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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 844/2024 R.G., tra:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Saladino, elettivamente domiciliata in Palermo, via Goethe 56, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attrice in riassunzione,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._2
, nato ad [...] l'[...] (c.f. , Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pirrello, elettivamente domiciliati in Alcamo, via Nicolò Della Valle, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuti in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
Avv. Mario Saladino per : CP_2
“- trasferire in capo ai signori , nato ad [...] il [...] e Controparte_1 Parte_2
nato ad [...] l'[...], il fondo rustico sito in c.da Marcanza dell'agro di
[...]
Monreale, esteso catastalmente ha. 10.81.05 e censito in C.T. al f. n. 158, p.lle nn.: 4, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86 e 137;
- condannare i signori e a versarle il prezzo residuo pari ad Controparte_1 Parte_2
€. 37.350,09 di cui: €. 20.658,28 per sorte, ed €. 8.594,62 per interessi legali ed €. 8.098,05 per rivalutazione dalla data del 12.01.2000 alla data di proposizione dell'appello, ossia il 9.01.2020, oltre successivi interessi e rivalutazione maturandi sino alla data del versamento della predetta somma. Con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi come per legge, del primo, del secondo, nonché del giudizio di Cassazione”;
avv. Francesco Pirrello per e : Parte_2 Controparte_1
“ritenere dichiarare ordinare e trasferite da potere di nata in [...]
ALCAMO TP il 19.03.57 in favor di nato in [...]_2
TP il 08.06.38 e nato in [...] il [...] un fondo Controparte_1 rustico sito in agro di MONREALE c.da MARCANZA esteso catastalmente ha 10.81.05 foglio 158 particella 330-331 (ex particelle 4-76-77-78-79-137) 82-84- 86, giusta frazionamento dell'11.10.1999 geom CP_3
Ordinare ai signori e di versare in Parte_2 Controparte_1 favore della signora il residuo prezzo convenuto per un ammontare di Parte_1 euro 20.141,81 (all'epoca convenuto a saldo prezzo in lire per 39.000.000) per sorte capitale oltre agli interessi legali e rivalutazione se dovuta ed altri accessori se dovuti. Con compensazione delle spese legali”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2015, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani e , Controparte_1 Parte_2 esponendo:
- di avere sottoscritto, in data 10 novembre 1998, insieme alle comproprietarie e rispettivamente di lei CP_4 CP_5 madre e sorella, un contratto preliminare con cui si era impegnata, insieme alle congiunte, a vendere ai convenuti un fondo rustico sito in Monreale, c.da “Marcanza”, in catasto al fg. 158, p.lle 4, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86 e 137:
- che le parti avevano previsto la data del 31 ottobre 1999 entro cui sarebbe dovuta intervenire la stipula del definitivo;
- che ogni tentativo di dare esecuzione al preliminare era risultato vano, per esclusiva responsabilità dei promissari acquirenti, i quali addirittura avevano esercitato in altro giudizio l'azione ex art. 2932 c.c., rigettata per difetto della prova dell'appartenenza del bene alla parte promittente venditrice;
- di avere invitato invano i convenuti, con atto notificato il 24 ottobre 2009, a comparire dinanzi ad un notaio per la stipula del rogito,
e chiedendo che il giudice adito trasferisse, ex art. 2932 c.c., la proprietà del fondo in capo ai convenuti, condannando questi al pagamento, in suo favore, dell'importo di €20.658,28 a titolo di prezzo residuo, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 12 gennaio 2000.
Con sentenza n. 935/2019, pubblicata l'11 ottobre 2019, il Tribunale di Trapani rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
A seguito di impugnazione proposta dalla la Corte di appello di CP_2
Palermo, con sentenza n. 1838/2022 del 21 settembre 2022, pubblicata il 10 novembre 2022, dichiarava la domanda improponibile per l'esistenza di un
3 precedente giudicato, compensando interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Proposto dalla stessa ricorso in Cassazione, con la ordinanza n. CP_2
10374/2024, pubblicata il 17 aprile 2024, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche ai fini della decisione in ordine alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 06 maggio 2024, riassumeva CP_2 il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo.
Costituitisi in giudizio e , all'esito Controparte_1 Parte_2 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel sancire la cassazione della precedente sentenza del giudice di appello, la Suprema Corte, in accoglimento dell'unico motivo proposto dalla ricorrente, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto operante il giudicato esterno in virtù della sentenza, n. 5394/2008, con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta, in quel caso, dai promittenti acquirenti nei confronti delle promittenti venditrici.
La Corte - premesso che correttamente la ricorrente aveva denunciato anche la violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111, comma 1, Cost. - rileva che, secondo principi già dalla stessa espressi, il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta (sempre che il contratto non sia stato risolto) a che quella domanda venga riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.
Evidenzia, quindi, che, nel caso di specie, il giudicato esterno valorizzato dal giudice di merito aveva ad oggetto lo stesso petitum e le stesse parti ma una diversa causa petendi, basata su un fatto nuovo e successivo rispetto alla
4 formazione del giudicato stesso, ossia sull'ingiustificato rifiuto della stipula dell'atto pubblico da parte dei controricorrenti, per non essersi questi presentati davanti al notaio alla data del 30 novembre 2009.
*****
Esclusa l'operatività, in termini ostativi, del giudicato esterno, e rilevato che ogni eventuale questione sulla legittimazione attiva di e/o sull'integrità CP_2 del contraddittorio risulta superata sia per effetto della pronuncia della Suprema Corte (in ossequio al principio per cui “Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione”, Cass. Civ., sez. II, n. 15400/2025), sia perché la stessa è CP_2 divenuta, nelle more della causa, unica proprietaria dell'immobile promesso in vendita, in ultimo giusta testamento olografo di pubblicato il 19 CP_4 ottobre 2021, la domanda, cui le parti convenute si sono associate, può essere accolta.
Risulta versato in atti il certificato di destinazione urbanistica, riguardante le p.lle nn. 82, 84, 86, 330 e 331 del foglio di mappa 158 – Comune di Monreale, le quali attualmente contraddistinguono il terreno oggetto di causa, a seguito del frazionamento eseguito il 26 luglio 1999, in virtù del quale le originarie p.lle 4, 76, 77, 78, 79 e 137 si sono fuse nelle nuove p.lle 330 e 331 (cfr. relazione tecnica del geometra allegata mappa e visure catastali). CP_3
Inoltre, le parti, nonostante le reciproche iniziative di convocazione dinanzi ad un notaio, non sono state in grado di pervenire alla stipula del definitivo.
Pertanto, va disposto il trasferimento, in favore di e Controparte_1 Parte_2
, della proprietà dell'immobile oggetto di causa, condizionandosi
[...]
l'effetto traslativo al pagamento, da parte degli acquirenti ed in favore di
[...]
, del residuo prezzo non ancora saldato. CP_2
Il relativo importo deve essere individuato in €20.658,00, corrispondenti a
£40.000.000.
5 Se, infatti, è pacifico che le parti avevano convenuto il pagamento di un prezzo complessivo di £200.000.000 e che sono stati versati acconti per £160.000.000, non ha trovato alcun riscontro probatorio l'allegazione dei promissari acquirenti secondo cui i contraenti si sarebbero ulteriormente accordati per defalcare dal residuo di £40.000,00 la somma di £1.000.000, quale esborso che gli si CP_1 sarebbero accollati riguardo alle spese da sostenere in altri giudizi riguardanti il cespite.
In particolare, nel contratto preliminare, a tal fine richiamato dai convenuti, non si rinviene alcuna pattuizione in tal senso.
All'importo di €20.658,00, costituente debito di valuta e, dunque, estraneo al fenomeno della rivalutazione, vanno sommati gli interessi al tasso legale, che si ritiene debbano decorrere dal 15 aprile 2015, data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tanto ove si consideri che in precedenza la stessa promissaria venditrice si era opposta alla azione giudiziaria intrapresa dalla controparte e volta al medesimo risultato della stipula del contratto definitivo, nell'ambito più in generale di un pluriennale contenzioso le cui reali ragioni, da entrambi i lati, sfuggono ad una agevole comprensione.
*****
Ai fini della regolamentazione delle spese, deve richiamarsi il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
6 Ciò posto, tenuto conto della costante adesione manifestata dai promissari acquirenti all'accoglimento della domanda e del reciproco invito delle parti a presentarsi dinanzi ad un notaio per la stipula del definitivo (cfr. quanto meno note del 05 ottobre e del 24 novembre 2009 da parte degli ), nonché alla CP_1 luce della intervenuta definizione dei precedenti gradi di merito del giudizio in base a rilievi officiosi, ricorrono le condizioni per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi del procedimento.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando – a seguito della ordinanza n. 10374/2024 del 06.10.2023, pubblicata il 17.04.2024, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza n. 1838/2022 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 10.11.2022 – sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 935/2019, CP_2 pubblicata l'11/10/2019, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento iscritto al n. 899/2015 R.G., così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata:
- trasferisce la proprietà del fondo rustico sito in Monreale, c.da
“Marcanza”, già in catasto al fg. 158, p.lle 4, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86 e 137, ora in catasto al fg. 158, p.lle 82, 84, 86, 330 e 331, da CP_2
a e;
[...] Controparte_1 Parte_2
- condiziona l'effetto traslativo della presente pronuncia al pagamento, da parte degli acquirenti ed in favore di , del residuo CP_2 prezzo non ancora saldato, pari ad €20.658,00, oltre interessi al tasso legale dal 15 aprile 2015 al soddisfo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
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LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 844/2024 R.G., tra:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Saladino, elettivamente domiciliata in Palermo, via Goethe 56, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attrice in riassunzione,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._2
, nato ad [...] l'[...] (c.f. , Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pirrello, elettivamente domiciliati in Alcamo, via Nicolò Della Valle, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuti in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
Avv. Mario Saladino per : CP_2
“- trasferire in capo ai signori , nato ad [...] il [...] e Controparte_1 Parte_2
nato ad [...] l'[...], il fondo rustico sito in c.da Marcanza dell'agro di
[...]
Monreale, esteso catastalmente ha. 10.81.05 e censito in C.T. al f. n. 158, p.lle nn.: 4, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86 e 137;
- condannare i signori e a versarle il prezzo residuo pari ad Controparte_1 Parte_2
€. 37.350,09 di cui: €. 20.658,28 per sorte, ed €. 8.594,62 per interessi legali ed €. 8.098,05 per rivalutazione dalla data del 12.01.2000 alla data di proposizione dell'appello, ossia il 9.01.2020, oltre successivi interessi e rivalutazione maturandi sino alla data del versamento della predetta somma. Con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi come per legge, del primo, del secondo, nonché del giudizio di Cassazione”;
avv. Francesco Pirrello per e : Parte_2 Controparte_1
“ritenere dichiarare ordinare e trasferite da potere di nata in [...]
ALCAMO TP il 19.03.57 in favor di nato in [...]_2
TP il 08.06.38 e nato in [...] il [...] un fondo Controparte_1 rustico sito in agro di MONREALE c.da MARCANZA esteso catastalmente ha 10.81.05 foglio 158 particella 330-331 (ex particelle 4-76-77-78-79-137) 82-84- 86, giusta frazionamento dell'11.10.1999 geom CP_3
Ordinare ai signori e di versare in Parte_2 Controparte_1 favore della signora il residuo prezzo convenuto per un ammontare di Parte_1 euro 20.141,81 (all'epoca convenuto a saldo prezzo in lire per 39.000.000) per sorte capitale oltre agli interessi legali e rivalutazione se dovuta ed altri accessori se dovuti. Con compensazione delle spese legali”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2015, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani e , Controparte_1 Parte_2 esponendo:
- di avere sottoscritto, in data 10 novembre 1998, insieme alle comproprietarie e rispettivamente di lei CP_4 CP_5 madre e sorella, un contratto preliminare con cui si era impegnata, insieme alle congiunte, a vendere ai convenuti un fondo rustico sito in Monreale, c.da “Marcanza”, in catasto al fg. 158, p.lle 4, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86 e 137:
- che le parti avevano previsto la data del 31 ottobre 1999 entro cui sarebbe dovuta intervenire la stipula del definitivo;
- che ogni tentativo di dare esecuzione al preliminare era risultato vano, per esclusiva responsabilità dei promissari acquirenti, i quali addirittura avevano esercitato in altro giudizio l'azione ex art. 2932 c.c., rigettata per difetto della prova dell'appartenenza del bene alla parte promittente venditrice;
- di avere invitato invano i convenuti, con atto notificato il 24 ottobre 2009, a comparire dinanzi ad un notaio per la stipula del rogito,
e chiedendo che il giudice adito trasferisse, ex art. 2932 c.c., la proprietà del fondo in capo ai convenuti, condannando questi al pagamento, in suo favore, dell'importo di €20.658,28 a titolo di prezzo residuo, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 12 gennaio 2000.
Con sentenza n. 935/2019, pubblicata l'11 ottobre 2019, il Tribunale di Trapani rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
A seguito di impugnazione proposta dalla la Corte di appello di CP_2
Palermo, con sentenza n. 1838/2022 del 21 settembre 2022, pubblicata il 10 novembre 2022, dichiarava la domanda improponibile per l'esistenza di un
3 precedente giudicato, compensando interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Proposto dalla stessa ricorso in Cassazione, con la ordinanza n. CP_2
10374/2024, pubblicata il 17 aprile 2024, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche ai fini della decisione in ordine alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 06 maggio 2024, riassumeva CP_2 il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo.
Costituitisi in giudizio e , all'esito Controparte_1 Parte_2 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel sancire la cassazione della precedente sentenza del giudice di appello, la Suprema Corte, in accoglimento dell'unico motivo proposto dalla ricorrente, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto operante il giudicato esterno in virtù della sentenza, n. 5394/2008, con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta, in quel caso, dai promittenti acquirenti nei confronti delle promittenti venditrici.
La Corte - premesso che correttamente la ricorrente aveva denunciato anche la violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111, comma 1, Cost. - rileva che, secondo principi già dalla stessa espressi, il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta (sempre che il contratto non sia stato risolto) a che quella domanda venga riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.
Evidenzia, quindi, che, nel caso di specie, il giudicato esterno valorizzato dal giudice di merito aveva ad oggetto lo stesso petitum e le stesse parti ma una diversa causa petendi, basata su un fatto nuovo e successivo rispetto alla
4 formazione del giudicato stesso, ossia sull'ingiustificato rifiuto della stipula dell'atto pubblico da parte dei controricorrenti, per non essersi questi presentati davanti al notaio alla data del 30 novembre 2009.
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Esclusa l'operatività, in termini ostativi, del giudicato esterno, e rilevato che ogni eventuale questione sulla legittimazione attiva di e/o sull'integrità CP_2 del contraddittorio risulta superata sia per effetto della pronuncia della Suprema Corte (in ossequio al principio per cui “Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione”, Cass. Civ., sez. II, n. 15400/2025), sia perché la stessa è CP_2 divenuta, nelle more della causa, unica proprietaria dell'immobile promesso in vendita, in ultimo giusta testamento olografo di pubblicato il 19 CP_4 ottobre 2021, la domanda, cui le parti convenute si sono associate, può essere accolta.
Risulta versato in atti il certificato di destinazione urbanistica, riguardante le p.lle nn. 82, 84, 86, 330 e 331 del foglio di mappa 158 – Comune di Monreale, le quali attualmente contraddistinguono il terreno oggetto di causa, a seguito del frazionamento eseguito il 26 luglio 1999, in virtù del quale le originarie p.lle 4, 76, 77, 78, 79 e 137 si sono fuse nelle nuove p.lle 330 e 331 (cfr. relazione tecnica del geometra allegata mappa e visure catastali). CP_3
Inoltre, le parti, nonostante le reciproche iniziative di convocazione dinanzi ad un notaio, non sono state in grado di pervenire alla stipula del definitivo.
Pertanto, va disposto il trasferimento, in favore di e Controparte_1 Parte_2
, della proprietà dell'immobile oggetto di causa, condizionandosi
[...]
l'effetto traslativo al pagamento, da parte degli acquirenti ed in favore di
[...]
, del residuo prezzo non ancora saldato. CP_2
Il relativo importo deve essere individuato in €20.658,00, corrispondenti a
£40.000.000.
5 Se, infatti, è pacifico che le parti avevano convenuto il pagamento di un prezzo complessivo di £200.000.000 e che sono stati versati acconti per £160.000.000, non ha trovato alcun riscontro probatorio l'allegazione dei promissari acquirenti secondo cui i contraenti si sarebbero ulteriormente accordati per defalcare dal residuo di £40.000,00 la somma di £1.000.000, quale esborso che gli si CP_1 sarebbero accollati riguardo alle spese da sostenere in altri giudizi riguardanti il cespite.
In particolare, nel contratto preliminare, a tal fine richiamato dai convenuti, non si rinviene alcuna pattuizione in tal senso.
All'importo di €20.658,00, costituente debito di valuta e, dunque, estraneo al fenomeno della rivalutazione, vanno sommati gli interessi al tasso legale, che si ritiene debbano decorrere dal 15 aprile 2015, data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tanto ove si consideri che in precedenza la stessa promissaria venditrice si era opposta alla azione giudiziaria intrapresa dalla controparte e volta al medesimo risultato della stipula del contratto definitivo, nell'ambito più in generale di un pluriennale contenzioso le cui reali ragioni, da entrambi i lati, sfuggono ad una agevole comprensione.
*****
Ai fini della regolamentazione delle spese, deve richiamarsi il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
6 Ciò posto, tenuto conto della costante adesione manifestata dai promissari acquirenti all'accoglimento della domanda e del reciproco invito delle parti a presentarsi dinanzi ad un notaio per la stipula del definitivo (cfr. quanto meno note del 05 ottobre e del 24 novembre 2009 da parte degli ), nonché alla CP_1 luce della intervenuta definizione dei precedenti gradi di merito del giudizio in base a rilievi officiosi, ricorrono le condizioni per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi del procedimento.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando – a seguito della ordinanza n. 10374/2024 del 06.10.2023, pubblicata il 17.04.2024, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza n. 1838/2022 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 10.11.2022 – sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 935/2019, CP_2 pubblicata l'11/10/2019, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento iscritto al n. 899/2015 R.G., così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata:
- trasferisce la proprietà del fondo rustico sito in Monreale, c.da
“Marcanza”, già in catasto al fg. 158, p.lle 4, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86 e 137, ora in catasto al fg. 158, p.lle 82, 84, 86, 330 e 331, da CP_2
a e;
[...] Controparte_1 Parte_2
- condiziona l'effetto traslativo della presente pronuncia al pagamento, da parte degli acquirenti ed in favore di , del residuo CP_2 prezzo non ancora saldato, pari ad €20.658,00, oltre interessi al tasso legale dal 15 aprile 2015 al soddisfo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
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