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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Gabriella Bravi, che lo rappresenta e difende nella duplice qualità di
Amministratore di Sostegno - come da decreto di nomina n.5125/2023 Proc. n. 1064/2023 V.G. Tribunale di
Cremona (Giudice dott.ssa Cantatore) – ed in forza di specifica autorizzazione a stare in giudizio personalmente del 20.02.2024 (Giudice dott.ssa Fattori), allegata in calce al ricorso, elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nata a COLOGNO MONZESE (MI) il 21/03/1963, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Manini Gianluca, elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 agosto 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Milano in data 27.12.1986 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Milano – anno 1987, Reg 03, N. 0022, Parte II, Serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo – anno 1987, N. 3, Parte II, Serie B) con
[...]
, dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato con verbale di separazione consensuale CP_1 del 14.03.1996 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 2.04.1996, dando peraltro atto di essere attualmente sottoposto alla misura della amministrazione di sostegno e di essere collocato in una RSD, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza altre statuizioni.
Con memoria di costituzione si costituita che aderiva alla pronuncia sullo status, senza CP_1 avanzare alcuna altra richiesta.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 febbraio 2025, per parte attrice era presente solo l'Amministratore di Sostegno Avv. Bravi che dava preliminarmente atto che il signor ha Pt_1 una patologia psichiatrica certificata per cui è ricoverato da lungo tempo presso una struttura a San Bassano
(Cremona), da cui esce solo qualche volta con l'assistenza, essendo comunque un soggetto disturbante e affaticandosi molto dal punto di vista fisico. Per tali motivi aveva ritenuto non opportuno, con anche i professionisti della struttura, farlo venire in udienza. Evidenziava comunque come lo stesso fosse dotato di piena capacità comunque di comprendere il presente procedimento e anzi sia stato lui a volere proporre la domanda di divorzio. Rappresentava quindi la volontà piena e integra del sig di voler andare avanti nel presente Pt_1 Contr procedimento con la richiesta di divorzio;
a tal fine il giudice Tutelare aveva autorizzato l' a proporre la domanda e a stare personalmente in giudizio giusta autorizzazione del 20.02.2024 del GT di Cremona dott.ssa
Fattori (in atti).
Il Giudice delegato, dato atto, accertata la volontà di parte attrice di procedere allo scioglimento dell'unione matrimoniale, procedeva a sentire la signora la quale così dichiarava:” anche io voglio il divorzio. Ci CP_1 siamo separati tanti anni fa. Io sono anni che non vedo né sento mio marito. So che è ricoverato e che sta male.
Io lavoro presso l'istituto Gonzaga per conto di un'azienda e mi occupo di mensa. Io vivo a Milano via Jan
Sibelius n. 14. Non ho domande da avanzare e voglio lo scioglimento del matrimonio. ”
Il Giudice delegato invitava, quindi, i difensori ad interloquire in ordine alle domande.
I difensori delle parti si riportavano alla domanda e chiedevano la pronuncia di divorzio, senza avanzare alcuna pretesa economica e senza la richiesta di provvedimenti temporanei, dando altresì atto di non aver articolato istanze istruttorie.
pagina 2 di 4 Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze su cui le parti non insistevano e comunque inutili. Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione. Le parti chiedevano la pronuncia di divorzio con rimessione subito degli atti al Collegio per la pronuncia sullo status. Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti emerge che le parti e hanno celebrato matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario a Milano in data 27.12.1986 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Milano – anno 1987, Reg 03, N. 0022, Parte II, Serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo – anno 1987, N. 3, Parte II, Serie B).
Dalla loro unione non sono nati figli. Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 14.03.1996 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 2.04.1996.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nessuna altra statuizione va emessa, in assenza di istanze.
Le spese di lite
Le spese di lite attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e stante la convergenza delle domande devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Milano in data 27.12.1986 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Milano – anno 1987, Reg 03, N. 0022, Parte II, Serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo – anno 1987, N. 3, Parte II, Serie B).
2) COMPENSA le spese di lite;
pagina 3 di 4 3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Peschiera Borromeo affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Gabriella Bravi, che lo rappresenta e difende nella duplice qualità di
Amministratore di Sostegno - come da decreto di nomina n.5125/2023 Proc. n. 1064/2023 V.G. Tribunale di
Cremona (Giudice dott.ssa Cantatore) – ed in forza di specifica autorizzazione a stare in giudizio personalmente del 20.02.2024 (Giudice dott.ssa Fattori), allegata in calce al ricorso, elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nata a COLOGNO MONZESE (MI) il 21/03/1963, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Manini Gianluca, elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 agosto 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Milano in data 27.12.1986 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Milano – anno 1987, Reg 03, N. 0022, Parte II, Serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo – anno 1987, N. 3, Parte II, Serie B) con
[...]
, dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato con verbale di separazione consensuale CP_1 del 14.03.1996 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 2.04.1996, dando peraltro atto di essere attualmente sottoposto alla misura della amministrazione di sostegno e di essere collocato in una RSD, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza altre statuizioni.
Con memoria di costituzione si costituita che aderiva alla pronuncia sullo status, senza CP_1 avanzare alcuna altra richiesta.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 febbraio 2025, per parte attrice era presente solo l'Amministratore di Sostegno Avv. Bravi che dava preliminarmente atto che il signor ha Pt_1 una patologia psichiatrica certificata per cui è ricoverato da lungo tempo presso una struttura a San Bassano
(Cremona), da cui esce solo qualche volta con l'assistenza, essendo comunque un soggetto disturbante e affaticandosi molto dal punto di vista fisico. Per tali motivi aveva ritenuto non opportuno, con anche i professionisti della struttura, farlo venire in udienza. Evidenziava comunque come lo stesso fosse dotato di piena capacità comunque di comprendere il presente procedimento e anzi sia stato lui a volere proporre la domanda di divorzio. Rappresentava quindi la volontà piena e integra del sig di voler andare avanti nel presente Pt_1 Contr procedimento con la richiesta di divorzio;
a tal fine il giudice Tutelare aveva autorizzato l' a proporre la domanda e a stare personalmente in giudizio giusta autorizzazione del 20.02.2024 del GT di Cremona dott.ssa
Fattori (in atti).
Il Giudice delegato, dato atto, accertata la volontà di parte attrice di procedere allo scioglimento dell'unione matrimoniale, procedeva a sentire la signora la quale così dichiarava:” anche io voglio il divorzio. Ci CP_1 siamo separati tanti anni fa. Io sono anni che non vedo né sento mio marito. So che è ricoverato e che sta male.
Io lavoro presso l'istituto Gonzaga per conto di un'azienda e mi occupo di mensa. Io vivo a Milano via Jan
Sibelius n. 14. Non ho domande da avanzare e voglio lo scioglimento del matrimonio. ”
Il Giudice delegato invitava, quindi, i difensori ad interloquire in ordine alle domande.
I difensori delle parti si riportavano alla domanda e chiedevano la pronuncia di divorzio, senza avanzare alcuna pretesa economica e senza la richiesta di provvedimenti temporanei, dando altresì atto di non aver articolato istanze istruttorie.
pagina 2 di 4 Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze su cui le parti non insistevano e comunque inutili. Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione. Le parti chiedevano la pronuncia di divorzio con rimessione subito degli atti al Collegio per la pronuncia sullo status. Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti emerge che le parti e hanno celebrato matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario a Milano in data 27.12.1986 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Milano – anno 1987, Reg 03, N. 0022, Parte II, Serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo – anno 1987, N. 3, Parte II, Serie B).
Dalla loro unione non sono nati figli. Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 14.03.1996 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 2.04.1996.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nessuna altra statuizione va emessa, in assenza di istanze.
Le spese di lite
Le spese di lite attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e stante la convergenza delle domande devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Milano in data 27.12.1986 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Milano – anno 1987, Reg 03, N. 0022, Parte II, Serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo – anno 1987, N. 3, Parte II, Serie B).
2) COMPENSA le spese di lite;
pagina 3 di 4 3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Peschiera Borromeo affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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