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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 680/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. MO Presidente
IA RI BR Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Marcello Rifici del Foro di Patti (ME), dall'Avv. Omero Nardi del
Foro di Ancona (AN) e dall'Avv. Valentina Celano del Foro di Vibo Valentia
(VV), giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello. appellante e
Controparte_1 appellata contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: In via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma del- la sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Giudice
Dott. Boldovino De Sensi, pubblicata in data 25.01.2024, mai notificata, - ac- certata già con sentenza di primo grado la lesione del fondamentale diritto all'autodeterminazione dell'appellante (art. 32, comma 2 Cost., art. 19 Cost., art. 2 Cost., artt. 3 e 9 CEDU), dichiarare la medesima, e per l'effetto, in ap- plicazione delle Tabelle Milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale, quale voce autonoma, condannare l'appellata a corrispondere alla Sig.ra l'importo di Euro 60.000,00, oltre interessi di legge, in ragione dei Pt_1 molteplici rifiuti manifestati, nonché in ragione dei due trattamenti emotrasfu- sionali somministrati, ciascuna costituente una violazione dell'integrità corpo- rale e della dignità della stessa. Con riserva di ulteriormente dedurre e produr- re. Con vittoria di spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. appartenente al culto dei NI di EO, ha con- Parte_1 venuto in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila l' Controparte_2 chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di tra-
[...] sfusioni di sangue praticatele nel novembre 2012 presso l'Ospedale di Avez- zano, in violazione del dissenso più volte manifestato in sede di pre- ospedalizzazione e durante la propria degenza.
1.2. I fatti, ormai definitivamente accertati, possono così riassumersi.
1.3. Nel novembre 2012, l'appellante veniva ricoverata per un inter- vento chirurgico programmato di miomectomia multipla laparotomica. Sin dal primo contatto con la struttura sanitaria, la Sig.ra aveva manifestato, Pt_1 per iscritto e verbalmente, il proprio fermo rifiuto a ricevere trasfusioni di sangue o di suoi componenti, in ossequio alle proprie profonde convinzioni religiose quale Testimone di EO. Tale dissenso veniva formalizzato me- diante la consegna di direttive anticipate di trattamento e annotato nella cartel- la clinica.
1.4. Nelle ore successive al primo intervento del 27.11.2012, si mani- festava una progressiva anemizzazione, con formazione di ematoma sottofa- sciale ed emoperitoneo. Nonostante la gravità del quadro clinico, i sanitari omettevano di adottare tempestivamente le procedure alternative alle emotra- sfusioni (emodiluizione normovolemica, emorecupero intraoperatorio, som- ministrazione adeguata di complessi protrombinici, acido tranexamico) che la
2 letteratura scientifica e le buone pratiche cliniche indicano come doverose nei pazienti che rifiutano le trasfusioni.
1.5. Nelle ore successive all'intervento, tuttavia, si era manifestata una progressiva ed importante anemizzazione con versamento ematico intraperi- toneale, per cui i sanitari prospettavano alla paziente la scelta tra una trasfu- sione di sangue o un intervento chirurgico per bloccare l'emorragia in atto e questa, per via del proprio credo religioso, acconsentiva alla seconda soluzio- ne ribadendo la volontà di non voler ricevere emotrasfusioni. Tuttavia, nono- stante il secondo intervento, si verificava un ulteriore aggravamento dell'anemizzazione, sicché i sanitari procedevano alla somministrazione di due unità di emazie concentrate in data 29.11.2012, senza un valido consenso della paziente e nonostante l'opposizione esplicita e documentata.
Tanto veniva accertato anche a seguito della CTU disposta dal giudi- cante, che accertava nella donna un danno biologico del 6%.
2. Con sentenza n. 28/2024, il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda, accertando la responsabilità della struttura sanitaria per violazione del diritto all'autodeterminazione e liquidando, in via equitativa, la somma complessiva di € 15.604,05 a titolo di risarcimento del danno non patrimonia- le.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello l'attrice, deducendo che la liquidazione del danno fosse inadeguata e confusamente unitaria, senza di- stinguere tra il danno biologico psichico accertato dal CTU (6%) e il danno da lesione dell'autodeterminazione, della dignità e della libertà religiosa. Lamen- tava altresì la mancata applicazione delle Tabelle di Milano, che individuano per le trasfusioni coatte a NI di EO un danno di eccezionale gravità,
e chiedeva pertanto una riforma della sentenza con incremento della liquida- zione sino ad € 60.000,00. Cont
2.2. L appellata non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata in causa.
3 2.3. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguen- ti motivi:
i. Motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.: il Tribunale, pur avendo accertato la violazione del diritto all'autodeterminazione, ha omesso di liquidare specificamente il danno derivante da tale lesio- ne, limitandosi a quantificare esclusivamente il danno biologico psi- chico accertato dalla CTU nella misura del 6%;
ii. Violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e mancata applicazione delle
Tabelle di Milano: la sentenza non ha applicato i criteri parametrici delle Tabelle Milanesi, che qualificano espressamente “la trasfusione su paziente Testimone di EO” come danno di eccezionale gravità, prevedendo un risarcimento minimo di € 23.246,00;
iii. Erronea liquidazione: non sono stati considerati elementi di persona- lizzazione quali la reiterazione del dissenso (sette volte) e la sommini- strazione di due distinte trasfusioni, ciascuna costituente autonoma violazione dell'integrità corporea e della dignità religiosa.
2.4. Con ordinanza del 15 gennaio 2025 questo Collegio ha revocato la precedente ordinanza dell'11 dicembre 2024 e ha fissato per la discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 cpc, l'udienza dell'8 ot- tobre 2025 ad h. 9:00, concedendo termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
2.5. L'appello è parzialmente fondato nei limiti delle seguenti motiva- zioni.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
3. Il diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari, anche salvavi- ta, trova fondamento costituzionale nell'art. 32, comma 2, Cost. (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per dispo-
4 sizione di legge”) e si correla inscindibilmente con i principi di cui agli artt. 2
(tutela della persona umana), 13 (libertà personale) e 19 Cost. (libertà religio- sa).
3.1. La Corte costituzionale ha chiarito che «la salute non può essere oggetto di imposizione autoritativa, configurandosi piuttosto come una libera espressione della persona umana, sia sotto il profilo dell'integrità fisica che psichica» (Corte cost. n. 438/2008).
3.2. La dimensione sovranazionale di tali diritti è garantita dagli artt. 8
(diritto al rispetto della vita privata) e 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che «impor- re un trattamento medico contro la volontà di un paziente adulto e capace co- stituisce un'interferenza con i diritti garantiti dall'art. 8 CEDU» (CEDU, Pret- ty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02, § 63).
3.3. Specificamente per i NI di EO, la giurisprudenza ha ri- conosciuto che il rifiuto delle emotrasfusioni «assume connotati di particolare intensità, degni di tutela rafforzata, in quanto espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è garantito dall'art. 19 Cost.» (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2019, n. 12998). La CEDU ha precisato che «per un Testimone di
EO, accettare una trasfusione equivale ad abiurare la propria fede»
(CEDU, NI di EO di Mosca c. Russia, ric. n. 302/02, § 133, 10 giu- gno 2010).
3.4. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha chiarito che la violazione del consenso informato costituisce un autonomo titolo di risar- cimento, distinto e aggiuntivo rispetto all'eventuale danno alla salute.
3.5. Come affermato dalle Sezioni Unite, «il medico che sottopone il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, o che esegue il trattamento senza avere
5 previamente informato il paziente circa i prevedibili rischi, risponde, per ciò solo, dei danni che siano derivati al paziente quale conseguenza specifica del difetto di informazione, ancorché il trattamento sia stato eseguito in modo tecnicamente corretto» (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).
La violazione del consenso informato può generare due distinte tipolo- gie di danno:
a) Danno alla salute (danno biologico): consiste nella lesione dell'integrità psico-fisica della persona, accertabile medico-legalmente;
b) Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione: consiste nella privazione della libertà di autodeterminarsi riguardo ai trattamenti da accettare o rifiutare, costituendo una perdita irreversibile di un bene giuridico autonomo
(Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21748; Cass. civ., sez. III, 11 novem- bre 2019, n. 28985; Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248).
3.6. Quest'ultima categoria di danno «attiene alla sfera interiore della persona e si sostanzia nella lesione della dignità, dell'identità personale e del- la libertà di autodeterminazione, prescindendo dalla sussistenza di un danno biologico» (Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2020, n. 16503).
3.7. Significativamente, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel ca- so dei NI di EO, «sorge uno specifico rapporto giuridico contrasse- gnato dall'obbligazione negativa del sanitario di non ledere la sfera giuridica vantata dal Testimone di EO, cui spetta la titolarità attiva del rapporto»
(Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2020, n. 29469).
3.8. In tema di prova, la giurisprudenza ha chiarito che il danno- conseguenza derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione «corri- sponde allo sviluppo di circostanze connotate di normalità, ovverosia da nor- male frequenza statistica (id quod plerumque accidit)» e, pertanto, «la risarci-
6 bilità di tali perdite non necessita di prova specifica» (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2018, n. 11249).
3.9. Il danno da lesione dell'autodeterminazione «può formare oggetto di prova offerta dal paziente anche attraverso presunzioni e massime di comu- ne esperienza» (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248). Ciò in quanto «la sofferenza interiore e la compromissione della libertà di disporre di sé sono conseguenze normali e prevedibili della violazione del consenso informato»
(Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24220).
