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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1265 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con gli avv.ti Donatella Buscaino e Sara C.F._1
Bagarella
- ricorrente -
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, con l'avv. Pia Cristina Fallucca C.F._2
- resistente -
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
del PUBBLICO MINISTERO
- -interveniente necessario -
Oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la resistente chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in Trapani (TP) in data 4.7.2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP) anno 2015
al n. 86, Parte II, Serie A, Uff. 1.
Esponeva, inoltre, che dall'unione coniugale sono state generate due figlie, nata ad [...] in data [...] e PE
nata a [...] in data [...], entrambe minorenni. Per_2
Rappresentava, altresì, che con sentenza n. 807/2023 emessa dal Tribunale di Trapani in data 7.11.2023 e pubblicata in pari data è
stata omologata la separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso congiunto depositato in data 28.8.2023.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita a mezzo di accertamenti socio-
ambientali da parte dei S.S. territorialmente competenti e di valutazione sul nucleo familiare da parte del C.P.G.
All'udienza del 29.1.2025 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“art. 1) affidamento condiviso delle figlie minori e ad PE Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e con la
facoltà per la madre di tenere con sé le figlie per tre giorni consecutivi al
mese durante il periodo scolastico (salvo diverso accordo tra le parti e con
giornate da indicare al almeno 7 giorni prima) e per 15 giorni Parte_1
consecutivi sia nel mese di luglio che di agosto e con festività alternate;
art. 2) la signora pagherà a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le
[...]
figlie, la somma mensile di Euro 280,00 (di cui € 150 per ed € 130 PE
per tramite previsione del percepimento da parte del Per_2 Parte_1
anche della quota dell'assegno unico universale di spettanza della CP_1
(integrando eventualmente tale quota qualora la parte della CP_1
scenda sotto i 280 euro mensili
art. 3) l'Assegno Unico versato dall'Inps per le figlie verrà quindi
percepito nella misura del 100% dal Parte_1
art. 4) le spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie sono
ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile art. 5) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda, eccezione e difesa
di cui al presente giudizio;
art. 6) compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 26.2.2025, a fronte dell'accettazione della suddetta proposta conciliativa ad opera di , il Parte_1
procuratore di parte resistente rappresentava che Controparte_1
, pur concordando sull'importo dell'assegno da corrispondere
[...]
in € 280,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, non accettava la formulata proposta conciliativa in quanto la stessa non vuole rinunciare a percepire la propria quota di Assegno
Unico ed Universale.
Alla medesima udienza i procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione per il merito.
Il Giudice poneva la causa in decisione senza termini,
avendovi le parti espressamente rinunciato.
***
Si osserva che nel caso di specie sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
i) ai sensi dell'art. 3, co.1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata omologata con sentenza n. 807/2023, emessa dal Tribunale di
Trapani in data 7.11.2023 e pubblicata in pari data
(R.G. n. 1488/2023);
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile ii) detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi,
della cui facoltà si sono avvalse le parti ex art. 473bis.51
c.p.c.;
iii) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio
tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Passando al regime di affidamento delle figlie minori PE
e si precisa che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Per_2
legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337ter c.c.,
giacché consente di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, il suddetto regime può
essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il
giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo
interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che
appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla
disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della
personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta
sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della
madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare
riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue
consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(cfr. Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie il giudicante ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola dell'affido condiviso, non essendo emerse dall'istruttoria particolari criticità in ordine ad entrambe le figure genitoriali. Peraltro, l'affidamento condiviso è
stato chiesto da entrambe le parti, che hanno rapporti costanti con le figlie.
Secondo le indagini espletate sul nucleo familiare, invero, “la
coppia sembra manifestare dei processi di cogenitorialità tendenzialmente
adeguati, cercando rispettivamente di lasciare sullo sfondo le eventuali
divergenze personali e differenti scelte di vita, e trovare possibili accordi
nell'interesse delle figlie” (cfr. relazione C.P.G. del 5.12.2024).
Nondimeno, giova chiarire come l'affidamento condiviso dei figli non comporti la piena parità di tempo che il minore trascorra con l'uno o con l'altro genitore, ma implica la condivisione delle scelte educative e formative e la pari partecipazione alla vita del minore da parte di entrambi i genitori. Pertanto, posto che l'affidamento condiviso non si concretizza in una convivenza del minore con entrambi i genitori, ma in una maggiore responsabilizzazione dei genitori, che, adottata una linea comune
- 6 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla insieme,
anche in caso di affidamento condiviso si rivela necessario prevedere una residenza prevalente del figlio, un assegno in favore del genitore collocatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Si precisa, altresì, che “in tema di affidamento condiviso dei figli,
nonostante sia da promuovere una frequentazione paritaria tra genitore e
figlio, è possibile che l'interesse morale e materiale del minore possa
richiedere un diverso assetto per cui il giudice di merito ha il potere di
stabilire un regime di frequentazione che si discosti dalla parità, senza che
ciò costituisca una lesione del diritto alla bigenitorialità, al fine di
assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua
crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass. civ., sez. I, 5.8.2024, n. 22083).
Ebbene, nella fattispecie in esame, appare opportuno recepire le condizioni relative al regime di frequentazione di cui alla proposta conciliativa formulata in corso di causa, così come accettate da entrambe le parti, secondo cui le figlie minori vanno collocate prevalentemente presso il padre “con la facoltà per la madre
di tenere con sé le figlie per tre giorni consecutivi al mese durante il
periodo scolastico (salvo diverso accordo tra le parti e con giornate da
indicare al almeno 7 giorni prima) e per 15 giorni consecutivi Parte_1
sia nel mese di luglio che di agosto e con festività alternate”.
Difatti, come emerge dalla predetta relazione C.P.G. del
5.12.2024, nel corso del colloquio, ha riferito Parte_1
che, a seguito del trasferimento di in altra città Controparte_1
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile del nord Italia insieme al compagno, ha richiesto ed ottenuto, in modo concordato dalle parti, che le figlie rimanessero con lui mantenendo piena disponibilità ad agevolare i contatti e gli incontri fra la madre e le figlie ed ha, altresì, precisato di essere stato il riferimento principale nel percorso sanitario di affetta da Per_2
“disabilità intellettiva;
ritardo di sviluppo delle abilità motorie orali di
alimentazione; cavismo;
disturbo dello sviluppo delle competenze
comunicativo-relazionali; disturbo dell'equilibrio e della coordinazione;
dismorfismi facciali;
strabismo; palatoschisi operata” (cfr. referto rilasciato dall'Ospedale “Bambin Gesù” di Roma in data 8.5.2024).
Inoltre, nella relazione C.P.G. del 5.12.2024 si legge quanto segue: “il sig. si mostra un padre attento e presente nella vita Parte_1
delle figlie, adeguatamente informato sui percorsi sanitari, scolastici ed
extrascolastici. Si osserva una capacità di sintonizzazione emotiva con i
bisogni delle figlie tendenzialmente adeguata e nonostante alcune criticità
nella relazione con la ex moglie prevalentemente di carattere organizzativo,
viene garantita una cogenitorialità che cerca di lasciare al centro l'interesse
delle minori”.
Deve adesso esaminarsi la domanda di natura economica.
Ai sensi dell'art. 337ter c.c., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi tenendo conto dei parametri espressamente indicati da detta norma.
- 8 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile Infatti, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita analogo, per quanto possibile, a quello goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c., che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda –
di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò premesso, appare congruo porre a carico di
[...]
, genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere in CP_1
favore di per il mantenimento della prole Parte_1
minore l'importo di cui alla proposta conciliativa, ossia la somma mensile di € 280,00 (di cui € 150,00 per ed € 130,00 per PE
, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Sul Per_2
punto si ricordi che la ha dichiarato, all'udienza del CP_1
29.1.2025 quanto segue: “Faccio qualche lavoro di pulizia. Si tratta di
lavori occasionali a chiamata. Guadagno circa 250 euro al mese”. Il
ha riferito di non conoscere i guadagni della . Parte_1 CP_1
Con riferimento all'assegno unico e universale – istituito con la legge 1 aprile 2021, n. 46 e disciplinato dal d.lgs. 29 dicembre
2021, n. 230 – va rammentato che l'art. 6 co.4 di tale decreto legislativo stabilisce quanto segue: “l'assegno è corrisposto dall'INPS
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Sezione Civile ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di
affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario”.
Ai sensi dell'art. 2, comma1, del medesimo d.lgs. l'assegno è
riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, comma 4,
prevede che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari
che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o
comunque non conviventi”.
In un'ottica strettamente formalistica, fondata sul solo dato testuale della normativa, si dovrebbe ritenere che, in caso di affidamento condiviso, l'assegno unico debba essere diviso in misura paritaria tra i genitori.
Tuttavia, tale lettura meramente letterale risulta insoddisfacente e inadeguata in relazione ai principi costituzionali rilevanti nel caso di specie, in particolare quelli sanciti dagli artt. 2,
3, 30 e 31 della Costituzione, che impongono di tutelare la persona del minore, di garantire la sua effettiva cura e assistenza e di promuovere la concreta attuazione del principio di eguaglianza sostanziale.
Pertanto, si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla luce della quale il riferimento al regime di affidamento non può essere letto in maniera rigida, bensì deve essere integrato con la considerazione delle effettive modalità di accudimento e presenza nella vita quotidiana del minore.
- 10 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile Tale approccio ermeneutico – fatto proprio anche da una consolidata giurisprudenza di merito – consente di attribuire integralmente l'assegno unico al genitore collocatario, quale soggetto che, in concreto, si fa carico in via prevalente delle esigenze quotidiane e dell'accudimento del figlio.
Peraltro, nella stessa circolare n. 23/22 dell'Inps (organo preposto al pagamento dell'assegno in questione) si specifica che
"qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il
collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale
per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario
… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in
aggiunta all'assegno di mantenimento".
Di recente, anche la Corte di Cassazione ha aderito all'interpretazione costituzionalmente orientata sopra indicata. Si
legge, infatti, in Cass. 4625/2025 che “la norma in questione, nella parte
in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex
coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un
principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e
l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura
diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno
universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari,
che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una
preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze
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Sezione Civile di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un
affidamento condiviso.
Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno
possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili
esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del
genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle
esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che
l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico
fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché
finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli
interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince
anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. Ne consegue che la
suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del
tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che
l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto
nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo
dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo
profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a
contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della
somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in
maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse
della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
Nel caso di specie, pur essendo stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, il loro collocamento prevalente è stato stabilito presso il padre. Conseguentemente, in applicazione di
- 12 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile un'interpretazione della normativa conforme ai principi costituzionali sopra richiamati, l'assegno unico e universale deve essere attribuito per intero al genitore collocatario, nella specie
, quale soggetto che provvede in misura Parte_1
prevalente alla cura materiale ed educativa delle minori.
Pertanto, le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 29.1.2025 possono essere recepite, in quanto non contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al diritto alla bigenitorialità delle figlie minori.
Vista la natura necessaria del presente giudizio, la particolarità
e novità di alcune delle questioni trattate e la non particolarmente elevata differenza tra le posizioni e le richieste delle parti, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 4.7.2015 a Trapani (TP) da
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
21.10.1986 (C.F.: , trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani
(TP) anno 2015 al n. 86, Parte II, Serie A, Uff. 1., alle condizioni indicate
- 13 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile nella proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
29.1.2025.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trapani in data 28.3.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
- 14 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile