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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2614/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 20/07/2017 al n.
2614/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del credito
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2
atti, dagli avv.ti Savino Genovese e Bianca Bronzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al Viale Marconi n.167;
ATTORI
E
C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, P.IVA n. ), rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Maria Porretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Pretoria n. 188;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. e P. IVA n. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, la società Controparte_4
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Maria Porretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Pretoria n. 188;
INTERVENTORE VOLONTARIO
1 Proc. n. 2614/2017 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/12/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19/07/2017, ritualmente notificato in pari data,
e (nelle rispettive qualità di mutuatario-datore Parte_1 Parte_2 di ipoteca e mutuataria) convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la al fine di conseguire Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria delle plurime invalidità asseritamente affliggenti il contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2010, stipulato con rogito del Notaio in Potenza, dott.ssa rep. Persona_1
n.13.361 e racc. n.
1.523 rep. n.13.361 e racc. n.1.523, e di conseguenza, previa espunzione delle poste indebite, ottenere la rideterminazione dell'importo residuo del finanziamento da rimborsarsi.
A tal fine, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “A) Indicazione in contratto di un taeg/isc errato.
1) accertare e dichiarare il valore del Taeg e ISC espresso dal contratto di mutuo oggetto di giudzio sulla base delle condizioni espresse nello stesso
e degli oneri oggetto di pagamento.
2) in caso di accertata inesattezza del taeg/isc indicato nel contratto oggetto di giudizio, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 117 IV comma
D.Lgs 1.9.1993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, dell'art. 9 di quella del 4.3.03, per indicazione in contratto di un taeg/isc errato perchè non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, 3) in accoglimento dei punti di cui sopra 1 e 2, accertare e dichiarare il diritto degli attori al pagamento degli interessi al tasso legale, o al tasso sostitutivo ex art 117 comma VII del D.Lgs n. 385/1993 o al diverso tasso ritenuto di Giustizia per tutta la durata del rapporto conservando il beneficio del termine
(pagamento rateale) sulla base di diverso piano di ammortamento redatto in accoglimento delle presenti conclusioni.
B) Pattuzione di un tasso degli interessi di mora superiore alla soglia ex
l. n. 108/1996.
2 Proc. n. 2614/2017 R.G.
4) Accertare e dichiarare la natura usuraria del tasso degli interessi di mora oggetto di pattuzione nel contratto di mutuo oggetto di giudizio e, per
l'effetto, 5) accertare e dichiarare la nullità della detta clausola per violazione dei tassi soglia previsti dalla l. n. 108/996 e, per l'effetto, 6) in accoglimento delle conclusioni sopra esposte ai punti 4 e 5, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione della sola sorte capitale concessa a mutuo, con eliminazione sia degli interessi corrispettivi che di mora, in applicazione della sanzione prevista dal'art. 1815 c. 2° c.c. conservando il beneficio del termine (pagamento rateale) sulla base di diverso piano di ammortamento redatto in accoglimento delle presenti conclusioni.
C) Promessa usuraria per il caso della estinzione anticipata.
7) accertare il taeg che esprime il contratto di mutuo oggetto di giudizio con riferimento agli oneri promessi in pagamento alla banca mutuante nel caso di estinzione anticipata del rapporto;
8) accertare e dichiarare la natura usuraria di tale taeg per il caso in cui lo stesso superi il tassosoglia in essere alla data di stipula del contratto e, per l'effetto, 9) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di giudizio ex art. 1418 comma 1° c.c. per violazione della l. n. 108/1996 e dell'art. 644
c.p. perchè contenente una promessa usuraia con riferimento agli oneri promessi in pagamento in caso di estinzione anticipata del rapporto, per invalidità delle clausole che prevedono il pagamento di oneri usurari in tale eventualità e, per l'effetto, 10) in accoglimento delle conclusioni sopra esposte ai punti da 7 a 9, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione della sola sorte capitale concessa a mutuo, con eliminazione sia degli interessi corrispettivi che di mora, in applicazione della sanzione prevista dal'art. 1815 c. 2° c.c. conservando il beneficio del termine
(pagamento rateale) sulla base di diverso piano di ammortamento redatto in accoglimento delle presenti conclusioni.
D) Regolamentazione spese di lite.
11) Condannare controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione delle analisi contabili e della perizia di parte;
12) condannare controparte al pagamento delle spese relative al fallito processo di mediazione che si quantificano in € 500,00 oltre accessori o nella diversa
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somma che il Tribunale vorrà determinare;
13) condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del
04/01/2018, la banca convenuta, eccependo l'invalida instaurazione del procedimento di mediazione e contestando nel merito l'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto.
3. Interveniva in giudizio, con comparsa depositata il 05/04/2019, la società affermandosi cessionaria ex art. 58 TUB dei Controparte_3
crediti derivanti dal rapporto bancario controverso e facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla banca cedente.
4. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 06/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Poste tali premesse, ragioni di ordine logico impongono il preliminare esame dell'eccezione, articolata dagli attori, volta a contestare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta Controparte_5
A tal riguardo, è d'uopo anzitutto rilevare come tale eccezione, pur
[...]
formulata per la prima volta soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza del 06/12/2024 (ossia ben oltre la prima udienza successiva alla costituzione della parte intervenuta), sia da ritenersi pienamente ammissibile.
Invero, pur non venendo in rilievo, in senso tecnico, un'eccezione di difetto di legittimazione attiva [rammentato che la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la mera prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste -rispettivamente- di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, attenendo, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent., 14.2.2012, n. 2091; Cass. civ., Sez. III, sent., 14.6.2006,
n. 13756)], la quale è questione pacificamente rilevabile d'ufficio (v., ex
4 Proc. n. 2614/2017 R.G.
multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017), cionondimeno anche l'eccezione volta a contestare, per la prima volta, la titolarità attiva della posizione di credito in capo (in questo caso) alla cessionaria integra una mera difesa, perché con tale rilievo – quand'anche argomentato ex novo
– la parte eccipiente non contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (v. Cass., S.U., sentenza n. 2951/2016).
Ne consegue che, al pari delle contestazioni in ordine alla legittimazione
(attiva o passiva), anche quelle sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e rilevabili anche d'ufficio (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; di recente, negli stessi termini, anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024), a condizione che i fatti su cui si fonda tale eccezione risultino ritualmente (ossia entro le debite scansioni di legge) acquisiti al processo (cfr. sul punto Cass. 01/02/2023, n. 2963).
Nel caso di specie, posto che la documentazione su cui si fonda l'eccezione
è quella depositata dalla stessa società intervenuta in uno con la sua costituzione, non può che ritenersene la piena ammissibilità.
5.2. Venendo al merito dell'eccezione, ritiene il Tribunale che la stessa sia fondata.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di un orientamento giurisprudenziale che pare veicolare il messaggio per cui, “… in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).” [tale è un passo motivazionale citato, peraltro, dalla recente Cass. Civ. - Sez. III,
Ordinanza 13 Gennaio 2025, n. 841), il Tribunale ritiene che meriti adesione il diverso orientamento – parimenti consolidato, e ribadito anche di recente – secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo
l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici
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crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse
e specifiche da parte del debitore ceduto.” (in tali termini Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2511).
Tale orientamento ha, infatti, il pregio di corroborare la distinzione tra il profilo attinente alla prova dell'esistenza della cessione da quello dell'opponibilità di essa al debitore ceduto agli effetti di cui all'art. 1264
c.c.: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Al riguardo, particolarmente significativa è la ricognizione operata da Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/05/2023) 22/06/2023, n. 17944, affermando, per quanto qui di interesse:
a) che "In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (...) anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova
l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997/2006 secondo cui '(...) la parte che agisca
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affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta' (Cass.
n. 24798/2020, Cass. n. 4116/2016)";
c) che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (...), si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione".
Dunque, il principio ermeneutico da applicare al caso di specie è quello per cui, in presenza di una puntuale contestazione circa l'esistenza del contratto
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di cessione, è onere del cessionario dare dimostrazione concreta della propria titolarità, a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (vedasi Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/12/2024, n. 32022; nello stesso senso si vedano anche Cass. Civ., Sez.
I, 8 novembre 2024, n. 28790 e Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024,
n. 3405).
5.3. Ciò posto, venendo al caso di specie, la difesa attorea è stata volta a contestare, in primis, l'esistenza stessa di una cessione, e soltanto subordinatamente l'inclusione del credito controverso nell'ambito di essa;
ne consegue che, conformemente alle linee ermeneutiche poc'anzi esposte, onere della cessionaria sarebbe stato quello di fornire idonea prova della propria titolarità (producendo, ad esempio, il contratto di cessione od una dichiarazione ricognitiva della cedente), ma ciò non è avvenuto, essendosi la cessionaria limitata alla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, a tal fine non sarebbe stata tampoco bastevole l'avviso di cessione, contenente, al fine di puntualizzare l'identificazione dei crediti ceduti, un richiamo ad ulteriore documentazione, quale il “documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione” e l'elenco reperibile all'indirizzo internet: http://www.popolarebari.it, con ciò evidenziandosene la non autosufficienza.
5.4. In definitiva, in accoglimento dell'eccezione attorea, deve concludersi nel senso che la società intervenuta va dichiarata sprovvista di titolarità sostanziale del lato attivo del rapporto controverso.
6. Operata tale preliminare delibazione circa il perimetro soggettivo del presente giudizio, la controversia – vertendo in tema di accertamento negativo del credito con riferimento ad un contratto di mutuo ipotecario – può essere definita in conformità con le risultanze dell'espletata CTU (nei termini di cui si darà conto infra), avendo la parte attrice assolto agli oneri assertivi e probatori su di essa incombenti puntualmente individuando
(anche con l'ausilio di una CTP) i profili di assunta invalidità delle pattuizioni contrattuali e gli scostamenti economici da esse provocati, nonché producendo in giudizio il titolo contrattuale (Cass. n. 33009/2019;
Cass. n. 1537/2022).
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7. Orbene, a parere del Tribunale, risulta condivisibile la prima ipotesi ricostruttiva profilata dal CTU, che vede espletata la verifica del rapporto mediante il computo degli interessi corrispettivi e di mora “secondo le pattuizioni contrattuali” (v. pag. 29 C.T.U.), e perviene all'accertamento di un debito residuo di “capitale da rimborsare di Euro 98.494,05 con valuta 30 giugno 2012 (vds. il piano di ammortamento – Allegato n. 8), oltre interessi corrispettivi nella misura del 5,8% nominale annuo da calcolare sul capitale residuo come da piano di ammortamento sottoscritto dai mutuatari (vds. allegato sub n. 4 al fascicolo di Parte convenuta) ed oltre interessi di mora nella misura del 9,8% (eventualmente nel limite del tasso soglia) da computare, sino all'effettivo pagamento, sulle rate mensili con scadenza 31luglio 2012 in poi (il piano di ammortamento prevede quale ultima rata quella con scadenza 28 febbraio 2025)”, e ciò in ragione di quanto segue.
7.1. In primo luogo, la riscontrata difformità tra il TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato non può implicare l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma settimo dell'art. 117
TUB.
Ciò in quanto deve rammentarsi che, al di fuori dei rapporti contrattuali rientranti sotto la disciplina dell'art. 125 bis T.U.B. [ed è questo il caso, non vertendo la controversia in ordine ad un rapporto di credito al consumo, in ragione di quanto a breve si dirà] la difformità tra S.C. Parte_3
pattuito e T.A.E.G./I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole, e conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117
TUB e non comporta alcuna nullità (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022,
n. 94; Tribunale, Lecco, sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale, Napoli, sez.
II, 05/05/2021, n. 4240; Tribunale, Asti, sez. I, 02/02/2021, n. 799; Cass.
Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023; Cass. Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023; Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 18235 del 2024).
9 Proc. n. 2614/2017 R.G.
Orbene, è indubitabile che i contratti sottoposti al vaglio giurisdizionale non possano dirsi rientranti nel credito al consumo, e perciò assoggettati al disposto di cui all'art. 125 bis co. 6 T.U.B.: tanto è da escludersi in forza di quanto previsto dall'art. 122 T.U.B., il cui primo comma espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel capo II (relative, appunto, al credito ai consumatori, e nelle quali rientra l'art. 125 bis citato) ai finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 [lett. a)], come quello di cui si discute (mutuo dell'importo di € 110.000,00) e comunque ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [lett. f)], ed è agevole rilevare come il contratto di mutuo quivi contestato sia ipotecario.
7.2. In secondo luogo, si ritiene che la verifica dell'usurarietà o meno dei tassi di interesse non possa condursi seguendo il criterio del cd. worst case, ovvero in un ipotetico scenario connotato dall'espressione di massima onerosità che il contratto prevede con riferimento agli oneri promessi in pagamento per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, in caso di inadempimento della parte mutuataria.
7.2.1. Orbene, tale ipotesi ricostruttiva non può essere condivisa, posto che l'approccio alla sua base (worst case) è riveniente dalla irrituale applicazione di formule di calcolo (estranee alle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) che presuppongono arbitrariamente come base di calcolo inadempimenti astratti, ipotetici e soprattutto mai verificatisi in concreto.
7.2.2. Invero, la metodologia del wors case, secondo cui la verifica dell'usura andrebbe svolta ipotizzando il "peggior scenario possibile”, consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente, si pone in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez.
Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come risaputo, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del
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contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi.
7.2.3. Dunque, adottando la logica del worst case, si finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (usura originaria: vizio genetico), e per tali motivi una simile metodologia è senz'altro da rifuggirsi, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, avallata da questo Tribunale (si vedano, ex multis, Tribunale Vasto sez. I, 02/10/2023, n.293; Corte appello Firenze sez. II, 21/09/2023 n.1896; Tribunale Bari sez. IV, 20/07/2023, n.3042;
Tribunale Milano sez. VI, 15/02/2022, n.1340; Tribunale Firenze, 20 aprile
2022, n. 1149).
7.3. A ciò si aggiunga, sempre al fine di chiarire i principi entro cui può dirsi valido l'accertamento circa la natura usuraria o meno del contratto per cui è causa, che, al fine di determinare il T.E.G. concretamente applicato in contratto, non può tenersi conto – proprio in ragione dell'anzidetto e consolidato principio di simmetria – delle penali previste per l'anticipata estinzione del rapporto, posto che “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la
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natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.)” [in termini,
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109]; “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cassazione civile, sez. III,
07/03/2022, n. 7352; nello stesso senso anche le più recenti Cass. n.
7352/2022, Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023, Cass. n. 13288/2023,
Cass. n. 26522/2023, Cass. n. 31734/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
18497 del 2024).
7.4. Quanto alla verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, l'ipotesi ricostruttiva di cui si discute (che tiene conto della maggiorazione del 2,1%, da applicarsi per la determinazione del tasso soglia), si presenta coerente con i principi ermeneutici espressi nella sentenza delle Sezioni Unite n.
19597/2020, e pertanto condivisibile.
7.4.1. In sintesi, il citato pronunciamento, nel comporre il contrasto insorto negli interpreti circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla disciplina anti-usura, ha definitivamente avallato il diffuso (e condivisibile) convincimento per cui anche i predetti interessi, sebbene autonomamente considerati, debbano essere inclusi nelle soglie d'usura, e ciò sulla scorta
12 Proc. n. 2614/2017 R.G.
di molteplici considerazioni: 1) la locuzione concernente gli interessi
“promessi o convenuti, a qualunque titolo”, di cui all'art. 1 del D.L. 394/00, il cui dato letterale – suffragato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto – induce a ritenere che la normativa antiusura non conosca distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi o di mora;
2) analogo è il tenore letterario dell'art. 644 c.p., che non opera distinzioni tra interessi;
3) la sottrazione alla disciplina antiusura degli interessi moratori presterebbe il fianco ad una strumentalizzazione degli stessi, e all'ingiustificato permanere della validità di una obbligazione onerosa e contra legem; 4) il pari trattamento degli interessi è rispettoso del principio di omogeneità desumibile dall'allineamento dei tassi moratori a quelli pattuiti per i corrispettivi previsto dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.; 5) sarebbe irrazionale sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella, patologica, dell'inadempimento; 6) la mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM non appare di ostacolo alla loro rilevanza usuraria, perché giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce che attiene alla patologia, e non alla fisiologia del rapporto, di carattere peraltro meramente eventuale.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite, nell'affrontare il problema del tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori, muovendo dalla premessa secondo cui la legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla citata legge (art. 2, comma primo), ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, hanno affermato che il tasso-soglia sarà dato dal
TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma quarto, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto,
13 Proc. n. 2614/2017 R.G.
comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. un. n. 19597 del 2020).
7.4.2. In applicazione di tali principi, è a dirsi che la “soglia di mora” ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi relativamente ai contratti di mutuo ipotecari di durata ultraquinquennale, va così calcolata:
- per quelli conclusi fino al 30/06/2011, al T.E.G.M. (Tasso Effettivo
Globale Medio) si somma il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM. di rilevazione), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro-tempore vigente, quindi con applicazione della seguente formula: T.E.G.M. + 2,1, poi x 1,5;
- per quelli conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, al T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) si somma il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM. di rilevazione), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori
4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L.
13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n.
106, quindi con applicazione della seguente formula: T.E.G.M. + 2,1, poi x 1,25, poi + 4;
- per quelli conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2017), al T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) si somma il valore dell'1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del
4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. di rilevazione a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, quindi con applicazione della seguente formula: T.E.G.M. + 1,9 (o 4,1 o 3,1), poi x 1,25, poi + 4.
7.4.3. Quindi, nel caso di specie, trattandosi di contratto di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale stipulato il 27 gennaio 2010, trova applicazione la prima formula di calcolo, ovverosia T.E.G.M. + 2,1%, poi x 1,5, sicché il tasso di mora pattuito [5,80% (tasso dei “corrispettivi”) + 4%
(maggiorazione di mora prevista all'art. 3, lett. f del contratto) 9,80%]
è ampiamente sotto la “soglia di mora” [5,36% (T.E.G.M.) + 2,1%
14 Proc. n. 2614/2017 R.G.
7,46% x 1,5 11,19%], come correttamente rilevato nella C.T.U. (v. pagg.
16 e 17).
Di talché, la piena legittimità dei tassi corrispettivi e di mora pattuiti, anche alla luce della più recente ed autorevole Giurisprudenza, con corretta ricostruzione del rapporto secondo le pattuizioni intercorse.
8. In definitiva, come supra anticipato, si ritiene di poter condividere la prima ipotesi ricostruttiva operata dal CTU, in quanto pienamente ossequiosa dei principi ermeneutici rilevanti, e pertanto, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, va accertato e dichiarato che, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2010, stipulato con rogito del Notaio in Potenza, dott.ssa rep. Persona_1
n.13.361 e racc. n.
1.523 rep. n.13.361 e racc. n.1.523, il debito residuo è composto da un capitale da rimborsare di € 98.494,05 con valuta 30 giugno
2012 (vds. il piano di ammortamento - Allegato n. 8 alla CTU), oltre interessi corrispettivi nella misura del 5,8% nominale annuo da calcolare sul capitale residuo come da piano di ammortamento sottoscritto dai mutuatari (vds. allegato sub n. 4 al fascicolo di Parte convenuta) ed oltre interessi di mora nella misura del 9,8% da computare, sino all'effettivo pagamento, sulle rate mensili con scadenza dal 31 luglio 2012 in poi e sino alla scadenza (individuata, nel piano di ammortamento, nel 28 febbraio
2025), in luogo della diversa somma di € 125.502,44 indicata dalla banca
(vedasi pag. 4 CTU).
9. Non resta che disciplinare le spese di lite.
A tal riguardo, la società cessionaria atteso il suo Controparte_3
riscontrato difetto di titolarità, va condannata alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, parametrati al decisum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria (per essere la società intervenuta soltanto alla conclusione di essa) e con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tra gli attori e la banca convenuta, invece, può disporsi la compensazione del 50% delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di accertamento negativo (e della riscontrata persistenza di un credito della banca), laddove il restante 50% può porsi a carico della
15 Proc. n. 2614/2017 R.G.
convenuta nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, parametrati al decisum
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), e con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
10. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 2614/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2010, stipulato con rogito del Notaio in Potenza, dott.ssa rep. n.13.361 e racc. n.
1.523 rep. Persona_1
n.13.361 e racc. n.1.523, il debito residuo è composto da un capitale da rimborsare di € 98.494,05 con valuta 30 giugno 2012 (vds. il piano di ammortamento - Allegato n. 8 alla CTU), oltre interessi corrispettivi nella misura del 5,8% nominale annuo da calcolare sul capitale residuo come da piano di ammortamento sottoscritto dai mutuatari (vds. allegato sub n. 4 al fascicolo di Parte convenuta) ed oltre interessi di mora nella misura del
9,8% da computare, sino all'effettivo pagamento, sulle rate mensili con scadenza dal 31 luglio 2012 in poi e sino alla scadenza (individuata, nel piano di ammortamento, nel 28 febbraio 2025), in luogo della diversa somma di € 125.502,44 indicata dalla banca;
2. dichiara la società carente di titolarità Controparte_3
sostanziale in ordine al rapporto contrattuale oggetto di causa;
4. condanna la parte intervenuta al rimborso delle Controparte_3 spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 8.433,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
5. compensa per ½ le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...]
e condanna quest'ultima al rimborso della restante metà Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano per l'intero
16 Proc. n. 2614/2017 R.G.
(1/1) in € 545,00 per spese vive ed € 14.103,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
6. pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
17
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 20/07/2017 al n.
2614/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del credito
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2
atti, dagli avv.ti Savino Genovese e Bianca Bronzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al Viale Marconi n.167;
ATTORI
E
C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, P.IVA n. ), rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Maria Porretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Pretoria n. 188;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. e P. IVA n. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, la società Controparte_4
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Maria Porretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Pretoria n. 188;
INTERVENTORE VOLONTARIO
1 Proc. n. 2614/2017 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/12/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19/07/2017, ritualmente notificato in pari data,
e (nelle rispettive qualità di mutuatario-datore Parte_1 Parte_2 di ipoteca e mutuataria) convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la al fine di conseguire Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria delle plurime invalidità asseritamente affliggenti il contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2010, stipulato con rogito del Notaio in Potenza, dott.ssa rep. Persona_1
n.13.361 e racc. n.
1.523 rep. n.13.361 e racc. n.1.523, e di conseguenza, previa espunzione delle poste indebite, ottenere la rideterminazione dell'importo residuo del finanziamento da rimborsarsi.
A tal fine, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “A) Indicazione in contratto di un taeg/isc errato.
1) accertare e dichiarare il valore del Taeg e ISC espresso dal contratto di mutuo oggetto di giudzio sulla base delle condizioni espresse nello stesso
e degli oneri oggetto di pagamento.
2) in caso di accertata inesattezza del taeg/isc indicato nel contratto oggetto di giudizio, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 c.c., 117 IV comma
D.Lgs 1.9.1993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, dell'art. 9 di quella del 4.3.03, per indicazione in contratto di un taeg/isc errato perchè non coerente con gli oneri pattuiti e, per l'effetto, 3) in accoglimento dei punti di cui sopra 1 e 2, accertare e dichiarare il diritto degli attori al pagamento degli interessi al tasso legale, o al tasso sostitutivo ex art 117 comma VII del D.Lgs n. 385/1993 o al diverso tasso ritenuto di Giustizia per tutta la durata del rapporto conservando il beneficio del termine
(pagamento rateale) sulla base di diverso piano di ammortamento redatto in accoglimento delle presenti conclusioni.
B) Pattuzione di un tasso degli interessi di mora superiore alla soglia ex
l. n. 108/1996.
2 Proc. n. 2614/2017 R.G.
4) Accertare e dichiarare la natura usuraria del tasso degli interessi di mora oggetto di pattuzione nel contratto di mutuo oggetto di giudizio e, per
l'effetto, 5) accertare e dichiarare la nullità della detta clausola per violazione dei tassi soglia previsti dalla l. n. 108/996 e, per l'effetto, 6) in accoglimento delle conclusioni sopra esposte ai punti 4 e 5, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione della sola sorte capitale concessa a mutuo, con eliminazione sia degli interessi corrispettivi che di mora, in applicazione della sanzione prevista dal'art. 1815 c. 2° c.c. conservando il beneficio del termine (pagamento rateale) sulla base di diverso piano di ammortamento redatto in accoglimento delle presenti conclusioni.
C) Promessa usuraria per il caso della estinzione anticipata.
7) accertare il taeg che esprime il contratto di mutuo oggetto di giudizio con riferimento agli oneri promessi in pagamento alla banca mutuante nel caso di estinzione anticipata del rapporto;
8) accertare e dichiarare la natura usuraria di tale taeg per il caso in cui lo stesso superi il tassosoglia in essere alla data di stipula del contratto e, per l'effetto, 9) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di giudizio ex art. 1418 comma 1° c.c. per violazione della l. n. 108/1996 e dell'art. 644
c.p. perchè contenente una promessa usuraia con riferimento agli oneri promessi in pagamento in caso di estinzione anticipata del rapporto, per invalidità delle clausole che prevedono il pagamento di oneri usurari in tale eventualità e, per l'effetto, 10) in accoglimento delle conclusioni sopra esposte ai punti da 7 a 9, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione della sola sorte capitale concessa a mutuo, con eliminazione sia degli interessi corrispettivi che di mora, in applicazione della sanzione prevista dal'art. 1815 c. 2° c.c. conservando il beneficio del termine
(pagamento rateale) sulla base di diverso piano di ammortamento redatto in accoglimento delle presenti conclusioni.
D) Regolamentazione spese di lite.
11) Condannare controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione delle analisi contabili e della perizia di parte;
12) condannare controparte al pagamento delle spese relative al fallito processo di mediazione che si quantificano in € 500,00 oltre accessori o nella diversa
3 Proc. n. 2614/2017 R.G.
somma che il Tribunale vorrà determinare;
13) condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del
04/01/2018, la banca convenuta, eccependo l'invalida instaurazione del procedimento di mediazione e contestando nel merito l'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto.
3. Interveniva in giudizio, con comparsa depositata il 05/04/2019, la società affermandosi cessionaria ex art. 58 TUB dei Controparte_3
crediti derivanti dal rapporto bancario controverso e facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla banca cedente.
4. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 06/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Poste tali premesse, ragioni di ordine logico impongono il preliminare esame dell'eccezione, articolata dagli attori, volta a contestare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta Controparte_5
A tal riguardo, è d'uopo anzitutto rilevare come tale eccezione, pur
[...]
formulata per la prima volta soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza del 06/12/2024 (ossia ben oltre la prima udienza successiva alla costituzione della parte intervenuta), sia da ritenersi pienamente ammissibile.
Invero, pur non venendo in rilievo, in senso tecnico, un'eccezione di difetto di legittimazione attiva [rammentato che la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la mera prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste -rispettivamente- di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, attenendo, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent., 14.2.2012, n. 2091; Cass. civ., Sez. III, sent., 14.6.2006,
n. 13756)], la quale è questione pacificamente rilevabile d'ufficio (v., ex
4 Proc. n. 2614/2017 R.G.
multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017), cionondimeno anche l'eccezione volta a contestare, per la prima volta, la titolarità attiva della posizione di credito in capo (in questo caso) alla cessionaria integra una mera difesa, perché con tale rilievo – quand'anche argomentato ex novo
– la parte eccipiente non contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (v. Cass., S.U., sentenza n. 2951/2016).
Ne consegue che, al pari delle contestazioni in ordine alla legittimazione
(attiva o passiva), anche quelle sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e rilevabili anche d'ufficio (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; di recente, negli stessi termini, anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024), a condizione che i fatti su cui si fonda tale eccezione risultino ritualmente (ossia entro le debite scansioni di legge) acquisiti al processo (cfr. sul punto Cass. 01/02/2023, n. 2963).
Nel caso di specie, posto che la documentazione su cui si fonda l'eccezione
è quella depositata dalla stessa società intervenuta in uno con la sua costituzione, non può che ritenersene la piena ammissibilità.
5.2. Venendo al merito dell'eccezione, ritiene il Tribunale che la stessa sia fondata.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di un orientamento giurisprudenziale che pare veicolare il messaggio per cui, “… in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).” [tale è un passo motivazionale citato, peraltro, dalla recente Cass. Civ. - Sez. III,
Ordinanza 13 Gennaio 2025, n. 841), il Tribunale ritiene che meriti adesione il diverso orientamento – parimenti consolidato, e ribadito anche di recente – secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo
l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici
5 Proc. n. 2614/2017 R.G.
crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse
e specifiche da parte del debitore ceduto.” (in tali termini Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2511).
Tale orientamento ha, infatti, il pregio di corroborare la distinzione tra il profilo attinente alla prova dell'esistenza della cessione da quello dell'opponibilità di essa al debitore ceduto agli effetti di cui all'art. 1264
c.c.: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Al riguardo, particolarmente significativa è la ricognizione operata da Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/05/2023) 22/06/2023, n. 17944, affermando, per quanto qui di interesse:
a) che "In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (...) anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova
l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997/2006 secondo cui '(...) la parte che agisca
6 Proc. n. 2614/2017 R.G.
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta' (Cass.
n. 24798/2020, Cass. n. 4116/2016)";
c) che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (...), si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione".
Dunque, il principio ermeneutico da applicare al caso di specie è quello per cui, in presenza di una puntuale contestazione circa l'esistenza del contratto
7 Proc. n. 2614/2017 R.G.
di cessione, è onere del cessionario dare dimostrazione concreta della propria titolarità, a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (vedasi Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/12/2024, n. 32022; nello stesso senso si vedano anche Cass. Civ., Sez.
I, 8 novembre 2024, n. 28790 e Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024,
n. 3405).
5.3. Ciò posto, venendo al caso di specie, la difesa attorea è stata volta a contestare, in primis, l'esistenza stessa di una cessione, e soltanto subordinatamente l'inclusione del credito controverso nell'ambito di essa;
ne consegue che, conformemente alle linee ermeneutiche poc'anzi esposte, onere della cessionaria sarebbe stato quello di fornire idonea prova della propria titolarità (producendo, ad esempio, il contratto di cessione od una dichiarazione ricognitiva della cedente), ma ciò non è avvenuto, essendosi la cessionaria limitata alla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, a tal fine non sarebbe stata tampoco bastevole l'avviso di cessione, contenente, al fine di puntualizzare l'identificazione dei crediti ceduti, un richiamo ad ulteriore documentazione, quale il “documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione” e l'elenco reperibile all'indirizzo internet: http://www.popolarebari.it, con ciò evidenziandosene la non autosufficienza.
5.4. In definitiva, in accoglimento dell'eccezione attorea, deve concludersi nel senso che la società intervenuta va dichiarata sprovvista di titolarità sostanziale del lato attivo del rapporto controverso.
6. Operata tale preliminare delibazione circa il perimetro soggettivo del presente giudizio, la controversia – vertendo in tema di accertamento negativo del credito con riferimento ad un contratto di mutuo ipotecario – può essere definita in conformità con le risultanze dell'espletata CTU (nei termini di cui si darà conto infra), avendo la parte attrice assolto agli oneri assertivi e probatori su di essa incombenti puntualmente individuando
(anche con l'ausilio di una CTP) i profili di assunta invalidità delle pattuizioni contrattuali e gli scostamenti economici da esse provocati, nonché producendo in giudizio il titolo contrattuale (Cass. n. 33009/2019;
Cass. n. 1537/2022).
8 Proc. n. 2614/2017 R.G.
7. Orbene, a parere del Tribunale, risulta condivisibile la prima ipotesi ricostruttiva profilata dal CTU, che vede espletata la verifica del rapporto mediante il computo degli interessi corrispettivi e di mora “secondo le pattuizioni contrattuali” (v. pag. 29 C.T.U.), e perviene all'accertamento di un debito residuo di “capitale da rimborsare di Euro 98.494,05 con valuta 30 giugno 2012 (vds. il piano di ammortamento – Allegato n. 8), oltre interessi corrispettivi nella misura del 5,8% nominale annuo da calcolare sul capitale residuo come da piano di ammortamento sottoscritto dai mutuatari (vds. allegato sub n. 4 al fascicolo di Parte convenuta) ed oltre interessi di mora nella misura del 9,8% (eventualmente nel limite del tasso soglia) da computare, sino all'effettivo pagamento, sulle rate mensili con scadenza 31luglio 2012 in poi (il piano di ammortamento prevede quale ultima rata quella con scadenza 28 febbraio 2025)”, e ciò in ragione di quanto segue.
7.1. In primo luogo, la riscontrata difformità tra il TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato non può implicare l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma settimo dell'art. 117
TUB.
Ciò in quanto deve rammentarsi che, al di fuori dei rapporti contrattuali rientranti sotto la disciplina dell'art. 125 bis T.U.B. [ed è questo il caso, non vertendo la controversia in ordine ad un rapporto di credito al consumo, in ragione di quanto a breve si dirà] la difformità tra S.C. Parte_3
pattuito e T.A.E.G./I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole, e conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117
TUB e non comporta alcuna nullità (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022,
n. 94; Tribunale, Lecco, sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale, Napoli, sez.
II, 05/05/2021, n. 4240; Tribunale, Asti, sez. I, 02/02/2021, n. 799; Cass.
Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023; Cass. Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023; Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 18235 del 2024).
9 Proc. n. 2614/2017 R.G.
Orbene, è indubitabile che i contratti sottoposti al vaglio giurisdizionale non possano dirsi rientranti nel credito al consumo, e perciò assoggettati al disposto di cui all'art. 125 bis co. 6 T.U.B.: tanto è da escludersi in forza di quanto previsto dall'art. 122 T.U.B., il cui primo comma espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel capo II (relative, appunto, al credito ai consumatori, e nelle quali rientra l'art. 125 bis citato) ai finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 [lett. a)], come quello di cui si discute (mutuo dell'importo di € 110.000,00) e comunque ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [lett. f)], ed è agevole rilevare come il contratto di mutuo quivi contestato sia ipotecario.
7.2. In secondo luogo, si ritiene che la verifica dell'usurarietà o meno dei tassi di interesse non possa condursi seguendo il criterio del cd. worst case, ovvero in un ipotetico scenario connotato dall'espressione di massima onerosità che il contratto prevede con riferimento agli oneri promessi in pagamento per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, in caso di inadempimento della parte mutuataria.
7.2.1. Orbene, tale ipotesi ricostruttiva non può essere condivisa, posto che l'approccio alla sua base (worst case) è riveniente dalla irrituale applicazione di formule di calcolo (estranee alle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) che presuppongono arbitrariamente come base di calcolo inadempimenti astratti, ipotetici e soprattutto mai verificatisi in concreto.
7.2.2. Invero, la metodologia del wors case, secondo cui la verifica dell'usura andrebbe svolta ipotizzando il "peggior scenario possibile”, consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente, si pone in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez.
Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come risaputo, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del
10 Proc. n. 2614/2017 R.G.
contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi.
7.2.3. Dunque, adottando la logica del worst case, si finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (usura originaria: vizio genetico), e per tali motivi una simile metodologia è senz'altro da rifuggirsi, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, avallata da questo Tribunale (si vedano, ex multis, Tribunale Vasto sez. I, 02/10/2023, n.293; Corte appello Firenze sez. II, 21/09/2023 n.1896; Tribunale Bari sez. IV, 20/07/2023, n.3042;
Tribunale Milano sez. VI, 15/02/2022, n.1340; Tribunale Firenze, 20 aprile
2022, n. 1149).
7.3. A ciò si aggiunga, sempre al fine di chiarire i principi entro cui può dirsi valido l'accertamento circa la natura usuraria o meno del contratto per cui è causa, che, al fine di determinare il T.E.G. concretamente applicato in contratto, non può tenersi conto – proprio in ragione dell'anzidetto e consolidato principio di simmetria – delle penali previste per l'anticipata estinzione del rapporto, posto che “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la
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natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.)” [in termini,
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109]; “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cassazione civile, sez. III,
07/03/2022, n. 7352; nello stesso senso anche le più recenti Cass. n.
7352/2022, Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023, Cass. n. 13288/2023,
Cass. n. 26522/2023, Cass. n. 31734/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
18497 del 2024).
7.4. Quanto alla verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, l'ipotesi ricostruttiva di cui si discute (che tiene conto della maggiorazione del 2,1%, da applicarsi per la determinazione del tasso soglia), si presenta coerente con i principi ermeneutici espressi nella sentenza delle Sezioni Unite n.
19597/2020, e pertanto condivisibile.
7.4.1. In sintesi, il citato pronunciamento, nel comporre il contrasto insorto negli interpreti circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla disciplina anti-usura, ha definitivamente avallato il diffuso (e condivisibile) convincimento per cui anche i predetti interessi, sebbene autonomamente considerati, debbano essere inclusi nelle soglie d'usura, e ciò sulla scorta
12 Proc. n. 2614/2017 R.G.
di molteplici considerazioni: 1) la locuzione concernente gli interessi
“promessi o convenuti, a qualunque titolo”, di cui all'art. 1 del D.L. 394/00, il cui dato letterale – suffragato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto – induce a ritenere che la normativa antiusura non conosca distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi o di mora;
2) analogo è il tenore letterario dell'art. 644 c.p., che non opera distinzioni tra interessi;
3) la sottrazione alla disciplina antiusura degli interessi moratori presterebbe il fianco ad una strumentalizzazione degli stessi, e all'ingiustificato permanere della validità di una obbligazione onerosa e contra legem; 4) il pari trattamento degli interessi è rispettoso del principio di omogeneità desumibile dall'allineamento dei tassi moratori a quelli pattuiti per i corrispettivi previsto dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.; 5) sarebbe irrazionale sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella, patologica, dell'inadempimento; 6) la mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM non appare di ostacolo alla loro rilevanza usuraria, perché giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce che attiene alla patologia, e non alla fisiologia del rapporto, di carattere peraltro meramente eventuale.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite, nell'affrontare il problema del tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori, muovendo dalla premessa secondo cui la legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla citata legge (art. 2, comma primo), ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, hanno affermato che il tasso-soglia sarà dato dal
TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma quarto, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto,
13 Proc. n. 2614/2017 R.G.
comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. un. n. 19597 del 2020).
7.4.2. In applicazione di tali principi, è a dirsi che la “soglia di mora” ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi relativamente ai contratti di mutuo ipotecari di durata ultraquinquennale, va così calcolata:
- per quelli conclusi fino al 30/06/2011, al T.E.G.M. (Tasso Effettivo
Globale Medio) si somma il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM. di rilevazione), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro-tempore vigente, quindi con applicazione della seguente formula: T.E.G.M. + 2,1, poi x 1,5;
- per quelli conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, al T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) si somma il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM. di rilevazione), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori
4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L.
13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n.
106, quindi con applicazione della seguente formula: T.E.G.M. + 2,1, poi x 1,25, poi + 4;
- per quelli conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2017), al T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) si somma il valore dell'1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del
4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. di rilevazione a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, quindi con applicazione della seguente formula: T.E.G.M. + 1,9 (o 4,1 o 3,1), poi x 1,25, poi + 4.
7.4.3. Quindi, nel caso di specie, trattandosi di contratto di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale stipulato il 27 gennaio 2010, trova applicazione la prima formula di calcolo, ovverosia T.E.G.M. + 2,1%, poi x 1,5, sicché il tasso di mora pattuito [5,80% (tasso dei “corrispettivi”) + 4%
(maggiorazione di mora prevista all'art. 3, lett. f del contratto) 9,80%]
è ampiamente sotto la “soglia di mora” [5,36% (T.E.G.M.) + 2,1%
14 Proc. n. 2614/2017 R.G.
7,46% x 1,5 11,19%], come correttamente rilevato nella C.T.U. (v. pagg.
16 e 17).
Di talché, la piena legittimità dei tassi corrispettivi e di mora pattuiti, anche alla luce della più recente ed autorevole Giurisprudenza, con corretta ricostruzione del rapporto secondo le pattuizioni intercorse.
8. In definitiva, come supra anticipato, si ritiene di poter condividere la prima ipotesi ricostruttiva operata dal CTU, in quanto pienamente ossequiosa dei principi ermeneutici rilevanti, e pertanto, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, va accertato e dichiarato che, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2010, stipulato con rogito del Notaio in Potenza, dott.ssa rep. Persona_1
n.13.361 e racc. n.
1.523 rep. n.13.361 e racc. n.1.523, il debito residuo è composto da un capitale da rimborsare di € 98.494,05 con valuta 30 giugno
2012 (vds. il piano di ammortamento - Allegato n. 8 alla CTU), oltre interessi corrispettivi nella misura del 5,8% nominale annuo da calcolare sul capitale residuo come da piano di ammortamento sottoscritto dai mutuatari (vds. allegato sub n. 4 al fascicolo di Parte convenuta) ed oltre interessi di mora nella misura del 9,8% da computare, sino all'effettivo pagamento, sulle rate mensili con scadenza dal 31 luglio 2012 in poi e sino alla scadenza (individuata, nel piano di ammortamento, nel 28 febbraio
2025), in luogo della diversa somma di € 125.502,44 indicata dalla banca
(vedasi pag. 4 CTU).
9. Non resta che disciplinare le spese di lite.
A tal riguardo, la società cessionaria atteso il suo Controparte_3
riscontrato difetto di titolarità, va condannata alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, parametrati al decisum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria (per essere la società intervenuta soltanto alla conclusione di essa) e con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tra gli attori e la banca convenuta, invece, può disporsi la compensazione del 50% delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di accertamento negativo (e della riscontrata persistenza di un credito della banca), laddove il restante 50% può porsi a carico della
15 Proc. n. 2614/2017 R.G.
convenuta nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, parametrati al decisum
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), e con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
10. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 2614/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 27/01/2010, stipulato con rogito del Notaio in Potenza, dott.ssa rep. n.13.361 e racc. n.
1.523 rep. Persona_1
n.13.361 e racc. n.1.523, il debito residuo è composto da un capitale da rimborsare di € 98.494,05 con valuta 30 giugno 2012 (vds. il piano di ammortamento - Allegato n. 8 alla CTU), oltre interessi corrispettivi nella misura del 5,8% nominale annuo da calcolare sul capitale residuo come da piano di ammortamento sottoscritto dai mutuatari (vds. allegato sub n. 4 al fascicolo di Parte convenuta) ed oltre interessi di mora nella misura del
9,8% da computare, sino all'effettivo pagamento, sulle rate mensili con scadenza dal 31 luglio 2012 in poi e sino alla scadenza (individuata, nel piano di ammortamento, nel 28 febbraio 2025), in luogo della diversa somma di € 125.502,44 indicata dalla banca;
2. dichiara la società carente di titolarità Controparte_3
sostanziale in ordine al rapporto contrattuale oggetto di causa;
4. condanna la parte intervenuta al rimborso delle Controparte_3 spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 8.433,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
5. compensa per ½ le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...]
e condanna quest'ultima al rimborso della restante metà Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano per l'intero
16 Proc. n. 2614/2017 R.G.
(1/1) in € 545,00 per spese vive ed € 14.103,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
6. pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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