Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRESIDENZA
N. 54/2025 V.G.
Il Collegio previsto dall'art. 5 disp. att. cod. proc. civ. composto dai seguenti Magistrati
Presidente della Corte d'Appello dott. Roberto Carrelli Palombi
Procuratore Generale dott. Salvatore Cosentino
Presidente sezione lavoro dott.ssa Caterina Mainolfi;
letto il reclamo ex art. 15 disp. att. c.p.c. proposto dal dott. Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Andrisani e Maria Grazia Convertini e gli atti allegati, avverso il provvedimento del Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di
Taranto in data 4.12.2024, notificato a mezzo PEC in data 22.1.2025, con il quale veniva respinta la richiesta di conferma dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici formulata dallo stesso dott.
Parte 1
sentito il reclamante in camera di consiglio all'udienza tenutasi in data 02.04.2025;
osserva: il dott. Parte 1 ha depositato, unitamente al reclamo, la scheda per la valutazione della speciale competenza, prevista dal punto 1.2.1 recante "Valutazione della speciale competenza" del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Taranto, la Procura della Repubblica e gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, dalla quale risulta un punteggio complessivo dichiarato di 31,8; la scheda di valutazione allegata all'istanza di iscrizione all'Albo riportava invece un punteggio complessivo dichiarato di 25,2 e quindi inferiore a quello minimo di 30 previsto dal punto 1.2.1 del sopra citato protocollo, punteggio che determinava la mancata conferma dell'iscrizione all'albo; la ora rilevata differenza di punteggi tra le due schede deriva, come sostenuto dal reclamante, dall'omessa indicazione nell'istanza di iscrizione, per errore materiale, delle attività di cui alle lettere b), e) ed f) della scheda stessa;
il reclamante, in ragione della scheda corretta allegata al reclamo, risulta, quindi, in possesso del requisito della speciale competenza tecnica di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. come regolamentata dal protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto, non risultando ragionevole fare dipendere la mancata conferma da un errore materiale nella compilazione della scheda allegata all'istanza, errore tempestivamente emendato in sede di reclamo;
a ciò consegue l'accoglimento del reclamo con conseguente conferma nell'iscrizione del reclamante nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Taranto;
visto l'art. 15 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Parte 1 e dispone la conferma dell'iscrizione del Accoglie il reclamo proposto dal dott. professionista nell'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Taranto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al reclamante ed al Presidente del Tribunale di Taranto.
Lecce, 2 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Roberto Carrelli Palombi