Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20614 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PACIFICO PASQUALE presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso l'avv. PAOLA PISCOPO e l'avv. TROFA DANIELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con la resistente in ISCHIA il
08/12/1991; che dal matrimonio erano nati due figli: del 09/06/1998, e Per_1
, del 26/07/1995; Per_2
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi al comportamento gravemente colpevole del coniuge, il quale mostrava totale indifferenza nei confronti della moglie, rifiutandosi di collaborare nelle normali e correnti esigenze familiari, sottoponendo finanche la moglie ad un continuo ed offensivo controllo al limite del persecutorio;
di lavorare come dipendente part time, con mansioni di operaia, presso una lavanderia;
di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, sita in Ischia;
che il marito, invece, era pensionato e percettore di regolare indennità di pensione;
che i figli erano economicamente indipendenti;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza la corresponsione di alcun assegno di mantenimento né in suo favore né in favore dei figli, attesa l'autosufficienza economica.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione, in via esclusiva, della casa coniugale.
Si costituiva tardivamente il resistente non opponendosi alla domanda di separazione e deduceva: di essere invalido al 100% a causa delle patologie di cui è affetto, percependo una indennità di accompagnamento;
di essersi adoperato nella ricerca di una nuova abitazione;
che la ricerca risultava difficile a causa della sua grave invalidità, in quanto non tutte le soluzioni abitative erano idonee;
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Ciò premesso concludeva chiedendo: la separazione personale dei coniugi, senza la corresponsione di alcun mantenimento tra gli stessi, in quanto economicamente autosufficienti. Chiedeva, inoltre, di non assegnare la casa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
in subordine, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in quanto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
All'udienza del 14.01.2025 il giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Infine, invitava i difensori alla discussione orale e all'esito rimetteva la causa in decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., senza addebito (non essendo stata avanzata alcuna domanda).
In via preliminare, va osservato che le domande avanzate dal convenuto sono inammissibili in quanto il convenuto si è costituito solamente in data 13/01/2025 e, pertanto, tardivamente rispetto a quando indicato con il decreto di fissazione.
L'inammissibilità tempestivamente eccepita dall'attore, ma in ogni caso rilevabile anche d'ufficio, esonera da ogni ulteriore valutazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c., nonché dell'art. 167 c.p.c.,
l'intempestiva costituzione in giudizio del convenuto, il quale con la
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propria comparsa si costituisce oltre il termine assegnato dal giudice comporta la decadenza della stessa di presentare le eccezioni processuali e di merito nonché le domande riconvenzionali.
In ogni caso, anche nel merito, sia la domande di assegnazione della ex casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, avanzata da quest'ultima sia la simmetrica domanda proposta dal marito vanno rigettate perché, non essendovi figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, manca il presupposto normativo del provvedimento de quo, diretto a tutelare l' interesse della prole a conservare l'habitat domestico e non già le esigenze dei coniugi.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 10/03/1969 e nato a [...] il CP_1
06/09/1963;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISCHIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 82, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
c) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/01/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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