CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/11/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 234/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RADICE ANDREA Parte_1 C.F._1 elett. Dom VIA GRAZIOLI, 43 38122 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CERISARA LAURA Controparte_1 P.IVA_1
e dall'Avv. ANDREA ANTOLINI elett dom. presso lo studio del secondo in Tione di Trento Viale
Dante 19 appellato
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 679/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Trento:
In via principale: accertati i fatti di cui è causa ed in accoglimento di una o più delle difese formulate, o pagina 1 di 22 anche in base a questioni rilevabili d'ufficio, condannare l'appellata alla restituzione di euro 13.048,18
o di quella diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002 e sm come richiamato dall'art. 1284 IV° comma c.c. o, in subordine con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, primo comma c.c. , in ogni caso dalla scadenza della prima messa in mora (17.10.2022 attesa la richiesta di pagamento con PEC del 7.10.2022 con termine di 10 giorni-doc. 13)
o, in subordine dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dd. 3.8.2023, al saldo.
In via subordinata: accertata l'eccessività della penale contrattualmente stabilita, ridurre la stessa ad equità condannando l'appellata al pagamento all'appellante della differenza fra la penale ritenuta equa e l'importo trattenuto da oltre interessi e/o rivalutazione nelle diverse ipotesi e Controparte_1 termini iniziali e finali indicati in via principale.In punto spese:a) spese e compensi dell'appellante per il doppio grado di giudizio rifuse, anche in caso di accoglimento parziale, con condanna dell'appellata alla restituzione delle spese liquidate e pagate in seguito alla sentenza di primo grado, pari ad € 3.706,16 di ca(come documentato sub docc. A e B), oltre interessi ex art. 1284, penultimo comma o, in subordine, rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal pagamento al saldo;
b) in subordine con compensazione delle spese, sia in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione principale attesa la soccombenza, reciproca, sia anche per le sole ragioni indicate al p.7 di cui in narrativa, e conseguente condanna al pagamento delle spese di primo grado già pagate e accessori come sopra specificati.
Ribadita la riserva di agire in separata sede o mediante eventuale compensazione, per il recupero dell'Iva pagata e non dovuta.
In via istruttoria:- Si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze con premesso: "E' vero che":
1) il 5 settembre 2022 durante una crociera organizzata dalla convenuta , nonostante Parte_1
l'assunzione di 4 dosi di vaccino Pfizer, contrasse il virus COVID-19 fino al 21 settembre 2022 (docc.
4 e 18);
2) Nonostante plurime richieste di assistenza la convenuta, per tutto il periodo della malattia, si limitò a verificare la positività mediante tampone il 5 settembre, e a trasferirlo in una cabina tre piani sotto quella in cui si trovava con la moglie;
3) Il ricorrente si curò seguendo le prescrizioni del proprio medico di fiducia, dott.ssa Persona_1 con la quale, tramite la moglie, rimase in contatto telefonico costante fino alla fine della malattia;
4) durante l' isolamento sulla nave, la moglie , gli fece fornire i pasti, previa richiesta Controparte_2 quotidiana in ristorante e prestando assistenza per tutte le necessità dello stesso, compatibilmente con l'obbligo di non entrare in contatto col marito.
pagina 2 di 22 5) Per tutta la durata della crociera (28 agosto-9 settembre 2022), le migliaia di turisti presenti sulla nave accedevano, senza mascherina protettiva, alle parti comuni senza imitazioni di sorta, e consumando i pasti mediante buffet ai cui tavoli tutti si avvicinavano, gomito a gomito, prelevando i pasti e parlando fra di loro vicino ai cibi;
6) Solo dopo i 5 settembre 2022 il Comandante della nave constatando la contrazione del VI-19 da parte di più turisti (fra cui il ricorrente) detto ordine a tutti di portare la mascherina
7) Lo stato di salute del ricorrente costrinse lo stesso, conclusasi la crociera ad Amsterdam a ricoverarsi presso una Hotel VI altri 3 giorni, per rispettare i 7 giorni di isolamento prescritti rientrando poi, ancora positivo in Italia ove risultò negativo il 21 settembre;
8) Il ricorrente, anche dopo la negatività, mantenne uno stato di debolezza, cefalea e malessere generale che si ridusse solo nei primi mesi del 2023;
9) rientrato in Italia, contatto' alcuni medici di sua conoscenza che, prima verbalmente, Parte_1
e poi dopo specifiche visite, consigliarono allo stesso di evitare frequentazioni prolungate in luoghi chiusi e alla presenza di molte persone prescrivendo controlli ecografia i ogni 3 mesi (docc. 8-9-10);
10) Il ricorrente nel recedere da altra crociera organizzata dalla convenuta, con partenza nel gennaio
2023, della durata di quattro mesi, chiese alla stessa la restituzione delle somme da egli anticipate pari ad euro 13.048,18, ma la convenuta si rifiutò di restituirla considerandola un mero recesso con applicazione della penale prevista contrattualmente (docc. 11-12-12 bis);
11) Tutte le somme anticipate per la crociera di cui è causa vennero personalmente pagate dal ricorrente all'agenzia GI (il piacere del gusto Srl) che le giro' alla convenuta, trattenendo la parte di sua spettanza, che poi restituì al ricorrente;
12) il costo della medesima crociera, cabina e servizi prenotati da nel 2019 e partita nel Parte_1
Gennaio 2023 venne offerta ai turisti richiedenti in data successiva al Gennaio 2021, o, comunque dal
6-7 Ottobre 2022 (data di recesso di ad un prezzo maggiorato di 6 mila euro e senza bonus Pt_1 usufruibili;
13) la cabina prenotata da n. 8309 della nave Costa Deliziosa è stata occupata nella crociera di cui Pt_1
è causa da altri soggetti.
Testi: , Persona_1 Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
- Si chiede nuovamente disporsi c.t.u. medica per verificare lo stato di salute dell'appellante successivo alle 21 settembre 2022 e indicare la valenza medica delle raccomandazioni e prescrizioni fornite al ricorrente dai medici che lo vistarono, anche alla luce dello stato di conoscenza, nel Settembre 2023, del fenomeno denominato COVID- 19. pagina 3 di 22 - Si insiste nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di fornire tutta la documentazione relativa al numero delle presenze, rapportata al numero di cabine riservate alla clientela, nella crociera di cui è causa iniziata nel Gennaio e conclusasi nel Maggio 2023, con particolare riferimento all'ipotizzato riutilizzo della cabina 8309- Cat:S-Suite e, in generale, al numero ed utilizzo delle cabine della categoria S-Suite quale quella a suo tempo destinata al ricorrente.
PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza anche istruttoria, così decidere:- respingere l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 679/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Trento nel procedimento N.r.g. 2087/2023, pubblicata in data 27 giugno 2024 e, per l'effetto confermare integralmente la decisione impugnata. Con vittoria di spese e dei compensi di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc dd. 3.8.23, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trento la spa , esponendo che: CP_1
nel settembre del 2019, prima dello scoppio della pandemia VI 19, il ricorrente aveva acquistato dalla convenuta una crociera intorno al mondo della durata di quattro mesi del costo di circa € 60.000
(euro 53.000 oltre commissioni e tasse), con partenza programmata per il gennaio 2021, annullata per la pandemia e posticipata al gennaio 2022 e successivamente al gennaio 2023 ed in relazione a tale viaggio aveva pagato acconti pari a € 20.000 alla agenzia intermediaria, somme poi versate alla società
resistente;
il 28 agosto 2022 il ricorrente, che aveva avuto la somministrazione di quattro dosi di vaccino, era partito con la moglie per una crociera nel nord Europa, con rientro al 9 settembre 2022, viaggio sempre organizzato dalla società convenuta e durante il quale, in data 5 settembre 2022, aveva contratto il covid in conseguenza della totale assenza di misure di prevenzione (accesso libero delle migliaia di turisti sulla nave in tutte le parti comuni chiuse senza mascherine, accesso ai buffet senza alcuna cautela, assenza di mascherine per il personale), non ricevendo assistenza durante la malattia (ad eccezione dell'effettuazione di tampone), tanto da essere assistito dal proprio medico curante pagina 4 di 22 dall'Italia e dalla moglie dopo essere stato messo in isolamento in apposita cabina;
solo alla fine della crociera, dopo lo sbarco ad Amsterdam, era stato ricoverato presso un hotel covid per proseguire il periodo di isolamento di tre giorni ed era successivamente rientrato in Italia;
a seguito di tali avvenimenti, considerando che le quattro dosi di vaccino non avevano evitato di contrarre la malattia, tenuto conto della inesistenza di misure di prevenzione e di assistenza da parte della società resistente durante il precedente viaggio, della maggiore durata della crociera, del proprio stato di salute in relazione al quale gli era stato sconsigliato dai medici di affrontare quattro mesi in una struttura chiusa con migliaia di persone, era stato costretto a recedere dal contratto ed aveva chiesto la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento del danno per la crociera nel Nord Europa, ma la società resistente aveva rigettato le sue richieste;
egli aveva diritto alla restituzione totale ovvero parziale di quanto anticipato per effetto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art 1463 cc poiché, attesa la finalità turistica che caratterizza la causa concreta del contratto, in ipotesi di eventi sopravvenuti che fanno venir meno l'interesse alla prestazione del creditore, il rapporto deve ritenersi estinto per mancanza sopravvenuta di un elemento funzionale ovvero per irrealizzabilità della causa concreta;
nel caso di specie assumevano rilevanza lo stato di salute dell'attore, anche aggravato dagli strascichi della recente malattia che si protraggono per mesi se non per anni, gli aspetti ancora poco noti della malattia, le verificate modalità con le quali i malati venivano trattati durante il viaggio, il possibile concreto rischio di contrarre nuovamente la malattia, non essendo stati sufficienti quattro vaccini e considerate le condizioni favorevoli per rischio di nuova contrazione, la lunghezza del viaggio, la lontananza della propria residenza abituale e dal medico personale di riferimento, la presenza di migliaia di persone in luogo chiuso per quattro mesi, l'assenza di strutture e di accorgimenti preventivi e di assistenza;
tutte queste condizioni rendevano particolarmente rischioso intraprendere un viaggio pagina 5 di 22 della durata di quattro mesi stante il rischio di contrarre non solo il VI ma qualsiasi altra malattia connessa;
per le medesime ragioni invocava l'annullamento del viaggio con diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate senza decurtazione di alcuna somma a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1256
c.c., per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al creditore;
in subordine chiedeva fosse accertata la nullità sopravvenuta del contratto per il venir meno della causa in concreto ai sensi dell'articolo 1325 e 1418 c.c. posto che la finalità turistica nel contratto dedotto in giudizio non costituiva un motivo rilevante, ma ne connotava la causa concreta determinando l'essenzialità di tutte le attività e servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero;
richiamava la normativa europea ed il codice del turismo di cui al D.Lvo. n. 62/ 18 ed in particolare l'articolo 31 della direttiva 2015/ 2302 del 25/11/15 secondo cui i viaggiatori dovrebbero avere diritto a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto, nonché
l'articolo 41 del codice del turismo che disciplina il diritto di recesso del turista. Eccepiva l'invalidità
della clausola contrattuale numero 7 in quanto veniva contestato che potesse ritenersi adeguata,
giustificata e ragionevole una penale pari al 25% del corrispettivo in ipotesi di recesso intervenuto tra
269 e 90 giorni prima della partenza, rilevando che la società resistente non aveva fornito alcuna motivazione, in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 41 richiamato. Deduceva la nullità della clausola numero 7 delle condizioni generali di contratto riguardante la facoltà di recesso dal contratto,
che prevedeva l'obbligo del pagamento per il viaggiatore di importo progressivamente più elevato quanto più l'annullamento del viaggio fosse prossimo alla data di scadenza, deducendo che si trattava di clausola vessatoria ai sensi del D.Lvo n. 206/ 2005. Rilevava che, in relazione al momento in cui pagina 6 di 22 era intervenuto il recesso, la convenuta disponeva di un tempo più che congruo per rivendere ad altri il pacchetto turistico. Chiedeva in ogni caso che la penale fosse ridotta ad equità.
Rilevava che il prezzo della crociera era aumentato dal momento in cui egli aveva concluso il contratto e che tale tipo di crociera era molto ambito, tanto da richiedere prenotazioni molte anticipate nel tempo, sicché era possibile concludere che agevolmente la società resistente aveva potuto rivendere il viaggio ad altri soggetti i quali con ogni probabilità avevano versato un corrispettivo maggiore.
Chiedeva pertanto che la società convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo di euro
13.048,18, ovvero altra somma da accertare, oltre accessori, e, in via subordinata, accertata l'eccessività della penale contrattualmente stabilita, che la penale fosse ridotta ad equità con condanna della società convenuta al pagamento della differenza tra la penale ritenuta equa e l'importo da essa trattenuto, oltre accessori.
La soc. resistente si costituiva in giudizio, evidenziato che nessuna richiesta era stata avanzata con riferimento alla prima crociera nel Nord Europa sicché ogni indagine poteva riguardare solamente la seconda crociera.
Negava che il contratto intercorso tra le parti potesse essere dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1256 e
1463 cc per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rilevando che nel caso di specie non si era verificata tale ipotesi in quanto l'ipotetico rischio di potersi ammalare di VI o di altra malattia non poteva costituire impossibilità sopravvenuta dell'utilizzo della prestazione, trattandosi di un normale rischio sempre presente. Quanto alle doglianze circa gli inadempimenti della resistente agli obblighi assunti con il contratto relativo alla prima crociera, rilevava che tali inadempimenti, peraltro inesistenti,
non potevano fondare la risoluzione di diverso contratto. Rilevava inoltre che dai documenti medici prodotti dal ricorrente risultava che lo stesso soffrisse di diabete da tempo prima dell'acquisto della crociera in questione e dai medesimi certificati medici non emergeva che l'avvenuto contagio da
VI incidesse in modo rilevante sullo stato di salute del ricorrente. Evidenziava che le circostanze pagina 7 di 22 invocate dal ricorrente dovevano sussistere alla data del recesso dal contratto intervenuto in data
6.10.22, mentre circostanze successive non potevano avere rilevanza al riguardo, evidenziando che i certificati medici prodotti erano tutti successivi alla suddetta data. Rilevava che le medesime argomentazioni valevano anche con riferimento all'asserita nullità sopravvenuta del contratto peraltro applicabile solo nell'ipotesi in cui vi fosse contrasto con una norma successivamente emanata.
Negava la natura vessatoria della clausola relativa al recesso contenuta nelle condizioni generali di contratto che era del tutto conforme all'articolo 41 del codice del turismo, evidenziando che tale clausola contrattuale prevedeva una multa penitenziale e non una penale e non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 33 del D.Lvo n. 206/2005.
Evidenziava che il ricorrente aveva accettato l'ammontare dell'importo da versare in caso di recesso dal contratto e non poteva contestare i criteri pattuiti per la sua determinazione, avendo potuto compiere le proprie valutazione in modo pieno ed informato.
Negava l'applicabilità dell'articolo 1384 c.c. in quanto non si trattava di clausola penale e sostenendo che l'importo previsto in contratto quale corrispettivo per recesso doveva ritenersi congruo rispetto al contemperamento degli interessi delle parti.
Sosteneva l'inapplicabilità nel caso di specie del principio della compensatio lucri cum damno,
negando altresì di avere venduto ad altri soggetti il viaggio al quale il ricorrente aveva rinunciato.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
Con sentenza numero 679/24, oggetto di impugnazione, tribunale di Trento rigettava la domanda del ricorrente, condannando lo stesso al rimborso in favore della resistente delle spese di lite.
Ritenuta infondata la questione della invalidità della procura alle liti allegata dalla società resistente,
riteneva che la clausola n.7 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti trovava riscontro nella previsione dell'articolo 41 del codice del turismo, rilevando che tale clausola in quanto formulata in termini chiari non poteva avere carattere vessatorio ai sensi dell'articolo 33 del D.Lvo n. 216 2/005. pagina 8 di 22 Rilevava che dal combinato disposto degli articoli 1373-1376 cc si argomentava la facoltà dei contraenti di recedere dal contratto stipulato. Quanto alla determinazione di un corrispettivo del recesso richiamava l'art. 88 comma 1 lett h) del D.Lvo n. 206/2005 che prescrive l'obbligo a carico dell'organizzatore del pacchetto turistico di indicare nell'opuscolo informativo i termini e le modalità
di esercizio del diritto di recesso. Il tribunale escludeva la vessatorietà della clausola n. 7 anche in considerazione del fatto che nell'ipotesi in cui fosse stata la società a recedere dal CP_3
contratto senza giustificato motivo la stessa era tenuta al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai passeggeri che avevano acquistato il pacchetto turistico.
Riteneva configurabile il diritto del turista ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'intero corrispettivo nelle ipotesi in cui sussistesse l'impossibilità di utilizzare la prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, a prescindere dalla stipula di un'assicurazione contro tale rischio;
affermava che, in relazione alla finalità turistica che caratterizzava la causa concreta del pacchetto turistico, l' impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore per causa a lui non imputabile, anche se non normativamente disciplinata, poteva considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, ad esempio quando l'impossibilità di utilizzazione la prestazione derivasse dalla necessità di salvaguardare il diritto alla salute o l'ipotesi di lutto familiare. Richiamava la disciplina della Direttiva europea numero 2015/2302, recepita con D.Lvo n. 62/ 2018, in base alla quale ogni consumatore può, in caso di improvvisa sopraggiunta malattia, annullare il viaggio e recedere dal contratto con diritto di ricevere il rimborso integrale dell'importo versato, aggiungendo che doveva trattarsi di malattia improvvisa e imprevedibile che poteva riguardare anche uno stretto familiare o un congiunto del consumatore. Esponeva il tribunale che l'evento impeditivo doveva rientrare nell'alveo della forza maggiore e assumere connotati imprevisti e di certa entità, tali da impedire la fruizione dei servizi compresi nel pacchetto turistico.
pagina 9 di 22 Nel caso di specie il ricorrente aveva comunicato in recesso in data 6.10.22, con missiva preceduta da un e-mail del 16.9.22, con la quale venivano elencati disservizi che avevano caratterizzato la crociera nel Nord Europa e solo incidentalmente si faceva riferimento alle condizioni di salute del ricorrente,
affetto da diabete;
in tale e-mail egli esponeva che non intendeva intraprendere il viaggio intorno al mondo a causa della scarsa qualità dei servizi resi dall'organizzatore del pacchetto turistico.
Successivamente la società aveva comunicato gli estremi del viaggio e ribadito il tipo CP_1
di pacchetto prenotato, applicando la penale del 25% sul prezzo complessivo pari ad euro 13.048,18, in conformità alle condizioni generali di contratto e tenuto conto del momento di esercizio del diritto di recesso. Successivamente a tale comunicazione il ricorrente a mezzo del proprio legale aveva inviato in data 7.10.22 una comunicazione in cui motivava la volontà di rinunciare alla crociera per aver contratto il virus VI 19 durante la precedente crociera, ed a causa di ciò egli non era più nelle condizioni fisiche e mentali di poter affrontare un nuovo viaggio di oltre 120 giorni e chiedeva pertanto il rimborso di quanto versato, ricorrendo una giusta causa di recesso e comunque invocando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a sè non imputabile. Rilevava il tribunale che la certificazione medica attestante lo stato di salute del ricorrente era di data successiva all'esercizio del diritto di recesso e dalla relativa comunicazione alla società resistente ed in particolare il certificato medico rilasciato in data 26/10/22 da cardiologo e l'ulteriore certificazione di data 11/10/22 rilasciata da diabetologo. Riteneva il tribunale che le patologie lamentate del ricorrente non rientravano nel novero delle malattie gravi sopravvenute tali da impedire in modo radicale di poter fruire del pacchetto turistico, posto che il ricorrente era affetto anche prima dell'acquisto del pacchetto turistico dalla patologia di diabete mellito. Con riguardo all'infezione da VI 19, il ricorrente risultava guarito a fine settembre 2022 e la data della successiva partenza si collocava a distanza di quattro mesi.
Escludeva sussistessero le condizioni per disporre la riduzione della penale ai sensi dell'articolo 1384
c.c.. Con riguardo alla domanda di nullità sopravvenuta del contratto rilevava che la stessa sussisteva in pagina 10 di 22 ipotesi di patologia del vincolo negoziale in ragione del cd jus superveniens, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie. Anche con riferimento all'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno, il tribunale escludeva che sussistessero le condizioni per l'applicazione dello stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, articolando i motivi d'appello di Parte_1
seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.25 e decisa nella camera di consiglio del
7.10.25
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale non abbia ritenuto la vessatorietà della clausola numero 7 delle condizioni generali di contratto e non ne abbia dichiarato la nullità. Rileva che la circostanza che tale clausola sia formulata in termini chiari non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della natura vessatoria, sostenendo che tale clausola contrattuale sia vessatoria in relazione alla previsione del comma 1 lettere e) ed f) dell'articolo 33 del
D.Lvo n. 206/2005.
Rileva l'appellante che in via generale lo squilibrio tra le parti va apprezzato sia in senso normativo ma anche in senso economico, quando la clausola comporta uno sbilanciamento eccessivo del regolamento contrattuale in danno del consumatore, tenuto a subire perdite patrimoniali ingiustificate come conseguenza diretta della particolare struttura del regolamento negoziale. In particolare una clausola congegnata in modo tale da consentire al professionista, per il caso di recesso del consumatore, una trattenuta ingiustificata, senza alcun riferimento a fatti che possano farla apparire giustificata, deve ritenersi abusiva così come la mancanza di enunciazione di uno dei motivi che giustifichi una penale a seguito del recesso dell'acquirente. Espone l'appellante che la società appellata pagina 11 di 22 ha trattenuto delle somme senza alcun collegamento con motivi che possano far ritenere ragionevole tale addebito, quali ad esempio la necessità di coprire i costi dei titoli di trasporto, delle prenotazioni alberghiere, dell'ingaggio di personale o dell'organizzazione di escursioni o di visite guidate e in generale le spese vive. Sostiene l'appellante che i costi organizzativi del viaggio non variano a seconda del momento del recesso e che la controparte non abbia provato l'entità dei costi dividendoli per ciascuno dei fruitori della crociera. Rileva inoltre che, essendo il recesso intervenuto quattro mesi prima della partenza, la società appellata poteva rivendere il pacchetto turistico a terzi, circostanza che egli avrebbe potuto provare attraverso il richiesto ordine di esibizione a carico dell'appellata della documentazione comprovante la lista dei passeggeri e delle cabine occupate. Lamenta pertanto che il tribunale non abbia accolto tale richiesta istruttoria ovvero non abbia disposto c.t.u. per stabilire il costo medio pro capite della crociera al fine di valutare se l'importo di oltre € 13.000 potesse considerarsi una penale manifestamente eccessiva, anche tenuto conto della domanda subordinata proposta ai sensi dell'articolo 1384 cc. Sempre con riferimento alla vessatorietà della clausola numero 7 lamenta l'appellante l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la clausola anche per effetto del disposto dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, posto che il tribunale non ha considerato che l'articolo 33 comma 1 lett. e) esclude la presunzione di vessatorietà qualora la clausola preveda il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere, previsione diversa dal contenuto della citata clausola 8 delle condizioni generali di contratto. Pertanto la previsione della clausola contrattuale numero 8 convalida la tesi della natura vessatoria della clausola numero 7,
dovendosi tener conto delle previsioni generali del contratto e non della vicende concrete che lo hanno riguardato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui non ha applicato la lex specialis in materia . pagina 12 di 22 Rileva l'appellante che il considerando numero 31 della Direttiva 2015/2302 testualmente prevede “I
viaggiatori dovrebbero avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto”. Richiama l'appellante la pronuncia della Corte UE n. 299/24
lamentando che il giudice di primo grado non l'abbia considerata vincolante quale fonte di diritto,
nonostante da tempo la Corte di Cassazione abbia riconosciuto alle pronunce della Corte europea valore normativo. Espone l'appellante che tale pronuncia della Corte di Giustizia UE abbia ritenuto che con riguardo all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2015/2302 “risulta che tale disposizione non subordina il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione alla condizione che si siano verificate circostanze che rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione del pacchetto in questione o il trasferimento dei passeggeri verso la destinazione. Al contrario,
conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tali termini hanno evidentemente una portata più ampia che comprende non solo conseguenze tali da escludere la possibilità stessa di eseguire tale pacchetto, ma anche conseguenze che incidono in modo significativo sulle condizioni di esecuzione di detto pacchetto." Tale pronuncia ha affermato che dalla formulazione dell'articolo 12
paragrafo 2 della Direttiva 2015/2302 non emergono elementi che consentano di concludere che fattori personali, quale è la situazione individuale dei viaggiatori, debbano essere ignorati nell'ambito della valutazione della condizione relativa all'esistenza dell'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, sostenendo che le circostanze inevitabili e straordinarie ricomprendono non solo circostanze che rendono impossibile l'esecuzione del pacchetto, ma anche circostanze che, pur non impedendo tale esecuzione, comportano che l'esecuzione non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenuto conto di fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori.
pagina 13 di 22 Sostiene pertanto l'appellante che i presupposti per ritenere il consumatore impossibilitato a fruire del pacchetto turistico siano più ampi dell'impossibilità assoluta e sopravvenuta di cui alla normativa codicistica, perché circostanze straordinarie e imprevedibili possono riguardare anche quelle situazioni nelle quali lo svolgimento del viaggio possa comportare rischi per la salute del consumatore. Lamenta
l'appellante che tale valutazione non sia stata effettuata dal tribunale in quanto le condizioni di salute del ricorrente, anche alla luce della drammatica esperienza della crociera precedente, risultavano dal punto di vista oggettivo incompatibili con la fruizione della prestazione. Rileva inoltre l'appellante che l'art. 41 del codice del turismo , nel regolare il diritto di recesso del turista, consente di concludere che non sia adeguata, giustificata e ragionevole una penale pari al 25%, lamentando che sul punto la società appellata non abbia fornito alcuna motivazione, così come il tribunale.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea interpretazione degli articoli 1463
e 1256 cc da parte del tribunale, che non avrebbe correttamente valutato la patologia di cui soffriva l'appellante e tutte le circostanze del caso. Rileva l'appellante che il tribunale abbia ritenuto applicabile l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta solo alle ipotesi più radicali in cui sopravvengano malattie che impediscono in modo assoluto, cogente e non superabile di usufruire del pacchetto turistico. Rileva
l'appellante che la giurisprudenza che si è occupata della materia ha posto a base delle pronunce di risoluzione non l'esistenza di situazione di impossibilità assoluta per i viaggiatori di ricevere la prestazione, bensì ipotesi in cui l'esecuzione del viaggio avrebbe frustrato la finalità turistica del viaggio.
Con il quarto motivo di impugnazione appellante lamenta dell'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistere i presupposti dell'impossibilità sopravvenuta;
rileva che il tribunale abbia erroneamente valutato la condizione di salute dell'appellante e non abbia tenuto conto di tutte le circostanze del caso, rilevando che il VI non è paragonabile a nessun'altra patologia e che era giustificata la propria decisione di non effettuare il viaggio, in considerazione di quanto accaduto pagina 14 di 22 (contrazione del virus nonostante quattro vaccini, salute non ottimale, invecchiamento per i ritardi nella partenza, posticipata di due anni). Sostiene l'appellante che la fondatezza delle proprie ragioni risulta anche dalla condotta tenuta della convenuta in occasione della precedente crociera, nel corso della quale era mancata qualunque precauzione e l'appellante, dopo il contagio, non aveva avuto alcuna assistenza. Sostiene quindi che nel caso di specie la fruizione della prestazione, se possibile in astratto,
per le condizioni straordinarie ed imprevedibili non imputabili a sè, era tale da frustrare integralmente la causa concreta del contratto, vale a dire non solo lo scopo di vacanza del viaggio, ma anche il concreto rischio di ammalarsi di VI con la prospettiva di essere nuovamente abbandonato o di essere sbarcato in un paese senza sufficienti strutture sanitarie. Sostiene l'appellante che erroneamente il tribunale abbia interpretato i certificati medici prodotti, sul presupposto che le non buone condizioni di salute erano preesistenti al momento del recesso. Sostiene l'appellante che il tribunale non avrebbe considerato il suo stato di salute, aggravato dagli strascichi del VI, gli aspetti ancora poco noti della malattia, la precedente verifica di come durante il viaggio venivano trattati dalla appellata i malati di
VI, il possibile rischio di contrarre nuovamente la malattia non essendo stati sufficienti ad impedirlo quattro vaccini, la presenza di condizioni che favorivano il rischio di un nuovo contagio quali la durata del viaggio, la lontananza dell'abitazione abituale e dalla cerchia di personale medico e familiare di riferimento, la presenza di migliaia di persone in luogo chiuso per quattro mesi, l'assenza di strutture ed accorgimenti preventivi di assistenza. Lamenta infine l'appellante che, se il tribunale avesse ammesso i mezzi di prova richiesti, egli avrebbe potuto provare il trattamento subito durante la precedente crociera e l'entità della malattia.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale non abbia ridotto ad equità la penale, in quanto la gravosità della clausola deve essere vagliata anche in relazione all'importo che concretamente viene applicato e che erroneamente il tribunale non abbia considerato il pagina 15 di 22 fatto che, essendo stato il recesso comunicato 98 giorni prima della partenza, l'appellata aveva tempo più che congruo per rivendere il pacchetto turistico ad altri soggetti.
Con il sesto motivo di impugnazione appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'istituto della compensatio lucri cum damno
Rileva l'appellante che il differimento della partenza di due anni, da gennaio 2021 a gennaio 2023
aveva imposto alla soc. appellata di mantenere lo stesso prezzo pattuito di € 60.000 al lordo di tasse e commissioni, mentre il prezzo era successivamente lievitato di circa il 10%. Sostiene l'appellante che il viaggio in questione è molto ambito tanto da dover essere prenotato con significativo anticipo e che quindi il recesso dell'appellante sicuramente è stato rimpiazzato da altri soggetti. Sostiene che la prova di tale circostanza storica poteva essere da lui fornita mediante l'acquisizione di documentazione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., come richiesto in primo grado.
Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza quanto alla regolamentazione le spese di lite in quanto, trattandosi di questione sostanzialmente nuova, era giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale era stata incardinata dell'appellante sul presupposto di una interpretazione a lui favorevole della parte della Corte di Giustizia EU.
Infine l'attore fa presente di aver corrisposto a controparte le spese di lite e chiede che, in caso di accoglimento dell'appello, controparte sia condannata alla restituzione di tali importi oltre interessi ai sensi dell'articolo 1284 penultimo comma c.c. o in subordine con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, con riserva di chiedere la restituzione dell'Iva che non doveva essere pagata dall'appellante.
Ha chiesto pertanto in via principale che la società appellata sia condannata alla restituzione dell'importo di euro 13.048,18 ovvero altra somma ritenuta dovuta, oltre accessori, e, in via subordinata, che la penale contrattualmente stabilita sia ridotta ad equità, con condanna della società pagina 16 di 22 appellata al pagamento della differenza tra penale ritenuta equa e l'importo trattenuto dalla stessa, oltre accessori. L'appellante insiste infine per l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado e non ammesse.
I primi due motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente in quanto all'esame degli stessi sono sottese le medesime ragioni vale a dire la conformità della clausola 7 delle condizioni generali del contratto intercorso tra le parti alla legislazione in materia di tutela del consumatore.
Al fine di valutare tale conformità occorre esaminare prioritariamente la previsione dell'articolo 41
del codice del turismo, trattandosi di lex specialis rispetto alla generale disciplina di tutela del consumatore in generale di cui al D.Lvo n.206/05.
Tale norma relativa al diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto stabilisce ai primi tre commi che “ 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli,
calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici”.
Tale norma costituisce trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 12 della direttiva UE
2015/2302 che stabilisce: “Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto
di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del
contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore
può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili . Il contratto
di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al pagina 17 di 22 momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti
previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici”.
La clausola relativa al recesso da parte del turista contenuta nelle condizione generali di contratto con riguardo al pacchetto del viaggio acquistato dall'appellante stabilisce che il passeggero potrà recedere dal contratto in ogni momento prima dell'inizio della fruizione del pacchetto, dietro rimborso all'organizzazione delle spese standard il cui ammontare viene indicato nella tabella a seguire,
precisando che le percentuali indicate si riferiscono al prezzo pagato dal passeggero al netto di quote di servizio e tasse. Con riguardo alle crociere “Giro del mondo” tale percentuale era stabilita al 25% in caso di recesso esercitato tra 269 e 90 giorni.
Dall'esame di tale clausola è possibile concludere che le condizioni generali di contratto prevedono il pagamento di spese standard per il recesso, spese standard che, ai sensi delle richiamato articolo 41
codice del turismo, devono essere calcolate in base al momento del recesso dal contratto (statuizione legislativa rispettata nel caso di specie posto che l'ammontare della percentuale è diversificato a seconda del momento in cui interviene il recesso), ma anche ai risparmi di costo attesi ed agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Con riferimento a tale ultima previsione di legge nessuna indicazione, nemmeno generica, è
contenuta nella clausola in esame, e nemmeno in corso di giudizio in alcun modo la società appellata ha fornito indicazioni sui criteri applicati per determinare la percentuale, tenuto conto dei risparmi di costo attesi e degli introiti derivanti dalla riallocazione dei servizi turistici.
A fronte delle istanze istruttorie dell'appellante volte a provare che il viaggio da lui acquistato era stato offerto ad altri clienti ed effettivamente rivenduto (cap. 12 e 13 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) la società appellata, costituendosi in giudizio di primo grado, ha replicato che trattavasi di circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere in quanto l'eventuale riassegnazione della cabina costituiva circostanza del tutto priva di rilievo, sostenendo ancora che “la possibilità di recedere pagina 18 di 22 anticipatamente dal contratto è una facoltà riconosciuta al cliente e nell'equilibrio rapporti tra le parti la previsione del pagamento di un corrispettivo per recesso appare del tutto congrua a contemperare gli interessi tra le parti” (§4.2 comparsa di costituzione risposta dd.30.11.23).
Pertanto nemmeno in corso di giudizio è stato possibile acquisire alcun elemento utile al fine di verificare i risparmi di costo valutati in via generale dalla società appellata per determinare le diverse percentuali rispetto al prezzo del pacchetto turistico che il turista deve versare in caso di recesso e altresì in base a quali criteri abbia determinato la prevedibilità degli introiti derivanti dalla riallocazione dei servizi turistici, criteri che comunque la stessa deve applicare in forza della richiamata disposizione di legge anche per determinare il contenuto della clausola che prevede “spese standard”.
La possibilità di poter verificare quali criteri l'imprenditore turistico abbia applicato per determinare sia pure in via generale gli importi che il cliente deve versare in caso di suo recesso si impone se si considera che ritenere legittimo che il professionista possa unilateralmente determinare gli importi richiesti in tale ipotesi, senza alcuna indicazione delle modalità di determinazione degli stessi,
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'articolo 33 co 1 D.Lvo n.206/05. Significativi indizi della circostanza che la clausola stabilita in caso di recesso del turista debba essere articolata in modo da escludere una posizione di supremazia contrattuale del professionista in danno del consumatore sono costituiti dall'utilizzo all'interno del citato articolo 41 del termine “spese”, espressione che richiama necessariamente il concetto di esborsi che abbiano carattere di effettività, sia pure in forza di previsioni generali che comunque devono essere fondate su elementi oggettivi, e dell'aggettivo “ragionevoli”
utilizzato per qualificare tali spese, aggettivo che richiama necessariamente il concetto di un razionale contemperamento degli interessi del professionista e del consumatore, sempre fondato su elementi oggettivi e non rimesso alla volontà del professionista, al quale, diversamente ritenendo, sarebbe pagina 19 di 22 rimessa appunto la decisione di inserire clausole delle quali non sia possibile verificare effettività e ragionevolezza.
Va del resto valorizzata la circostanza che la normativa in esame è diretta a garantire una effettiva tutela del turista-consumatore come evidenziato dall'art 1 della citata direttiva (“Scopo della presente
direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello
elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori…”) come desumibile in modo chiaro dal punto 46 dei considerando (“Dovrebbe essere confermato che i viaggiatori non possono
rinunciare ai diritti di cui godono in forza della presente direttiva….”).
Deve pertanto concludersi per le ragioni esposte che la clausola in esame sia vessatoria non essendo possibile verificare in alcun modo, né alla luce del suo contenuto né alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio (nulla ha argomentato la società appellata con riguardo i criteri applicati in relazione a criteri di risparmio di costi e prevedibili introiti dalla riallocazione del pacchetto turistico) se la stessa rispetti i canoni di ragionevolezza ed adeguatezza.
Non essendo disponibile alcun elemento probatorio per verificare i criteri in forza dei quali è stata stabilita la percentuale della somma dovuta dal consumatore in caso di suo recesso, non è nemmeno possibile valutare se possa risultare comunque ragionevole una diversa somma, che appaia conforme ai criteri di determinazione stabiliti all'articolo 41 richiamato.
Va peraltro evidenziato che solamente la società appellata ha la disponibilità dei dati a tal fine necessari ma, tenuto conto delle difese della stessa esplicate, avendo ritenuto di non dover fornire tali elementi nemmeno in corso di giudizio, ed in mancanza di esplicitazione degli stessi, non è possibile effettuare appunto alcuna valutazione. Conseguentemente l'importo di euro 13.048,18 deve essere restituito in favore dell'appellante, oltre ad interessi ex articolo 1284 co. 4 cc, così come richiesto dall'appellante, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo di primo grado fino al saldo.
pagina 20 di 22 Le spese di lite di entrambi gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della
[...]
nella misura liquidata in dispositivo;
quanto al giudizio di primo grado vengono CP_1
riconosciuti i valori minimi di tariffa, mentre per il giudizio di secondo grado vengono applicati i parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è
limitata al deposito delle note d'udienza.
La società appellante viene condannata altresì alla restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo.
Infatti (Cass.n. 6942/2010) “L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non é riconducibile allo schema della "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 679/2024 del tribunale di Trento, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di euro 13.048,18, oltre interessi di legge su Parte_1
tale somma nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio al saldo;
pagina 21 di 22 2) condanna la al rimborso in favore di delle spese di giudizio di Controparte_1 Parte_1
entrambi gradi, liquidate, quanto il giudizio di primo grado, in € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti ed euro 264,00 per esborsi, e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00
per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro 382,50 per esborsi;
3) condanna la al rimborso in favore di delle somme versate Controparte_1 Parte_1
dall'appellante a titolo di spese di lite liquidate con l'impugnata sentenza oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo.
Cosi deciso in Trento, lì 7.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 234/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RADICE ANDREA Parte_1 C.F._1 elett. Dom VIA GRAZIOLI, 43 38122 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CERISARA LAURA Controparte_1 P.IVA_1
e dall'Avv. ANDREA ANTOLINI elett dom. presso lo studio del secondo in Tione di Trento Viale
Dante 19 appellato
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 679/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Trento:
In via principale: accertati i fatti di cui è causa ed in accoglimento di una o più delle difese formulate, o pagina 1 di 22 anche in base a questioni rilevabili d'ufficio, condannare l'appellata alla restituzione di euro 13.048,18
o di quella diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002 e sm come richiamato dall'art. 1284 IV° comma c.c. o, in subordine con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, primo comma c.c. , in ogni caso dalla scadenza della prima messa in mora (17.10.2022 attesa la richiesta di pagamento con PEC del 7.10.2022 con termine di 10 giorni-doc. 13)
o, in subordine dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dd. 3.8.2023, al saldo.
In via subordinata: accertata l'eccessività della penale contrattualmente stabilita, ridurre la stessa ad equità condannando l'appellata al pagamento all'appellante della differenza fra la penale ritenuta equa e l'importo trattenuto da oltre interessi e/o rivalutazione nelle diverse ipotesi e Controparte_1 termini iniziali e finali indicati in via principale.In punto spese:a) spese e compensi dell'appellante per il doppio grado di giudizio rifuse, anche in caso di accoglimento parziale, con condanna dell'appellata alla restituzione delle spese liquidate e pagate in seguito alla sentenza di primo grado, pari ad € 3.706,16 di ca(come documentato sub docc. A e B), oltre interessi ex art. 1284, penultimo comma o, in subordine, rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dal pagamento al saldo;
b) in subordine con compensazione delle spese, sia in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione principale attesa la soccombenza, reciproca, sia anche per le sole ragioni indicate al p.7 di cui in narrativa, e conseguente condanna al pagamento delle spese di primo grado già pagate e accessori come sopra specificati.
Ribadita la riserva di agire in separata sede o mediante eventuale compensazione, per il recupero dell'Iva pagata e non dovuta.
In via istruttoria:- Si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze con premesso: "E' vero che":
1) il 5 settembre 2022 durante una crociera organizzata dalla convenuta , nonostante Parte_1
l'assunzione di 4 dosi di vaccino Pfizer, contrasse il virus COVID-19 fino al 21 settembre 2022 (docc.
4 e 18);
2) Nonostante plurime richieste di assistenza la convenuta, per tutto il periodo della malattia, si limitò a verificare la positività mediante tampone il 5 settembre, e a trasferirlo in una cabina tre piani sotto quella in cui si trovava con la moglie;
3) Il ricorrente si curò seguendo le prescrizioni del proprio medico di fiducia, dott.ssa Persona_1 con la quale, tramite la moglie, rimase in contatto telefonico costante fino alla fine della malattia;
4) durante l' isolamento sulla nave, la moglie , gli fece fornire i pasti, previa richiesta Controparte_2 quotidiana in ristorante e prestando assistenza per tutte le necessità dello stesso, compatibilmente con l'obbligo di non entrare in contatto col marito.
pagina 2 di 22 5) Per tutta la durata della crociera (28 agosto-9 settembre 2022), le migliaia di turisti presenti sulla nave accedevano, senza mascherina protettiva, alle parti comuni senza imitazioni di sorta, e consumando i pasti mediante buffet ai cui tavoli tutti si avvicinavano, gomito a gomito, prelevando i pasti e parlando fra di loro vicino ai cibi;
6) Solo dopo i 5 settembre 2022 il Comandante della nave constatando la contrazione del VI-19 da parte di più turisti (fra cui il ricorrente) detto ordine a tutti di portare la mascherina
7) Lo stato di salute del ricorrente costrinse lo stesso, conclusasi la crociera ad Amsterdam a ricoverarsi presso una Hotel VI altri 3 giorni, per rispettare i 7 giorni di isolamento prescritti rientrando poi, ancora positivo in Italia ove risultò negativo il 21 settembre;
8) Il ricorrente, anche dopo la negatività, mantenne uno stato di debolezza, cefalea e malessere generale che si ridusse solo nei primi mesi del 2023;
9) rientrato in Italia, contatto' alcuni medici di sua conoscenza che, prima verbalmente, Parte_1
e poi dopo specifiche visite, consigliarono allo stesso di evitare frequentazioni prolungate in luoghi chiusi e alla presenza di molte persone prescrivendo controlli ecografia i ogni 3 mesi (docc. 8-9-10);
10) Il ricorrente nel recedere da altra crociera organizzata dalla convenuta, con partenza nel gennaio
2023, della durata di quattro mesi, chiese alla stessa la restituzione delle somme da egli anticipate pari ad euro 13.048,18, ma la convenuta si rifiutò di restituirla considerandola un mero recesso con applicazione della penale prevista contrattualmente (docc. 11-12-12 bis);
11) Tutte le somme anticipate per la crociera di cui è causa vennero personalmente pagate dal ricorrente all'agenzia GI (il piacere del gusto Srl) che le giro' alla convenuta, trattenendo la parte di sua spettanza, che poi restituì al ricorrente;
12) il costo della medesima crociera, cabina e servizi prenotati da nel 2019 e partita nel Parte_1
Gennaio 2023 venne offerta ai turisti richiedenti in data successiva al Gennaio 2021, o, comunque dal
6-7 Ottobre 2022 (data di recesso di ad un prezzo maggiorato di 6 mila euro e senza bonus Pt_1 usufruibili;
13) la cabina prenotata da n. 8309 della nave Costa Deliziosa è stata occupata nella crociera di cui Pt_1
è causa da altri soggetti.
Testi: , Persona_1 Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
- Si chiede nuovamente disporsi c.t.u. medica per verificare lo stato di salute dell'appellante successivo alle 21 settembre 2022 e indicare la valenza medica delle raccomandazioni e prescrizioni fornite al ricorrente dai medici che lo vistarono, anche alla luce dello stato di conoscenza, nel Settembre 2023, del fenomeno denominato COVID- 19. pagina 3 di 22 - Si insiste nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di fornire tutta la documentazione relativa al numero delle presenze, rapportata al numero di cabine riservate alla clientela, nella crociera di cui è causa iniziata nel Gennaio e conclusasi nel Maggio 2023, con particolare riferimento all'ipotizzato riutilizzo della cabina 8309- Cat:S-Suite e, in generale, al numero ed utilizzo delle cabine della categoria S-Suite quale quella a suo tempo destinata al ricorrente.
PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza anche istruttoria, così decidere:- respingere l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 679/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Trento nel procedimento N.r.g. 2087/2023, pubblicata in data 27 giugno 2024 e, per l'effetto confermare integralmente la decisione impugnata. Con vittoria di spese e dei compensi di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc dd. 3.8.23, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trento la spa , esponendo che: CP_1
nel settembre del 2019, prima dello scoppio della pandemia VI 19, il ricorrente aveva acquistato dalla convenuta una crociera intorno al mondo della durata di quattro mesi del costo di circa € 60.000
(euro 53.000 oltre commissioni e tasse), con partenza programmata per il gennaio 2021, annullata per la pandemia e posticipata al gennaio 2022 e successivamente al gennaio 2023 ed in relazione a tale viaggio aveva pagato acconti pari a € 20.000 alla agenzia intermediaria, somme poi versate alla società
resistente;
il 28 agosto 2022 il ricorrente, che aveva avuto la somministrazione di quattro dosi di vaccino, era partito con la moglie per una crociera nel nord Europa, con rientro al 9 settembre 2022, viaggio sempre organizzato dalla società convenuta e durante il quale, in data 5 settembre 2022, aveva contratto il covid in conseguenza della totale assenza di misure di prevenzione (accesso libero delle migliaia di turisti sulla nave in tutte le parti comuni chiuse senza mascherine, accesso ai buffet senza alcuna cautela, assenza di mascherine per il personale), non ricevendo assistenza durante la malattia (ad eccezione dell'effettuazione di tampone), tanto da essere assistito dal proprio medico curante pagina 4 di 22 dall'Italia e dalla moglie dopo essere stato messo in isolamento in apposita cabina;
solo alla fine della crociera, dopo lo sbarco ad Amsterdam, era stato ricoverato presso un hotel covid per proseguire il periodo di isolamento di tre giorni ed era successivamente rientrato in Italia;
a seguito di tali avvenimenti, considerando che le quattro dosi di vaccino non avevano evitato di contrarre la malattia, tenuto conto della inesistenza di misure di prevenzione e di assistenza da parte della società resistente durante il precedente viaggio, della maggiore durata della crociera, del proprio stato di salute in relazione al quale gli era stato sconsigliato dai medici di affrontare quattro mesi in una struttura chiusa con migliaia di persone, era stato costretto a recedere dal contratto ed aveva chiesto la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento del danno per la crociera nel Nord Europa, ma la società resistente aveva rigettato le sue richieste;
egli aveva diritto alla restituzione totale ovvero parziale di quanto anticipato per effetto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art 1463 cc poiché, attesa la finalità turistica che caratterizza la causa concreta del contratto, in ipotesi di eventi sopravvenuti che fanno venir meno l'interesse alla prestazione del creditore, il rapporto deve ritenersi estinto per mancanza sopravvenuta di un elemento funzionale ovvero per irrealizzabilità della causa concreta;
nel caso di specie assumevano rilevanza lo stato di salute dell'attore, anche aggravato dagli strascichi della recente malattia che si protraggono per mesi se non per anni, gli aspetti ancora poco noti della malattia, le verificate modalità con le quali i malati venivano trattati durante il viaggio, il possibile concreto rischio di contrarre nuovamente la malattia, non essendo stati sufficienti quattro vaccini e considerate le condizioni favorevoli per rischio di nuova contrazione, la lunghezza del viaggio, la lontananza della propria residenza abituale e dal medico personale di riferimento, la presenza di migliaia di persone in luogo chiuso per quattro mesi, l'assenza di strutture e di accorgimenti preventivi e di assistenza;
tutte queste condizioni rendevano particolarmente rischioso intraprendere un viaggio pagina 5 di 22 della durata di quattro mesi stante il rischio di contrarre non solo il VI ma qualsiasi altra malattia connessa;
per le medesime ragioni invocava l'annullamento del viaggio con diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate senza decurtazione di alcuna somma a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1256
c.c., per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al creditore;
in subordine chiedeva fosse accertata la nullità sopravvenuta del contratto per il venir meno della causa in concreto ai sensi dell'articolo 1325 e 1418 c.c. posto che la finalità turistica nel contratto dedotto in giudizio non costituiva un motivo rilevante, ma ne connotava la causa concreta determinando l'essenzialità di tutte le attività e servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero;
richiamava la normativa europea ed il codice del turismo di cui al D.Lvo. n. 62/ 18 ed in particolare l'articolo 31 della direttiva 2015/ 2302 del 25/11/15 secondo cui i viaggiatori dovrebbero avere diritto a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto, nonché
l'articolo 41 del codice del turismo che disciplina il diritto di recesso del turista. Eccepiva l'invalidità
della clausola contrattuale numero 7 in quanto veniva contestato che potesse ritenersi adeguata,
giustificata e ragionevole una penale pari al 25% del corrispettivo in ipotesi di recesso intervenuto tra
269 e 90 giorni prima della partenza, rilevando che la società resistente non aveva fornito alcuna motivazione, in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 41 richiamato. Deduceva la nullità della clausola numero 7 delle condizioni generali di contratto riguardante la facoltà di recesso dal contratto,
che prevedeva l'obbligo del pagamento per il viaggiatore di importo progressivamente più elevato quanto più l'annullamento del viaggio fosse prossimo alla data di scadenza, deducendo che si trattava di clausola vessatoria ai sensi del D.Lvo n. 206/ 2005. Rilevava che, in relazione al momento in cui pagina 6 di 22 era intervenuto il recesso, la convenuta disponeva di un tempo più che congruo per rivendere ad altri il pacchetto turistico. Chiedeva in ogni caso che la penale fosse ridotta ad equità.
Rilevava che il prezzo della crociera era aumentato dal momento in cui egli aveva concluso il contratto e che tale tipo di crociera era molto ambito, tanto da richiedere prenotazioni molte anticipate nel tempo, sicché era possibile concludere che agevolmente la società resistente aveva potuto rivendere il viaggio ad altri soggetti i quali con ogni probabilità avevano versato un corrispettivo maggiore.
Chiedeva pertanto che la società convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo di euro
13.048,18, ovvero altra somma da accertare, oltre accessori, e, in via subordinata, accertata l'eccessività della penale contrattualmente stabilita, che la penale fosse ridotta ad equità con condanna della società convenuta al pagamento della differenza tra la penale ritenuta equa e l'importo da essa trattenuto, oltre accessori.
La soc. resistente si costituiva in giudizio, evidenziato che nessuna richiesta era stata avanzata con riferimento alla prima crociera nel Nord Europa sicché ogni indagine poteva riguardare solamente la seconda crociera.
Negava che il contratto intercorso tra le parti potesse essere dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1256 e
1463 cc per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rilevando che nel caso di specie non si era verificata tale ipotesi in quanto l'ipotetico rischio di potersi ammalare di VI o di altra malattia non poteva costituire impossibilità sopravvenuta dell'utilizzo della prestazione, trattandosi di un normale rischio sempre presente. Quanto alle doglianze circa gli inadempimenti della resistente agli obblighi assunti con il contratto relativo alla prima crociera, rilevava che tali inadempimenti, peraltro inesistenti,
non potevano fondare la risoluzione di diverso contratto. Rilevava inoltre che dai documenti medici prodotti dal ricorrente risultava che lo stesso soffrisse di diabete da tempo prima dell'acquisto della crociera in questione e dai medesimi certificati medici non emergeva che l'avvenuto contagio da
VI incidesse in modo rilevante sullo stato di salute del ricorrente. Evidenziava che le circostanze pagina 7 di 22 invocate dal ricorrente dovevano sussistere alla data del recesso dal contratto intervenuto in data
6.10.22, mentre circostanze successive non potevano avere rilevanza al riguardo, evidenziando che i certificati medici prodotti erano tutti successivi alla suddetta data. Rilevava che le medesime argomentazioni valevano anche con riferimento all'asserita nullità sopravvenuta del contratto peraltro applicabile solo nell'ipotesi in cui vi fosse contrasto con una norma successivamente emanata.
Negava la natura vessatoria della clausola relativa al recesso contenuta nelle condizioni generali di contratto che era del tutto conforme all'articolo 41 del codice del turismo, evidenziando che tale clausola contrattuale prevedeva una multa penitenziale e non una penale e non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 33 del D.Lvo n. 206/2005.
Evidenziava che il ricorrente aveva accettato l'ammontare dell'importo da versare in caso di recesso dal contratto e non poteva contestare i criteri pattuiti per la sua determinazione, avendo potuto compiere le proprie valutazione in modo pieno ed informato.
Negava l'applicabilità dell'articolo 1384 c.c. in quanto non si trattava di clausola penale e sostenendo che l'importo previsto in contratto quale corrispettivo per recesso doveva ritenersi congruo rispetto al contemperamento degli interessi delle parti.
Sosteneva l'inapplicabilità nel caso di specie del principio della compensatio lucri cum damno,
negando altresì di avere venduto ad altri soggetti il viaggio al quale il ricorrente aveva rinunciato.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
Con sentenza numero 679/24, oggetto di impugnazione, tribunale di Trento rigettava la domanda del ricorrente, condannando lo stesso al rimborso in favore della resistente delle spese di lite.
Ritenuta infondata la questione della invalidità della procura alle liti allegata dalla società resistente,
riteneva che la clausola n.7 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti trovava riscontro nella previsione dell'articolo 41 del codice del turismo, rilevando che tale clausola in quanto formulata in termini chiari non poteva avere carattere vessatorio ai sensi dell'articolo 33 del D.Lvo n. 216 2/005. pagina 8 di 22 Rilevava che dal combinato disposto degli articoli 1373-1376 cc si argomentava la facoltà dei contraenti di recedere dal contratto stipulato. Quanto alla determinazione di un corrispettivo del recesso richiamava l'art. 88 comma 1 lett h) del D.Lvo n. 206/2005 che prescrive l'obbligo a carico dell'organizzatore del pacchetto turistico di indicare nell'opuscolo informativo i termini e le modalità
di esercizio del diritto di recesso. Il tribunale escludeva la vessatorietà della clausola n. 7 anche in considerazione del fatto che nell'ipotesi in cui fosse stata la società a recedere dal CP_3
contratto senza giustificato motivo la stessa era tenuta al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai passeggeri che avevano acquistato il pacchetto turistico.
Riteneva configurabile il diritto del turista ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'intero corrispettivo nelle ipotesi in cui sussistesse l'impossibilità di utilizzare la prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, a prescindere dalla stipula di un'assicurazione contro tale rischio;
affermava che, in relazione alla finalità turistica che caratterizzava la causa concreta del pacchetto turistico, l' impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore per causa a lui non imputabile, anche se non normativamente disciplinata, poteva considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, ad esempio quando l'impossibilità di utilizzazione la prestazione derivasse dalla necessità di salvaguardare il diritto alla salute o l'ipotesi di lutto familiare. Richiamava la disciplina della Direttiva europea numero 2015/2302, recepita con D.Lvo n. 62/ 2018, in base alla quale ogni consumatore può, in caso di improvvisa sopraggiunta malattia, annullare il viaggio e recedere dal contratto con diritto di ricevere il rimborso integrale dell'importo versato, aggiungendo che doveva trattarsi di malattia improvvisa e imprevedibile che poteva riguardare anche uno stretto familiare o un congiunto del consumatore. Esponeva il tribunale che l'evento impeditivo doveva rientrare nell'alveo della forza maggiore e assumere connotati imprevisti e di certa entità, tali da impedire la fruizione dei servizi compresi nel pacchetto turistico.
pagina 9 di 22 Nel caso di specie il ricorrente aveva comunicato in recesso in data 6.10.22, con missiva preceduta da un e-mail del 16.9.22, con la quale venivano elencati disservizi che avevano caratterizzato la crociera nel Nord Europa e solo incidentalmente si faceva riferimento alle condizioni di salute del ricorrente,
affetto da diabete;
in tale e-mail egli esponeva che non intendeva intraprendere il viaggio intorno al mondo a causa della scarsa qualità dei servizi resi dall'organizzatore del pacchetto turistico.
Successivamente la società aveva comunicato gli estremi del viaggio e ribadito il tipo CP_1
di pacchetto prenotato, applicando la penale del 25% sul prezzo complessivo pari ad euro 13.048,18, in conformità alle condizioni generali di contratto e tenuto conto del momento di esercizio del diritto di recesso. Successivamente a tale comunicazione il ricorrente a mezzo del proprio legale aveva inviato in data 7.10.22 una comunicazione in cui motivava la volontà di rinunciare alla crociera per aver contratto il virus VI 19 durante la precedente crociera, ed a causa di ciò egli non era più nelle condizioni fisiche e mentali di poter affrontare un nuovo viaggio di oltre 120 giorni e chiedeva pertanto il rimborso di quanto versato, ricorrendo una giusta causa di recesso e comunque invocando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a sè non imputabile. Rilevava il tribunale che la certificazione medica attestante lo stato di salute del ricorrente era di data successiva all'esercizio del diritto di recesso e dalla relativa comunicazione alla società resistente ed in particolare il certificato medico rilasciato in data 26/10/22 da cardiologo e l'ulteriore certificazione di data 11/10/22 rilasciata da diabetologo. Riteneva il tribunale che le patologie lamentate del ricorrente non rientravano nel novero delle malattie gravi sopravvenute tali da impedire in modo radicale di poter fruire del pacchetto turistico, posto che il ricorrente era affetto anche prima dell'acquisto del pacchetto turistico dalla patologia di diabete mellito. Con riguardo all'infezione da VI 19, il ricorrente risultava guarito a fine settembre 2022 e la data della successiva partenza si collocava a distanza di quattro mesi.
Escludeva sussistessero le condizioni per disporre la riduzione della penale ai sensi dell'articolo 1384
c.c.. Con riguardo alla domanda di nullità sopravvenuta del contratto rilevava che la stessa sussisteva in pagina 10 di 22 ipotesi di patologia del vincolo negoziale in ragione del cd jus superveniens, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie. Anche con riferimento all'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno, il tribunale escludeva che sussistessero le condizioni per l'applicazione dello stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, articolando i motivi d'appello di Parte_1
seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.25 e decisa nella camera di consiglio del
7.10.25
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale non abbia ritenuto la vessatorietà della clausola numero 7 delle condizioni generali di contratto e non ne abbia dichiarato la nullità. Rileva che la circostanza che tale clausola sia formulata in termini chiari non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della natura vessatoria, sostenendo che tale clausola contrattuale sia vessatoria in relazione alla previsione del comma 1 lettere e) ed f) dell'articolo 33 del
D.Lvo n. 206/2005.
Rileva l'appellante che in via generale lo squilibrio tra le parti va apprezzato sia in senso normativo ma anche in senso economico, quando la clausola comporta uno sbilanciamento eccessivo del regolamento contrattuale in danno del consumatore, tenuto a subire perdite patrimoniali ingiustificate come conseguenza diretta della particolare struttura del regolamento negoziale. In particolare una clausola congegnata in modo tale da consentire al professionista, per il caso di recesso del consumatore, una trattenuta ingiustificata, senza alcun riferimento a fatti che possano farla apparire giustificata, deve ritenersi abusiva così come la mancanza di enunciazione di uno dei motivi che giustifichi una penale a seguito del recesso dell'acquirente. Espone l'appellante che la società appellata pagina 11 di 22 ha trattenuto delle somme senza alcun collegamento con motivi che possano far ritenere ragionevole tale addebito, quali ad esempio la necessità di coprire i costi dei titoli di trasporto, delle prenotazioni alberghiere, dell'ingaggio di personale o dell'organizzazione di escursioni o di visite guidate e in generale le spese vive. Sostiene l'appellante che i costi organizzativi del viaggio non variano a seconda del momento del recesso e che la controparte non abbia provato l'entità dei costi dividendoli per ciascuno dei fruitori della crociera. Rileva inoltre che, essendo il recesso intervenuto quattro mesi prima della partenza, la società appellata poteva rivendere il pacchetto turistico a terzi, circostanza che egli avrebbe potuto provare attraverso il richiesto ordine di esibizione a carico dell'appellata della documentazione comprovante la lista dei passeggeri e delle cabine occupate. Lamenta pertanto che il tribunale non abbia accolto tale richiesta istruttoria ovvero non abbia disposto c.t.u. per stabilire il costo medio pro capite della crociera al fine di valutare se l'importo di oltre € 13.000 potesse considerarsi una penale manifestamente eccessiva, anche tenuto conto della domanda subordinata proposta ai sensi dell'articolo 1384 cc. Sempre con riferimento alla vessatorietà della clausola numero 7 lamenta l'appellante l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la clausola anche per effetto del disposto dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, posto che il tribunale non ha considerato che l'articolo 33 comma 1 lett. e) esclude la presunzione di vessatorietà qualora la clausola preveda il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere, previsione diversa dal contenuto della citata clausola 8 delle condizioni generali di contratto. Pertanto la previsione della clausola contrattuale numero 8 convalida la tesi della natura vessatoria della clausola numero 7,
dovendosi tener conto delle previsioni generali del contratto e non della vicende concrete che lo hanno riguardato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui non ha applicato la lex specialis in materia . pagina 12 di 22 Rileva l'appellante che il considerando numero 31 della Direttiva 2015/2302 testualmente prevede “I
viaggiatori dovrebbero avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto”. Richiama l'appellante la pronuncia della Corte UE n. 299/24
lamentando che il giudice di primo grado non l'abbia considerata vincolante quale fonte di diritto,
nonostante da tempo la Corte di Cassazione abbia riconosciuto alle pronunce della Corte europea valore normativo. Espone l'appellante che tale pronuncia della Corte di Giustizia UE abbia ritenuto che con riguardo all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2015/2302 “risulta che tale disposizione non subordina il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione alla condizione che si siano verificate circostanze che rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione del pacchetto in questione o il trasferimento dei passeggeri verso la destinazione. Al contrario,
conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tali termini hanno evidentemente una portata più ampia che comprende non solo conseguenze tali da escludere la possibilità stessa di eseguire tale pacchetto, ma anche conseguenze che incidono in modo significativo sulle condizioni di esecuzione di detto pacchetto." Tale pronuncia ha affermato che dalla formulazione dell'articolo 12
paragrafo 2 della Direttiva 2015/2302 non emergono elementi che consentano di concludere che fattori personali, quale è la situazione individuale dei viaggiatori, debbano essere ignorati nell'ambito della valutazione della condizione relativa all'esistenza dell'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, sostenendo che le circostanze inevitabili e straordinarie ricomprendono non solo circostanze che rendono impossibile l'esecuzione del pacchetto, ma anche circostanze che, pur non impedendo tale esecuzione, comportano che l'esecuzione non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenuto conto di fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori.
pagina 13 di 22 Sostiene pertanto l'appellante che i presupposti per ritenere il consumatore impossibilitato a fruire del pacchetto turistico siano più ampi dell'impossibilità assoluta e sopravvenuta di cui alla normativa codicistica, perché circostanze straordinarie e imprevedibili possono riguardare anche quelle situazioni nelle quali lo svolgimento del viaggio possa comportare rischi per la salute del consumatore. Lamenta
l'appellante che tale valutazione non sia stata effettuata dal tribunale in quanto le condizioni di salute del ricorrente, anche alla luce della drammatica esperienza della crociera precedente, risultavano dal punto di vista oggettivo incompatibili con la fruizione della prestazione. Rileva inoltre l'appellante che l'art. 41 del codice del turismo , nel regolare il diritto di recesso del turista, consente di concludere che non sia adeguata, giustificata e ragionevole una penale pari al 25%, lamentando che sul punto la società appellata non abbia fornito alcuna motivazione, così come il tribunale.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea interpretazione degli articoli 1463
e 1256 cc da parte del tribunale, che non avrebbe correttamente valutato la patologia di cui soffriva l'appellante e tutte le circostanze del caso. Rileva l'appellante che il tribunale abbia ritenuto applicabile l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta solo alle ipotesi più radicali in cui sopravvengano malattie che impediscono in modo assoluto, cogente e non superabile di usufruire del pacchetto turistico. Rileva
l'appellante che la giurisprudenza che si è occupata della materia ha posto a base delle pronunce di risoluzione non l'esistenza di situazione di impossibilità assoluta per i viaggiatori di ricevere la prestazione, bensì ipotesi in cui l'esecuzione del viaggio avrebbe frustrato la finalità turistica del viaggio.
Con il quarto motivo di impugnazione appellante lamenta dell'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistere i presupposti dell'impossibilità sopravvenuta;
rileva che il tribunale abbia erroneamente valutato la condizione di salute dell'appellante e non abbia tenuto conto di tutte le circostanze del caso, rilevando che il VI non è paragonabile a nessun'altra patologia e che era giustificata la propria decisione di non effettuare il viaggio, in considerazione di quanto accaduto pagina 14 di 22 (contrazione del virus nonostante quattro vaccini, salute non ottimale, invecchiamento per i ritardi nella partenza, posticipata di due anni). Sostiene l'appellante che la fondatezza delle proprie ragioni risulta anche dalla condotta tenuta della convenuta in occasione della precedente crociera, nel corso della quale era mancata qualunque precauzione e l'appellante, dopo il contagio, non aveva avuto alcuna assistenza. Sostiene quindi che nel caso di specie la fruizione della prestazione, se possibile in astratto,
per le condizioni straordinarie ed imprevedibili non imputabili a sè, era tale da frustrare integralmente la causa concreta del contratto, vale a dire non solo lo scopo di vacanza del viaggio, ma anche il concreto rischio di ammalarsi di VI con la prospettiva di essere nuovamente abbandonato o di essere sbarcato in un paese senza sufficienti strutture sanitarie. Sostiene l'appellante che erroneamente il tribunale abbia interpretato i certificati medici prodotti, sul presupposto che le non buone condizioni di salute erano preesistenti al momento del recesso. Sostiene l'appellante che il tribunale non avrebbe considerato il suo stato di salute, aggravato dagli strascichi del VI, gli aspetti ancora poco noti della malattia, la precedente verifica di come durante il viaggio venivano trattati dalla appellata i malati di
VI, il possibile rischio di contrarre nuovamente la malattia non essendo stati sufficienti ad impedirlo quattro vaccini, la presenza di condizioni che favorivano il rischio di un nuovo contagio quali la durata del viaggio, la lontananza dell'abitazione abituale e dalla cerchia di personale medico e familiare di riferimento, la presenza di migliaia di persone in luogo chiuso per quattro mesi, l'assenza di strutture ed accorgimenti preventivi di assistenza. Lamenta infine l'appellante che, se il tribunale avesse ammesso i mezzi di prova richiesti, egli avrebbe potuto provare il trattamento subito durante la precedente crociera e l'entità della malattia.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale non abbia ridotto ad equità la penale, in quanto la gravosità della clausola deve essere vagliata anche in relazione all'importo che concretamente viene applicato e che erroneamente il tribunale non abbia considerato il pagina 15 di 22 fatto che, essendo stato il recesso comunicato 98 giorni prima della partenza, l'appellata aveva tempo più che congruo per rivendere il pacchetto turistico ad altri soggetti.
Con il sesto motivo di impugnazione appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'istituto della compensatio lucri cum damno
Rileva l'appellante che il differimento della partenza di due anni, da gennaio 2021 a gennaio 2023
aveva imposto alla soc. appellata di mantenere lo stesso prezzo pattuito di € 60.000 al lordo di tasse e commissioni, mentre il prezzo era successivamente lievitato di circa il 10%. Sostiene l'appellante che il viaggio in questione è molto ambito tanto da dover essere prenotato con significativo anticipo e che quindi il recesso dell'appellante sicuramente è stato rimpiazzato da altri soggetti. Sostiene che la prova di tale circostanza storica poteva essere da lui fornita mediante l'acquisizione di documentazione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., come richiesto in primo grado.
Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza quanto alla regolamentazione le spese di lite in quanto, trattandosi di questione sostanzialmente nuova, era giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale era stata incardinata dell'appellante sul presupposto di una interpretazione a lui favorevole della parte della Corte di Giustizia EU.
Infine l'attore fa presente di aver corrisposto a controparte le spese di lite e chiede che, in caso di accoglimento dell'appello, controparte sia condannata alla restituzione di tali importi oltre interessi ai sensi dell'articolo 1284 penultimo comma c.c. o in subordine con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, con riserva di chiedere la restituzione dell'Iva che non doveva essere pagata dall'appellante.
Ha chiesto pertanto in via principale che la società appellata sia condannata alla restituzione dell'importo di euro 13.048,18 ovvero altra somma ritenuta dovuta, oltre accessori, e, in via subordinata, che la penale contrattualmente stabilita sia ridotta ad equità, con condanna della società pagina 16 di 22 appellata al pagamento della differenza tra penale ritenuta equa e l'importo trattenuto dalla stessa, oltre accessori. L'appellante insiste infine per l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado e non ammesse.
I primi due motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente in quanto all'esame degli stessi sono sottese le medesime ragioni vale a dire la conformità della clausola 7 delle condizioni generali del contratto intercorso tra le parti alla legislazione in materia di tutela del consumatore.
Al fine di valutare tale conformità occorre esaminare prioritariamente la previsione dell'articolo 41
del codice del turismo, trattandosi di lex specialis rispetto alla generale disciplina di tutela del consumatore in generale di cui al D.Lvo n.206/05.
Tale norma relativa al diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto stabilisce ai primi tre commi che “ 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli,
calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici”.
Tale norma costituisce trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 12 della direttiva UE
2015/2302 che stabilisce: “Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto
di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del
contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore
può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili . Il contratto
di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al pagina 17 di 22 momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti
previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici”.
La clausola relativa al recesso da parte del turista contenuta nelle condizione generali di contratto con riguardo al pacchetto del viaggio acquistato dall'appellante stabilisce che il passeggero potrà recedere dal contratto in ogni momento prima dell'inizio della fruizione del pacchetto, dietro rimborso all'organizzazione delle spese standard il cui ammontare viene indicato nella tabella a seguire,
precisando che le percentuali indicate si riferiscono al prezzo pagato dal passeggero al netto di quote di servizio e tasse. Con riguardo alle crociere “Giro del mondo” tale percentuale era stabilita al 25% in caso di recesso esercitato tra 269 e 90 giorni.
Dall'esame di tale clausola è possibile concludere che le condizioni generali di contratto prevedono il pagamento di spese standard per il recesso, spese standard che, ai sensi delle richiamato articolo 41
codice del turismo, devono essere calcolate in base al momento del recesso dal contratto (statuizione legislativa rispettata nel caso di specie posto che l'ammontare della percentuale è diversificato a seconda del momento in cui interviene il recesso), ma anche ai risparmi di costo attesi ed agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Con riferimento a tale ultima previsione di legge nessuna indicazione, nemmeno generica, è
contenuta nella clausola in esame, e nemmeno in corso di giudizio in alcun modo la società appellata ha fornito indicazioni sui criteri applicati per determinare la percentuale, tenuto conto dei risparmi di costo attesi e degli introiti derivanti dalla riallocazione dei servizi turistici.
A fronte delle istanze istruttorie dell'appellante volte a provare che il viaggio da lui acquistato era stato offerto ad altri clienti ed effettivamente rivenduto (cap. 12 e 13 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) la società appellata, costituendosi in giudizio di primo grado, ha replicato che trattavasi di circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere in quanto l'eventuale riassegnazione della cabina costituiva circostanza del tutto priva di rilievo, sostenendo ancora che “la possibilità di recedere pagina 18 di 22 anticipatamente dal contratto è una facoltà riconosciuta al cliente e nell'equilibrio rapporti tra le parti la previsione del pagamento di un corrispettivo per recesso appare del tutto congrua a contemperare gli interessi tra le parti” (§4.2 comparsa di costituzione risposta dd.30.11.23).
Pertanto nemmeno in corso di giudizio è stato possibile acquisire alcun elemento utile al fine di verificare i risparmi di costo valutati in via generale dalla società appellata per determinare le diverse percentuali rispetto al prezzo del pacchetto turistico che il turista deve versare in caso di recesso e altresì in base a quali criteri abbia determinato la prevedibilità degli introiti derivanti dalla riallocazione dei servizi turistici, criteri che comunque la stessa deve applicare in forza della richiamata disposizione di legge anche per determinare il contenuto della clausola che prevede “spese standard”.
La possibilità di poter verificare quali criteri l'imprenditore turistico abbia applicato per determinare sia pure in via generale gli importi che il cliente deve versare in caso di suo recesso si impone se si considera che ritenere legittimo che il professionista possa unilateralmente determinare gli importi richiesti in tale ipotesi, senza alcuna indicazione delle modalità di determinazione degli stessi,
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'articolo 33 co 1 D.Lvo n.206/05. Significativi indizi della circostanza che la clausola stabilita in caso di recesso del turista debba essere articolata in modo da escludere una posizione di supremazia contrattuale del professionista in danno del consumatore sono costituiti dall'utilizzo all'interno del citato articolo 41 del termine “spese”, espressione che richiama necessariamente il concetto di esborsi che abbiano carattere di effettività, sia pure in forza di previsioni generali che comunque devono essere fondate su elementi oggettivi, e dell'aggettivo “ragionevoli”
utilizzato per qualificare tali spese, aggettivo che richiama necessariamente il concetto di un razionale contemperamento degli interessi del professionista e del consumatore, sempre fondato su elementi oggettivi e non rimesso alla volontà del professionista, al quale, diversamente ritenendo, sarebbe pagina 19 di 22 rimessa appunto la decisione di inserire clausole delle quali non sia possibile verificare effettività e ragionevolezza.
Va del resto valorizzata la circostanza che la normativa in esame è diretta a garantire una effettiva tutela del turista-consumatore come evidenziato dall'art 1 della citata direttiva (“Scopo della presente
direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello
elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori…”) come desumibile in modo chiaro dal punto 46 dei considerando (“Dovrebbe essere confermato che i viaggiatori non possono
rinunciare ai diritti di cui godono in forza della presente direttiva….”).
Deve pertanto concludersi per le ragioni esposte che la clausola in esame sia vessatoria non essendo possibile verificare in alcun modo, né alla luce del suo contenuto né alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio (nulla ha argomentato la società appellata con riguardo i criteri applicati in relazione a criteri di risparmio di costi e prevedibili introiti dalla riallocazione del pacchetto turistico) se la stessa rispetti i canoni di ragionevolezza ed adeguatezza.
Non essendo disponibile alcun elemento probatorio per verificare i criteri in forza dei quali è stata stabilita la percentuale della somma dovuta dal consumatore in caso di suo recesso, non è nemmeno possibile valutare se possa risultare comunque ragionevole una diversa somma, che appaia conforme ai criteri di determinazione stabiliti all'articolo 41 richiamato.
Va peraltro evidenziato che solamente la società appellata ha la disponibilità dei dati a tal fine necessari ma, tenuto conto delle difese della stessa esplicate, avendo ritenuto di non dover fornire tali elementi nemmeno in corso di giudizio, ed in mancanza di esplicitazione degli stessi, non è possibile effettuare appunto alcuna valutazione. Conseguentemente l'importo di euro 13.048,18 deve essere restituito in favore dell'appellante, oltre ad interessi ex articolo 1284 co. 4 cc, così come richiesto dall'appellante, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo di primo grado fino al saldo.
pagina 20 di 22 Le spese di lite di entrambi gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della
[...]
nella misura liquidata in dispositivo;
quanto al giudizio di primo grado vengono CP_1
riconosciuti i valori minimi di tariffa, mentre per il giudizio di secondo grado vengono applicati i parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è
limitata al deposito delle note d'udienza.
La società appellante viene condannata altresì alla restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo.
Infatti (Cass.n. 6942/2010) “L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non é riconducibile allo schema della "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 679/2024 del tribunale di Trento, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di euro 13.048,18, oltre interessi di legge su Parte_1
tale somma nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio al saldo;
pagina 21 di 22 2) condanna la al rimborso in favore di delle spese di giudizio di Controparte_1 Parte_1
entrambi gradi, liquidate, quanto il giudizio di primo grado, in € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti ed euro 264,00 per esborsi, e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00
per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro 382,50 per esborsi;
3) condanna la al rimborso in favore di delle somme versate Controparte_1 Parte_1
dall'appellante a titolo di spese di lite liquidate con l'impugnata sentenza oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo.
Cosi deciso in Trento, lì 7.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 22 di 22