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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6061/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2370/2022 TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona De Simone, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165 APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2024, la parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.10.2029 alle ore 06,20. In particolare, nelle menzionate circostanze, l'attrice si trovava a piedi in Piazza Spartaco quando giunta all'altezza del negozio di tabaccheria ivi esistente all'angolo con Via Roma, inciampava in una sconnessione stradale, non segnalata né evitabile, e rovinava a terra urtando con il viso e procurandosi lesioni al volto e alla gamba. Aggiungeva che a seguito dell'urto riportava lesioni personali consistenti in “contusione della faccia, del cuoi capelluto e del collo escluso l'occhio
– trauma contusivo al volto con la zona mentoniera ed escoriazione labbro superiore” oltre che contusioni alle gambe. Si costituiva il che, constando la domanda, Controparte_1 ne chiedeva il rigetto. Espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 2370/2022 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e condannava Controparte_1
al risarcimento in favore dell'attrice che liquidava in via equitativa in euro
[...]
1.031,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
oltre al pagamento in favore dell'avv. Simona De Simone, antistatario, delle spese di lite quantificate in euro 595,00 per compensi ed euro 125,00 per spese oltre rimborso spese generali , iva, c.p.a. come per legge.
1.1. Avverso la sentenza, con atto ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello con cui ha chiesto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, la condanna del al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patiti, in particolare del danno biologico e danno morale da liquidarsi nella misura di euro 5.569,10 - o anche in quella maggiore o minore che il giudicante riterrà di giustizia entro lo scaglione di euro 5.200,00 - il tutto con vittoria di spese. In particolare, parte appellante si duole della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ammesso la CTU medico-legale ed ha erroneamente definito il quantum delle lesioni in via equitativa, non valutando la copiosa documentazione medica tempestivamente prodotta in giudizio e la c.t.p. allegata in atti. Nonostante la ritualità della notifica il ha Controparte_1 omesso di costituirsi e ne è stata dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta c.t.u. medico legale, la causa sulle conclusioni dell'appellante è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Passando alla disamina della proposta impugnazione, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. L'appellante evidenzia il fatto che il giudice di pace nel procedere alla quantificazione delle lesioni riportate ha ritenuto di quantificare le stesse senza ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio e, allo stesso tempo discostandosi dalle conclusioni riportate nella documentazione di parte attrice, non avendo riconosciuto alcuna percentuale di danno biologico permanente e temporaneo se non nella misura di quattro giorni. Ha dedotto quindi l'istante la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il giudice di prime cure valutato nell'effettuare la quantificazione delle lesioni, la copiosa documentazione sanitaria allegata da parte attrice. La censura si valuta fondata. Sul punto sebbene il tribunale condivida, e abbia peraltro fatto proprio in molte occasioni, il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, in quanto peritus peritorum, può procedere ad una stima delle risultanze processuali in tema di danno biologico ed anche discostarsi dalle eventuali conclusioni dell'ausiliario laddove nominato, tuttavia ritiene che nelle fattispecie nella quali le lesioni patite siano plurime o il quadro sanitario complessivo articolato, sia doveroso ricorrere alle cognizioni tecnico-scientifico di un medico. Per tale ragione nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di disporre una c.t.u. medico-legale sulla persona della danneggiata, le cui conclusioni possono essere condivise dal giudicante in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Parte_1 denunciato sinistro, riportava “Distorsione spalla e ginocchio destro con interessamento legamentoso ed FLC in regione mentoniera”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 3%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per invalidità temporanea totale, gg. 30 al 50%, gg. 10 al 25% per invalidità temporanea parziale. Il c.d. danno biologico subito dalla istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), deve dunque essere liquidato in base al criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle di Milano aggiornate al 2021 (trattandosi di lesione da insidia stradale), in attuali euro 2.448,00, per postumi permanenti al 3% in un soggetto leso di anni 80; euro 2.722,50 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 99,00 per ciascun giorno: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 5.170,50 a titolo di danno non patrimoniale.
3.1. Avendo l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno da lei subita, anche del danno morale, occorre svolgere alcune precisazioni. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'stante nell'atto di citazione in primo grado si è limitata a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato loro preciso onere, di avere subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Né può condurre a diversa conclusione l'avere l'appellante nell'atto di gravame allegato che il giudice di pace avrebbe errato nel non riconoscere tale voce di danno valutandola non provata “mentre agli atti vi è il certificato medico del 13.2.2020 che riconosce e certifica: l'ansia, difficoltà' ad uscire ed insonnia della
” atteso che, se per un verso tale allegazione, eseguita per la prima volta Pt_1 in sede di appello risulta tardiva, per altro verso essendo il predetto certificato una allegazione silente, lo sesso appare inutilizzabile ai fini della decisione. È nota, invero, la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva. Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti. L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 22-6- 2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile. Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, tempestiva (nell'atto di citazione e nella prima udienza di trattazione in primo grado), delle predette specifiche sofferenze patite dall'attrice, non può essere sopperita con il contenuto della documentazione sanitaria prodotta. Di qui il rigetto della domanda di liquidazione del danno morale in aggiunta al danno biologico.
3.2. All' appellante, va poi attribuita la somma di euro 96,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014), per un totale di euro 5.266,58. Avendo l'appellante contenuto la domanda nei limiti di euro 5.200,00 è tale ultima somma che andrà in concreto liquidata all'attrice.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza della convenuta e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri, tra i minimi e i medi, previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, primo grado: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00; secondo grado: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase istruttoria/trattazione, euro 500,00; fase decisionale, euro 500,00), con distrazione in favore dell'avvocato Simona De Simone dichiaratasi antistataria.
4.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Pt_1
dell'importo di euro 1.835,87, oltre interessi legali dalla data odierna sino
[...] al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti;
B. condanna il in persona del Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di , che liquida in euro 140,00 per spese ed euro 1.265,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Simona De Simone dichiaratasi antistataria;
C. condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di , che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.600,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Simona De Simone dichiaratasi antistataria;
D. pone le spese di c.t.u definitivamente a carico dell'appellato soccombente, da versarsi in favore del difensore che ne ha fatto anticipo. Torre Annunziata, così deciso in data 12 aprile 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona De Simone, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165 APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2024, la parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.10.2029 alle ore 06,20. In particolare, nelle menzionate circostanze, l'attrice si trovava a piedi in Piazza Spartaco quando giunta all'altezza del negozio di tabaccheria ivi esistente all'angolo con Via Roma, inciampava in una sconnessione stradale, non segnalata né evitabile, e rovinava a terra urtando con il viso e procurandosi lesioni al volto e alla gamba. Aggiungeva che a seguito dell'urto riportava lesioni personali consistenti in “contusione della faccia, del cuoi capelluto e del collo escluso l'occhio
– trauma contusivo al volto con la zona mentoniera ed escoriazione labbro superiore” oltre che contusioni alle gambe. Si costituiva il che, constando la domanda, Controparte_1 ne chiedeva il rigetto. Espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 2370/2022 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e condannava Controparte_1
al risarcimento in favore dell'attrice che liquidava in via equitativa in euro
[...]
1.031,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
oltre al pagamento in favore dell'avv. Simona De Simone, antistatario, delle spese di lite quantificate in euro 595,00 per compensi ed euro 125,00 per spese oltre rimborso spese generali , iva, c.p.a. come per legge.
1.1. Avverso la sentenza, con atto ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello con cui ha chiesto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, la condanna del al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patiti, in particolare del danno biologico e danno morale da liquidarsi nella misura di euro 5.569,10 - o anche in quella maggiore o minore che il giudicante riterrà di giustizia entro lo scaglione di euro 5.200,00 - il tutto con vittoria di spese. In particolare, parte appellante si duole della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ammesso la CTU medico-legale ed ha erroneamente definito il quantum delle lesioni in via equitativa, non valutando la copiosa documentazione medica tempestivamente prodotta in giudizio e la c.t.p. allegata in atti. Nonostante la ritualità della notifica il ha Controparte_1 omesso di costituirsi e ne è stata dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta c.t.u. medico legale, la causa sulle conclusioni dell'appellante è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Passando alla disamina della proposta impugnazione, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. L'appellante evidenzia il fatto che il giudice di pace nel procedere alla quantificazione delle lesioni riportate ha ritenuto di quantificare le stesse senza ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio e, allo stesso tempo discostandosi dalle conclusioni riportate nella documentazione di parte attrice, non avendo riconosciuto alcuna percentuale di danno biologico permanente e temporaneo se non nella misura di quattro giorni. Ha dedotto quindi l'istante la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il giudice di prime cure valutato nell'effettuare la quantificazione delle lesioni, la copiosa documentazione sanitaria allegata da parte attrice. La censura si valuta fondata. Sul punto sebbene il tribunale condivida, e abbia peraltro fatto proprio in molte occasioni, il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, in quanto peritus peritorum, può procedere ad una stima delle risultanze processuali in tema di danno biologico ed anche discostarsi dalle eventuali conclusioni dell'ausiliario laddove nominato, tuttavia ritiene che nelle fattispecie nella quali le lesioni patite siano plurime o il quadro sanitario complessivo articolato, sia doveroso ricorrere alle cognizioni tecnico-scientifico di un medico. Per tale ragione nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di disporre una c.t.u. medico-legale sulla persona della danneggiata, le cui conclusioni possono essere condivise dal giudicante in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Parte_1 denunciato sinistro, riportava “Distorsione spalla e ginocchio destro con interessamento legamentoso ed FLC in regione mentoniera”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 3%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per invalidità temporanea totale, gg. 30 al 50%, gg. 10 al 25% per invalidità temporanea parziale. Il c.d. danno biologico subito dalla istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), deve dunque essere liquidato in base al criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle di Milano aggiornate al 2021 (trattandosi di lesione da insidia stradale), in attuali euro 2.448,00, per postumi permanenti al 3% in un soggetto leso di anni 80; euro 2.722,50 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 99,00 per ciascun giorno: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 5.170,50 a titolo di danno non patrimoniale.
3.1. Avendo l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno da lei subita, anche del danno morale, occorre svolgere alcune precisazioni. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'stante nell'atto di citazione in primo grado si è limitata a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato loro preciso onere, di avere subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Né può condurre a diversa conclusione l'avere l'appellante nell'atto di gravame allegato che il giudice di pace avrebbe errato nel non riconoscere tale voce di danno valutandola non provata “mentre agli atti vi è il certificato medico del 13.2.2020 che riconosce e certifica: l'ansia, difficoltà' ad uscire ed insonnia della
” atteso che, se per un verso tale allegazione, eseguita per la prima volta Pt_1 in sede di appello risulta tardiva, per altro verso essendo il predetto certificato una allegazione silente, lo sesso appare inutilizzabile ai fini della decisione. È nota, invero, la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva. Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti. L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 22-6- 2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile. Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, tempestiva (nell'atto di citazione e nella prima udienza di trattazione in primo grado), delle predette specifiche sofferenze patite dall'attrice, non può essere sopperita con il contenuto della documentazione sanitaria prodotta. Di qui il rigetto della domanda di liquidazione del danno morale in aggiunta al danno biologico.
3.2. All' appellante, va poi attribuita la somma di euro 96,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014), per un totale di euro 5.266,58. Avendo l'appellante contenuto la domanda nei limiti di euro 5.200,00 è tale ultima somma che andrà in concreto liquidata all'attrice.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza della convenuta e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri, tra i minimi e i medi, previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, primo grado: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00; secondo grado: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase istruttoria/trattazione, euro 500,00; fase decisionale, euro 500,00), con distrazione in favore dell'avvocato Simona De Simone dichiaratasi antistataria.
4.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Pt_1
dell'importo di euro 1.835,87, oltre interessi legali dalla data odierna sino
[...] al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti;
B. condanna il in persona del Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di , che liquida in euro 140,00 per spese ed euro 1.265,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Simona De Simone dichiaratasi antistataria;
C. condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di , che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.600,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Simona De Simone dichiaratasi antistataria;
D. pone le spese di c.t.u definitivamente a carico dell'appellato soccombente, da versarsi in favore del difensore che ne ha fatto anticipo. Torre Annunziata, così deciso in data 12 aprile 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo