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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Martella per procura in atti appellante
E
(P.IVA ), in persona dell'avv. Veronica Controparte_1 P.IVA_1
Saitta, per procura in atti appellata
E
(C.F. ) CP_2 C.F._2
appellato contumace
OGGETTO: appello sentenza GdP n.736/17 del 9.4.2018 (RG 310/14).
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi questo Tribunale, la e impugnando la sentenza CP_1 CP_2
pagina 1 di 8 n.736/17 con la quale il Giudice di Pace di Messina rigettava la domanda di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 7 gennaio 2013 a
Messina sulle strisce pedonali di via Consolare Valeria, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in euro 18.250,78.
Con un unico motivo di appello deduceva la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2054 c.c. e 115-
116 cpc, in quanto le prove espletate hanno dimostrato la sussistenza del fatto storico e il Giudice di Pace non ha esplicitato il criterio logico – giuridico utilizzato per pervenire alla sua decisione, non avendo esaminato tutte le prove raccolte nel giudizio e, in particolare, le difficoltà psichiche dell'attore, affetto da disturbo del linguaggio che, come emerge dalla CTU medico legale, ne limita la capacità di memoria e di comprensione degli eventi e che ha inciso sulla rappresentazione e ricostruzione del sinistro.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda nei limiti indicati dalla CTU medico legale con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto le modalità riferite del sinistro non erano credibili e compatibili con le lesioni riportate, anche perché l'assicurato era stato segnalato per essere stato coinvolto in pochi CP_2
anni in sei sinistri e lo stesso aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie CP_2
agli accertatori della sulla dinamica del sinistro. Chiedeva, pertanto, il CP_1
rigetto delle domande, la condanna dell'appellante alle spese del giudizio e al risarcimento ex art. 96 cpc
All'udienza del 5.4.2022 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta pagina 2 di 8 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La sentenza di primo grado ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda attorea, sulla scorta dei fatti esposti nell'atto introduttivo, delle dichiarazioni rese dall'unico teste presente, delle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dal conducente peraltro, il è stato segnalato per essere stato ripetutamente CP_2 CP_2
coinvolto in sinistri e il CTU incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro ha evidenziato profili di incompatibilità tra le lesioni lamentate e la descrizione del sinistro fornita dall'unico teste presente.
Orbene, il pedone che agisce per il risarcimento dei danni patiti deve fornire la prova delle modalità del sinistro.
Ebbene tale prova non è stata fornita, ragione per cui il Giudice di Pace ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
Nell'atto di citazione viene esposta la seguente dinamica del sinistro: “ in data
7.1.2013 alle ore 15,00 circa il sig. mentre attraversava sulle Parte_1
strisce pedonali la via Consolare Valeria nei pressi della caserma Ainis veniva investito dal veicolo Fiat PU….”.
In sede di operazioni peritali il ribadiva di trovarsi in via Consolare Valeria Pt_1
quando attraversava con direzione monte – valle e veniva investito dalla Fiat AN
PU che procedeva con direzione Nord verso sud (Palermo – Catania), per cui veniva colpito sul lato sinistro e, precisamente, all'arto inferiore sinistro e poi finiva per terra.
Sottoposto ad interrogatorio formale all'udienza del 5 maggio 2016, CP_2
confermava che “in data 7.1.2013 alle ore 15,30 circa stavo percorrendo, a bordo del mio veicolo AN PU-Fiat, la via Consolare Valeria con direzione Catania
Palermo. Giunto nei pressi della farmacia Germanà ho investito il signor Pt_1
pagina 3 di 8 che attraversava la strada da monte verso mare”; lo stesso precisava “l'ho preso in pieno…sono sceso dalla macchina, ho visto che sanguinava dalle labbra, mi sono spaventato e mi sono dovuto sedere sulle scale della farmacia, dove qualcuno mi ha dato un bicchiere d'acqua” e aggiungeva “quando mi sono ripreso sono andato in ospedale ….e l'ho rintracciato. Ci siamo scambiati i dati e dopo qualche giorno ho fatto la denuncia all'assicurazione”.
Sentito nell'immediatezza dalla compagnia assicurativa, invece, il aveva CP_2
dichiarato di non avere visto subito le condizioni in cui versava il e di essersi Pt_1
allontanato; dopo due giorni ha riferito di avere visto il che vendeva la frutta Pt_1
per strada, vicino la caserma Ainis, per poi mutare versione affermando che quanto riferito si era verificato lo stesso giorno del sinistro.
La diversa versione dei fatti, in particolare sul luogo del sinistro e sul senso di percorrenza della AN PU (direzione Palermo Catania o direzione Catania
Palermo) evidenzia la lacunosa ricostruzione del sinistro sulla scorta delle prove espletate.
Il teste presente al momento del sinistro, ha riferito che era alla Testimone_1
fermata dell'autobus davanti la farmacia Germanà, dovendosi recare sul posto di lavoro che si trova nel viale S. Martino, quando ha visto “un ragazzo che stava attraversando la strada provenendo dal lato opposto al mio e si dirigeva verso di me”; “ho visto una Fiat PU IG …il quale, provenendo da rione Minissale, svoltava a sinistra verso il ed ho visto il ragazzo che attraversava sulle CP_3
strisce e aveva oltrepassato la linea di mezzeria e si trovava sulla corsia più vicina alla farmacia”. Lo stesso aggiungeva che “il conducente dell'autovettura investitrice
è sceso dalla macchina ed ha prestato soccorso al ragazzo, il conducente era tranquillo e non si è allontanato dai luoghi”.
Il perito assicurativo nominato dal Giudice per ricostruire il sinistro, Persona_1
ha descritto i luoghi di causa, stante le divergenze emerse.
pagina 4 di 8 In particolare, nell'atto di citazione il luogo del sinistro è identificato in via Consolare
Valeria nei pressi della caserma Ainis, in cui il tratto di strada è percorribile solo con direzione Palermo – Catania e su tale strada c'è una segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale.
A questo punto il perito ha ipotizzato tre possibili tipologie di urto: 1) il pedone viene investito alle gambe e caricato sul cofano e poi rilasciato a terra davanti al veicolo;
2) il pedone viene colpito e proiettato in avanti lungo la direttrice di marcia del veicolo;
3) il pedone viene colpito alle gambe e caricato sul bordo laterale del cofano per essere poi rilasciato sulla parte laterale del veicolo.
Il perito ha escluso il punto d'urto n.2 in considerazione dell'altezza del pedone (mt.
1,90), che ne avrebbe causato l'imbarco sul cofano anteriore.
Il perito ha escluso il punto d'urto n.3, in quanto il teste ha riferito che l'attore Tes_1
si trovava per terra davanti la macchina.
L'unico punto d'urto possibile ipotizzato dal perito è il n.1, in cui il pedone viene investito alle gambe, caricato sul cofano e poi rilasciato davanti al veicoli.
Secondo il prospettato punto d'urto n.1, il CTU ipotizza che l'attore avrebbe dovuto riportare contusioni ed ematomi sul lato sinistro del corpo e poteva riportare ulteriori traumi cranici e facciali ed il veicolo avrebbe dovuto riportare anche un danneggiamento minimo come l'avvallamento del cofano anteriore e, se la velocità non fosse stata modestissima, anche la rottura del parabrezza.
Dal certificato del pronto soccorso risulta che il ha riportato “trauma cranico Pt_1
non commotivo, trauma del massiccio facciale con abrasioni labbro superiore e regione mentoniera. Frattura parziale coronale di 1.1 e 2.1 da riferito trauma. Trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio sinistro”. In particolare, il ginocchio sinistro del
, che si trovava a una distanza dal suolo compresa tra 47 e 63 cm, è Pt_1
compatibile con l'altezza del paraurti anteriore della e il trauma alla CP_4
spalla sinistra è compatibile con l'imbarco sul cofano anteriore. Il veicolo esaminato dal CTU, tuttavia, non presentava alcun danno sul cofano e al parabrezza. Il CTU ha pagina 5 di 8 ipotizzato che in considerazione del peso del pedone (Kg. 58) e dell'elasticità del cofano della per urti dall'alto verso il basso di modesta entità, l'urto è CP_4
avvenuto a velocità modestissima. Tuttavia, se l'urto è stato così modesto, il CTU ha evidenziato che è stato inidoneo a causare la caduta senza controllo del Pt_1
sull'asfalto con il conseguente trauma facciale e la frattura parziale dei denti 1.1 e
2.1. Peraltro, aggiunge il CTU, che se l'urto del pedone si fosse verificato sull'emisoma sinistro sarebbe stato poco probabile un impatto frontale del volto contro il cofano o il parabrezza che giustifichi le lesioni agli incisivi superiori centrali.
A ciò si aggiunga che né l'attore, né il teste presente, né il conducente, nel descrivere il sinistro, hanno riferito che il è stato caricato sul cofano. Pt_1
Nell'interrogatorio formale, invece, il e il teste dichiaravano CP_2 Testimone_1
che il sinistro si verificava all'altezza della farmacia Germanà, che si trova circa 500 metri più a sud rispetto ai luoghi indicati dall'attore e non si tratta più della via
Consolare Valeria, ma della SS 114, dove ci sono due carreggiate separate da doppia striscia continua, con due corsie per ogni senso di marcia, quella lato valle con direzione Catania – Palermo (sud-nord) e quella in direzione opposta. Anche su tale strada insiste la segnaletica di attraversamento pedonale e la fermata dell'autobus si trova davanti la farmacia Germanà.
Gli stessi, peraltro, riferivano che attraversava le strisce con direzione monte- Pt_1
valle e che la AN PU procedeva con direzione Catania – Messina.
Ebbene, nel caso di specie non si tratta di valutare l'attendibilità del racconto dell'appellante, a causa dello stato di salute in cui versa, quanto l'attendibilità dell'unico teste presente.
Seguendo la ricostruzione del sinistro fornita dall'unico teste presente, conclude il
CTU, con argomentazioni logiche e prive di specifiche censure, che si condividono pienamente, non ci sarebbe neanche la compatibilità delle lesioni alla spalla e alla pagina 6 di 8 gamba sinistra, in quanto l'appellante sarebbe stato esposto con il fianco destro (e non con quello sinistro) all'urto contro il veicolo.
Il contrasto sul luogo del sinistro e sulla direzione di marcia della AN PU, anche alla luce della CTU che ha cercato di ricostruire le modalità del sinistro, non consente di ritenere provato il fatto storico del sinistro nei suoi elementi essenziali.
Per queste ragioni la sentenza del Giudice di Pace di Messina va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante e in favore della CP_1
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, applicando il valore medio, gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 662,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 131,00 per la fase studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria.
Nulla sulle spese in favore di stante la dichiarata contumacia CP_2
dell'appellato.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3876/2018 R.G. così provvede:
pagina 7 di 8 1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 736/17 del
Giudice di Pace di Messina;
2) condanna a pagare alla le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 662,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
3) nulla sulle spese di CP_2
4) rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 15 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Martella per procura in atti appellante
E
(P.IVA ), in persona dell'avv. Veronica Controparte_1 P.IVA_1
Saitta, per procura in atti appellata
E
(C.F. ) CP_2 C.F._2
appellato contumace
OGGETTO: appello sentenza GdP n.736/17 del 9.4.2018 (RG 310/14).
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi questo Tribunale, la e impugnando la sentenza CP_1 CP_2
pagina 1 di 8 n.736/17 con la quale il Giudice di Pace di Messina rigettava la domanda di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 7 gennaio 2013 a
Messina sulle strisce pedonali di via Consolare Valeria, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in euro 18.250,78.
Con un unico motivo di appello deduceva la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2054 c.c. e 115-
116 cpc, in quanto le prove espletate hanno dimostrato la sussistenza del fatto storico e il Giudice di Pace non ha esplicitato il criterio logico – giuridico utilizzato per pervenire alla sua decisione, non avendo esaminato tutte le prove raccolte nel giudizio e, in particolare, le difficoltà psichiche dell'attore, affetto da disturbo del linguaggio che, come emerge dalla CTU medico legale, ne limita la capacità di memoria e di comprensione degli eventi e che ha inciso sulla rappresentazione e ricostruzione del sinistro.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda nei limiti indicati dalla CTU medico legale con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto le modalità riferite del sinistro non erano credibili e compatibili con le lesioni riportate, anche perché l'assicurato era stato segnalato per essere stato coinvolto in pochi CP_2
anni in sei sinistri e lo stesso aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie CP_2
agli accertatori della sulla dinamica del sinistro. Chiedeva, pertanto, il CP_1
rigetto delle domande, la condanna dell'appellante alle spese del giudizio e al risarcimento ex art. 96 cpc
All'udienza del 5.4.2022 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta pagina 2 di 8 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La sentenza di primo grado ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda attorea, sulla scorta dei fatti esposti nell'atto introduttivo, delle dichiarazioni rese dall'unico teste presente, delle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dal conducente peraltro, il è stato segnalato per essere stato ripetutamente CP_2 CP_2
coinvolto in sinistri e il CTU incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro ha evidenziato profili di incompatibilità tra le lesioni lamentate e la descrizione del sinistro fornita dall'unico teste presente.
Orbene, il pedone che agisce per il risarcimento dei danni patiti deve fornire la prova delle modalità del sinistro.
Ebbene tale prova non è stata fornita, ragione per cui il Giudice di Pace ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
Nell'atto di citazione viene esposta la seguente dinamica del sinistro: “ in data
7.1.2013 alle ore 15,00 circa il sig. mentre attraversava sulle Parte_1
strisce pedonali la via Consolare Valeria nei pressi della caserma Ainis veniva investito dal veicolo Fiat PU….”.
In sede di operazioni peritali il ribadiva di trovarsi in via Consolare Valeria Pt_1
quando attraversava con direzione monte – valle e veniva investito dalla Fiat AN
PU che procedeva con direzione Nord verso sud (Palermo – Catania), per cui veniva colpito sul lato sinistro e, precisamente, all'arto inferiore sinistro e poi finiva per terra.
Sottoposto ad interrogatorio formale all'udienza del 5 maggio 2016, CP_2
confermava che “in data 7.1.2013 alle ore 15,30 circa stavo percorrendo, a bordo del mio veicolo AN PU-Fiat, la via Consolare Valeria con direzione Catania
Palermo. Giunto nei pressi della farmacia Germanà ho investito il signor Pt_1
pagina 3 di 8 che attraversava la strada da monte verso mare”; lo stesso precisava “l'ho preso in pieno…sono sceso dalla macchina, ho visto che sanguinava dalle labbra, mi sono spaventato e mi sono dovuto sedere sulle scale della farmacia, dove qualcuno mi ha dato un bicchiere d'acqua” e aggiungeva “quando mi sono ripreso sono andato in ospedale ….e l'ho rintracciato. Ci siamo scambiati i dati e dopo qualche giorno ho fatto la denuncia all'assicurazione”.
Sentito nell'immediatezza dalla compagnia assicurativa, invece, il aveva CP_2
dichiarato di non avere visto subito le condizioni in cui versava il e di essersi Pt_1
allontanato; dopo due giorni ha riferito di avere visto il che vendeva la frutta Pt_1
per strada, vicino la caserma Ainis, per poi mutare versione affermando che quanto riferito si era verificato lo stesso giorno del sinistro.
La diversa versione dei fatti, in particolare sul luogo del sinistro e sul senso di percorrenza della AN PU (direzione Palermo Catania o direzione Catania
Palermo) evidenzia la lacunosa ricostruzione del sinistro sulla scorta delle prove espletate.
Il teste presente al momento del sinistro, ha riferito che era alla Testimone_1
fermata dell'autobus davanti la farmacia Germanà, dovendosi recare sul posto di lavoro che si trova nel viale S. Martino, quando ha visto “un ragazzo che stava attraversando la strada provenendo dal lato opposto al mio e si dirigeva verso di me”; “ho visto una Fiat PU IG …il quale, provenendo da rione Minissale, svoltava a sinistra verso il ed ho visto il ragazzo che attraversava sulle CP_3
strisce e aveva oltrepassato la linea di mezzeria e si trovava sulla corsia più vicina alla farmacia”. Lo stesso aggiungeva che “il conducente dell'autovettura investitrice
è sceso dalla macchina ed ha prestato soccorso al ragazzo, il conducente era tranquillo e non si è allontanato dai luoghi”.
Il perito assicurativo nominato dal Giudice per ricostruire il sinistro, Persona_1
ha descritto i luoghi di causa, stante le divergenze emerse.
pagina 4 di 8 In particolare, nell'atto di citazione il luogo del sinistro è identificato in via Consolare
Valeria nei pressi della caserma Ainis, in cui il tratto di strada è percorribile solo con direzione Palermo – Catania e su tale strada c'è una segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale.
A questo punto il perito ha ipotizzato tre possibili tipologie di urto: 1) il pedone viene investito alle gambe e caricato sul cofano e poi rilasciato a terra davanti al veicolo;
2) il pedone viene colpito e proiettato in avanti lungo la direttrice di marcia del veicolo;
3) il pedone viene colpito alle gambe e caricato sul bordo laterale del cofano per essere poi rilasciato sulla parte laterale del veicolo.
Il perito ha escluso il punto d'urto n.2 in considerazione dell'altezza del pedone (mt.
1,90), che ne avrebbe causato l'imbarco sul cofano anteriore.
Il perito ha escluso il punto d'urto n.3, in quanto il teste ha riferito che l'attore Tes_1
si trovava per terra davanti la macchina.
L'unico punto d'urto possibile ipotizzato dal perito è il n.1, in cui il pedone viene investito alle gambe, caricato sul cofano e poi rilasciato davanti al veicoli.
Secondo il prospettato punto d'urto n.1, il CTU ipotizza che l'attore avrebbe dovuto riportare contusioni ed ematomi sul lato sinistro del corpo e poteva riportare ulteriori traumi cranici e facciali ed il veicolo avrebbe dovuto riportare anche un danneggiamento minimo come l'avvallamento del cofano anteriore e, se la velocità non fosse stata modestissima, anche la rottura del parabrezza.
Dal certificato del pronto soccorso risulta che il ha riportato “trauma cranico Pt_1
non commotivo, trauma del massiccio facciale con abrasioni labbro superiore e regione mentoniera. Frattura parziale coronale di 1.1 e 2.1 da riferito trauma. Trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio sinistro”. In particolare, il ginocchio sinistro del
, che si trovava a una distanza dal suolo compresa tra 47 e 63 cm, è Pt_1
compatibile con l'altezza del paraurti anteriore della e il trauma alla CP_4
spalla sinistra è compatibile con l'imbarco sul cofano anteriore. Il veicolo esaminato dal CTU, tuttavia, non presentava alcun danno sul cofano e al parabrezza. Il CTU ha pagina 5 di 8 ipotizzato che in considerazione del peso del pedone (Kg. 58) e dell'elasticità del cofano della per urti dall'alto verso il basso di modesta entità, l'urto è CP_4
avvenuto a velocità modestissima. Tuttavia, se l'urto è stato così modesto, il CTU ha evidenziato che è stato inidoneo a causare la caduta senza controllo del Pt_1
sull'asfalto con il conseguente trauma facciale e la frattura parziale dei denti 1.1 e
2.1. Peraltro, aggiunge il CTU, che se l'urto del pedone si fosse verificato sull'emisoma sinistro sarebbe stato poco probabile un impatto frontale del volto contro il cofano o il parabrezza che giustifichi le lesioni agli incisivi superiori centrali.
A ciò si aggiunga che né l'attore, né il teste presente, né il conducente, nel descrivere il sinistro, hanno riferito che il è stato caricato sul cofano. Pt_1
Nell'interrogatorio formale, invece, il e il teste dichiaravano CP_2 Testimone_1
che il sinistro si verificava all'altezza della farmacia Germanà, che si trova circa 500 metri più a sud rispetto ai luoghi indicati dall'attore e non si tratta più della via
Consolare Valeria, ma della SS 114, dove ci sono due carreggiate separate da doppia striscia continua, con due corsie per ogni senso di marcia, quella lato valle con direzione Catania – Palermo (sud-nord) e quella in direzione opposta. Anche su tale strada insiste la segnaletica di attraversamento pedonale e la fermata dell'autobus si trova davanti la farmacia Germanà.
Gli stessi, peraltro, riferivano che attraversava le strisce con direzione monte- Pt_1
valle e che la AN PU procedeva con direzione Catania – Messina.
Ebbene, nel caso di specie non si tratta di valutare l'attendibilità del racconto dell'appellante, a causa dello stato di salute in cui versa, quanto l'attendibilità dell'unico teste presente.
Seguendo la ricostruzione del sinistro fornita dall'unico teste presente, conclude il
CTU, con argomentazioni logiche e prive di specifiche censure, che si condividono pienamente, non ci sarebbe neanche la compatibilità delle lesioni alla spalla e alla pagina 6 di 8 gamba sinistra, in quanto l'appellante sarebbe stato esposto con il fianco destro (e non con quello sinistro) all'urto contro il veicolo.
Il contrasto sul luogo del sinistro e sulla direzione di marcia della AN PU, anche alla luce della CTU che ha cercato di ricostruire le modalità del sinistro, non consente di ritenere provato il fatto storico del sinistro nei suoi elementi essenziali.
Per queste ragioni la sentenza del Giudice di Pace di Messina va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante e in favore della CP_1
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, applicando il valore medio, gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 662,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 131,00 per la fase studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria.
Nulla sulle spese in favore di stante la dichiarata contumacia CP_2
dell'appellato.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3876/2018 R.G. così provvede:
pagina 7 di 8 1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 736/17 del
Giudice di Pace di Messina;
2) condanna a pagare alla le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 662,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
3) nulla sulle spese di CP_2
4) rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 15 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 8 di 8