3.10. Nel caso specifico dei NI di EO sottoposti a trasfusio- ni coatte, costituisce fatto notorio che tale trattamento provoca: 1) un grave turbamento psicologico derivante dalla percezione di aver violato un precetto religioso fondamentale;
2) una sofferenza morale connessa alla compromis- sione permanente dell'identità religiosa;
3) un sentimento di umiliazione e svilimento della propria dignità personale.
4. L'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n.
209/2005) prevede che il danno biologico sia liquidato secondo criteri tabella- ri uniformi sul territorio nazionale. Le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sul- la Giustizia Civile del Tribunale di Milano sono divenute il riferimento nazio- nale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha conferito a tali Tabelle natura di parametro para-normativo vincolante: «i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della li- quidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione. È incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che ri- sulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri delle Tabel- le di Milano consente di pervenire» (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n.
7 17018; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 38077; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2020, n. 8468).
4.2. Le Tabelle di Milano, sia nell'edizione 2021 che in quella 2024 vigente, prevedono espressamente una categoria autonoma denominata “Dan- no all'autodeterminazione”, distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo.
4.3. Nell'ambito di tale categoria, le Tabelle qualificano come “danno di eccezionale gravità” la fattispecie della “trasfusione su paziente Testimone di EO”, indicando un valore base di € 23.246,00 (aggiornato al 2024), su- scettibile di personalizzazione in aumento in presenza di circostanze aggra- vanti.
4.4. Il giudice che si discosti da tale parametro, liquidando un importo significativamente inferiore, è tenuto a fornire specifica motivazione, pena la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trat- tamento tra situazioni equivalenti (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n.
14402).
4.5. Per quanto riguarda l'esame della fattispecie concreta, la sentenza di primo grado ha correttamente accertato:
- La validità e l'attualità del dissenso: l'appellante ha manifestato il proprio rifiuto alle emotrasfusioni in forma chiara, espressa e reiterata, sia mediante direttive anticipate che con dichiarazioni verbali e scritte durante la degenza, anche nel momento immediatamente precedente il secondo interven- to;
- La colpa professionale dei sanitari: come rilevato nella CTU espleta- ta in prime cure, i medici hanno omesso di predisporre e attuare tempestiva- mente le procedure alternative alle trasfusioni (emodiluizione normovolemica,
8 emorecupero intraoperatorio, adeguata somministrazione di complessi pro- trombinici e acido tranexamico), che avrebbero potuto evitare o ridurre signi- ficativamente la necessità della trasfusione;
- La violazione del diritto all'autodeterminazione: i sanitari hanno somministrato il trattamento trasfusionale nonostante la consapevolezza del dissenso validamente espresso, senza che sussistessero i presupposti dello sta- to di necessità che avrebbero potuto escludere l'illiceità della condotta;
- Il danno biologico psichico: la consulenza tecnica d'ufficio ha accer- tato la presenza di un “disturbo dell'adattamento con sintomi prevalentemente ansiosi e componente depressiva lieve, cronico”, causalmente riconducibile al trattamento trasfusionale coatto, con postumi permanenti quantificati nel 6% dell'integrità psico-fisica.
4.6. L'appellante deduce che il Tribunale, pur avendo accertato la vio- lazione del diritto all'autodeterminazione, avrebbe omesso di liquidare il dan- no specificamente derivante da tale lesione, limitandosi a quantificare esclusi- vamente il danno biologico.
4.7. La censura è fondata.
4.8. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice di primo grado, nella determinazione del quantum, ha fatto riferimento esclusi- vamente alle risultanze della CTU in ordine al danno biologico psichico (6% di invalidità permanente, oltre all'inabilità temporanea), applicando le tabelle per la liquidazione di tale specifica voce di danno e giungendo alla somma di
€ 14.279,31.
4.9. Il Tribunale ha definito tale importo come “danno non patrimonia- le complessivamente risarcibile”, senza tuttavia fornire alcuna specifica ar-
9 gomentazione in ordine alla componente rappresentata dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, della dignità e della libertà religiosa.
4.10. Orbene, come sopra evidenziato, il danno biologico e il danno da lesione dell'autodeterminazione costituiscono due componenti ontologica- mente distinte del danno non patrimoniale.
4.11. Il danno biologico consiste nella lesione dell'integrità psico- fisica della persona, accertabile medico-legalmente mediante una valutazione percentualistica dell'invalidità permanente e/o temporanea.
4.12. Il danno da lesione dell'autodeterminazione consiste nella priva- zione della libertà di autodeterminarsi riguardo ai trattamenti sanitari e nella violazione della dignità personale, prescindendo dalla sussistenza di conse- guenze sulla salute fisica o psichica.
4.13. La distinzione tra le due voci è stata ribadita dalla giurisprudenza più recente: «il danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2020, n. 25164; Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2018, n.
7513; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2019, n. 28989).
4.14. I Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno espressamente chiarito, nel- la loro relazione, che «la percentuale del 6% esprime il solo danno biologico psichico, mentre la considerazione degli ulteriori aspetti di natura esistenziale e morale spetta al giudice». Tale precisazione evidenzia che la valutazione pe- ritale non copriva – né poteva coprire – la componente del danno da lesione dell'autodeterminazione, trattandosi di pregiudizio non suscettibile di accer- tamento medico-legale.
10 4.15. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto procedere a una valutazio- ne distinta e aggiuntiva del danno derivante dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano per tale specifica fattispecie.
4.16. Come sopra rilevato, le Tabelle di Milano individuano nella “tra- sfusione su paziente Testimone di EO” un danno di eccezionale gravità, prevedendo un valore base minimo di € 23.246,00.
4.17. Tale qualificazione risponde a un dato di comune esperienza e trova fondamento nelle caratteristiche peculiari della fattispecie. Per i Testi- moni di EO, l'accettazione di una trasfusione di sangue integra una viola- zione grave della propria fede, equiparabile sotto il profilo dell'intensità del disvalore percepito all'abiura delle proprie convinzioni religiose. Tale aspetto
è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza penale, che ha qualificato la trasfusione coatta come reato di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p.
(Trib. Tivoli, sent. n. 1179/2020; Trib. Termini Imerese, sent. n. 465/2018).
La trasfusione imposta determina una lesione irreversibile dell'immagine che la persona ha di sé e della propria integrità morale, generando sentimenti di umiliazione, vergogna e disprezzo di sé che permangono nel tempo.
4.18. L'infusione di materiale ematico allogeno costituisce un'alterazione permanente della composizione biologica dell'organismo, per- cepita dal paziente come una contaminazione irreversibile del proprio corpo.
4.19. La trasfusione coatta lede simultaneamente più diritti fondamen- tali (autodeterminazione, libertà religiosa, integrità corporea, dignità), ciascu- no costituzionalmente e convenzionalmente garantito.
4.20. Nel caso di specie, non ritiene la Corte che ricorrano gli estremi per la pur richiesta personalizzazione in aumento del risarcimento, dovendosi
11 considerare che, se da un lato la paziente ha subito due trasfusioni, dall'altro, sono senz'altro significativi in senso contrario i seguenti fattori:
• Entità lieve del danno biologico psichico (6%);
• Assenza di conseguenze invalidanti gravi sulla vita quotidiana dell'appellante;
• Funzione compensativa (e non punitiva) del risarcimento del danno.
In particolare, elemento particolarmente significativo, ai fini della liquidazio- ne del danno da lesione del diritto di autodeterminazione subito dall'appellante, è costituito proprio dalla lieve entità del danno biologico psi- chico, accertato nella misura del 6% (cd. “micropermanente”), sol che si con- sideri che, come si evince dalle richiamate Tabelle del Tribunale di Milano, dal corposo campione ivi esaminato ai fini della indicazione delle somme li- quidabili a tal titolo “emerge come -in termini monetari- l'importo liquidato a titolo di danno all'autodeterminazione sia nella stragrande maggioranza dei casi sempre inferiore all'importo liquidato a titolo di danno alla salute, eccetto solo 7 sentenze sul campione di 102”, il che giustifica il riconoscimento dello stesso nella misura di € 23.260,00.
5. In conclusione, l'importo dovuto dalla all'appellante per il ristoro CP_2 del danno patrimoniale e non patrimoniale ammonta a complessivi €
38.850,00 così suddiviso:
• € 15.604,00 a titolo di danno biologico permanente (6%) e temporaneo, e a titolo di danno patrimoniale;
• € 23.260,00 a titolo di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
12 Sull'importo in questione, devalutato alla data del fatto (novembre 2012) e annualmente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente decisione, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta e, di seguito, fino al saldo.
6. Vanno riliquidate anche le spese del primo grado, in ragione del di- verso scaglione di riferimento e si liquidano come in dispositivo, con esclu- sione della fase istruttoria (non tenutasi) per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere all'appellante la maggior somma CP_2 complessiva di € 38.850,00, a titolo di danno biologico, danno patri- moniale e danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre in- teressi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (novembre
2012) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente deci- sione e, di seguito, fino al saldo;
Cont
2. condanna l' a rifondere all'appellante le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre € 545,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge quanto al primo grado e in €
6.946,00, oltre €1.165,50 per spese vive, nonché rimborso spese gene- rali ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 08/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IA RI BR RA S. MO
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 680/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. MO Presidente
IA RI BR Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Marcello Rifici del Foro di Patti (ME), dall'Avv. Omero Nardi del
Foro di Ancona (AN) e dall'Avv. Valentina Celano del Foro di Vibo Valentia
(VV), giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello. appellante e
Controparte_1 appellata contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: In via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma del- la sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Giudice
Dott. Boldovino De Sensi, pubblicata in data 25.01.2024, mai notificata, - ac- certata già con sentenza di primo grado la lesione del fondamentale diritto all'autodeterminazione dell'appellante (art. 32, comma 2 Cost., art. 19 Cost., art. 2 Cost., artt. 3 e 9 CEDU), dichiarare la medesima, e per l'effetto, in ap- plicazione delle Tabelle Milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale, quale voce autonoma, condannare l'appellata a corrispondere alla Sig.ra l'importo di Euro 60.000,00, oltre interessi di legge, in ragione dei Pt_1 molteplici rifiuti manifestati, nonché in ragione dei due trattamenti emotrasfu- sionali somministrati, ciascuna costituente una violazione dell'integrità corpo- rale e della dignità della stessa. Con riserva di ulteriormente dedurre e produr- re. Con vittoria di spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. appartenente al culto dei NI di EO, ha con- Parte_1 venuto in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila l' Controparte_2 chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di tra-
[...] sfusioni di sangue praticatele nel novembre 2012 presso l'Ospedale di Avez- zano, in violazione del dissenso più volte manifestato in sede di pre- ospedalizzazione e durante la propria degenza.
1.2. I fatti, ormai definitivamente accertati, possono così riassumersi.
1.3. Nel novembre 2012, l'appellante veniva ricoverata per un inter- vento chirurgico programmato di miomectomia multipla laparotomica. Sin dal primo contatto con la struttura sanitaria, la Sig.ra aveva manifestato, Pt_1 per iscritto e verbalmente, il proprio fermo rifiuto a ricevere trasfusioni di sangue o di suoi componenti, in ossequio alle proprie profonde convinzioni religiose quale Testimone di EO. Tale dissenso veniva formalizzato me- diante la consegna di direttive anticipate di trattamento e annotato nella cartel- la clinica.
1.4. Nelle ore successive al primo intervento del 27.11.2012, si mani- festava una progressiva anemizzazione, con formazione di ematoma sottofa- sciale ed emoperitoneo. Nonostante la gravità del quadro clinico, i sanitari omettevano di adottare tempestivamente le procedure alternative alle emotra- sfusioni (emodiluizione normovolemica, emorecupero intraoperatorio, som- ministrazione adeguata di complessi protrombinici, acido tranexamico) che la
2 letteratura scientifica e le buone pratiche cliniche indicano come doverose nei pazienti che rifiutano le trasfusioni.
1.5. Nelle ore successive all'intervento, tuttavia, si era manifestata una progressiva ed importante anemizzazione con versamento ematico intraperi- toneale, per cui i sanitari prospettavano alla paziente la scelta tra una trasfu- sione di sangue o un intervento chirurgico per bloccare l'emorragia in atto e questa, per via del proprio credo religioso, acconsentiva alla seconda soluzio- ne ribadendo la volontà di non voler ricevere emotrasfusioni. Tuttavia, nono- stante il secondo intervento, si verificava un ulteriore aggravamento dell'anemizzazione, sicché i sanitari procedevano alla somministrazione di due unità di emazie concentrate in data 29.11.2012, senza un valido consenso della paziente e nonostante l'opposizione esplicita e documentata.
Tanto veniva accertato anche a seguito della CTU disposta dal giudi- cante, che accertava nella donna un danno biologico del 6%.
2. Con sentenza n. 28/2024, il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda, accertando la responsabilità della struttura sanitaria per violazione del diritto all'autodeterminazione e liquidando, in via equitativa, la somma complessiva di € 15.604,05 a titolo di risarcimento del danno non patrimonia- le.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello l'attrice, deducendo che la liquidazione del danno fosse inadeguata e confusamente unitaria, senza di- stinguere tra il danno biologico psichico accertato dal CTU (6%) e il danno da lesione dell'autodeterminazione, della dignità e della libertà religiosa. Lamen- tava altresì la mancata applicazione delle Tabelle di Milano, che individuano per le trasfusioni coatte a NI di EO un danno di eccezionale gravità,
e chiedeva pertanto una riforma della sentenza con incremento della liquida- zione sino ad € 60.000,00. Cont
2.2. L appellata non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata in causa.
3 2.3. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguen- ti motivi:
i. Motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.: il Tribunale, pur avendo accertato la violazione del diritto all'autodeterminazione, ha omesso di liquidare specificamente il danno derivante da tale lesio- ne, limitandosi a quantificare esclusivamente il danno biologico psi- chico accertato dalla CTU nella misura del 6%;
ii. Violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e mancata applicazione delle
Tabelle di Milano: la sentenza non ha applicato i criteri parametrici delle Tabelle Milanesi, che qualificano espressamente “la trasfusione su paziente Testimone di EO” come danno di eccezionale gravità, prevedendo un risarcimento minimo di € 23.246,00;
iii. Erronea liquidazione: non sono stati considerati elementi di persona- lizzazione quali la reiterazione del dissenso (sette volte) e la sommini- strazione di due distinte trasfusioni, ciascuna costituente autonoma violazione dell'integrità corporea e della dignità religiosa.
2.4. Con ordinanza del 15 gennaio 2025 questo Collegio ha revocato la precedente ordinanza dell'11 dicembre 2024 e ha fissato per la discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 cpc, l'udienza dell'8 ot- tobre 2025 ad h. 9:00, concedendo termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
2.5. L'appello è parzialmente fondato nei limiti delle seguenti motiva- zioni.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
3. Il diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari, anche salvavi- ta, trova fondamento costituzionale nell'art. 32, comma 2, Cost. (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per dispo-
4 sizione di legge”) e si correla inscindibilmente con i principi di cui agli artt. 2
(tutela della persona umana), 13 (libertà personale) e 19 Cost. (libertà religio- sa).
3.1. La Corte costituzionale ha chiarito che «la salute non può essere oggetto di imposizione autoritativa, configurandosi piuttosto come una libera espressione della persona umana, sia sotto il profilo dell'integrità fisica che psichica» (Corte cost. n. 438/2008).
3.2. La dimensione sovranazionale di tali diritti è garantita dagli artt. 8
(diritto al rispetto della vita privata) e 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che «impor- re un trattamento medico contro la volontà di un paziente adulto e capace co- stituisce un'interferenza con i diritti garantiti dall'art. 8 CEDU» (CEDU, Pret- ty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02, § 63).
3.3. Specificamente per i NI di EO, la giurisprudenza ha ri- conosciuto che il rifiuto delle emotrasfusioni «assume connotati di particolare intensità, degni di tutela rafforzata, in quanto espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è garantito dall'art. 19 Cost.» (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2019, n. 12998). La CEDU ha precisato che «per un Testimone di
EO, accettare una trasfusione equivale ad abiurare la propria fede»
(CEDU, NI di EO di Mosca c. Russia, ric. n. 302/02, § 133, 10 giu- gno 2010).
3.4. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha chiarito che la violazione del consenso informato costituisce un autonomo titolo di risar- cimento, distinto e aggiuntivo rispetto all'eventuale danno alla salute.
3.5. Come affermato dalle Sezioni Unite, «il medico che sottopone il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, o che esegue il trattamento senza avere
5 previamente informato il paziente circa i prevedibili rischi, risponde, per ciò solo, dei danni che siano derivati al paziente quale conseguenza specifica del difetto di informazione, ancorché il trattamento sia stato eseguito in modo tecnicamente corretto» (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).
La violazione del consenso informato può generare due distinte tipolo- gie di danno:
a) Danno alla salute (danno biologico): consiste nella lesione dell'integrità psico-fisica della persona, accertabile medico-legalmente;
b) Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione: consiste nella privazione della libertà di autodeterminarsi riguardo ai trattamenti da accettare o rifiutare, costituendo una perdita irreversibile di un bene giuridico autonomo
(Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21748; Cass. civ., sez. III, 11 novem- bre 2019, n. 28985; Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248).
3.6. Quest'ultima categoria di danno «attiene alla sfera interiore della persona e si sostanzia nella lesione della dignità, dell'identità personale e del- la libertà di autodeterminazione, prescindendo dalla sussistenza di un danno biologico» (Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2020, n. 16503).
3.7. Significativamente, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel ca- so dei NI di EO, «sorge uno specifico rapporto giuridico contrasse- gnato dall'obbligazione negativa del sanitario di non ledere la sfera giuridica vantata dal Testimone di EO, cui spetta la titolarità attiva del rapporto»
(Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2020, n. 29469).
3.8. In tema di prova, la giurisprudenza ha chiarito che il danno- conseguenza derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione «corri- sponde allo sviluppo di circostanze connotate di normalità, ovverosia da nor- male frequenza statistica (id quod plerumque accidit)» e, pertanto, «la risarci-
6 bilità di tali perdite non necessita di prova specifica» (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2018, n. 11249).
3.9. Il danno da lesione dell'autodeterminazione «può formare oggetto di prova offerta dal paziente anche attraverso presunzioni e massime di comu- ne esperienza» (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248). Ciò in quanto «la sofferenza interiore e la compromissione della libertà di disporre di sé sono conseguenze normali e prevedibili della violazione del consenso informato»
(Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24220).
3.10. Nel caso specifico dei NI di EO sottoposti a trasfusio- ni coatte, costituisce fatto notorio che tale trattamento provoca: 1) un grave turbamento psicologico derivante dalla percezione di aver violato un precetto religioso fondamentale;
2) una sofferenza morale connessa alla compromis- sione permanente dell'identità religiosa;
3) un sentimento di umiliazione e svilimento della propria dignità personale.
4. L'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n.
209/2005) prevede che il danno biologico sia liquidato secondo criteri tabella- ri uniformi sul territorio nazionale. Le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sul- la Giustizia Civile del Tribunale di Milano sono divenute il riferimento nazio- nale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha conferito a tali Tabelle natura di parametro para-normativo vincolante: «i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della li- quidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione. È incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che ri- sulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri delle Tabel- le di Milano consente di pervenire» (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n.
7 17018; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 38077; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2020, n. 8468).
4.2. Le Tabelle di Milano, sia nell'edizione 2021 che in quella 2024 vigente, prevedono espressamente una categoria autonoma denominata “Dan- no all'autodeterminazione”, distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo.
4.3. Nell'ambito di tale categoria, le Tabelle qualificano come “danno di eccezionale gravità” la fattispecie della “trasfusione su paziente Testimone di EO”, indicando un valore base di € 23.246,00 (aggiornato al 2024), su- scettibile di personalizzazione in aumento in presenza di circostanze aggra- vanti.
4.4. Il giudice che si discosti da tale parametro, liquidando un importo significativamente inferiore, è tenuto a fornire specifica motivazione, pena la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trat- tamento tra situazioni equivalenti (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n.
14402).
4.5. Per quanto riguarda l'esame della fattispecie concreta, la sentenza di primo grado ha correttamente accertato:
- La validità e l'attualità del dissenso: l'appellante ha manifestato il proprio rifiuto alle emotrasfusioni in forma chiara, espressa e reiterata, sia mediante direttive anticipate che con dichiarazioni verbali e scritte durante la degenza, anche nel momento immediatamente precedente il secondo interven- to;
- La colpa professionale dei sanitari: come rilevato nella CTU espleta- ta in prime cure, i medici hanno omesso di predisporre e attuare tempestiva- mente le procedure alternative alle trasfusioni (emodiluizione normovolemica,
8 emorecupero intraoperatorio, adeguata somministrazione di complessi pro- trombinici e acido tranexamico), che avrebbero potuto evitare o ridurre signi- ficativamente la necessità della trasfusione;
- La violazione del diritto all'autodeterminazione: i sanitari hanno somministrato il trattamento trasfusionale nonostante la consapevolezza del dissenso validamente espresso, senza che sussistessero i presupposti dello sta- to di necessità che avrebbero potuto escludere l'illiceità della condotta;
- Il danno biologico psichico: la consulenza tecnica d'ufficio ha accer- tato la presenza di un “disturbo dell'adattamento con sintomi prevalentemente ansiosi e componente depressiva lieve, cronico”, causalmente riconducibile al trattamento trasfusionale coatto, con postumi permanenti quantificati nel 6% dell'integrità psico-fisica.
4.6. L'appellante deduce che il Tribunale, pur avendo accertato la vio- lazione del diritto all'autodeterminazione, avrebbe omesso di liquidare il dan- no specificamente derivante da tale lesione, limitandosi a quantificare esclusi- vamente il danno biologico.
4.7. La censura è fondata.
4.8. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice di primo grado, nella determinazione del quantum, ha fatto riferimento esclusi- vamente alle risultanze della CTU in ordine al danno biologico psichico (6% di invalidità permanente, oltre all'inabilità temporanea), applicando le tabelle per la liquidazione di tale specifica voce di danno e giungendo alla somma di
€ 14.279,31.
4.9. Il Tribunale ha definito tale importo come “danno non patrimonia- le complessivamente risarcibile”, senza tuttavia fornire alcuna specifica ar-
9 gomentazione in ordine alla componente rappresentata dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, della dignità e della libertà religiosa.
4.10. Orbene, come sopra evidenziato, il danno biologico e il danno da lesione dell'autodeterminazione costituiscono due componenti ontologica- mente distinte del danno non patrimoniale.
4.11. Il danno biologico consiste nella lesione dell'integrità psico- fisica della persona, accertabile medico-legalmente mediante una valutazione percentualistica dell'invalidità permanente e/o temporanea.
4.12. Il danno da lesione dell'autodeterminazione consiste nella priva- zione della libertà di autodeterminarsi riguardo ai trattamenti sanitari e nella violazione della dignità personale, prescindendo dalla sussistenza di conse- guenze sulla salute fisica o psichica.
4.13. La distinzione tra le due voci è stata ribadita dalla giurisprudenza più recente: «il danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2020, n. 25164; Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2018, n.
7513; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2019, n. 28989).
4.14. I Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno espressamente chiarito, nel- la loro relazione, che «la percentuale del 6% esprime il solo danno biologico psichico, mentre la considerazione degli ulteriori aspetti di natura esistenziale e morale spetta al giudice». Tale precisazione evidenzia che la valutazione pe- ritale non copriva – né poteva coprire – la componente del danno da lesione dell'autodeterminazione, trattandosi di pregiudizio non suscettibile di accer- tamento medico-legale.
10 4.15. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto procedere a una valutazio- ne distinta e aggiuntiva del danno derivante dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano per tale specifica fattispecie.
4.16. Come sopra rilevato, le Tabelle di Milano individuano nella “tra- sfusione su paziente Testimone di EO” un danno di eccezionale gravità, prevedendo un valore base minimo di € 23.246,00.
4.17. Tale qualificazione risponde a un dato di comune esperienza e trova fondamento nelle caratteristiche peculiari della fattispecie. Per i Testi- moni di EO, l'accettazione di una trasfusione di sangue integra una viola- zione grave della propria fede, equiparabile sotto il profilo dell'intensità del disvalore percepito all'abiura delle proprie convinzioni religiose. Tale aspetto
è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza penale, che ha qualificato la trasfusione coatta come reato di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p.
(Trib. Tivoli, sent. n. 1179/2020; Trib. Termini Imerese, sent. n. 465/2018).
La trasfusione imposta determina una lesione irreversibile dell'immagine che la persona ha di sé e della propria integrità morale, generando sentimenti di umiliazione, vergogna e disprezzo di sé che permangono nel tempo.
4.18. L'infusione di materiale ematico allogeno costituisce un'alterazione permanente della composizione biologica dell'organismo, per- cepita dal paziente come una contaminazione irreversibile del proprio corpo.
4.19. La trasfusione coatta lede simultaneamente più diritti fondamen- tali (autodeterminazione, libertà religiosa, integrità corporea, dignità), ciascu- no costituzionalmente e convenzionalmente garantito.
4.20. Nel caso di specie, non ritiene la Corte che ricorrano gli estremi per la pur richiesta personalizzazione in aumento del risarcimento, dovendosi
11 considerare che, se da un lato la paziente ha subito due trasfusioni, dall'altro, sono senz'altro significativi in senso contrario i seguenti fattori:
• Entità lieve del danno biologico psichico (6%);
• Assenza di conseguenze invalidanti gravi sulla vita quotidiana dell'appellante;
• Funzione compensativa (e non punitiva) del risarcimento del danno.
In particolare, elemento particolarmente significativo, ai fini della liquidazio- ne del danno da lesione del diritto di autodeterminazione subito dall'appellante, è costituito proprio dalla lieve entità del danno biologico psi- chico, accertato nella misura del 6% (cd. “micropermanente”), sol che si con- sideri che, come si evince dalle richiamate Tabelle del Tribunale di Milano, dal corposo campione ivi esaminato ai fini della indicazione delle somme li- quidabili a tal titolo “emerge come -in termini monetari- l'importo liquidato a titolo di danno all'autodeterminazione sia nella stragrande maggioranza dei casi sempre inferiore all'importo liquidato a titolo di danno alla salute, eccetto solo 7 sentenze sul campione di 102”, il che giustifica il riconoscimento dello stesso nella misura di € 23.260,00.
5. In conclusione, l'importo dovuto dalla all'appellante per il ristoro CP_2 del danno patrimoniale e non patrimoniale ammonta a complessivi €
38.850,00 così suddiviso:
• € 15.604,00 a titolo di danno biologico permanente (6%) e temporaneo, e a titolo di danno patrimoniale;
• € 23.260,00 a titolo di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
12 Sull'importo in questione, devalutato alla data del fatto (novembre 2012) e annualmente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente decisione, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta e, di seguito, fino al saldo.
6. Vanno riliquidate anche le spese del primo grado, in ragione del di- verso scaglione di riferimento e si liquidano come in dispositivo, con esclu- sione della fase istruttoria (non tenutasi) per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere all'appellante la maggior somma CP_2 complessiva di € 38.850,00, a titolo di danno biologico, danno patri- moniale e danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre in- teressi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (novembre
2012) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente deci- sione e, di seguito, fino al saldo;
Cont
2. condanna l' a rifondere all'appellante le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre € 545,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge quanto al primo grado e in €
6.946,00, oltre €1.165,50 per spese vive, nonché rimborso spese gene- rali ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 08/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IA RI BR RA S. MO
13 14