CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2024, n. 25857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25857 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH TR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udiente le conclusioni del difensore, avvocato Pier Gerardo Santoro, sostituto processuale dei difensori del ricorrente, Avvocato Alessandro Diddi e Avvocato CA IA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto da TR CH avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in cui TR Penale Sent. Sez. 6 Num. 25857 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 21/05/2024 CH versa dal 2 agosto 2022 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e, rilevato che le deduzioni non investono la sussistenza del quadro indiziario, sostiene che l'esito delle indagini della Guardia di Finanza, che attesta la regolarità de! patrimonio familiare del ricorrente, è idonea a smentire il giudizio di pericolosità sociale trattandosi di accertamento incompatibile con il ruolo dell'indagato quale intestatario fittizio di attività economiche, fra le quali la EGO pubblicità, facenti capo allo zio CC e alle attività illecite di questi. Quanto alle dichiarazioni del RO questi ha escluso che il ricorrente fosse coinvolto nell'associazione, affermazione che, parimenti, deve essere valutata per elidere il giudizio di pericolosità sociale. Evidenzia, infine, che per un mero errore trascrittivo - e sul punto non vi è stata risposta del Tribunale - il ricorrente era stato indicato come mediatore di vicende di usura: in realtà tale indicazione è frutto di un mero errore di trascrizione poiché il riferimento era relativo a persona diversa (tale TR e non certo il ricorrente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico. Come noto, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627). Il Tribunale del riesame ha richiamato questo principio e ha ritenuto che le allegazioni difensive, derivanti dall'esito degli accertamenti patrimoniali condotti sul nucleo familiare dell'indagato e le dichiarazioni rese da RT RO, non fossero idonee ad incidere sul quadro indiziario e cautelare e, quindi, a dimostrare la insussistenza delle esigenze cautelari ovvero la loro attenuazione che, peraltro, in relazione al titolo di reato per cui si procede, non è idonea a comportare l'applicazione di misura diversa da quella carceraria. Le argomentazioni difensive, proposte con il ricorso, che insiste sulla rilevanza degli elementi acquisiti non ai fini della gravità indiziaria ma solo delle esigenze cautelari, si rivelano inconferenti rispetto alla dedotta finalità dimostrativa perché 2 inidonee ad incidere sugli elementi che, in positivo, erano stati valorizzati per inferirne il giudizio di pericolosità dell'indagato, e che erano stati posti a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, confermata con sentenza di questa Corte del 22 marzo 2024. Non appaiono idonee ad incidere sulle esigenze cautelari né la riduttiva versionEdel coindagato RO sul ruolo del ricorrente nel contesto associativo nel breve periodo della sua reggenza, tenuto conto che il ruolo dell'indagato era incentrato sul collegamento diretto con lo zio e capo del clan, Francesco CC, né le risultanze degli accertamenti patrimoniali condotti sull'indagato che, nel corso degli anni e nella imminenza dell'arresto, aveva dismesso tutte le sue attività economiche e patrimoniali. Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini del coinvolgimento nelle attività illecite che costituisce il presupposto della misura cautelare personale, la insussistenza di accumulazioni patrimoniali suscettibili di misura ablativa, di cui si dà atto nella informativa allegata al ricorso. E', infine, del tutto generico, perché meramente assertivo, il riferimento alla erronea individuazione dell'indagato nel coinvolgimento in una vicenda di usura. 2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 maggio 2024 La Consigliera relatrice Il Pres
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udiente le conclusioni del difensore, avvocato Pier Gerardo Santoro, sostituto processuale dei difensori del ricorrente, Avvocato Alessandro Diddi e Avvocato CA IA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto da TR CH avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in cui TR Penale Sent. Sez. 6 Num. 25857 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 21/05/2024 CH versa dal 2 agosto 2022 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e, rilevato che le deduzioni non investono la sussistenza del quadro indiziario, sostiene che l'esito delle indagini della Guardia di Finanza, che attesta la regolarità de! patrimonio familiare del ricorrente, è idonea a smentire il giudizio di pericolosità sociale trattandosi di accertamento incompatibile con il ruolo dell'indagato quale intestatario fittizio di attività economiche, fra le quali la EGO pubblicità, facenti capo allo zio CC e alle attività illecite di questi. Quanto alle dichiarazioni del RO questi ha escluso che il ricorrente fosse coinvolto nell'associazione, affermazione che, parimenti, deve essere valutata per elidere il giudizio di pericolosità sociale. Evidenzia, infine, che per un mero errore trascrittivo - e sul punto non vi è stata risposta del Tribunale - il ricorrente era stato indicato come mediatore di vicende di usura: in realtà tale indicazione è frutto di un mero errore di trascrizione poiché il riferimento era relativo a persona diversa (tale TR e non certo il ricorrente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico. Come noto, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627). Il Tribunale del riesame ha richiamato questo principio e ha ritenuto che le allegazioni difensive, derivanti dall'esito degli accertamenti patrimoniali condotti sul nucleo familiare dell'indagato e le dichiarazioni rese da RT RO, non fossero idonee ad incidere sul quadro indiziario e cautelare e, quindi, a dimostrare la insussistenza delle esigenze cautelari ovvero la loro attenuazione che, peraltro, in relazione al titolo di reato per cui si procede, non è idonea a comportare l'applicazione di misura diversa da quella carceraria. Le argomentazioni difensive, proposte con il ricorso, che insiste sulla rilevanza degli elementi acquisiti non ai fini della gravità indiziaria ma solo delle esigenze cautelari, si rivelano inconferenti rispetto alla dedotta finalità dimostrativa perché 2 inidonee ad incidere sugli elementi che, in positivo, erano stati valorizzati per inferirne il giudizio di pericolosità dell'indagato, e che erano stati posti a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, confermata con sentenza di questa Corte del 22 marzo 2024. Non appaiono idonee ad incidere sulle esigenze cautelari né la riduttiva versionEdel coindagato RO sul ruolo del ricorrente nel contesto associativo nel breve periodo della sua reggenza, tenuto conto che il ruolo dell'indagato era incentrato sul collegamento diretto con lo zio e capo del clan, Francesco CC, né le risultanze degli accertamenti patrimoniali condotti sull'indagato che, nel corso degli anni e nella imminenza dell'arresto, aveva dismesso tutte le sue attività economiche e patrimoniali. Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini del coinvolgimento nelle attività illecite che costituisce il presupposto della misura cautelare personale, la insussistenza di accumulazioni patrimoniali suscettibili di misura ablativa, di cui si dà atto nella informativa allegata al ricorso. E', infine, del tutto generico, perché meramente assertivo, il riferimento alla erronea individuazione dell'indagato nel coinvolgimento in una vicenda di usura. 2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 maggio 2024 La Consigliera relatrice Il Pres