Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 401 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “modifica condizioni di divorzio”. D A
- difeso e rappresentato dall'avv. Paola Antonia Donvito Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. Filomena D'Addario CP_1
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/01/2024, il signor conveniva in Parte_1 giudizio la signora deducendo quanto segue: CP_1
che in data 25/06/2005, contraeva matrimonio concordatario con la signora
[...]
CP_1
-che dalla loro unione nascevano due figlie l'11/08/2007 e SO
il 20/04/2011; Persona_2
-che con sentenza n. 373/2019 pubblicata il 13/02/2019 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e alle condizioni Pt_1 CP_1 tra gli stessi concordate disponendo che nulla era dovuto a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
che in attuazione della legge n. 54 del l8/02/2006 ed in applicazione del principio della “bigenitorialità”, le figlie minori di anni 11 e di anni 7 venivano affidate SO Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso il padre nella casa coniugale di proprietà dello stesso;
che le figlie avrebbero incontrato la madre
che la signora avrebbe Pt_1 CP_1 provveduto al mantenimento delle figlie in via diretta per il tempo in cui le stesse sarebbero restate da lei;
che le spese straordinarie per le minori sarebbero state a carico di egli ricorrente;
-che successivamente alla pronuncia di divorzio intervenivano fatti nuovi che rendevano necessaria la revisione, ex art. 473 bis. 29 c.p.c., delle statuizioni all'epoca concordate quantomeno in punto di contributo economico da parte di in favore CP_1 delle figlie e atteso che dall'epoca del divorzio le condizioni SO Per_2 economico- patrimoniali della parte resistente erano migliorate e le esigenze delle figlie accresciute;
-che parte resistente non contribuiva in alcun modo al mantenimento delle figlie, né in via diretta, come concordato nel ricorso congiunto, né in via indiretta, attraverso la corresponsione di somme di danaro;
che le figlie frequentavano la mamma sporadicamente e che la resistente non coadiuvava egli ricorrente nella crescita delle figlie tanto che per ogni incombenza materiale e morale delle minori se ne occupava in via esclusiva egli ricorrente;
-che parte resistente era divenuta docente di ruolo presso l'istituto tecnico Mondelli- Amaldi di Massafra con una retribuzione mensile di circa euro 1.800,00 e che a seguito del decesso dei genitori aveva ereditato beni mobili (denaro) ed immobili;
-che la condizione economica della resistente era tale da consentirle di concorrere anche in via indiretta, attraverso la corresponsione di una somma di denaro, nel mantenimento delle figlie atteso che erano mutate le esigenze economiche delle stesse orami adolescenti essendo studentessa liceale presso il liceo scientifico De Ruggieri di SO
Massafra e studentessa del secondo anno di scuola media presso l'Istituto Per_2
Comprensivo Niccolò Andria di Massafra. Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo, in parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 373/2019, pubblicata il 13/02/2019, di disporre che madre delle minori e , CP_1 SO Persona_2 concorresse nel mantenimento delle figlie corrispondendo a quale Parte_1 genitore collocatario, l'importo mensile di euro 500,00 in ragione di euro 250,00 per ciascuna figlia oltre adeguamento Istat ,come per legge contribuendo per le spese straordinarie al 50%, come da protocollo in uso presso questo Tribunale ,con decorrenza dal deposito del presente ricorso e confermando per il resto i provvedimenti resi in sede di divorzio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/04/2024, si costituiva in giudizio la signora la quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, chiedendone il rigetto e deducendo quanto segue: -che non erano intervenuti fatti nuovi idonei a mutare il pregresso assetto patrimoniale e che non vi era stato un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali di ella resistente;
-che la signora già al momento del divorzio lavorava come insegnante e che CP_1 con la nomina in ruolo non aveva beneficiato di un aumento stipendiale;
-che, invece, erano migliorate considerevolmente le condizioni economiche di parte ricorrente, il quale al momento del divorzio, era titolare di un solo esercizio commerciale e che successivamente diveniva socio unico e, quindi proprietario, della Controparte_2
con tre esercizi commerciali ed un Bed e Breakfast, con un giro d'affari nell'anno
[...]
2022 di oltre un milione di euro;
-che il ricorrente era, altresì, proprietario di tre unità immobiliari, di un consistente parco auto e di un reddito annuo dichiarato di circa 100.000,00 euro, nonché dell'azienda agricola olearia in Massafra;
di un'agenzia di assicurazioni;
che percepiva, per Pt_1 intero, gli assegni unici per le due figlie;
che scaricava dal reddito il 100 % delle loro spese e che era docente di marketing;
-che, pertanto, da un lato, non era mutata in meglio la condizione economica di ella deducente e che dall'altro, senza alcun dubbio, non si era verificato uno squilibrio degli assetti economici tra le parti;
-che non poteva considerarsi un fatto nuovo la crescita delle figlie e l'allegato aumento delle loro esigenze;
-che in sede di divorzio le parti, avevano stabilito che le spese straordinarie sarebbero state poste per intero a carico del signor proprio al fine di bilanciare l'assetto Pt_1 patrimoniale in quanto era stata presa in considerazione la diversa capacità patrimoniale;
-che, in considerazione dell'assegnazione al ricorrente della casa coniugale con tutti gli arredi, ella resistente, al fine di restare vicino alle figlie, avevo dovuto prendere in locazione un'abitazione in Massafra ed arredarla;
-che non corrispondeva al vero quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al rapporto affettivo tra la mamma e le due figlie atteso che tanto che , SO Per_2 compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extra scolastiche, si intrattenevano con la madre tutte le volte che lo volevano e che la loro relazione era resa difficile dall'attaccamento morboso del signor il quale, allorquando le ragazze si Pt_1 fermavano con la madre, telefonava continuamente, o addirittura si presentava a casa per invitarle al rientro. Alla luce di tali considerazioni, parte resistente chiedeva di respingere la domanda del ricorrente.
La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 21/11/2024 e successivamente con ordinanza del 12/12/2024 veniva rimessa sul ruolo al fine dell'acquisizione di idonea documentazione relativa a attestante la situazione economico- CP_1 reddituale relativa agli anni 2017, 2019 e 2023, nonché le dichiarazioni dei redditi 2018, 2020 e 2024, comprensiva di indicazione e documentazione in ordine al passaggio ad insegnante di ruolo. Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione successivamente all'udienza del 13/02/2025 le parti chiedevano di discutere la causa fissando un'udienza a trattazione scritta con termine per depositare note difensive. Veniva, pertanto, fissata per detti incombenti l'udienza a trattazione scritta del 27/03/2025 assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 09.00 per depositare note difensive. All'udienza del 27/03/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti depositavano le rispettive note difensive riportandosi ai propri scritti difensivi ed impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso dalla parte avversa.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare, in ordine all'esame delle questioni economiche, in particolare modo relativamente al mantenimento delle minori e , che l'obbligo SO Persona_2 dei genitori di educare e mantenere i figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 del c.c. è causalmente connesso alla procreazione e prescinde dalla condizione economico patrimoniale degli stessi. I genitori, infatti, sono tenuti, al mantenimento della prole con tutti i mezzi a loro disposizione. La Suprema Corte (cfr, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28442. Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328) ha avuto modo di puntualizzare, con esemplare chiarezza che “l'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati”. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che:
“La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore” (Cass 2.8.2013 n. 18538). Tuttavia, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita dagli stessi goduto. Tale principio lo ha rammentato la Cassazione, nell'ordinanza n. 23323/2024 del 29/08/2024. I giudici della Suprema Corte ricordano infatti che il contributo al mantenimento dei figli va quantificato secondo il criterio della bidimensionalità, ossia considerando che, da una parte, il rapporto tra i genitori e i figli è informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, dall'altro, che il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
A ciò si aggiunga che con ordinanza n. 11724 del 4 maggio 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, statuito che il mantenimento dei figli cresce insieme a loro. Per la Corte, ciò è sufficiente per domandare una revisione dell'assegno di mantenimento, senza bisogno di una specifica dimostrazione da parte del genitore richiedente. Nella determinazione dell'assegno, il legislatore attribuisce primaria rilevanza alle “attuali esigenze del figlio”, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori. Dunque, quanto maggiori sono le necessità dei figli, da valutare in termini oggettivi, tanto maggiore deve essere l'impegno di ciascun genitore nel cercare di soddisfarle. Nella motivazione, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che: “A seguito della separazione personale dei coniugi (ma i principi, in forza dell'art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018) (…). D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”. Nella sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, specificato che le spese di cura, educazione, istruzione relative all'età non possono essere considerate alla stregua di spese straordinarie in quanto queste rientrano a pieno titolo tra le spese ordinarie. Va, infatti, considerato che la revisione della modifica del contributo al mantenimento in caso di figli adolescenti è uno strumento cruciale per uno sviluppo sano della prole e che considerate le diverse spese legate all'istruzione, alle attività extrascolastiche e alle esigenze sociali, garantire agli adolescenti un sostegno adeguato alla loro crescita personale diventa un passo essenziale. Nella vicenda che qui ci occupa v'è da rilevare che le esigenze delle figlie, all'epoca del divorzio, instaurato nel lontano 2018, entrambe studentesse della scuola primaria, ad oggi sono evidentemente cambiate, in quanto la figlia è studentessa SO liceale iscritta al terzo anno di scienze umane presso il liceo scientifico De Ruggieri di Massafra, e è studentessa del secondo anno di scuola media presso l'Istituto Per_2
Comprensivo Niccolò Andria di Massafra. Il Tribunale di Bari con decreto del 16/05/2023 ha così statuito: “…la possibilità di ottenere ex art. 9 L. n. 898/70 la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio o con i successivi decreti revisionali è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'articolo di legge innanzi citato che, richiamando la forma letterale dell'art. 156 C.C., ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati proprio al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 9 innanzi citato natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600)”. Pertanto, questo Tribunale ritiene del tutto legittima la richiesta della parte ricorrente volta alla modifica delle statuizioni economiche concordate in sede di divorzio. È, infatti, la crescita in sé a giustificare una revisione delle condizioni di divorzio, esonerando il genitore richiedente dalla dimostrazione di nuove e specifiche necessità in capo ai figli.
Orbene, nella vicenda che qui ci occupa la condizione economica della la quale CP_1 oggi è insegnate a tempo indeterminato della scuola superiore mentre nel 2019 era insegnante precaria della scuola primaria di secondo grado, appare senz'altro migliorata e caratterizzata dalla stabilità lavorativa oggi raggiunta. V'è da aggiungere, inoltre, che la ha solo genericamente dedotto di intrattenersi CP_1 con le figlie e , compatibilmente con le loro esigenze SO Per_2 scolastiche ed extra scolastiche e nulla ha provato in ordine alla sua effettiva contribuzione al mantenimento delle figlie seppur in via diretta, come concordato tra le parti. Per quanto concerne la situazione reddituale della sig.ra dalla documentazione CP_1 reddituale prodotta e successivamente sollecitata da questo Tribunale emerge un progressivo miglioramento di essa dalla data del deposito del ricorso -2018 dacche' il reddito complessivo che emerge dal modello unico 2018- redditi 2017 risulta essere pari ad euro 13.264,00;dal modello unico 2020-redditi 2019 risulta pari ad euro
22.665,00;dal modello unico 2021-redditi 2020 risulta pari ad euro 21.245,00;dal modello unico 2022-redditi 2021 pari ad euro 23.100,00; dal modello 730-2023-redditi 2022 a pari ad euro 25.060,00;dal modello 730 2024-redditi 2023 pari ad euro
26.563,00 . Non risulta prodotto dalla resistente il modello unico e/o 730 – 2019 relativo all'anno 2018,al fine di operare un adeguato riscontro.
Per quanto riguarda, invece, le condizioni economiche del signor dagli atti e Pt_1 documenti dallo stesso depositati, le stesse appaiono migliorate e non peggiorate, atteso che dai modelli unici 2021, 2022 ,2023 emerge un reddito complessivo lordo molto buono pari rispettivamente ad euro 51.320,00; 68.173,00; 81.366,00. Alla luce di tali considerazioni, appare ragionevole disporre che il contributo materno al mantenimento delle figlie minori venga versato al genitore collocatario delle predette minori con decorrenza dalla data della domanda e che in parziale modifica della sentenza n. 373/2019, madre delle minori e CP_1 SO
, concorra nel mantenimento delle figlie corrispondendo a Persona_2 Pt_1 quale genitore collocatario, l'importo complessivo mensile di euro 350,00 in
[...] ragione di euro 175,00 per ciascuna figlia, oltre adeguamento Istat come per legge e che le spese straordinarie da individuarsi come da protocollo di questo Tribunale , verranno sostenute nella misura del 30% a carico della ed del 70% a carico di CP_1
Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 26/01/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
in parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 373/2019 pubblicata CP_1 il 13/02/2019 così provvede:
- dispone che concorra nel mantenimento delle figlie CP_1 SO
e corrispondendo a quale genitore
[...] Persona_2 Parte_1 collocatario, l'importo mensile di euro 350,00, in ragione di euro 175,00 per ciascuna figlia, oltre adeguamento Istat come per legge, oltre le spese straordinarie, individuate come da protocollo di questo Tribunale, nella misura del 30% a carico di
[...]
e del 70% a carico di CP_1 Parte_1 - conferma per il resto la sentenza di questo Tribunale n. 373/2019 pubblicata il 13/02/2019;
- condanna la resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in euro 852,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi