TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/08/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 318/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di RG. 318/2017 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti nella loro qualità di fideiussori della Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. rappresentati e difesi dell'avv.to Mario Ivan Esposito, giusta procura CP_1 P.IVA_1 ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito in Napoli alla via Monte di Dio n. 4;
Parte opponente contro
(P.I. ), quale incorporante per Controparte_2 P.IVA_2 fusione della (già in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., nonché nella qualità di procuratrice, in virtù di procura del 31.08.2018 a rogito del CP_5 notaio dott. n. Atlante repertorio n. 57298, Racc. 29003, di Controparte_6
( ), successore della rappresentate e P.IVA_3 Controparte_2 difese dall'avv.to Caterina Alfano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 28; Parte opposta
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
• in via preliminare sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
• dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1644/2016 per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e art. 50 T.U.B., e per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti;
• accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli att. 1248, 1346, 2697 e 1418 c.c. dei contratti ex adverso prodotti essendo carenti degli elementi essenziali e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
• dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali, delle provvigioni delle cms trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate per tutta la durata dei rapporti bancari e ogni illegittimo addebito applicato in danno del debitore principale;
• accertare e dichiarare la violazione della convenuta delle regole di correttezza e CP_2 buona fede nella esecuzione dei vari rapporti di c/c;
• in caso di sua conferma, ricalcolare mediante nomina di C.t.u. l'esatto ammontare della somma dovuta;
• accertare e dichiarare l'inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate;
• in via riconvenzionale accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale Rischi e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificare in via equitativa;
• condannarsi parte opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del difensore antistatario;
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
• in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
• nel merito rigettare l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte, in quanto inammissibili e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio;
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
ed tutti nella loro qualità di fideiussori della C.F. Pt_3 Parte_4 CP_1
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1644/2016, reso in P.IVA_1 data 18.11.2016, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva loro, nei limiti d'importo della fideiussione da ciascuno prestata, il pagamento, in solido tra loro, in favore dell'opposta della somma di €. 86.080,48 per scoperto su contratto di Controparte_2 conto corrente n. 9604,31, di €. 53.492,41 in forza di quattro ricevute bancarie, di
€. 167.965,53 per scoperto sul contratto di conto corrente n. 12784,47 e di €. 190.013,39 per scoperto su conto corrente n. 13366, per complessivi €. 497.551,81, oltre interessi e spese anche della procedura monitoria. Con tale opposizione i ricorrenti contestavano la pretesa creditoria azionata dalla convenuta eccependo, in via preliminare, la legittimazione ad agire per carenza di interesse essendo CP_2 stata la ammessa al passivo nel Fallimento della debitrice principale la CP_2 Parte_5
(dichiarata fallita con sentenza n. 75/2014).
Deducevano, poi, la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed illiquidità del credito, per carenza di prova scritta e inidoneità della documentazione prodotta dalla opposta ai fini dell'emissione del decreto.
Nel merito, poi, eccepivano, l'applicazione di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto bimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni illegittime;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, la mancata pattuizione dei c.d. “giorni valuta”, l'applicazione di un T.E.G. superiore alla tollerabilità, la “illegittima segnalazione in Centrale Rischi”, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la violazione della buona fede contrattuale e, da ultimo, l'usurarietà dei tassi applicati. Per tali ragioni chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, una volta accertate le nullità rilevate, il ricalcolo di quanto effettivamente dovuto;
chiedevano, inoltre, ordinarsi la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate inoltre, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di obblighi di garanzia dei fideiussori in ragione della nullità dei conti correnti oggetto di causa, il ricalcolo del saldo dare-avere effettivo, epurato dalle dedotte illegittimità, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché, infine, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la opposta, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., la quale deducendo la totale infondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposizione proposta ne chiedeva la reiezione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo condannarsi parte opponente al pagamento della somma ingiunta.
pagina 3 di 8 All'udienza il 21.03.2018 parte opponente domandava concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Con ordinanza del 02/04/2019, il precedente Istruttore rilevava l'insussistenza dei gravi motivi che, ex art. 649 c.p.c. legittimavano la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, valorizzando, a tal fine, la circostanza che le eccezioni di parte opponente non erano apparse tali da contrastare validamente l'assunto di controparte, evidenziando, inoltre come la Banca opposta conservava interesse ad agire nei confronti dei garanti atteso che l'ammissione del credito al passivo non equivaleva a soddisfazione esaustiva della pretesa creditoria.
Nel termine di cui all'art. 183, co.VI, i cui termini erano stati concessi con il provvedimento precitato, momento ultimo nel quale precisare o modificare le domande le eccezioni e le conclusioni già proposte, parte opponente non depositava alcuna memoria e così anche per le conclusionali e repliche.
il procedimento, per l'effetto, perveniva all'udienza del 02.10.2020, ove lo scrivente Istruttore, dando atto del mancato invio della nota telematica di trattazione per parte opponente – invero non può comunicata nel residuo corso del procedimento – dopo alcuni rinvii, anche per carico del ruolo, il procedimento perveniva all'udienza del 15.05.2025, l'odierno giudicante tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali oltre ulteriori venti per le repliche;
di detti termini, peraltro, si giovava, unicamente, parte opposta.
∗∗∗
Occorre, innanzitutto, ricordare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente, resta a carico del creditore- opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, laddove rimane a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, n. 12622/2010; Cass. SS.UU. n. 7448/1993). Pertanto, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. grava sulla banca opposta l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria secondo le regole ordinarie, mediante la produzione del titolo contrattuale da cui derivano le obbligazioni a carico del cliente e l'estratto conto integrale del rapporto in cui risultano annotate tutte le operazioni in dare e in avere, senza soluzione di continuità dalla apertura alla chiusura e senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. (ex plurimis, Corte di Cassazione sez. civ. n. 23974/2010; di recente Sez. 6 - 1, pagina 4 di 8 Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017). Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha adeguatamente dato prova del proprio credito depositando i contratti di conto corrente oggetto del procedimento monitorio nonché gli estratti conto integrali. A fronte della prova dell'obbligazione e della esatta quantificazione del credito, emergente dalla prova documentale esibita dall'opposta (neppure contestata analiticamente) gli opponenti hanno avanzato solo generiche contestazioni:
- sia con il proprio atto di opposizione
- che, invero, anche nel corso del giudizio, non avendo depositato le memorie di legge (nemmeno la prima, sede processuale, ove, invero, avrebbero potuto specificare la propria domanda processuale),
- non avendo, infine, supportato il proprio atto di opposizione con documentazione a sostegno.
D'altronde, l'evidente genericità delle censure articolate nell'atto di opposizione non può nemmeno essere superata dal deposito della perizia econometrica (peraltro anche contestata dalla Banca opposta), posto che, a ben vedere, la stessa è del tutto priva di giuridica riferibilità alle censure come articolare nell'atto introduttivo che, in virtù della sua generica allegazione, non consente affatto di comprendere, compiutamente, quali siano, in concreto, le specifiche censure ivi articolate, risolvendosi in una mera elencazione acritica. La Suprema Corte, al riguardo, secondo un orientamento consolidato, ha dato rilevanza al detto comportamento in ipotesi di pregresso raggiungimento della prova del credito da parte della Banca, ritenendo che l'opponente debba formulare contestazioni specifiche e che sia onere dell'opponente-convenuto di prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Di recente, la detta Corte (con sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597) ha statuito, infatti, che "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un' allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.".
In assenza della detta prova specifica deve, conseguentemente, ritenersi raggiunta la prova definitiva del credito così come dedotto nel ricorso monitorio.
Nello specifico – e per quanto occorrer possa – deve ritenersi comunque anche infondata la contestazione in tema di superamento del tasso soglia usura. Occorre premettere che, a differenza di quanto affermato da parte opponente e dal suo perito, la c.m.s. non può rientrare nel calcolo del tasso da confrontare con il tasso soglia, posto che la Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303), ha stabilito che "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, pagina 5 di 8 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
Le risultanze della perizia di parte – che comunque, a priori, non si sottraggono alle censure in premessa rilevate e relative al difetto di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento dell'atto di opposizione –, in tema di superamento del tasso soglia usura, risultano viziate da uno scorretto metodo di calcolo del T.E.G. da confrontare con il tasso soglia e sono, pertanto, inattendibili, prevedendo la somma tra il tasso debitore applicato e la c.m.s. Il calcolo del T.E.G. effettuato dal perito di parte opponente è metodologicamente scorretto e, dunque, inattendibile. La doglianza, pertanto, è infondata, e un'eventuale c.t.u. – oltretutto nemmeno richiesta, tenuto conto dell'omesso deposito della II memoria ex art. 183 c.p.c. – in tal senso avrebbe avuto natura esplorativa e sostitutiva degli oneri di allegazione e prova di parte opponente.
Da ultimo, non risulta provata nemmeno la illegittima segnalazione in Centrale Rischi, né risultano allegati i generici danni morali e patrimoniali che sarebbero derivati a parte opponente da tale asserita illegittima segnalazione, così come non viene allegata né specificata la generica contestazione della responsabilità della per violazione della buona fede contrattuale e sui CP_2 danni che tale asserito comportamento avrebbe provocato.
Per quanto poi attiene alla fideiussione, occorre, in primo luogo, precisare come costoro non abbiano mosso censura specifica alcuna, se non “di riflesso”, ovvero censurando la debenza dell'importo come dovuto dalla debitrice principale e che, pertanto, soggiace alle considerazioni in fatto ed in diritto sopra ampiamente illustrate. Sennonché, a fini chiarificatori si precisa inoltre come i garanti/opponenti abbiano sottoscritto una garanzia che prevede il pagamento “immediatamente” “ a semplice richiesta” e “ anche in caso di opposizione del debitore” sulla base delle risultanze contabili della Banca, riconoscendo espressamente il carattere autonomo della garanzia nella fideiussione del 27.06.2005; la stessa è adeguatamente provata e, non essendo nulli i rapporti principali e permanendo un credito della banca, la stessa può essere legittimamente fatta valere dall'opposta. A questo punto, il nodo essenziale della decisione rispetto alle ulteriori eccezioni formulate da parte opponente attiene alla qualificazione giuridica del rapporto di garanzia intercorrente tra gli opponenti e l'opposta, dovendosi valutare, in particolare, se lo stesso possa o meno essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, come sostenuto dalla banca opposta. pagina 6 di 8 Nel contratto stipulato tra , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Contr
e si legge: “la presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni, Parte_4 art. 7 il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Premessa necessaria è che la qualificazione del contratto operata dalle parti non è dato vincolante per il corretto inquadramento giuridico della garanzia oggetto del giudizio. Per costante giurisprudenza, infatti, la presenza nel contratto di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” è indice – seppur non prova – dell'autonomia della garanzia prestata rispetto al credito principale. A tal fine è stato stabilito come “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Appare, pertanto, necessario operare una valutazione complessiva del contratto stipulato tra le parti per verificare se sussistano elementi di accessorietà o meno rispetto al credito principale garantito. A tal fine, deve, innanzitutto rilevarsi che nel suddetto contratto si legge “Art. 9). Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore.” Ciò, pertanto, in uno al contenuto letterale delle fideiussioni rilasciate – ed al netto dell'infondatezza delle censure di merito, come ampiamente sopra esposto – contribuisce a qualificare le fideiussioni rilasciate conformemente a quanto sopra chiarito (intese, pertanto, quale contratto autonomo di garanzia), circostanza che, conclusivamente, avrebbe anche precluso agli opponenti di articolare le censure che avrebbe potuto articolare, unicamente, la debitrice principale, non parte del presente giudizio.
Va, infine e tuttavia, rigettata la richiesta di parte opponente di condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., difettando il presupposto della soccombenza dell'opposta e, comunque, la prova del danno subito.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione risultano infondati e non provati e la stessa, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 – come modificato dal DM 147/2022 – applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, avuto riguardo al valore della controversia, come dichiarato (indeterminabile), tenuto conto della complessità bassa e senza computare l'attività istruttoria, giacché non tenutasi.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta, nonché le ulteriori domande ad essa connesse e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1644/2016 emesso in data 18.11.2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. condanna , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a corrispondere, in solido tra di loro, in favore dell'opposta in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come per legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di RG. 318/2017 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti nella loro qualità di fideiussori della Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. rappresentati e difesi dell'avv.to Mario Ivan Esposito, giusta procura CP_1 P.IVA_1 ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito in Napoli alla via Monte di Dio n. 4;
Parte opponente contro
(P.I. ), quale incorporante per Controparte_2 P.IVA_2 fusione della (già in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., nonché nella qualità di procuratrice, in virtù di procura del 31.08.2018 a rogito del CP_5 notaio dott. n. Atlante repertorio n. 57298, Racc. 29003, di Controparte_6
( ), successore della rappresentate e P.IVA_3 Controparte_2 difese dall'avv.to Caterina Alfano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 28; Parte opposta
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
• in via preliminare sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
• dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1644/2016 per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e art. 50 T.U.B., e per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti;
• accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli att. 1248, 1346, 2697 e 1418 c.c. dei contratti ex adverso prodotti essendo carenti degli elementi essenziali e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
• dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali, delle provvigioni delle cms trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate per tutta la durata dei rapporti bancari e ogni illegittimo addebito applicato in danno del debitore principale;
• accertare e dichiarare la violazione della convenuta delle regole di correttezza e CP_2 buona fede nella esecuzione dei vari rapporti di c/c;
• in caso di sua conferma, ricalcolare mediante nomina di C.t.u. l'esatto ammontare della somma dovuta;
• accertare e dichiarare l'inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate;
• in via riconvenzionale accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale Rischi e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificare in via equitativa;
• condannarsi parte opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del difensore antistatario;
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
• in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
• nel merito rigettare l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte, in quanto inammissibili e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio;
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
ed tutti nella loro qualità di fideiussori della C.F. Pt_3 Parte_4 CP_1
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1644/2016, reso in P.IVA_1 data 18.11.2016, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva loro, nei limiti d'importo della fideiussione da ciascuno prestata, il pagamento, in solido tra loro, in favore dell'opposta della somma di €. 86.080,48 per scoperto su contratto di Controparte_2 conto corrente n. 9604,31, di €. 53.492,41 in forza di quattro ricevute bancarie, di
€. 167.965,53 per scoperto sul contratto di conto corrente n. 12784,47 e di €. 190.013,39 per scoperto su conto corrente n. 13366, per complessivi €. 497.551,81, oltre interessi e spese anche della procedura monitoria. Con tale opposizione i ricorrenti contestavano la pretesa creditoria azionata dalla convenuta eccependo, in via preliminare, la legittimazione ad agire per carenza di interesse essendo CP_2 stata la ammessa al passivo nel Fallimento della debitrice principale la CP_2 Parte_5
(dichiarata fallita con sentenza n. 75/2014).
Deducevano, poi, la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed illiquidità del credito, per carenza di prova scritta e inidoneità della documentazione prodotta dalla opposta ai fini dell'emissione del decreto.
Nel merito, poi, eccepivano, l'applicazione di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto bimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni illegittime;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, la mancata pattuizione dei c.d. “giorni valuta”, l'applicazione di un T.E.G. superiore alla tollerabilità, la “illegittima segnalazione in Centrale Rischi”, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la violazione della buona fede contrattuale e, da ultimo, l'usurarietà dei tassi applicati. Per tali ragioni chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, una volta accertate le nullità rilevate, il ricalcolo di quanto effettivamente dovuto;
chiedevano, inoltre, ordinarsi la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate inoltre, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di obblighi di garanzia dei fideiussori in ragione della nullità dei conti correnti oggetto di causa, il ricalcolo del saldo dare-avere effettivo, epurato dalle dedotte illegittimità, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché, infine, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la opposta, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., la quale deducendo la totale infondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposizione proposta ne chiedeva la reiezione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo condannarsi parte opponente al pagamento della somma ingiunta.
pagina 3 di 8 All'udienza il 21.03.2018 parte opponente domandava concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Con ordinanza del 02/04/2019, il precedente Istruttore rilevava l'insussistenza dei gravi motivi che, ex art. 649 c.p.c. legittimavano la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, valorizzando, a tal fine, la circostanza che le eccezioni di parte opponente non erano apparse tali da contrastare validamente l'assunto di controparte, evidenziando, inoltre come la Banca opposta conservava interesse ad agire nei confronti dei garanti atteso che l'ammissione del credito al passivo non equivaleva a soddisfazione esaustiva della pretesa creditoria.
Nel termine di cui all'art. 183, co.VI, i cui termini erano stati concessi con il provvedimento precitato, momento ultimo nel quale precisare o modificare le domande le eccezioni e le conclusioni già proposte, parte opponente non depositava alcuna memoria e così anche per le conclusionali e repliche.
il procedimento, per l'effetto, perveniva all'udienza del 02.10.2020, ove lo scrivente Istruttore, dando atto del mancato invio della nota telematica di trattazione per parte opponente – invero non può comunicata nel residuo corso del procedimento – dopo alcuni rinvii, anche per carico del ruolo, il procedimento perveniva all'udienza del 15.05.2025, l'odierno giudicante tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali oltre ulteriori venti per le repliche;
di detti termini, peraltro, si giovava, unicamente, parte opposta.
∗∗∗
Occorre, innanzitutto, ricordare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente, resta a carico del creditore- opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, laddove rimane a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, n. 12622/2010; Cass. SS.UU. n. 7448/1993). Pertanto, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. grava sulla banca opposta l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria secondo le regole ordinarie, mediante la produzione del titolo contrattuale da cui derivano le obbligazioni a carico del cliente e l'estratto conto integrale del rapporto in cui risultano annotate tutte le operazioni in dare e in avere, senza soluzione di continuità dalla apertura alla chiusura e senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. (ex plurimis, Corte di Cassazione sez. civ. n. 23974/2010; di recente Sez. 6 - 1, pagina 4 di 8 Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017). Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha adeguatamente dato prova del proprio credito depositando i contratti di conto corrente oggetto del procedimento monitorio nonché gli estratti conto integrali. A fronte della prova dell'obbligazione e della esatta quantificazione del credito, emergente dalla prova documentale esibita dall'opposta (neppure contestata analiticamente) gli opponenti hanno avanzato solo generiche contestazioni:
- sia con il proprio atto di opposizione
- che, invero, anche nel corso del giudizio, non avendo depositato le memorie di legge (nemmeno la prima, sede processuale, ove, invero, avrebbero potuto specificare la propria domanda processuale),
- non avendo, infine, supportato il proprio atto di opposizione con documentazione a sostegno.
D'altronde, l'evidente genericità delle censure articolate nell'atto di opposizione non può nemmeno essere superata dal deposito della perizia econometrica (peraltro anche contestata dalla Banca opposta), posto che, a ben vedere, la stessa è del tutto priva di giuridica riferibilità alle censure come articolare nell'atto introduttivo che, in virtù della sua generica allegazione, non consente affatto di comprendere, compiutamente, quali siano, in concreto, le specifiche censure ivi articolate, risolvendosi in una mera elencazione acritica. La Suprema Corte, al riguardo, secondo un orientamento consolidato, ha dato rilevanza al detto comportamento in ipotesi di pregresso raggiungimento della prova del credito da parte della Banca, ritenendo che l'opponente debba formulare contestazioni specifiche e che sia onere dell'opponente-convenuto di prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Di recente, la detta Corte (con sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597) ha statuito, infatti, che "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un' allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.".
In assenza della detta prova specifica deve, conseguentemente, ritenersi raggiunta la prova definitiva del credito così come dedotto nel ricorso monitorio.
Nello specifico – e per quanto occorrer possa – deve ritenersi comunque anche infondata la contestazione in tema di superamento del tasso soglia usura. Occorre premettere che, a differenza di quanto affermato da parte opponente e dal suo perito, la c.m.s. non può rientrare nel calcolo del tasso da confrontare con il tasso soglia, posto che la Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303), ha stabilito che "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, pagina 5 di 8 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
Le risultanze della perizia di parte – che comunque, a priori, non si sottraggono alle censure in premessa rilevate e relative al difetto di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento dell'atto di opposizione –, in tema di superamento del tasso soglia usura, risultano viziate da uno scorretto metodo di calcolo del T.E.G. da confrontare con il tasso soglia e sono, pertanto, inattendibili, prevedendo la somma tra il tasso debitore applicato e la c.m.s. Il calcolo del T.E.G. effettuato dal perito di parte opponente è metodologicamente scorretto e, dunque, inattendibile. La doglianza, pertanto, è infondata, e un'eventuale c.t.u. – oltretutto nemmeno richiesta, tenuto conto dell'omesso deposito della II memoria ex art. 183 c.p.c. – in tal senso avrebbe avuto natura esplorativa e sostitutiva degli oneri di allegazione e prova di parte opponente.
Da ultimo, non risulta provata nemmeno la illegittima segnalazione in Centrale Rischi, né risultano allegati i generici danni morali e patrimoniali che sarebbero derivati a parte opponente da tale asserita illegittima segnalazione, così come non viene allegata né specificata la generica contestazione della responsabilità della per violazione della buona fede contrattuale e sui CP_2 danni che tale asserito comportamento avrebbe provocato.
Per quanto poi attiene alla fideiussione, occorre, in primo luogo, precisare come costoro non abbiano mosso censura specifica alcuna, se non “di riflesso”, ovvero censurando la debenza dell'importo come dovuto dalla debitrice principale e che, pertanto, soggiace alle considerazioni in fatto ed in diritto sopra ampiamente illustrate. Sennonché, a fini chiarificatori si precisa inoltre come i garanti/opponenti abbiano sottoscritto una garanzia che prevede il pagamento “immediatamente” “ a semplice richiesta” e “ anche in caso di opposizione del debitore” sulla base delle risultanze contabili della Banca, riconoscendo espressamente il carattere autonomo della garanzia nella fideiussione del 27.06.2005; la stessa è adeguatamente provata e, non essendo nulli i rapporti principali e permanendo un credito della banca, la stessa può essere legittimamente fatta valere dall'opposta. A questo punto, il nodo essenziale della decisione rispetto alle ulteriori eccezioni formulate da parte opponente attiene alla qualificazione giuridica del rapporto di garanzia intercorrente tra gli opponenti e l'opposta, dovendosi valutare, in particolare, se lo stesso possa o meno essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, come sostenuto dalla banca opposta. pagina 6 di 8 Nel contratto stipulato tra , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Contr
e si legge: “la presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni, Parte_4 art. 7 il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Premessa necessaria è che la qualificazione del contratto operata dalle parti non è dato vincolante per il corretto inquadramento giuridico della garanzia oggetto del giudizio. Per costante giurisprudenza, infatti, la presenza nel contratto di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” è indice – seppur non prova – dell'autonomia della garanzia prestata rispetto al credito principale. A tal fine è stato stabilito come “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Appare, pertanto, necessario operare una valutazione complessiva del contratto stipulato tra le parti per verificare se sussistano elementi di accessorietà o meno rispetto al credito principale garantito. A tal fine, deve, innanzitutto rilevarsi che nel suddetto contratto si legge “Art. 9). Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore.” Ciò, pertanto, in uno al contenuto letterale delle fideiussioni rilasciate – ed al netto dell'infondatezza delle censure di merito, come ampiamente sopra esposto – contribuisce a qualificare le fideiussioni rilasciate conformemente a quanto sopra chiarito (intese, pertanto, quale contratto autonomo di garanzia), circostanza che, conclusivamente, avrebbe anche precluso agli opponenti di articolare le censure che avrebbe potuto articolare, unicamente, la debitrice principale, non parte del presente giudizio.
Va, infine e tuttavia, rigettata la richiesta di parte opponente di condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., difettando il presupposto della soccombenza dell'opposta e, comunque, la prova del danno subito.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione risultano infondati e non provati e la stessa, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 – come modificato dal DM 147/2022 – applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, avuto riguardo al valore della controversia, come dichiarato (indeterminabile), tenuto conto della complessità bassa e senza computare l'attività istruttoria, giacché non tenutasi.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta, nonché le ulteriori domande ad essa connesse e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1644/2016 emesso in data 18.11.2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. condanna , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a corrispondere, in solido tra di loro, in favore dell'opposta in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come per legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 8 di 8