1) e a.2) e b.) - accertare e dichiarare comunque quali tra le disposizioni patrimoniali, descritte da controparte ai punti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3., 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 e con riguardo all'atto di cessione di terreno, sito in Dello - Località Boldeniga, descritti nella narrativa dell'atto di citazione, costituiscano donazioni indirette;
- nella eventualità di accertamento di qualsivoglia lesione della quota di legittima della sig.ra ; - previo accertamento e dichiarazione che Parte_1 il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - 12991 Racc., dissimula una donazione Per_2 radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, con condanna della sig.ra e del sig. Parte_1
alla restituzione alla massa ereditaria dell'immobile oggetto del contratto de quo, per tutti i Controparte_2 motivi compiutamente esposti in narrativa, nonché previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, come compiutamente esposto in narrativa;
- disporsi anche in questo caso la riduzione delle donazioni eventualmente ricevute dal sig. CP_1 per la sola parte eccedente la quota disponibile.
In via riconvenzionale di estremo subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie formulate in via principale e o in via subordinata:
- previo accertamento e dichiarazione che il contratto del 17/12/1993, a rogito Notaio n. 72695 Rep. - Per_2
12991 Racc., dissimula una donazione radicalmente nulla per difetto dei presupposti di legge, con condanna della sig.ra e del sig. alla restituzione alla massa ereditaria dell'immobile oggetto Parte_1 Controparte_2 pagina 6 di 17 del contratto de quo, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, e previa ricostruzione dell'asse ereditario, tendendo conto delle donazioni ricevute da controparte e delle spese funebri sostenute dal convenuto, come compiutamente esposto in narrativa, - in accoglimento dell'azione di riduzione formulata dal sig. CP_1 ex art. 553 e s.s. c.c., accertare e dichiarare il valore della quota di legittima di spettanza del convenuto;
-
[...] accertare e dichiarare la lesione della quota stessa, quindi ridurre le disposizioni lesive nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima del convenuto e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in Parte_1 favore del convenuto delle somme che risulteranno di giustizia, compensando, ove occorra, il dovuto con quanto sarà eventualmente accertato come ricevuto dal sig. CP_1
- In ogni caso, respingere le domande avversarie formulate in via subordinata sub d.) e e.), in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via Istruttoria
[omissis]
Per il terzo chiamato: in via principale: accertata e dichiarata la natura di compravendita dell'atto a rogito Notaio dott.
[...] nn. 72695 rep. e 12991 racc. e, comunque, previa ogni declaratoria del caso, rigettarsi tutte le Per_2 domande proposte dal convenuto nei confronti di;
Controparte_2 condannarsi alla rifusione delle spese legali sostenute da e comprensive delle spese CP_1 Controparte_2 di mediazione;
[omissis]
pagina 7 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della successione di , nata nel 1923 e deceduta il 2.11.2017, con Persona_4
testamento olografo del 3.9.2017, pubbl. il 11.1.2018. A fronte della premorienza del marito
[...]
nel 1992 e del figlio nel 1986, chiamati alla successione sono la figlia Per_5 Parte_2 [...]
ed il PO , per rappresentazione al padre Pt_1 CP_1 Pt_2
Con atto di citazione notificato il 15.7.2020, esponeva che col menzionato testamento la Parte_1
madre, revocati i precedenti testamenti, la nominava erede universale, dando atto di avere soddisfatto il PO il 31.5.2005 a mezzo di assegno di € 250.000,00 per l'acquisto dell'azienda agricola a lui CP_1 intestata;
che il relictum, composto da sole liquidità, ammontava ad € 94.916,28; di avere ricevuto nel
2005 dalla madre una donazione di usufrutto su immobili del valore complessivo di € 32.500,00; che, tra il 2005 e il 2017, avrebbe ricevuto dalla madre numerosi bonifici e assegni, ovvero avrebbe CP_1 effettuato prelevamenti, per complessivi € 736.112,48, nonché un terreno in località Boldaniga con contratto mantenimento vitalizio del 21.10.2008; che le elargizioni di danaro sarebbero state invalide in quanto donazioni nulle, donazioni indirette, sottrazioni di somme, ovvero da restituire prestiti/arricchimenti senza causa;
che la cessione del terreno sarebbe nulla per mancanza di alea, risolubile per inadempimento, ovvero una donazione dissimulata.
Tanto premesso, previa ricostruzione della massa ereditaria, domandava la condanna di alla CP_1
restituzione di quanto illegittimamente percepito;
in via subordinata, domandava l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, mediante riduzione delle contestate donazioni.
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle domande attoree chiedendone il rigetto;
in via CP_1
riconvenzionale:
- domandava l'annullamento del testamento del 2017 per incapacità naturale della de cuius, ritenendo la successione regolata a norma di precedente testamento olografo del 20.1.2005 pubblicato il 14.2.2019;
- domandava l'accertamento della donazione simulata o indiretta del contratto notarile di compravendita del 17.12.1993, in cui la de cuius vendeva l'abitazione di AN (Bs) via
Matteotti 25 a e al marito , previa chiamata in causa di Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo;
- domandava infine l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, e conseguente riduzione delle disposizioni lesive.
Autorizzata la chiamata in causa, , ritualmente costituitosi, domandava il rigetto della Controparte_2
sola domanda del convenuto proposta nei suoi confronti.
pagina 8 di 17 A seguito di taluni rinvii disposti dal precedente giudicante, sentite le parti all'udienza del 11.5.2021 era disposto l'avvio della mediazione obbligatoria nei confronti del terzo chiamato.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletamento di istruttoria, all'udienza del 20.6.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente, reputa il Collegio la causa idoneamente decidibile con sentenza definitiva, non essendovi necessità di procedere al calcolo della quota di legittima di ciascuna parte, né di istruttoria per l'accertamento della lesione lamentata, essendo sufficiente procedere al calcolo delle quote tra gli eredi ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c., considerato che il convenuto, totalmente pretermesso dal testamento, ha domandato il riconoscimento della sua quota di legittima;
vieppiù, considerato che il relictum consiste di sole liquidità, sulla scorta di quanto infra esposto.
Nel merito, le plurime e contrapposte domande di entrambe le parti vanno esaminate nel seguente ordine.
1. Il titolo della successione.
Con testamento olografo del 3.9.2017, pubbl. il 11.1.2018, la de cuius così disponeva “Io sottoscritta
nata a [...] il 20 - 1 - 1923 nel pieno possessa delle mie facolta' mentali Persona_4
revoco ogni mio precedente disposizione testamentaria e nomino mia unica erede nivesale dei miei beni mia figlia Parte_1
a mio PO ho dato donato la somma di euro 250.000 con assegno n. 2000950437 in CP_5
data 31 - 1- 2005 della banca agricola mantovana per l'aquisto della azienda gagricola sita in Pieve
San Giacomo”.
Pertanto, con la predetta scrittura, la madre nominava erede universale la figlia , pretermettendo Pt_1
totalmente il PO , già soddisfatto mediante il menzionato assegno. CP_1
Va confermata la validità del titolo, dovendosi respingere la domanda del convenuto di annullamento del testamento per incapacità naturale della de cuius.
In tema di annullabilità del testamento per incapacità naturale, è noto il consolidato orientamento che pone, in capo a chi la deduce, un rigoroso onere allegatorio e probatorio: “l'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità pagina 9 di 17 assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere”
(ex multis, Cass. 11.4.2007, n. 8728 e succ. conformi).
Nel caso di specie il convenuto, a sostegno della domanda, allega un decadimento delle condizioni psico-fisiche dal 2015-2016 e, sotto il profilo probatorio, produce documentazione medica del
20.9.2017 attestante “rallentamento psico-motorio in encefalopatia vascolare, poliartrosi […], disturbi della marcia e dell'equilibrio con frequenti cadute accidentali, autonomia nei passaggi posturali, deambula con l'aiuto/assistenza di una persona, presenta andatura atassica” (doc. 1 convenuto), nonché n. 3 schede olografe del 2002, 2003 e 2005 in cui la de cuius dà atto che ha sempre Pt_1
fruito gratuitamente dell'immobile di AN via Matteotti 25 e, per suo il compleanno, “non si è degnata di farmi una telefonata” (doc. 2).
Le allegazioni ed elementi di prova si reputano insufficienti ad adempiere al rigoroso onere probatorio, sicché si reputano manifestamente esplorativi un'eventuale prova testimoniale od un accertamento peritale: invero, il decadimento fisico appare allegato all'evidenza genericamente, senza alcun riferimento a specifici episodi di perdita o menomazione della coscienza, riferendosi il convenuto alla necessità “assistenza alle semplici mansioni della vita quotidiana” (p. 9 convenuto), circostanza peraltro compatibile con una mera menomazione fisica;
la documentazione medica prodotta appare isolata e riporta menomazioni prevalentemente fisiche (v. supra); l'unica ulteriore documentazione medica, prodotta da controparte, consta di un verbale di pronto soccorso del 14.9.2017, stilato agli esiti di una caduta, che non riporta traccia alcuna di deficit psichici in capo alla de cuius, all'esame obiettivo
“lucida e collaborante” (doc. 31 attrice); neppure l'esistenza di cattivi rapporti con la PO nel 2005 può ritenersi indice di incapacità naturale della de cuius nel testamento olografo del 2017, di cui peraltro non è contestata l'autografia, tenuto conto del lungo arco di tempo decorso. Ancor più se si considera che la scheda impugnata, sebbene rechi dei refusi comprensibilmente dovuti all'età della testatrice (anni 94), taluni peraltro corretti dalla medesima nella scheda stessa, appare scritta del tutto coerentemente, attinente a circostanze effettivamente avvenute e con precisi riferimenti documentali
(cfr. infra).
Respinta la domanda di annullamento, va confermata la scheda testamentaria, con conseguente inefficacia dei precedenti testamenti olografi e la qualifica in capo all'attrice di erede universale.
Considerata la totale pretermissione del convenuto, spetta a quest'ultimo la quota intangibile di legittima, pari a un terzo dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., mentre la restante parte spetta all'attrice.
2. Contratto notarile di compravendita del 17.12.1993.
pagina 10 di 17 In tale atto, la de cuius cedeva a ed al marito l'immobile di AN, via Parte_1 Controparte_2
Matteotti n. 25, al prezzo di £ 70 milioni (doc. 8 convenuto)
Secondo il convenuto la cessione avrebbe natura donativa, negando che ne avrebbe mai Parte_1
pagato il prezzo, sulla scorta delle dichiarazioni della de cuius contenute nelle schede olografe del 2003
e del 2005, secondo cui “alla figlia ho già regalato la casa, da lei occupata da anni Pt_1 gratuitamente col suo matrimonio” (scheda 2003) e che “alla figlia ho già regalato la casa Pt_1 dove abita […] Più tardi è stato fatto il rogito ma io non ho visto un centesimo” (scheda 2005).
La domanda va respinta, in presenza di dichiarazione della medesima de cuius contenuta nell'atto notarile, attestante il fatto che “il pagamento viene effettuato mediante assegno circolare n.
001137271011 emesso dalla Banca San Paolo agenzia di AN emesso il 16 dicembre 1993 a nome della venditrice” e che “rilascia ampia e finale quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale” (pp.
1,2 doc. 8 cit.).
Dichiarazioni dalle quali si evince la contestualità del pagamento del prezzo a mezzo assegno circolare specificamente identificato, la cui veridicità, contenuta in atto pubblico, è coperta da piena prova sino a querela di falso (non proposta), accompagnata da quietanza avente valore di confessione stragiudiziale alle parti (art. 2735 comma 1 c.c.): elementi tutti che, all'evidenza, prevalgono sulle successive dichiarazioni unilaterali contenute nelle schede olografe.
3. Contratto notarile del 21.10.2008.
Con tale contratto, la de cuius cedeva al PO un terreno in Boldaniga, di 8,7 mila mq, del CP_1 valore fiscale di € 15.000,00, verso corresponsione, per la durata della vita, “a carico del IG CP_1
ed a favore della IGa o di tutto quanto quest'ultima
[...] Persona_4 Per_1
necessiti per il proprio sostentamento nonché di tutto quanto quest'ultima abbisogni relativamente alle cure mediche” (doc. 6 attrice).
Qualificato il negozio in contratto atipico di vitalizio assistenziale, l'attrice ne domanda declaratoria di nullità per inesistenza dell'alea, di risoluzione per inadempimento del convenuto, ovvero di accertamento di una donazione dissimulata.
Le domande vanno integralmente respinte.
Sussiste l'alea contrattuale, considerato che, successivamente alla stipula, la vitaliziata, sebbene già anziana, ha vissuto per quasi altri dieci anni;
risalta altresì l'assenza di prova di decadimento alcuno sino alle cadute, documentate solo nel 2017; arco di tempo di apprezzabile entità, nel corso del quale si reputa provata l'assistenza del PO , pacificamente dimorante con la sua famiglia al piano CP_1 sottostante all'appartamento della de cuius, da quest'ultima confermata con dichiarazione sottoscritta pagina 11 di 17 del 22.9.2015 (doc. 5 convenuto), considerato altresì che il convenuto si è curato di allestire la cerimonia funebre saldandone le spese (doc. 9 convenuto).
Elementi tutti che consentono non solo di escludere la mancanza di alea ma anche di rigettare l'ulteriore domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto agli obblighi di cura ed assistenza.
Va altresì rigettata l'ulteriore domanda di accertamento di una donazione dissimulata, ovvero di una donazione cum onere (aderendo alla citata tesi di Cass. 15904/2016), in mancanza dell'assolvimento da parte dell'attrice del necessario onere probatorio. Essendo l'attrice erede universale della de cuius, la stessa si reputa subentrata nella medesima qualità di parte del contratto di assistenza vitalizia sicché, per l'accertamento della simulazione di donazione, era onerata di provare un accordo simulatorio tra la de cuius e il convenuto esclusivamente tramite prova scritta, essendo preclusa alle parti la prova per presunzioni ovvero per testimoni, ai sensi dell'art. 1417 c.c. (ex multis, Cass.
4.11.2004 n. 21111 e prec. conformi). A tal fine, appaiono inidonee le stime del valore del terreno, effettuate dall'attrice stessa, nonché le schede olografe del 2003 e del 2005 in cui la testatrice dava atto dell'intenzione di lasciare il terreno al PO, in quanto atti unilaterali, non sussumibili in controdichiarazioni sottoscritte da quest'ultimo.
4. Elargizioni in denaro.
a. Assegno tratto sul conto corrente 100553 Banca Agricola Mantovana n. 2000950437 del
31.1.2005 di € 250.000,00 in favore di . CP_1
L'elargizione si reputa provata, in quanto gli specifici riferimenti contenuti nel testamento olografo del 2017 compaiono nella matrice dell'assegno, indicante il medesimo numero e data, ed il convenuto come beneficiario (cfr. docc. A bis,,8,9 attrice).
Considerata l'entità all'evidenza non modica della somma, ricorrono i presupposti per qualificare l'elargizione quale donazione nulla, per mancanza di forma ad substantiam ex art. 782 c.c..
Tanto premesso, trattandosi di atto privo di efficacia, detta somma va calcolata nella massa ereditaria, oltre agli interessi legali dal 31.1.2005 al 2.11.2017, specificamente calcolati e domandati dall'attrice nella misura di € 56.450,68.
b. N. 14 bonifici dal conto corrente 180470 Banca Credito Cooperativo tra il 2008 e il
2013 per complessivi € 116.350,92 in favore di . Parte_3
Trattasi di operazioni debitamente documentate (doc. 2 attrice), oltre che non contestate dal convenuto. pagina 12 di 17 Quest'ultimo eccepisce la spettanza in suo favore di metà della somma, sulla scorta che i bonifici venivano via via effettuati in concomitanza all'incasso delle cedole dei titoli depositati sul separato conto 1000314, dal 2007 cointestato tra la de cuius e il convenuto
(doc. 16 attrice).
L'eccezione va respinta, in quanto la cointestazione del conto corrente, in assenza di allegazione e prova che essa stessa abbia natura di donazione, come nel caso di specie, fa solo presumere relativamente che le somme confluite siano in comproprietà tra i titolari, salva la prova contraria della provenienza da uno solo di essi. Invero, per costante orientamento di legittimità, “la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali, solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass. 21.10.2021 n. 29234; Cass. 23.9.2015 n. 18777).
Nel caso di specie, parte attrice ha debitamente provato la provenienza unilaterale della somma dalla de cuius: il 22.8.2002 la sola madre sottoscriveva la polizza n. 68256, col versamento di una somma pressoché di pari entità (€ 100.000,00) (doc. 22 attrice), più volte da essa reinvestita (doc. 2 attrice), poi depositata il 20.9.2007 sul conto 1000314 cointestato col convenuto (doc. 23 attrice): a fronte della prova contraria della provenienza dalla sola de cuius della somma reinvestita, la mera cointestazione del conto non può comportarne la contitolarità tra i contestatari.
Sebbene i bonifici appaiano di diversa entità – da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di oltre € 43.000,00 –, reputa il Collegio di operare una valutazione complessiva delle elargizioni, tutte all'evidenza finalizzate allo scopo di finanziamento dell' : ne consegue la natura donativa non modica delle Parte_3
elargizioni, unitariamente considerate, con la conseguente spettanza alla massa ereditaria, trattandosi di donazioni nulle per mancanza di forma e, quindi, inefficaci.
c. Obbligazioni BCC di € 250.000,00.
Risulta documentalmente provato, oltre che incontestato, che il 31.1.2005 la de cuius costituiva in pegno alla BCC obbligazioni per € 250.000,00 a garanzia di un finanziamento bancario in favore dell' (doc. 11 attrice); Parte_3 pagina 13 di 17 che a gennaio 2015 la de cuius trasferiva i titoli sul conto 1000314 cointestato col convenuto, sottoscrivendo atto di sostituzione di pegno (doc. 16, 17 attrice); che, da allora, le cedole erano accreditate su diverso conto corrente 181624, sempre cointestato;
che il 29.2.2016 la de cuius, sulla scorta della riduzione del finanziamento, bonificava la somma di € 139.000,00 in favore dell'azienda agricola del convenuto (doc. 5 attrice); che il 18.5.2023 la restante somma di € 110.000,00 era escussa dalla BCC a garanzia del pagamento del credito (doc. 24 attrice).
Anche in questo caso, il convenuto eccepisce la spettanza in suo favore della metà della somma, i titoli depositati sul separato conto 1000314, cointestato tra la de cuius e il convenuto, così come anche le relative cedole, sul conto corrente 181624 cointestato.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati al paragrafo precedente, l'eccezione va respinta, essendo raggiunta la prova contraria della provenienza esclusiva dalla de cuius del denaro versato per le obbligazioni (doc. 11 attrice).
Tanto premesso, il bonifico di € 139.000,00 deve senz'altro considerarsi alla stregua di una donazione nulla, pertanto inefficace, con conseguente spettanza di detta somma all'asse ereditario. Ne resta invece estranea la restante somma di € 110.000,00, dal 2005 vincolata alla soddisfazione del credito bancario e, a tal titolo, escussa dalla BCC in corso di causa.
d. Bonifici dal conto corrente 100553 Banca Agricola Mantovana del 4.11 e 12.11.2004 di
€ 10.000,00 e € 20.000,00 in favore di . CP_1
Trattasi di pagamenti dimostrati (docc. 8,9,10 attrice), oltre che non contestati dal convenuto.
Vanno ritenuti donazioni non modiche, pertanto nulle e da imputarsi alla massa ereditaria, in quanto da inscrivere nel generale proposito della de cuius di arricchire il PO e la relativa azienda agricola, all'evidenza dimostrato nei paragrafi che CP_1
precedono.
e. Assegni bancari BTL in favore di tra il 2008 e il 2014 per complessivi € CP_1
27.571,75.
Trattasi di pagamenti documentati (docc. 2,3, attrice).
Vanno anch'essi ritenuti donazioni non modiche, pertanto nulle e da imputarsi alla massa ereditaria, in quanto da inscrivere nel generale proposito della de cuius di arricchire il PO e la relativa azienda agricola, all'evidenza dimostrato nei CP_1
paragrafi che precedono. pagina 14 di 17 Occorre tuttavia precisare che possono essere ritenute donazioni -non modiche, per quanto sopra detto- i soli assegni indicati ai nn. 2.3.1-2.3.4 e n.
2.3.11 a p. 8 della citazione, per una somma complessiva di € 14.800,00; i restanti risultano, per contro, provenienti dal conto 180467 intestato al solo convenuto ed incassati dalla de cuius sul suo conto, a titolo di restituzione prestito (cfr. doc. 4 convenuto).
f. Prelevamenti in contanti operati da sul conto BCC 180470 per € 22.000,00 CP_1
tra il 2010 e il 2014.
Trattasi di operazioni debitamente documentate (docc. 2,4 attrice).
Al riguardo, il convenuto eccepisce che i prelevamenti – nella misura tra € 300,00 e €
600,00 ciascuno – sarebbero stati da lui effettuati dietro mandato della madre, con l'incarico di donarli in beneficienza all'asilo gestito dalle suore Poverelle di Mariano, recante una targa di ringraziamento intitolata -tra gli altri- a , deceduto Parte_2
nel 1986.
L'eccezione va respinta, per mancato raggiungimento della prova: anzitutto, trattandosi di pagamenti in contanti effettuati in favore di terzi, i relativi capitoli testimoniali sono stati dichiarati inammissibili in quanto da provarsi documentalmente, ai sensi dell'art. 2726 c.c. (cfr. ordinanza 20.1.2024); in ogni caso e a prescindere, i medesimi capitoli risultano all'evidenza generici, sia in punto di quantum delle erogazioni, sia in punto di periodicità delle stesse (cfr. capp. 11,12 seconda memoria 183 comma 6 convenuto).
Pertanto, emerge la prova dell'indebita sottrazione di somme operata dal convenuto mediante i contestati prelevamenti, pertanto oggetto di restituzione alla massa ereditaria.
Alla luce quanto premesso, occorre effettuare la seguente ricostruzione dell'asse ereditario, che consta di sole liquidità: € 94.916,28 a titolo di relictum + € 306.450,68 a titolo di donazione nulla dell'assegno del 31.1.2005 + € 116.350,92 a titolo di bonifici-donazioni nulle + € 139.000,00 a titolo di bonifico obbligazioni BCC-donazione nulla + € 30.000,00 a titolo di bonifici-donazioni nulla + € 14.800,00 a titolo di assegni-donazioni nulle + € 22.000,00 a titolo di indebiti prelevamenti.
Considerato che parte attrice ha chiesto anche la divisione della comunione ereditaria e che risulta documentale ed incontestato che essa, il 14.7.2005, era donataria dalla de cuius il diritto di usufrutto su alcuni immobili in Comune di AN NCEU sez. NCT foglio 10 mappali 505 e 506 e NCTR foglio
10 mappale 762 (che il defunto padre aveva riservato alla madre, lasciando già all'attrice Persona_5 la nuda proprietà, quest'ultima estranea al presente calcolo, provenendo dall'eredità paterna non oggetto di causa), quantificato in € 32.500,00 (doc. 18 attrice), occorre sommare tale valore alla massa ereditaria per poi scomputarlo dalla quota di spettanza dell'attrice ex artt. 737-746 c.c.. pagina 15 di 17 Tanto premesso, l'asse ereditario ammonta a complessivi € 756.017,88.
Quindi, conformemente al titolo testamentario che pone in capo all'attrice la qualità di erede universale ed alla legge (art. 537 comma 2 c.c.) che fa salva al convenuto la sola quota di legittima, competono all'attrice 2/3 ed al convenuto 1/3 dell'asse ereditario, rispettivamente pari alle somme di € 504.011,92 ed € 252.005,96.
Considerato che dalla quota di spettanza dell'attrice vanno imputati € 32.500,00 per collazione dell'usufrutto donato, ed il relictum di € 94.916,28, già di sua spettanza quale erede universale, al fine di integrare la quota dell'attrice il convenuto risulta tenuto a rifonderle la somma differenziale di €
376.595,64 (= € 504.011,92 – € 32.500,00 – € 94.916,28), oltre a interessi legali dalla domanda
(notifica della citazione: 15.7.2020) al saldo effettivo.
In forza della parziale soccombenza reciproca dell'attrice unicamente sulla domanda relativa al contratto assistenziale vitalizio, ricorrono i presupposti per una compensazione parziale nella misura di un quarto.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di € 756.017,88 (tale è il valore della massa ereditaria da dividere, ex art. 12. ult. co. c.p.c.) di media complessità, in € 1.800,00 per onorari mediazione, in € 2.244,39 per spese ed in complessivi €
18.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 5.000,00 per fase di studio, € 3.000,00 per fase introduttiva, € 8.000,00 per fase istruttoria, € 8.000,00 per fase decisionale, dedotto ¼ per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Il convenuto va altresì condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di , e si Controparte_2 liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile bassa complessità, in €
1.000,00 per onorari mediazione, in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale (segnatamente,
€ 1.200,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 1.600,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta la validità del testamento olografo del 3.9.2017 e, per l'effetto, dichiara aperta la successione testamentaria in morte di (o , deceduta il Persona_4 Controparte_3
2.11.2017;
2. dichiara l'attrice erede universale della de cuius e riconosce in capo al convenuto la spettanza della sola quota di legittima;
3. accerta che l'asse ereditario ammonta a complessivi € 756.017,88, di cui € 504.011,92 di pagina 16 di 17 spettanza dell'attrice ed € 252.005,96 di spettanza del convenuto;
4. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice della somma complessiva di €
376.595,64, oltre agli interessi legali dal 15.7.2020 al saldo effettivo;
5. compensa le spese tra l'attrice e il convenuto nella misura di un quarto;
6. condanna il convenuto al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in motivazione in € 1.800,00 per onorari mediazione, in € 2.244,39 per spese ed in complessivi € 18.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7. condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Controparte_2 liquidate in motivazione in € 1.000,00 per onorari di mediazione ed in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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