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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7171/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7171 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Stefania Lazzati, Marco Mancuso e Alberto Conti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Stefano Diaferio e Fabrizio Biondi. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“accertare e dichiarare l' illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del recesso impugnato e per l'effetto,
In caso di accertamento della c.d tutela reale
Previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento condannare il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e ricostruire il rapporto di lavoro, condannando lo stesso datore a corrispondere le retribuzioni non corrisposte dal licenziamento alla reintegra e comunque in una misura non inferiore alle 12 mensilità
a, tallone mensile di Euro 2.920, 17 in subordine dichiarare risolto il rapporto e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima e comunque non inferiore
a 12 mensilità sempre al tallone mensile di Euro 2.920, 17
In ipotesi di applicazione della c.d tutela bolligatoria condannare il datore di lavoro a corrispondere una indennità pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto pari al tallone mensile di Euro 2.920,17 mensile e
1 comunque non inferiore a 2,5 mensilità condannare il datore a maggiorare le somme dovute di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalla data di maturazione alla data di deposito del presente ricorso, nonché da questa data al saldo degli interessi ex art. 1284 comma 4 cpc e della rivalutazione monetaria”.
La società convenuta si è costituita ed ha contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dalla parte convenuta.
Ed invero, la procura alle liti allegata al ricorso risulta valida e rituale, risultando la copia digitale prodotta asseverata dal procuratore con firma digitale in ossequio all'art. 10 d.P.R. n. 123/2001.
*
2. Venendo al merito, si rammenta che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
2.1. Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
2.2. In materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
2 2.3. Nel caso in esame, la società resistente ha comunicato alla parte attrice (assunta in data 1.3.2013) il licenziamento impugnato con lettera di data 15.11.2023 (cfr. all. n. 3 al ricorso) in cui si rappresentava la decisione aziendale di recesso riportando le seguenti motivazioni: “Tale decisione si è, nostro malgrado, resa inevitabile, eseguita una analitica valutazione delle esigenze aziendali nonché una oggettiva analisi dei profili giuslavoristici sottesi al caso specifico, e considerato ormai il perdurare di un periodo non favorevole di continua riduzione di ordini e forniture da parte dei Clienti, tali da rendere la sua attività lavorativa non più proficuamente utilizzabile dall'Azienda, in ragione di un evidente esubero di personale addetto alle mansioni da lei attualmente svolte. Inoltre, una sua eventuale allocazione in mansioni differenti e/o di ausilio al settore amministrativo e/o commerciale risulta, all'evidenza, non attuabile per la imprescindibile necessità di competenze tecniche, di cui lei non dispone e che richiedono un accertato livello di abilità e/o qualifica. Tanto, peraltro, anche al fine di avviare un significativo processo di ottimizzazione delle risorse, unitamente alla necessità di ridurre una serie di costi non funzionali e strategici per l'Azienda, nel pieno rispetto dell'autonomia di impresa per come garantita dal nostro Ordinamento.A ciò si aggiunga che, a seguito della rilevante contrazione degli ordini e dei già ridotti margini, saremo costretti a procedere ad un'importante operazione di ristrutturazione d'impresa per eliminare e/o comunque ridurre tutte le attività che risultano non essenziali per il business aziendale, con la conseguenza che un suo eventuale inserimento in ausilio ad altri lavoratori avrebbe comunque un carattere non ripetitivo e saltuario, tale da non permettere neanche li mantenimento in forza con un'eventuale sua riduzione a collaborazione di tipo part-time”.
*
3. Innanzitutto, deve ritenersi provato che la posizione lavorativa della parte attrice sia stata soppressa e che nessuno abbia preso il suo posto.
3.1. Ed invero, tutti i testi escussi, con dichiarazioni univoche e convergenti, hanno confermato che i clienti prima gestiti dall'attore sono stati redistribuiti tra i dipendenti rimasti in azienda.
3.2. Ciò detto, non appare in discussione che la scelta datoriale possa inquadrarsi nel piano di ottimizzazione menzionato nella lettera di licenziamento.
3.3. Del resto, è stato precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 15400/2020, 3819/2017, 25201/2016) che l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta;
inoltre che è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un
3 incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità.
3.4. E, nel caso in esame, sulla base della documentazione prodotta dalla società convenuta (cfr. in particolare il bilancio e la scheda clienti all. nn. 2 e 3 alla memoria), non specificamente contestata dalla controparte, può dirsi provato che il licenziamento dell'attore sia stato determinato da ragioni inerenti alla necessità di riduzione dei costi.
Le ulteriori scelte dei criteri di gestione dell'azienda così come sull'effettivo incremento della redditività rappresentano, invece, elementi non sindacabili.
Ciò, considerato anche che il riassetto aziendale ben può consistere anche solo in una modifica delle modalità di svolgimento e della ripartizione delle mansioni, la quale consenta una più efficiente ed economica gestione imprenditoriale (cfr. ex multis Cass. 14.6.2005 n. 12769).
*
4. Deve ritenersi altresì assolto l'onere probatorio, gravante sulla datrice di lavoro, circa l'impossibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre mansioni.
4.1. Si osserva che detto onere probatorio deve essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti.
4.2. Orbene, innanzitutto, non risulta che vi fossero posti vacanti per un profilo fungibile con il ruolo fino ad allora ricoperto dal dipendente.
4.3. Peraltro, deve escludersi che l'attore avesse mai svolto mansioni di manutentore.
Infatti, tutti i testi escussi hanno chiarito che, in qualità di piazzista, l'attore, al più, poteva procedere alla sostituzione di piccole componenti (guarnizioni, doccette, etc.); ma i compiti di manutenzione erano riservati all'unico manutentore (specializzato) alle dipendenze della società . Persona_1
4.4. Allo stesso modo, non può ammettersi che l'attore avrebbe potuto sostituire la dimissionaria poiché, come confermato dalle deposizioni dei testimoni, i compiti di questa Persona_2 dipendente, una volta dimessasi, sono stati affidati a : sicché, non vi era alcuna posizione Persona_3 vacante per quell'ufficio.
4.5. Sotto ulteriore profilo, si osserva che l'onere probatorio inerente al repechage - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, quali la circostanza che i posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero, al tempo del licenziamento, stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica.
Nel presente caso, la prova di tali circostanze è desumibile dalle testimonianze raccolte.
4.6. Quanto poi ai criteri di scelta seguiti per l'adozione del provvedimento espulsivo, risulta dalle
4 allegazioni di parte convenuta, dalla documentazione in atti (non specificamente contestata) e dal narrato testimoniale che, tra i dipendenti che avevano la qualifica di piazzisti:
- assunto nel 1° dicembre 1989 (cfr. all n. 1 alla memoria), vantava un'anzianità di Persona_4 servizio ultratrentennale;
- risulta assunto alle dipendenze di dal 1° aprile 1997 (cfr. all n. 1 alla memoria), CP_2 CP_1 vanta un'anzianità di servizio ultraventennale;
- (assunto sostanzialmente nel medesimo periodo storico di assunzione del Signor Persona_5 Pt_1 cfr. all n. 1 alla memoria) è coniugato, padre di due minori di età e, inoltre, fruitore fino all'anno 2022 di permessi lavorativi previsti dalla l. n. 104/1992 connessi all'assistenza del proprio coniuge, a sua volta inoccupata (cfr. all n. 5 alla memoria).
4.7. Pertanto, difettando le condizioni per consentire un utile reimpiego della parte attrice nell'impresa e risultando congrui i criteri di scelta applicati, il licenziamento risulta legittimamente intimato anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi di repechage.
*
5. In definitiva, le domande avanzate dalla parte attrice devono essere disattese.
*
6. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 22.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7171 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Stefania Lazzati, Marco Mancuso e Alberto Conti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Stefano Diaferio e Fabrizio Biondi. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“accertare e dichiarare l' illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del recesso impugnato e per l'effetto,
In caso di accertamento della c.d tutela reale
Previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento condannare il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e ricostruire il rapporto di lavoro, condannando lo stesso datore a corrispondere le retribuzioni non corrisposte dal licenziamento alla reintegra e comunque in una misura non inferiore alle 12 mensilità
a, tallone mensile di Euro 2.920, 17 in subordine dichiarare risolto il rapporto e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima e comunque non inferiore
a 12 mensilità sempre al tallone mensile di Euro 2.920, 17
In ipotesi di applicazione della c.d tutela bolligatoria condannare il datore di lavoro a corrispondere una indennità pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto pari al tallone mensile di Euro 2.920,17 mensile e
1 comunque non inferiore a 2,5 mensilità condannare il datore a maggiorare le somme dovute di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalla data di maturazione alla data di deposito del presente ricorso, nonché da questa data al saldo degli interessi ex art. 1284 comma 4 cpc e della rivalutazione monetaria”.
La società convenuta si è costituita ed ha contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dalla parte convenuta.
Ed invero, la procura alle liti allegata al ricorso risulta valida e rituale, risultando la copia digitale prodotta asseverata dal procuratore con firma digitale in ossequio all'art. 10 d.P.R. n. 123/2001.
*
2. Venendo al merito, si rammenta che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
2.1. Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
2.2. In materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
2 2.3. Nel caso in esame, la società resistente ha comunicato alla parte attrice (assunta in data 1.3.2013) il licenziamento impugnato con lettera di data 15.11.2023 (cfr. all. n. 3 al ricorso) in cui si rappresentava la decisione aziendale di recesso riportando le seguenti motivazioni: “Tale decisione si è, nostro malgrado, resa inevitabile, eseguita una analitica valutazione delle esigenze aziendali nonché una oggettiva analisi dei profili giuslavoristici sottesi al caso specifico, e considerato ormai il perdurare di un periodo non favorevole di continua riduzione di ordini e forniture da parte dei Clienti, tali da rendere la sua attività lavorativa non più proficuamente utilizzabile dall'Azienda, in ragione di un evidente esubero di personale addetto alle mansioni da lei attualmente svolte. Inoltre, una sua eventuale allocazione in mansioni differenti e/o di ausilio al settore amministrativo e/o commerciale risulta, all'evidenza, non attuabile per la imprescindibile necessità di competenze tecniche, di cui lei non dispone e che richiedono un accertato livello di abilità e/o qualifica. Tanto, peraltro, anche al fine di avviare un significativo processo di ottimizzazione delle risorse, unitamente alla necessità di ridurre una serie di costi non funzionali e strategici per l'Azienda, nel pieno rispetto dell'autonomia di impresa per come garantita dal nostro Ordinamento.A ciò si aggiunga che, a seguito della rilevante contrazione degli ordini e dei già ridotti margini, saremo costretti a procedere ad un'importante operazione di ristrutturazione d'impresa per eliminare e/o comunque ridurre tutte le attività che risultano non essenziali per il business aziendale, con la conseguenza che un suo eventuale inserimento in ausilio ad altri lavoratori avrebbe comunque un carattere non ripetitivo e saltuario, tale da non permettere neanche li mantenimento in forza con un'eventuale sua riduzione a collaborazione di tipo part-time”.
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3. Innanzitutto, deve ritenersi provato che la posizione lavorativa della parte attrice sia stata soppressa e che nessuno abbia preso il suo posto.
3.1. Ed invero, tutti i testi escussi, con dichiarazioni univoche e convergenti, hanno confermato che i clienti prima gestiti dall'attore sono stati redistribuiti tra i dipendenti rimasti in azienda.
3.2. Ciò detto, non appare in discussione che la scelta datoriale possa inquadrarsi nel piano di ottimizzazione menzionato nella lettera di licenziamento.
3.3. Del resto, è stato precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 15400/2020, 3819/2017, 25201/2016) che l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta;
inoltre che è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un
3 incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità.
3.4. E, nel caso in esame, sulla base della documentazione prodotta dalla società convenuta (cfr. in particolare il bilancio e la scheda clienti all. nn. 2 e 3 alla memoria), non specificamente contestata dalla controparte, può dirsi provato che il licenziamento dell'attore sia stato determinato da ragioni inerenti alla necessità di riduzione dei costi.
Le ulteriori scelte dei criteri di gestione dell'azienda così come sull'effettivo incremento della redditività rappresentano, invece, elementi non sindacabili.
Ciò, considerato anche che il riassetto aziendale ben può consistere anche solo in una modifica delle modalità di svolgimento e della ripartizione delle mansioni, la quale consenta una più efficiente ed economica gestione imprenditoriale (cfr. ex multis Cass. 14.6.2005 n. 12769).
*
4. Deve ritenersi altresì assolto l'onere probatorio, gravante sulla datrice di lavoro, circa l'impossibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre mansioni.
4.1. Si osserva che detto onere probatorio deve essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti.
4.2. Orbene, innanzitutto, non risulta che vi fossero posti vacanti per un profilo fungibile con il ruolo fino ad allora ricoperto dal dipendente.
4.3. Peraltro, deve escludersi che l'attore avesse mai svolto mansioni di manutentore.
Infatti, tutti i testi escussi hanno chiarito che, in qualità di piazzista, l'attore, al più, poteva procedere alla sostituzione di piccole componenti (guarnizioni, doccette, etc.); ma i compiti di manutenzione erano riservati all'unico manutentore (specializzato) alle dipendenze della società . Persona_1
4.4. Allo stesso modo, non può ammettersi che l'attore avrebbe potuto sostituire la dimissionaria poiché, come confermato dalle deposizioni dei testimoni, i compiti di questa Persona_2 dipendente, una volta dimessasi, sono stati affidati a : sicché, non vi era alcuna posizione Persona_3 vacante per quell'ufficio.
4.5. Sotto ulteriore profilo, si osserva che l'onere probatorio inerente al repechage - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, quali la circostanza che i posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero, al tempo del licenziamento, stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica.
Nel presente caso, la prova di tali circostanze è desumibile dalle testimonianze raccolte.
4.6. Quanto poi ai criteri di scelta seguiti per l'adozione del provvedimento espulsivo, risulta dalle
4 allegazioni di parte convenuta, dalla documentazione in atti (non specificamente contestata) e dal narrato testimoniale che, tra i dipendenti che avevano la qualifica di piazzisti:
- assunto nel 1° dicembre 1989 (cfr. all n. 1 alla memoria), vantava un'anzianità di Persona_4 servizio ultratrentennale;
- risulta assunto alle dipendenze di dal 1° aprile 1997 (cfr. all n. 1 alla memoria), CP_2 CP_1 vanta un'anzianità di servizio ultraventennale;
- (assunto sostanzialmente nel medesimo periodo storico di assunzione del Signor Persona_5 Pt_1 cfr. all n. 1 alla memoria) è coniugato, padre di due minori di età e, inoltre, fruitore fino all'anno 2022 di permessi lavorativi previsti dalla l. n. 104/1992 connessi all'assistenza del proprio coniuge, a sua volta inoccupata (cfr. all n. 5 alla memoria).
4.7. Pertanto, difettando le condizioni per consentire un utile reimpiego della parte attrice nell'impresa e risultando congrui i criteri di scelta applicati, il licenziamento risulta legittimamente intimato anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi di repechage.
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5. In definitiva, le domande avanzate dalla parte attrice devono essere disattese.
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6. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 22.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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