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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. AN De AR TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30098 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 28 maggio 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Giulia Vitangeli;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma n. 1983/23 depositata in data 26/01/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma l'intimazione di pagamento n. 09720219026699858/000 del
03.02.2022 nonché alle cartelle di pagamento sottese n. 09720030315713466000, n.
1 09720031045038066000 e n. 09720050158210854000, deducendo l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Veniva portata in giudizio l' , che si costituiva Controparte_2 opponendosi all'accoglimento della domanda.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il difetto di giurisdizione.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione in ordine alla declaratoria di difetto di giurisdizione e riproponendo l'intervenuta prescrizione della pretesa riscossione.
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. L'appello avverso la declaratoria di difetto di giurisdizione dal giudice di primo grado va accolta.
Va premessa l'erronea qualificazione del credito oggetto di riscossione, individuato dal giudice di primo grado come retta per la refezione scolastica;
come, invece, rilevato anche da parte appellata, la causale della riscossione è la seguente: <<- AE CA
DEPOSITI E PRESTITI - CA AMMENDE 1.032,91 EURO;
- 741T REGISTRO
MULTE AMMENDE SANZ.AMM.VE 1.549,37 EURO;
- 773T REGISTRO
RECUPERI SPESE GIUSTIZIA 21,17 EURO;
- 9B4T UFFICIALI GIUDIZIARI
AIUTANTI E COADIUTORI 3,10 EURO;
- 731T INTERESSI TASSE E IMPOSTE
INDIRETTE 5,68>>.
Ebbene, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n.
18979/2017), <L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari>>.
Riformata la declaratoria di difetto di giurisdizione e tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., occorre passare all'esame dei motivi di originaria opposizione, riproposti in sede di appello.
2. Relativamente alla prospettata prescrizione, si osserva quanto segue.
2 Tutti i crediti attengono al recupero di spese processuali e di multe e ammende di carattere processuale, in relazione alle quali - in assenza di una diversa disciplina normativa - si applica il termine di prescrizione ordinario di cui all'articolo 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Il termine decennale di prescrizione risulta interrotto dalla intimazione di pagamento n.
0972015909035776100 (doc. 11 fascicolo di primo grado di parte convenuta), che risulta notifica personalmente al destinatario.
Al riguardo, parte opponente lamenta che è stata depositata una semplice fotocopia del suddetto documento priva dell'attestazione di conformità.
Ebbene, va rilevata la genericità e tardività del disconoscimento effettuata dall'appellante avverso la documentazione prodotta dagli enti appellati.
A tal proposito, giova richiamare – anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. –
l'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 13425/2014 e n. 4476/2009) secondo cui
<L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con
l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e
215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde">>.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della produzione documentale effettuata dagli enti appellati in sede di costituzione in primo grado, l'attrice nulla ha dedotto in maniera specifica e non equivoca.
Invero, parte opponente – appellante si è limitata a dedurre l'inesistenza del documento originale, prospettando così una falsificazione della relata di notifica anche con apposizione di sottoscrizione apocrife.
3 Sennonché, a sostegno di una tale condotta così grave non sussiste alcun riscontro, mentre la produzione di una copia è compatibile con le esigenze di semplificazione sottese alla gestione di una P.A..
Pertanto, in ragione della descritta condotta processuale, il disconoscimento non ha effetti e la documentazione prodotta dagli enti appellati è pienamente utilizzabile ed efficace nel presente giudizio.
Da quanto esposto discende che dalla validità ed efficace produzione della notifica di un atto interruttivo della prescrizione, l'opposizione va respinta.
3. Infine, va rilevato che risulta inammissibile la doglianza dell'irritualità della notifica della cartella di pagamento, non finalizzata all'accertamento di prescrizione, in quanto motivo sussumibile nell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art 617 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 3582/2022), proponibile nel termine di decadenza di 20 giorni, nel caso di specie non osservato.
4. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente alla declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice di primo grado, ma, in riforma integrale della gravata sentenza, l'originaria opposizione va rigettata nel merito.
Tenuto conto della parziale fondatezza del gravame avverso la declinatoria di giurisprudenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nel doppio grado di giudizio.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data
1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal
31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
4 - accoglie l'appello limitatamente alla declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice di primo grado, e, in riforma integrale della gravata sentenza, rigetta nel merito l'originaria opposizione;
- compensa le spese di lite nel doppio grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 20/08/2025.
Il giudice
(AN De AR TA)
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