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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 2930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2930/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAMPOREALE MARIAROSARIA e dell'avv., elettivamente domiciliato in via XXIV Maggio 76017 San Ferdinando di Puglia Italia presso il difensore avv.
CAMPOREALE MARIAROSARIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MONTEFIORI NICOLA e dell'avv., elettivamente domiciliato in C.
MAT. N. 9 48018 FAENZA presso il difensore avv. MONTEFIORI NICOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 MONTEFIORI NICOLA e dell'avv., elettivamente domiciliato in C. MAT. N. 9 48018 FAENZA presso il difensore avv. MONTEFIORI NICOLA
CONVENUTI
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale dell'udienza del 17.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII, 03/03/2020,
n.1626).
Il presente procedimento riguarda l'azione revocatoria proposta da avverso l'atto di trasferimento di proprietà (doc. all. Parte_1
4 parte attrice), rogitato dal Notaio (Rep. n. 160.379 - Persona_1
Racc. n. 26.994), il 29.1.2021 stipulato tra in Controparte_1 favore della figlia , odierne convenute, avente ad oggetto Parte_2 la proprietà dell'immobile sito a Faenza, in Via Argnani n. 41, destinato a civile abitazione, con le relative pertinenze, rubricato al Foglio n.
172, Part. 872 e meglio identificato nell'atto di compravendita citato.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente rammentato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua legittima esperibilità: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Nel caso di specie invero i requisiti richiesti dall'art. 2909 c.c. risultano soddisfatti.
Con riferimento all'esistenza del credito, è provato documentalmente che l'attore vanti un credito a titolo di provvisionale della somma di euro 15.000, oltre alle spese di lite, riconosciuto dalla sentenza penale n. 282/2022 R.gen. n. 2187/2020 (743/2018 R.g.n.r.) emessa dal Tribunale di Ravenna e depositata in data 29.4.2022 nei confronti di _1
, odierna convenuta (all. doc. n. 1 parte attrice). Il fatto che
[...] la sentenza che ha riconosciuto la provvisionale sia stata fatta oggetto di appello da parte della convenuta non rileva in quanto a fini della qualità di creditore è sufficiente l'esistenza anche di un credito eventuale (“Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova
a sua disposizione” Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16819;
“L'articolo 2901 del Cc ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è, idoneo a determinare
- sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito la insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento della azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Una nozione così lata di credito, del resto, non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex articolo 2901 del codice civile, non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale. Cassazione civile sez. III,
15/05/2018, n.11755).
Quanto all'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, va rilevato che l'atto di vendita intervenuto tra e la figlia rappresenta un Parte_3 Parte_2 pregiudizio rilevante. Ciò in quanto trattasi della dismissione dell'unico bene immobile in capo alla convenuta sicché è evidente che per il creditore determina una maggiore difficoltà a recuperare il proprio credito. Sul punto, la convenuta invero si è limitata ad allegare l'esistenza di altri beni immobili nel proprio patrimonio, senza tuttavia fornirne la prova (A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova - l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca. Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21808)
Inoltre, l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie si apprezza in modo ancora più evidente se si esamina l'atto di compravendita. Le convenute, madre (debitrice) e figlia, infatti hanno stipulato un contratto di compravendita del bene immobile ad un prezzo di euro 75.000 e la madre venditrice si è riservata sull'immobile il diritto di abitazione vitalizio.
Il pagamento del prezzo è stato previsto mediante bonifico bancario entro sette giorni dalla stipula, con rilascio di quietanza dell'intero prezzo da parte della venditrice sin dal momento della sottoscrizione dell'atto.
Le parti convenute, al di là della “quietanza” rilasciata in via preventiva e quindi priva di reale efficacia probatoria, non hanno provato l'effettivo pagamento del prezzo - né invero il fatto che al mancato pagamento del prezzo siano seguite doglianze da parte della venditrice – sicché la dismissione del bene immobile è avvenuta nei fatti senza alcuna contropartita, con evidente pregiudizio alle ragioni creditorie. Ancora, va respinta l'eccezione formulata dalla convenuta in ordine alla insussistenza del pregiudizio in ragione del fatto che la debitrice è titolare di un regolare rapporto di lavoro e quindi di un credito aggredibile. L'avvenuta modifica dell'assetto patrimoniale del debitore - da proprietario di bene immobile e di contratto di lavoro a solo contratto di lavoro – costituisce indubbiamente una modifica quali-quantitativa del patrimonio rilevante, stante la indiscussa più agevole aggredibilità del patrimonio immobiliare rispetto al credito da lavoro, soggetto peraltro a più facili modificazioni (“La revocatoria è legalmente giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore ma anche da atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020,
n.27625; “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere, non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”. Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, n.3817).
Quanto, infine, alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, preme evidenziare che l''atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere antecedente o successivo all'insorgere del credito, a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi, a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 2756/2014). Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (Cass. n. 25614/2014).
Nel caso di specie, l'atto di disposizione in esame è successivo al sorgere del credito essendo stato realizzato in data 29.1.2021, ossia il giorno successivo dell'udienza fissata dal GUP con decreto di rinvio a giudizio, là dove il credito, proprio in ragione anche della sua rilevanza in termini eventuali come visto sopra, va ritenuto sorto, se non al momento del compimento dell'atto illecito, sicuramente con il rinvio a giudizio. Vi è prova, dunque, della conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore tanto in capo alla debitrice venditrice quanto alla acquirente, desumibile dallo strettissimo rapporto di parentela - madre e figlia – e dal fatto che non è stata fornita alcuna valida spiegazione alternativa alle ragioni dell'atto di compravendita, posto che il trasferimento dell'immobile è avvenuto senza il materiale pagamento del prezzo e con la riserva del diritto di abitazione vitalizio in capo alla madre venditrice. In conclusione, l'azione revocatoria ordinaria deve essere accolta con conseguente inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore del seguente atto: l'atto di trasferimento di proprietà, rogitato dal Notaio il 29.1.2021 Rep. n. 160.379 - Racc. Persona_1
n. 26.994, stipulato tra e la figlia Controparte_1 PT
, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito a Faenza, in
[...]
Via Argnani n. 41, destinato a civile abitazione, con le relative pertinenze, rubricato al Foglio n. 172, Part. 872.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
e Le stesse sono liquidate, come in Controparte_2 Parte_2 dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000
(Nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare
l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato
l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o comunque resi indisponibili dal debitore.) Cassazione civile sez. III, 03/04/2024,
n.8818) ed avendo riguardo ai valori tariffari medi per la fase di studio, introduzione e minimi per la fase di trattazione/istruttoria e discussione stante l'insussistenza di attività istruttoria e l'assenza di scritti difensivi finali.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE la domanda dell'attore e per l'effetto DICHIARA
l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita rogitato dal Notaio il 29.1.2021 Persona_1
Rep. n. 160.379 - Racc. n. 26.994, stipulato tra Controparte_1
e ;
[...] Parte_2
2) CONDANNA e in solido tra Controparte_2 Parte_2 loro a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 liquidano complessivamente in euro 3.387 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Rosaria
Camporeale dichiaratasi antistataria.
3) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2930/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAMPOREALE MARIAROSARIA e dell'avv., elettivamente domiciliato in via XXIV Maggio 76017 San Ferdinando di Puglia Italia presso il difensore avv.
CAMPOREALE MARIAROSARIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MONTEFIORI NICOLA e dell'avv., elettivamente domiciliato in C.
MAT. N. 9 48018 FAENZA presso il difensore avv. MONTEFIORI NICOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 MONTEFIORI NICOLA e dell'avv., elettivamente domiciliato in C. MAT. N. 9 48018 FAENZA presso il difensore avv. MONTEFIORI NICOLA
CONVENUTI
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale dell'udienza del 17.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII, 03/03/2020,
n.1626).
Il presente procedimento riguarda l'azione revocatoria proposta da avverso l'atto di trasferimento di proprietà (doc. all. Parte_1
4 parte attrice), rogitato dal Notaio (Rep. n. 160.379 - Persona_1
Racc. n. 26.994), il 29.1.2021 stipulato tra in Controparte_1 favore della figlia , odierne convenute, avente ad oggetto Parte_2 la proprietà dell'immobile sito a Faenza, in Via Argnani n. 41, destinato a civile abitazione, con le relative pertinenze, rubricato al Foglio n.
172, Part. 872 e meglio identificato nell'atto di compravendita citato.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente rammentato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua legittima esperibilità: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Nel caso di specie invero i requisiti richiesti dall'art. 2909 c.c. risultano soddisfatti.
Con riferimento all'esistenza del credito, è provato documentalmente che l'attore vanti un credito a titolo di provvisionale della somma di euro 15.000, oltre alle spese di lite, riconosciuto dalla sentenza penale n. 282/2022 R.gen. n. 2187/2020 (743/2018 R.g.n.r.) emessa dal Tribunale di Ravenna e depositata in data 29.4.2022 nei confronti di _1
, odierna convenuta (all. doc. n. 1 parte attrice). Il fatto che
[...] la sentenza che ha riconosciuto la provvisionale sia stata fatta oggetto di appello da parte della convenuta non rileva in quanto a fini della qualità di creditore è sufficiente l'esistenza anche di un credito eventuale (“Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova
a sua disposizione” Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16819;
“L'articolo 2901 del Cc ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è, idoneo a determinare
- sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito la insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento della azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Una nozione così lata di credito, del resto, non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex articolo 2901 del codice civile, non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale. Cassazione civile sez. III,
15/05/2018, n.11755).
Quanto all'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, va rilevato che l'atto di vendita intervenuto tra e la figlia rappresenta un Parte_3 Parte_2 pregiudizio rilevante. Ciò in quanto trattasi della dismissione dell'unico bene immobile in capo alla convenuta sicché è evidente che per il creditore determina una maggiore difficoltà a recuperare il proprio credito. Sul punto, la convenuta invero si è limitata ad allegare l'esistenza di altri beni immobili nel proprio patrimonio, senza tuttavia fornirne la prova (A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova - l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca. Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21808)
Inoltre, l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie si apprezza in modo ancora più evidente se si esamina l'atto di compravendita. Le convenute, madre (debitrice) e figlia, infatti hanno stipulato un contratto di compravendita del bene immobile ad un prezzo di euro 75.000 e la madre venditrice si è riservata sull'immobile il diritto di abitazione vitalizio.
Il pagamento del prezzo è stato previsto mediante bonifico bancario entro sette giorni dalla stipula, con rilascio di quietanza dell'intero prezzo da parte della venditrice sin dal momento della sottoscrizione dell'atto.
Le parti convenute, al di là della “quietanza” rilasciata in via preventiva e quindi priva di reale efficacia probatoria, non hanno provato l'effettivo pagamento del prezzo - né invero il fatto che al mancato pagamento del prezzo siano seguite doglianze da parte della venditrice – sicché la dismissione del bene immobile è avvenuta nei fatti senza alcuna contropartita, con evidente pregiudizio alle ragioni creditorie. Ancora, va respinta l'eccezione formulata dalla convenuta in ordine alla insussistenza del pregiudizio in ragione del fatto che la debitrice è titolare di un regolare rapporto di lavoro e quindi di un credito aggredibile. L'avvenuta modifica dell'assetto patrimoniale del debitore - da proprietario di bene immobile e di contratto di lavoro a solo contratto di lavoro – costituisce indubbiamente una modifica quali-quantitativa del patrimonio rilevante, stante la indiscussa più agevole aggredibilità del patrimonio immobiliare rispetto al credito da lavoro, soggetto peraltro a più facili modificazioni (“La revocatoria è legalmente giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore ma anche da atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020,
n.27625; “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere, non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”. Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, n.3817).
Quanto, infine, alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, preme evidenziare che l''atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere antecedente o successivo all'insorgere del credito, a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi, a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 2756/2014). Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (Cass. n. 25614/2014).
Nel caso di specie, l'atto di disposizione in esame è successivo al sorgere del credito essendo stato realizzato in data 29.1.2021, ossia il giorno successivo dell'udienza fissata dal GUP con decreto di rinvio a giudizio, là dove il credito, proprio in ragione anche della sua rilevanza in termini eventuali come visto sopra, va ritenuto sorto, se non al momento del compimento dell'atto illecito, sicuramente con il rinvio a giudizio. Vi è prova, dunque, della conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore tanto in capo alla debitrice venditrice quanto alla acquirente, desumibile dallo strettissimo rapporto di parentela - madre e figlia – e dal fatto che non è stata fornita alcuna valida spiegazione alternativa alle ragioni dell'atto di compravendita, posto che il trasferimento dell'immobile è avvenuto senza il materiale pagamento del prezzo e con la riserva del diritto di abitazione vitalizio in capo alla madre venditrice. In conclusione, l'azione revocatoria ordinaria deve essere accolta con conseguente inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore del seguente atto: l'atto di trasferimento di proprietà, rogitato dal Notaio il 29.1.2021 Rep. n. 160.379 - Racc. Persona_1
n. 26.994, stipulato tra e la figlia Controparte_1 PT
, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito a Faenza, in
[...]
Via Argnani n. 41, destinato a civile abitazione, con le relative pertinenze, rubricato al Foglio n. 172, Part. 872.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
e Le stesse sono liquidate, come in Controparte_2 Parte_2 dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000
(Nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare
l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato
l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o comunque resi indisponibili dal debitore.) Cassazione civile sez. III, 03/04/2024,
n.8818) ed avendo riguardo ai valori tariffari medi per la fase di studio, introduzione e minimi per la fase di trattazione/istruttoria e discussione stante l'insussistenza di attività istruttoria e l'assenza di scritti difensivi finali.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE la domanda dell'attore e per l'effetto DICHIARA
l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita rogitato dal Notaio il 29.1.2021 Persona_1
Rep. n. 160.379 - Racc. n. 26.994, stipulato tra Controparte_1
e ;
[...] Parte_2
2) CONDANNA e in solido tra Controparte_2 Parte_2 loro a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 liquidano complessivamente in euro 3.387 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Rosaria
Camporeale dichiaratasi antistataria.
3) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni