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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1487/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1487/2020
TRA
difeso dall'avv. PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Sannino Antonio
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.9.2020 il ricorrente esponeva che, in data 30.7.2020 a seguito di richiesta presso l' , gli veniva consegnati degli estratti di Controparte_3
ruolo nei quali risultavano a suo carico diverse cartelle di pagamento relative a presunti debiti dovuti a mancato pagamento IVS
Precisamente cartelle:
1. cartella di pagamento n. 13920010012332425,
2. cartella di pagamento n. 13920020001500635
3. cartella di pagamento n. 13920030001397308,
4. cartella di pagamento n. 13920050001264844,
5. cartella di pagamento n. 13920050007772420,
6. cartella di pagamento n. 13920070000070362,
7. cartella di pagamento n. 13920070007176673
1 8. cartella di pagamento n. 13920090000746703,
9. cartella di pagamento n. 13920080007153410,
10. cartella di pagamento n. 13920090009916200,
11. cartella di pagamento n. 13920090007220513,
12. cartella di pagamento n. 13920100002749216,
13. cartella di pagamento n. 13920100006538457,
14. cartella di pagamento n. 13920100010802612,
15. avviso di addebito n. 43920112000115442,
16. avviso di addebito n. 43920112000264343,
17. avviso di addebito n. 43920120000033363,
18. avviso di addebito n. 43920120000073391,
19. avviso di addebito n. 43920120000418004,
20. avviso di addebito n. 43920120000546378,
21. avviso di addebito n. 43920120000590757,
22. avviso di addebito n. 43920120000667076,
23. avviso di addebito n. 43920120000760076,
24. avviso di addebito n. 43920130000170321,
25. avviso di addebito n. 43920130000260485,
26. avviso di addebito n. 43920130000913210,
In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”. Contr Si costituivano l' e l' i quali eccepivano 'interesse ad agire del ricorrente CP_1 stante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito per le quale si chiede l'annullamento
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare, occorre verificare la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
1.1 Sul punto la Corte di Cassazione Sez.6 con ordinanza del 04.05.2017 n. 10809 si è definitivamente pronunciata stabilendo che “ alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa
2 notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
1.2 Con la nota sentenza a Sezioni Unite n°19704/15, la Suprema Corte, aveva specificato che, “stante la natura “recettizia” degli atti amministrativi (ed in particolare quelli esattivi, quali ad esempio le cartelle di pagamento dell' ), “il Controparte_4 contribuente può impugnare la cartella di pagamento” (e non anche l'estratto di ruolo in senso stretto) “della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto
a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
”. Controparte_5
1.3 Una successiva sentenza della Suprema Corte (n° 15309/17, depositata in data 20 giugno 2017) rispetto alla decisione in esame, ha chiarito il ruolo e la funzione che esplica il più volte richiamato estratto di ruolo: i giudici hanno osservato che tale documento si configura come una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento. Di conseguenza esso è valido ai fini probatori, esclusivamente per verificare la natura tributaria o meno del credito e la conseguente giurisdizione del giudice adito. A riguardo, nell'estratto di ruolo si evince l'effettivo ammontare della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione;
è opportuno osservare che detta analisi inerisce esclusivamente gli aspetti formali dell'estratto di ruolo (tipologia del credito, ente titolare del credito) e non certamente quelli sostanziali, quali, ad esempio, la corretta notifica delle cartelle esattoriali, nel rispetto della disciplina vigente (art. 26, D.P.R. n° 602/73 – art. 60, D.P.R. n° 600/73).
1.4 Sul punto in discussione le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. n.
26283 del 6 settembre 2022, hanno stabilito che, salvo i pochi casi espressamente previsti dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, dopo lo spirare dei termini di impugnazione
3 della cartella, i processi aventi ad oggetto l'impugnazione del ruolo esattoriale devono concludersi con una pronuncia di inammissibilità, anche se già pendenti al momento della entrata in vigore della norma.
1.5 L'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
1.6 L'indicato articolo ha previsto la non impugnabilità dell'”estratto di ruolo” e limiti all'impugnabilità del “ruolo”, prevedendone la possibilità di impugnazione solo se la cartella non è stata validamente notificata e solo se il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione (per la partecipazione a una procedura di appalto o per la riscossione di somme o per la perdita di un beneficio).
1.7 La Corte di Cassazione, anche ultimamente con l'ordinanza n.17606 del giugno 2024 ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare un pregiudizio effettivo e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo. Non è sufficiente un pregiudizio potenziale o ipotetico. In particolare, l'interesse ad agire sussiste solo se il debitore prova che l'iscrizione a ruolo gli causa un danno attuale, come: a) l'impossibilità di partecipare a una procedura di appalto;
b) il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici;
c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
1.8 Questo orientamento rafforza quanto già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
26283 del 6 settembre 2022, che aveva limitato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo.
4 1.9 In sintesi, la giurisprudenza più recente della Cassazione sottolinea che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che il debitore non dimostri un interesse concreto e attuale derivante da un pregiudizio effettivo causato dall'iscrizione a ruolo. Ciò detto, con riferimento
1. alla cartella di pagamento n. 13920030001397308,
2. alla cartella di pagamento n. 13920080007153410,
3. alla cartella di pagamento n. 13920100002749216,
4. alla cartella di pagamento n. 13920100006538457,
5. alla cartella di pagamento n. 13920100010802612,
6. all'avviso di addebito n. 43920120000667076,
Contr dalla documentazione depositata dall' e dall' risulta ritualmente notificato al CP_1 ricorrente in data 9.10.2012, risulta, altresì pacifico che l'istante non ha impugnato la suindicata cartelle nel termine di 40 giorni.
1.11 Conseguentemente non è più possibile sollevare alcuna questione inerente la legittimità dell'atto, ivi compresa l'eventuale prescrizione del credito, che andava eccepita in sede di impugnazione della cartella. Ne discende l'inammissibilità, per tardività, della domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo connesso alla suddetta cartella, non sussistendo, per le ragioni su esposte,
l'interesse ad agire ex art.100 cpc
2. Regolarità della notifica delle cartelle
2.1 Per quanto concerne le restanti cartelle, si osserva che il ricorrente ha tempestivamente eccepito, già alla prima udienza utile, i vizi formali relativi alla loro notificazione, quali la mancata notifica degli atti impugnati. Tali contestazioni, ritualmente sollevate, legittimano l'esame dell'eventuale intervenuta prescrizione dei crediti contributivi in esse contenuti.
2.2 La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR
600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il
5 destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
2.3 A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui: L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. CP_6
L'agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La
Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
2.4 Nel caso che ci interessa, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta nelle mani di persona diversa del destinatario, della quale non è riconducibile il rapporto che ha con lo stesso, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
2.5 L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il
6 destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
2.6 Rientrano nella fattispecie sopra indicata i seguenti atti impugnati a) cartella di pagamento n. 13920020001500635
b) cartella di pagamento n. 13920050001264844,
c) cartella di pagamento n. 13920050007772420,
d) cartella di pagamento n. 13920070000070362,
e) cartella di pagamento n. 13920070007176673
f) cartella di pagamento n. 13920090000746703,
g) cartella di pagamento n. 13920090009916200,
h) avviso di addebito n. 43920112000115442,
i) avviso di addebito n. 43920130000170321,
2.7 Per quanto riguarda gli altri atti impugnati, non risulta fornita prova della loro notificazione, sul punto non è sufficiente l'indicazione della data di notifica qualora la relata non viene prodotta in giudizio, all'uopo si richiama la già citata Sentenza della
Suprema Corte n. 6887/16
3 Prescrizione del credito
3.1 L'arrt.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
7 3.2 Nel caso in esame, le somme richieste a titolo di contributi previdenziali, comprensive delle somme aggiuntive riferite agli anni contestati, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi tra il periodo di riferimento e la data in cui il debitore ha avuto conoscenza del credito mediante la messa a disposizione degli estratti di ruolo. Ne consegue che il relativo credito contributivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
3.3. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n.
25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez.
Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo. Secondo la
Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che,
8 essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n.
23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello
9 ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
3.4 Pertanto, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Conseguentemente, con riferimento alle cartelle per le quali la notificazione risulta irregolare o inesistente, e in assenza di atti interruttivi tra la data in cui le cartelle avrebbero dovuto essere notificate e quella in cui il debitore ne ha avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo, deve ritenersi decorso il termine prescrizionale, con conseguente estinzione del relativo credito.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese del giudizio
PQM
Il giudice del Lavoro, got. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire relativamente alle cartelle
1. cartella di pagamento n. 13920030001397308,
2. cartella di pagamento n. 13920080007153410,
3. cartella di pagamento n. 13920100002749216,
4. cartella di pagamento n. 13920100006538457,
- Annulla le seguenti cartelle per intervenuta prescrizione del credito
1. cartella di pagamento n. 13920010012332425,
2. cartella di pagamento n. 13920020001500635
3. cartella di pagamento n. 13920050001264844,
4. cartella di pagamento n. 13920050007772420,
5. cartella di pagamento n. 13920070000070362,
6. cartella di pagamento n. 13920070007176673
7. cartella di pagamento n. 13920090000746703,
8. cartella di pagamento n. 13920090009916200,
10 9. cartella di pagamento n. 13920090007220513,
10. avviso di addebito n. 43920112000115442,
11. avviso di addebito n. 43920112000264343,
12. avviso di addebito n. 43920120000033363,
13. avviso di addebito n. 43920120000073391,
14. avviso di addebito n. 43920120000418004,
15. avviso di addebito n. 43920120000546378,
16. avviso di addebito n. 43920120000590757,
17. avviso di addebito n. 43920120000760076,
18. avviso di addebito n. 43920130000170321,
19. avviso di addebito n. 43920130000260485,
20. avviso di addebito n. 43920130000913210,
Per intervenuta prescrizione del credito
Compensa le spese di lite
Così deciso 8.5.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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