TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 2891/2019,
TRA
nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente in [...]. Ganzirri vico 185/E n° 17, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Ottavio Occhipinti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista in Messina via G. Bruno 155, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CF partita IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dell'Institore avv.
Antonino Russo, giusta procura del Notaio dottor del 31.3.2008 Persona_1 rep. 72952, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Pino e Parte_2
elettivamente domiciliata presso il Nucleo Legale Territoriale F.S. piazza della
Repubblica, Messina, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 28/5//2019 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare al pagamento della Pt_1 CP_2 somma di € 5.022,99 pretesa a titolo di Indennità di utilizzazione professionale per il servizio svolto a terra nel periodo 17 ottobre 2013 - 9 novembre 2015.
Premetteva il ricorrente, ora in quiescenza, di essere stato dipendente di Controparte_1
prestando servizio in qualità di “Elettricista” presso l'Unità Produzione
[...]
Navigazione R.F.I. di Messina.
Precisava il di essere stato iscritto nei ruoli marittimi dal 27.04.1978. Pt_1
A decorrere dal 17 ottobre 2013 al 9 novembre 2015, in costanza di iscrizione ai ruoli marittimi e nel medesimo settore “navigazione”, svolgeva, su propria istanza, servizio presso gli uffici dell'Unità messinese in attività connesse con l'esercizio della navigazione consistenti: nell'interlocuzione con ditte esterne fornitrici di materiali e pezzi di ricambio per le navi traghetto, nella redazione degli elenchi dei materiali e pezzi di ricambio da acquisire, nella predisposizione dei sondaggi di mercato per l'acquisizione delle migliori offerte di materiali e pezzi di ricambio.
Secondo il ricorrente, lo svolgimento del servizio in ufficio nel detto periodo comportava la perdita dell'indennità di navigazione senza l'attribuzione dell'indennità di utilizzazione professionale spettante al personale navigante che svolge servizio a terra in violazione dell'art. 31, comma 7.3, del Contratto Aziendale Gruppo FS – 20.07.2012 secondo il quale “L'indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonna B della Tabella B del punto 11 del presente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l'esercizio della navigazione”.
Con raccomandata del 04/10/2018 il chiedeva a il pagamento della Pt_1 CP_2
suddetta indennità; l'istanza, tuttavia, restava senza riscontro costringendo il ricorrente a adire le vie legali a tutela del suo diritto.
Specificava in ricorso quanto segue: “Si rappresenta infine che, nonostante il ricorrente abbia ottenuto di recente l'attribuzione della qualifica di Capo Elettricista con decorrenza retroattiva a far data dal 01.11.2003, lo stesso limita la richiesta di cui al presente atto all'indennità spettante al semplice Elettricista in ragione dell'accordo Contr conciliativo con i cui al verbale del 27.11.2018.”. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_2
ricorso per conciliazione intervenuta in data 27/11/2018 con la quale erano stati interamente definiti tutti i rapporti pendenti tra le parti.
Nel merito, rilevava che il lavoratore aveva comunque percepito le indennità di funzione contrattualmente previste per le mansioni amministrative disimpegnate in ragione del ruolo ricoperto.
Contestava, comunque, la correttezza degli importi rivendicati chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccependone, in ogni caso l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il quinquennio dalla domanda giudiziale.
Il contestava le avverse difese specificando che l'intervenuta conciliazione Pt_1 riguardava esclusivamente la vertenza avente ad oggetto le mansioni superiori di “Capo elettricista” mentre l'indennità richiesta riguardava le mansioni di “Elettricista”, pertanto, la rinuncia di cui alla citata conciliazione non poteva comprendere diritti nascenti da un rapporto non soggetto a transazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il ricorso è infondato.
Il basa le sue pretese su un presupposto di fatto inesistente, ovvero, lo Pt_1 svolgimento delle mansioni di “elettricista” nel periodo 17 ottobre 2013 - 9 novembre
2015.
Risulta pacifico e non contestato in giudizio che il ricorrente sin dal 01/8/2003 ha svolto le mansioni di “Capo elettricista”.
Il principio di corrispettività della retribuzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a un compenso che sia il corrispettivo della prestazione lavorativa fornita. Questo compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare un'esistenza dignitosa. Tale principio è sancito dall'articolo 36 della Costituzione e dal Codice Civile.
Pertanto, presupposto indefettibile di qualunque rivendicazione economica avanzata da un lavoratore è lo svolgimento di una determinata mansione che merita di essere retribuita. Nel caso di specie, posto che per stessa ammissione del ricorrente questi, nel periodo in contestazione, ha svolto le mansioni di “Capo elettricista”, non vi sono i presupposti che legittimano la richiesta di pagamento dell'indennità per mansioni di “elettricista” che non sono state svolte.
La domanda, dunque, è del tutto infondata mancando il presupposto essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa che giustifichi la corresponsione dell'indennità richiesta.
Del tutto inconducente l'inciso di cui al ricorso introduttivo laddove il specifica: Pt_1
“Si rappresenta infine che, nonostante il ricorrente abbia ottenuto di recente
l'attribuzione della qualifica di Capo Elettricista con decorrenza retroattiva a far data dal 01.11.2003, lo stesso limita la richiesta di cui al presente atto all'indennità spettante Contr al semplice Elettricista in ragione dell'accordo conciliativo con di cui al verbale del 27.11.2018.”.
A stretto rigore, poiché nel più è sempre compreso il meno, la conciliazione ha evidentemente inglobato la quota indennitaria rivendicata che poteva essere richiesta esclusivamente per le mansioni effettivamente disimpegnate e non per mansioni non svolte.
In ogni caso, è stato dimostrato in giudizio che il ricorrente, in ragione delle mansioni amministrative svolte non fosse inquadrabile tra il “personale navigante che svolge mansioni a terra connesse con l'esercizio della navigazione”, pertanto, non aveva diritto a percepire la relativa indennità di cui all'art. 31 comma 7.3 del Contratto Aziendale
Gruppo FS del 2012 essendo retribuito alla stregua del personale amministrativo. Contr Ciò risulta evidente dall'organigramma depositato in giudizio da dal quale risulta che la sezione “Esercizio” è del tutto distinta e separata da quella “Tecnico
Contrattualistica” alla quale apparteneva il ricorrente.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 6189/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 quantificate in € 2.626,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Messina il 29/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando