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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5561/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA ex art. 127ter cpc
NELLA CAUSA n. R.G. 5561/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5561/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTI Parte_1 C.F._1
MATTIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALBERTI MATTIA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note conclusive depositate in data 28/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
vista la regolarità delle notifiche ai convenuti, avvenute in data 06/11/2024; rilevato che i convenuti sono rimasti contumaci;
pagina 2 di 3 richiamati gli atti e documenti della parte attrice, rilevato che la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9314/2024 ha ribadito che l'avvocato che agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre in giudizio i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e il credito vantato;
visti: la procura speciale sottoscritta dai convenuti, conferita all'avv. i documenti Parte_1 di causa contenuti nel fascicolo n. 2339/2021 RG, tra cui redatti dall'avv. la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, le n. 2 memorie istruttorie ex art. 183 n. 6 cpc, le note scritte di precisazione conclusioni in sostituzione d'udienza; rilevato che nella sentenza il Tribunale di Verona in persona del Giudice dott. Chiavegatti dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
vista la lettera datata 18/12/2023 ricevuta il 20/12/2023 con cui l'avv. ha comunicato ai Parte_1 convenuti suoi assistiti con racc. R/R la nota spese di € 7.025,66 avente tuttavia come riferimento l'RG 367/2021 e il n. 2676 non corrispondente alla lettera accompagnatoria, in cui il riferimento è il n. 2841; valutata pertanto la congruità solo parziale dell'importo richiesto per le prestazioni eseguite, alla luce delle tabelle 2014-2018 D.M. 55/2014 vigenti all'epoca dei fatti, considerata la complessità bassa della causa, di valore indeterminabile, considerato che per le prestazioni eseguite risulta congruo un compenso complessivo di € 5.795,62 costituito da € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 574,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.384,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.972,00 come compenso tabellare, a cui si sommano le spese generali (15% sul compenso totale) per € 595,80, Cassa Avvocati (4%) per € 182,71 e IVA 22% sull'imponibile per € 1.045,11; visto, quanto alle spese di mediazione della presente causa, il verbale negativo di mediazione n. 199/2024, con la fattura n. 886/24 del 04/7/24 dell'Organismo di mediazione per € 129,20 debitamente pagata che andrà risarcita, mentre quanto al pagamento eseguito per “Integrazione avvio mediazione
N. 199/2024” non risulta depositata agli atti la relativa fattura dell'Organismo di mediazione;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda di parte attrice deve essere accolta per l'importo indicato;
considerato che
la parte soccombente dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali del presente procedimento, per come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda condanna
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), in solido tra C.F._3 Parte_2 C.F._4 loro, al pagamento in favore di (C.F. ), Parte_1 C.F._1 dell'importo di € 5.795,62 oltre agli interessi dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento (20/12/2023) al saldo effettivo, nonchè dell'importo di € 129,20; condanna
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), in solido tra C.F._3 Parte_2 C.F._4 loro, al pagamento in favore di (C.F. ), delle Parte_1 C.F._1 spese legali del presente procedimento, che liquida in € 3.380,00, oltre € 302,40 per spese non imponibili, IVA, CPA e 15% spese generali.
4 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA ex art. 127ter cpc
NELLA CAUSA n. R.G. 5561/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5561/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTI Parte_1 C.F._1
MATTIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALBERTI MATTIA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note conclusive depositate in data 28/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
vista la regolarità delle notifiche ai convenuti, avvenute in data 06/11/2024; rilevato che i convenuti sono rimasti contumaci;
pagina 2 di 3 richiamati gli atti e documenti della parte attrice, rilevato che la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9314/2024 ha ribadito che l'avvocato che agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre in giudizio i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e il credito vantato;
visti: la procura speciale sottoscritta dai convenuti, conferita all'avv. i documenti Parte_1 di causa contenuti nel fascicolo n. 2339/2021 RG, tra cui redatti dall'avv. la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, le n. 2 memorie istruttorie ex art. 183 n. 6 cpc, le note scritte di precisazione conclusioni in sostituzione d'udienza; rilevato che nella sentenza il Tribunale di Verona in persona del Giudice dott. Chiavegatti dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
vista la lettera datata 18/12/2023 ricevuta il 20/12/2023 con cui l'avv. ha comunicato ai Parte_1 convenuti suoi assistiti con racc. R/R la nota spese di € 7.025,66 avente tuttavia come riferimento l'RG 367/2021 e il n. 2676 non corrispondente alla lettera accompagnatoria, in cui il riferimento è il n. 2841; valutata pertanto la congruità solo parziale dell'importo richiesto per le prestazioni eseguite, alla luce delle tabelle 2014-2018 D.M. 55/2014 vigenti all'epoca dei fatti, considerata la complessità bassa della causa, di valore indeterminabile, considerato che per le prestazioni eseguite risulta congruo un compenso complessivo di € 5.795,62 costituito da € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 574,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.384,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.972,00 come compenso tabellare, a cui si sommano le spese generali (15% sul compenso totale) per € 595,80, Cassa Avvocati (4%) per € 182,71 e IVA 22% sull'imponibile per € 1.045,11; visto, quanto alle spese di mediazione della presente causa, il verbale negativo di mediazione n. 199/2024, con la fattura n. 886/24 del 04/7/24 dell'Organismo di mediazione per € 129,20 debitamente pagata che andrà risarcita, mentre quanto al pagamento eseguito per “Integrazione avvio mediazione
N. 199/2024” non risulta depositata agli atti la relativa fattura dell'Organismo di mediazione;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda di parte attrice deve essere accolta per l'importo indicato;
considerato che
la parte soccombente dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali del presente procedimento, per come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda condanna
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), in solido tra C.F._3 Parte_2 C.F._4 loro, al pagamento in favore di (C.F. ), Parte_1 C.F._1 dell'importo di € 5.795,62 oltre agli interessi dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento (20/12/2023) al saldo effettivo, nonchè dell'importo di € 129,20; condanna
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), in solido tra C.F._3 Parte_2 C.F._4 loro, al pagamento in favore di (C.F. ), delle Parte_1 C.F._1 spese legali del presente procedimento, che liquida in € 3.380,00, oltre € 302,40 per spese non imponibili, IVA, CPA e 15% spese generali.
4 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 3 di 3