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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 2104 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata telematicamente Parte_1 insieme al ricorso in riassunzione, dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
E
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente insieme alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio riassunto, dagli avvocati
RT SI e ZI AN, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza pronunciata il
25.6.2024 e contraddistinta dal n. 17450/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza pronunciata in data
5.11.2021 dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro e contraddistinta dal n. 3536/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di rinvio e come da verbale dell'udienza del 29.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza cassante così riassume la pregressa vicenda processuale:
« 1.- aveva lavorato presso RAI – Radiotelevisione Italiana spa in virtù di plurimi Parte_1 contratti di lavoro autonomo dal 06/09/2002 al 31/05/2014, svolgendo mansioni giornalistiche. Deduceva la natura subordinata del rapporto di lavoro. Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo diritto alla qualifica di redattore ordinario o, in subordine, di programmista regista livello 1^ di cui al CCL
08/06/2000, la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle conseguenti
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differenze retributive. 2.- Instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Espletata una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva in parte il gravame interposto dalla , dichiarava Pt_1 sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura giornalistica dal
06/09/2002, condannava a riammettere in servizio l'appellante con qualifica e trattamento CP_1 economico-normativo di redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, che liquidava in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto».
Tanto premesso, il giudice di legittimità decidendo sui contrapposti ricorsi, respingeva quello proposta dalla così confermando la decisione della Corte territoriale Controparte_1 in punto di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e di condanna alla riammissione in servizio con qualifica e trattamento economico-normativo di redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità e, per contro, accoglieva quello interposto da , volto a dolersi dell'applicazione della tutela Parte_1 risarcitoria di cui all'art. 32 d.lgs. 183/2010, così cassando con rinvio la sentenza impugnata ed affermando il seguente principio di diritto: «nel caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al cospetto di un contratto stipulato dalle parti come formalmente di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime indennitario dettato dall'art. 32 L. n. 183/2010, bensì quello risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora».
riassume il giudizio di rinvio, reiterando la domanda volta a conseguire l'indennità Parte_1 di qualificazione professionale, e chiedendo, in applicazione del principio fissato dal giudice di legittimità, la condanna della datrice di lavoro «al pagamento in suo favore del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni maturate a far data dalla messa in mora del 10.6.2014, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, siano alla data di riammissione in servizio dell'8.10.2021 o comunque alla data di emissione della sentenza di secondo grado nella misura di euro 672.464,99 ovvero, in subordine, di euro 608.832,70 in entrambi i casi comprensivi di interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito alla data del presente ricorso oltre che all'accantonamento del TFR nella misura di euro 41.100,71 ovvero, in subordine, di euro
37.514,11». si costituisce nel giudizio di rinvio, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 della domanda avente ad oggetto l'indennità di qualificazione professionale e l'aliunde perceptum e percipiendum. Rassegna le seguenti conclusioni: «In via principale, nel merito, rigettare integralmente
l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, in sola applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 17450/2024, limitare, anche in via equitativa, l'entità dell'eventuale danno rivendicato dalla sig.ra in base alle considerazioni Pt_1 espresse nella presente memoria difensiva e, quindi, auspicabilmente con limitato riferimento al periodo dal 23.6.2014 al 31.5.2017 per un importo non superiore ad € 128.406,26 lordi o, comunque, a diversi periodi e importi, inferiori a quelli rivendicati dall'appellante, ritenuti di giustizia. Si chiede, in ogni caso, la restituzione integrale ovvero la compensazione delle somme corrisposte a titolo di indennità risarcitoria
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ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dei relativi accessori, per complessivi € 27.453,45 oltre interessi legali dal pagamento».
Ricostituito il contraddittorio in sede di rinvio, acquisti i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio ed inviate le parti alla riformulazione dei conteggi, all'udienza del 29.5.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da rinvio.
2. Il principio di diritto posto dall'ordinanza cassante impone al giudice del rinvio di determinare il danno patito dalla lavoratrice in misura pari alla retribuzioni maturate dalla costituzione in mora e sino al giorno dell'effettiva riammissione in servizio, che nella presente fattispecie è pacificamente avvenuta in data 8.10.2021 (cfr. pag. 55 ricorso in riassunzione e pag. 14 della memoria difensiva nel giudizio riassunto), mentre il giorno della costituzione in mora deve identificarsi nel 23.6.2014, ossia nel giorno in cui la datrice di lavoro ha ricevuto la missiva datata 10.6.2014, con la quale , premesso Parte_1 di aver prestato la propria opera dal 6.9.2002 al 31.5.2014 in forza di plurimi contratti formalmente definiti di lavoro autonomo, reclamava l'assunzione a tempo indeterminato dal 6.9.2002 e contestava l'interruzione in fatto del rapporto di lavoro, così in sostanza offrendo la propria prestazione lavorativa
(cfr. doc. 67 fasc. I grado ). Pt_1
La sentenza cassata, poi, con statuizione oramai coperta da giudicato, giacché la Corte Suprema di Cassazione ha respinto gli unici due motivi di ricorso proposti da Controparte_1 idonei a travolgerla (ossia quelli diretti a contestare la ritenuta subordinazione), ha affermato il diritto della lavoratrice alla qualifica e al trattamento economico e normativo di redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità.
La ricorrente in riassunzione sostiene che, in aggiunta a tale trattamento economico, ai fini del risarcimento del danno dovrebbe considerarsi anche quanto dovuto a tutolo di indennità di qualificazione professionale ex art 16 Accordo RAI-USIGRAI, alla quale (si sostiene) ella avrebbe avuto diritto (scilicet, se il suo rapporto di lavoro fosse stato correttamente qualificato sin dall'inizio) in ragione dei compiti svolti e della relativa qualificazione professionale acquisita.
.L'accezione di inammissibilità di siffatto petitum sollevata dalla datrice di lavoro non è condivisibile e quindi la pretesa deve essere scrutinata nel merito.
infatti, erra allorché assume la sussistenza di un giudicato Controparte_1 implicito circa la spettanza di detta indennità, perché, come peraltro riconosce la stessa resistente in riassunzione (cfr. in particolare pag. 10.17 e 21 della memoria difensiva relativa al presente giudizio), la
Corte d'Appello non ha affatto negato, per il periodo in cui il rapporto ha avuto concreta attuazione, il diritto della lavoratrice alla percezione di siffatto emolumento, essendosi limitata ad osservare, in chiara applicazione del c.d. principio dell'assorbimento, che «l'indennità di qualificazione professionale, voce in contestazione tra le parti sia in relazione alla discrezionalità nella valutazione che in relazione alla decorrenza, non incide sulle somme dovute», perché «queste infatti risultano complessivamente inferiori al trattamento economico percepito».
Allo stesso tempo, l'ordinanza cassante, come peraltro espressamente afferma la stessa
[...]
(cfr. pag. 10 della memoria difensiva nel giudizio riassunzione), non ha Controparte_1
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affatto «affermato quali voci patrimoniali di natura retributiva dovessero essere incluse nel calcolo del danno per lucro cessante, che invece è stato affidato alle comuni regole civilistiche» e tali comuni principi impongono di tenere conto di tutto il complessivo trattamento retributivo che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire se il rapporto di lavoro avesse avuto regolare attuazione.
Tanto premesso, l'indennità di qualificazione professionale è riconosciuta in favore dei «giornalisti professionisti che, utilizzando le tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale e che realizzino servizi radiofonici e/o televisivi, alla cui produzione partecipano in maniera diretta nella varie fasi», sicché i suoi fatti costitutivi sono: a) l'acquisizione di una specifica qualificazione professionale mediante l'utilizzo delle tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo;
b) l'avvenuta realizzazione di servizi radiofonici e/o televisivi con partecipazione in maniera diretta nelle varie fasi alla relativa produzione (Cass.
7.7.2015 n. 13964).
Detta indennità, poi, ai sensi dell'Accordo RAI-USIGRAI del 23.6.2009, cessa di essere corrisposta e viene mantenuta solo per i giornalisti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo (le parti, per quanto resti irrilevante nel presente giudizio, concordemente identificano nel 31.1.2010 tale momento temporale).
Tanto precisato, la sentenza di appello ha affermato, con accertamento non più contestabile in questa sede, che era giornalista professionista dal 1994 e che il rapporto di lavoro con Parte_1 la resistente in riassunzione doveva ritenersi esistente dal 6.9.2002, sicché non vi è dubbio che la lavoratrice, nella ricorrenza dei relativi fatti costitutivi, avrebbe avuto diritto a fruire dell'indennità in questione.
I precedenti gradi di giudizio hanno acclarato, con accertamenti in fatto qui non più controvertibili, che la ricorrente in riassunzione era stata «scritturata» per realizzare servizi filmati e/o collegamenti in diretta da inserire in ciascuna puntata della produzione televisiva La Vita in diretta e che la sua effettiva prestazione lavorativa consisteva «in collegamenti in diretta, servizi filmati ed interviste, soprattutto in Per_ materia di cronaca internazionale ( ad es. sull'incontro di e alla Casa Bianca ovvero di Per_1 CP_
a Mosca), “uscendo con la troupe” e raccogliendo i materiali necessari, che poi erano Per_1 assemblati dal montatore su sua indicazione, previa ricerca e selezione della documentazione e delle notizie utili e verifica delle fonti;
che a volte lanciava servizi cd. “chiusi”, realizzati da terzi ma attinenti all'oggetto del collegamento», così in sostanza svolgendo i compiti propri dell'inviato (cfr. pag. 13-14 della sentenza d'appello).
