Decreto cautelare 3 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2024, proposto da
Associazione Laghi di Sibari, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Gallo ed Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Cassano Allo Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via E. Cristofaro 57;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 25 luglio 2024 recante “ Acquisizione coattiva dell’impianto di potabilizzazione e della rete distributiva del complesso turistico dei Laghi di Sibari ”;
- dell’ordinanza n. 119 del 25 luglio 2024 recante in oggetto “ Sistema Idrico Integrato (S.I.I.). Acquisizione coattiva dell’impianto di potabilizzazione e della rete distributiva del complesso turistico dei Laghi di Sibari ”;
- ove occorrer possa e per quanto di ragione, delle deliberazioni C.C. n. 47 del 12 dicembre 2022 e n. 17 del 29 maggio 2023 ivi richiamate ma non conosciute;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Comune di Cassano allo Ionio e U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione ricorrente ha introdotto il predetto giudizio rappresentando, in fatto, che:
1.1. la Società Casa Bianca s.p.a., in data 13 gennaio 1974, ha presentato al Comune di Cassano allo Ionio un progetto di lottizzazione dell’area denominata Laghi di Sibari, che il Consiglio comunale ha poi approvato, con delibera n. 17 del 31 maggio 1974, unitamente allo schema di convenzione;
1.2. in data 24 aprile 1976, è stata stipulata tra la Casa Bianca s.p.a. ed il Comune la convenzione di lottizzazione, con cui la prima “ si obbligava all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a sue spese, espressamente escludendo l’obbligo del trasferimento all’ente locale dell’impianto di acquedotto, mentre la cessione al Comune delle aree su cui insistevano le altre opere di urbanizzazione sarebbe avvenuta con apposito atto pubblico, salva la costituzione di servitù di attraversamento relative agli impianti di urbanizzazione non di proprietà del Comune, quale appunto l’acquedotto ”;
1.3. con successivo atto notarile del 4 agosto 1987 è intervenuta la cessione delle aree interessate, “ con espressa esclusione, ancora una volta, dell’acquedotto ”;
1.4. con atto del 29 gennaio 1993, la citata società lottizzante ha trasferito alla ricorrente la proprietà dell’impianto di potabilizzazione e della rete distributiva all’Associazione Laghi di Sibari, la quale, da allora, ha sempre regolarmente provveduto alla sua manutenzione;
1.5. con ordinanza sindacale n. 3079 del 28 giugno 2021, è stato vietato l’uso dell’acqua potabile, disponendo che l’Associazione proprietaria degli impianti attivasse le procedure necessarie per rendere l’acqua destinata per uso potabile conforme ai valori di legge oltre che eseguire e comunicare i necessari controlli, “ obbligo cui l’Associazione puntualmente si conformava ”;
1.6. ciononostante, con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 25 luglio 2024 il Comune ha disposto l’acquisizione dell’impianto di potabilizzazione e della rete distributiva del complesso turistico dei Laghi di Sibari, dando mandato al Sindaco e ai responsabili delle aree competenti di adottare gli atti conseguenziali ed attuativi del deliberato;
1.7. il Sindaco, in esecuzione del mandato ricevuto, ha ordinato l’acquisizione coattiva dell’impianto di potabilizzazione e della rete distributiva del complesso turistico dei Laghi di Sibari ai sensi dell’art. 822 c.c., dell’art. 143 d. lgs. n. 152/2006, dell’art. 28 L. n.1150/1942, così come modificato dall’art. 8 L. n.765/1967, nonché ai fini della tutela dell’igiene e della salute pubblica ai sensi dell’art. 50 tuel, ordinando all’associazione ricorrente, in quanto inottemperante all’ordinanza sindacale n.3079 del 28 giugno 2021 citata, il rilascio dell’impianto di potabilizzazione, della rete di distribuzione e di altre opere annesse, consegnando i predetti impianti nello stato di fatto in cui si trovano, nel termine di quindici giorni.
2. La ricorrente è quindi insorta avverso la delibera della Giunta comunale ed avverso l’ordinanza sindacale, proponendo i seguenti motivi di diritto:
2.1. “ Incompetenza – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.42 d.lgs. n.267/2000 ”;
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.11 L. n.241/90 e dell’art.2946 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.28 L. n. 1150/1942 e dell’art.21-nonies L. n.241/90 – contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione ”;
2.3. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.822 – 824 c.c., dell’art.143 d.lgs. n.152/2006 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.42-bis T.U. espropri e dell’art.42 lett. l) TUEL – Sviamento ”;
2.4. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.50 TUEL – Difetto di istruttoria e di motivazione – Sviamento ”.
3. Le amministrazioni, ritualmente intimate, si sono costituite in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n.505 del 5 settembre 2024, è stata respinta la domanda di tutela interinale.
5. Dopo i rinvii rispettivamente concessi alle parti alle udienze pubbliche del 19 marzo e del 2 luglio 2025, per la pendenza fra le stesse di trattative per la soluzione bonaria della controversia, all’udienza pubblica del 5 novembre 2025, il Collegio, ai sensi dell’art.73, co.3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità per il difetto di giurisdizione di questo giudice e, all’esito, con ordinanza collegiale n.1842 del 6 novembre 2025, ha concesso termine alle parti per dedurre sul punto, fissando la data dell’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione del merito.
6. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria per dedurre in ordine alla questione rilevata d’ufficio, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
7.1. L’art. 143, comma 1, lett. a) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone che tale Tribunale conosce di " ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ".
7.2. Rispetto alla interpretazione di questa norma e, quindi, alla perimetrazione della giurisdizione del citato giudice speciale, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ il citato art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di competenze specialistiche) tutte le controversie che riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque pubbliche; secondo questa giurisprudenza, dunque, rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che direttamente incide sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; id. sent. 25 ottobre 2013, n. 24154; in questo senso, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552); alla stregua delle suddette coordinate ermeneutiche, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sussiste in quei casi, come quello all'esame, in cui siano impugnati provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione di tali opere ” (Tar Puglia-Lecce, II, 11 ottobre 2024, n.1080).
Si è pure rilevato che, stante l'ampiezza della previsione normativa, deve ritenersi che rientrino nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le “ controversie attinenti alle procedure espropriative per pubblica utilità che interferiscono in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche ”, con la precisazione che tale giurisdizione “ ricorre in ogni caso in cui l'atto impugnato, ancorché non emesso da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. Ne deriva che nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (si veda Cass. Sez. U. ord. 28/12/2018, n. 33656, quanto all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica). In tale ricostruzione, la giurisdizione del giudice specializzato è riconosciuta anche in caso di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. U. 03/04/2019, n. 9279)» (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37572) ” (Tar Emilia Romagna, I, 28 ottobre 2024, n.766).
7.3. In considerazione del riferito quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che la giurisdizione sulla controversia in esame appartenga alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Vengono, infatti, in rilievo provvedimenti di acquisizione di un acquedotto che, sul presupposto della natura demaniale dei beni considerati, interferiscono in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche, in quanto dichiaratamente funzionali all’esigenza di realizzare opere per rendere agibile l’acquedotto e potabile l’acqua per la popolazione residente.
8. Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta, secondo le regole e i termini dettati dall’art. 11 del codice sul processo amministrativo.
9. Quanto alle spese di lite, si ritiene che sussistano giusti motivi, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TU VA, Presidente FF
CO NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NT | TU VA |
IL SEGRETARIO