Allo stesso tempo, la sentenza d'appello ha affermato, anche qui con accertamento in fatto coperto da giudicato, che «non si limitava alla ricerca e raccolta della notizia ma provvedeva Parte_1 altresì ad elaborarla in una forma finale necessaria per la messa in onda» e « provvedeva, in piena autonomia, alla raccolta e al montaggio di notizie sugli argomenti che le erano stati assegnati».
Tanto è sufficiente per ritenere dimostrati sia l'utilizzo delle tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, sia la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi e sia la partecipazione diretta alle fasi della loro produzione.
La specifica qualificazione professionale, poi, ben si ricava in via presuntiva dalla natura dei servizi
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affidati alla lavoratrice (alcuni come visto inerenti di rilievo internazionale), dal rilevante lasso temporale in cui la prestazione è stata resa e dalla stessa condotta della datrice di lavoro, che, ha continuato a scritturare la giornalista per quasi dodici anni (segno evidente che la stessa RAI Radiotelevisione Italina
S.p.A. la riteneva capace e dotata di particolari competenze professionali nell'ambito dei servizi radiotelevisivi).
La tesi della resistente in riassunzione, per cui «la valutazione di tale secondo requisito (sclicet, della particolare qualificazione professionale) è prerogativa dell'Azienda che opera una propria discrezionale valutazione rispetto alla quale la Dott.ssa non può attribuirsi alcun arbitrario Pt_1 potere sostitutivo», ove anche la si ritenesse condivisibile in diritto, non porterebbe a negare l'accoglimento della pretesa avente ad oggetto l'indennità di qualificazione professionale, poiché il sopra evidenziato comportamento datoriale dimostra l'effettiva esistenza del contestato requisito anche sotto il profilo della positiva valutazione datoriale.
La tesi di , in ogni caso, è errata, poiché una siffatta esegesi della Controparte_1 clausola negoziale la renderebbe meramente potestativa e quindi nulla, non essendo in alcun modo specificati i criteri i base ai quali il datore di lavoro dovrebbe compiere siffatta valutazione discrezionale, che sarebbe quindi incensurabile.
Il risarcimento del danno spettante alla lavoratrice deve essere determinato includendovi anche l'indennità di qualificazione professionale.
3. L'importo complessivamente dovuto a tale titolo, dunque, deve essere determinato in complessivi € 394.674,16, secondo quanto computato nel primo conteggio depositato in data
30.4.2025 (c.d. conteggio con indennità di qualificazione professionale), che è rispettoso dei criteri sopra indicati (lasso temporale, trattamento economico del redattore con oltre 30 mesi di anzianità e spettanza dell'indennità di qualificazione professionale) e che non è contestato dalla resistente in riassunzione nel suo sviluppo logico matematico.
Il sopra riportato ammontare è già stato calcolato detraendovi, anche qui senza contestazione alcuna, la somma di € 27.453,45, corrisposta in esecuzione del capo cassato della sentenza di appello (e che la chiedeva restituirsi o in alternativa Controparte_1 detrarsi dal dovuto) e l'ulteriore importo di € 133.363,62 corrispondente a quanto percepito dalla lavoratrice nel periodo temporale qui rilevante, prestando la propria opera per altri datori di lavoro (c.d. aliunde perceptum).
Il complessivo importo di € 394.674,16, infine, dovrà essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli crediti, ossia dalla data di costituzione in mora della datrice di lavoro.
Non è, invece, vagliabile nel presente giudizio di rinvio il capo di domanda avente ad oggetto l'accantonamento del TFR, trattandosi di petitum espressamente disatteso dal giudice dell'appello (si legge in sentenza, alla pag. 18, «il calcolo del TFR pur essendo stato chiesto dalla giornalista come sostenuto dal CTP, non figura tra le somme indicate nel conteggio di parte.
Pertanto non si è provveduto al calcolo»), la cui statuizione sul punto non è stata investita dal
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ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione e quelle del presente di rinvio seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a statuire su quelle del primo e del secondo grado, che già il giudice d'appello ha liquidato in favore della , poiché tale ultima regolamentazione deve Pt_1 ritenersi coperta da giudicato siccome non impugnata, in applicazione del principio (valevole anche nel presente rinvio) per cui l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass.
19.12.2024 n. 33412).
P.Q.M.
La Corte decidendo quale giudice del rinvio così provvede:
A) condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 394.674,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli crediti;
B) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00 e quelle del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 10.500,00, il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 29.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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